Art. 98. Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile 1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti. 2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo. 3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando e' presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando. 4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Circolare del 16/07/2026 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 16 luglio 2026
INDICE Premessa 1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare 1.1. La nuova stagione di riforme 1.2. Le origini e l\'evoluzione del nuovo diritto della crisi 1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice 2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice) 2.1. Ambito di applicazione e definizioni 2.2. Principi generali 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicit\à delle procedure 2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale Premessa: l\'evoluzione dell\'ordinamento interno alla luce del diritto dell\'Unione europea in materia di insolvenza 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2026, n. 28326Provvedimento: SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AD MA nato a [...] il [...] AL AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per AD MA e l'annullamento senza rinvio con riferimento all'aggravante di cui all'art.416 bis punto 1 c.p. per AL AR. Sentite le difese: Avv. Francesco MA, Avv. GI Della Monica, Avv. NT BO, che hanno chiesto l'accolimento dei rispettivi ricorsi . RITENUTO IN FATTO 1. …Leggi di più...
- tabulati telefonici·
- cessione stupefacenti·
- premeditazione·
- aggravante art. 416-bis.1 c.p.·
- riscontro probatorio·
- art. 173 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 512 cod. proc. pen.·
- chiamata in reità·
- vizio di motivazione·
- frazionabilità dichiarazioni·
- riciclaggio·
- omicidio pluriaggravato·
- attendibilità intrinseca·
- metodo mafioso·
- ricettazione