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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 488/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di essere dipendente della Controparte_2
dal 1996 con la qualifica di “carpentiere in ferro” e di lavorare presso il capannone
[...] industriale sito nella zona industriale SS 522 Sn di Vibo Valentia;
b) di aver inoltrato in data 21/06/2018 alla sede di Vibo Valentia domanda per il riconoscimento della malattia professionale da “Ipoacusia CP_1
Bilaterale” e con conseguente pagamento dell'indennizzo in capitale;
c) di aver ricevuto, previo espletamento di visita medica, il provvedimento di rigetto del 04/09/2018 per “assenza della malattia denunciata”; d) di aver promosso opposizione al suddetto provvedimento in sede amministrativa il 20/11/2018, e f) di aver ricevuto il provvedimento del 26/01/2019 con il quale l' comunicava il rigetto dell'opposizione. CP_1
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Riconoscere il diritto del ricorrente alla malattia professionale di cui in narrativa, con condanna dell alla corresponsione CP_1 della relativa indennità inerente alla malattia professionale residuata al ricorrente per come documentata nelle visite mediche o accertata in corso di causa, oltre interessi legali. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che CP_1 abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini
2 che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99). Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi infondata e non può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
4. È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
5. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “Da quanto precedentemente riportato, si può affermare che il sig. è affetto Parte_1 da: Ipoacusia percettiva. Tale patologia è da considerare in rapporto causale con l'attività lavorativa, tuttavia trattasi di danno biologico lieve non indennizzabile essendo causa di danno biologico pari allo 0,62 %.”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
8. Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 12.4.2021; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 19.3.2025
Il Giudice
Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di essere dipendente della Controparte_2
dal 1996 con la qualifica di “carpentiere in ferro” e di lavorare presso il capannone
[...] industriale sito nella zona industriale SS 522 Sn di Vibo Valentia;
b) di aver inoltrato in data 21/06/2018 alla sede di Vibo Valentia domanda per il riconoscimento della malattia professionale da “Ipoacusia CP_1
Bilaterale” e con conseguente pagamento dell'indennizzo in capitale;
c) di aver ricevuto, previo espletamento di visita medica, il provvedimento di rigetto del 04/09/2018 per “assenza della malattia denunciata”; d) di aver promosso opposizione al suddetto provvedimento in sede amministrativa il 20/11/2018, e f) di aver ricevuto il provvedimento del 26/01/2019 con il quale l' comunicava il rigetto dell'opposizione. CP_1
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Riconoscere il diritto del ricorrente alla malattia professionale di cui in narrativa, con condanna dell alla corresponsione CP_1 della relativa indennità inerente alla malattia professionale residuata al ricorrente per come documentata nelle visite mediche o accertata in corso di causa, oltre interessi legali. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che CP_1 abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini
2 che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99). Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi infondata e non può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
4. È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
5. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “Da quanto precedentemente riportato, si può affermare che il sig. è affetto Parte_1 da: Ipoacusia percettiva. Tale patologia è da considerare in rapporto causale con l'attività lavorativa, tuttavia trattasi di danno biologico lieve non indennizzabile essendo causa di danno biologico pari allo 0,62 %.”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
8. Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 12.4.2021; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 19.3.2025
Il Giudice
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