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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/02/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8711/23 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Pasquale Migliaccio
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.07.2023 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 28.05.2021 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
[...]
per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' , pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida nella misura del 100% senza accompagnamento e senza handicap grave.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, con particolare riguardo ai requisiti richiesti per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra , rilevando che “Il complesso menomativo della signora Pt_1 Pt_1 non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità trattandosi di individuo i cui problemi artrosici e gli esiti della protesi ginocchio sinistro non creano disagi negli spostamenti e non pregiudicano l'autonomia della marcia. Non sono, inoltre, evidenti problemi attinenti la sfera cognitiva che creino particolari ripercussioni sull'autonomia. Non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo, il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo.
Non si è palesata, inoltre, la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. La sig.ra
[...]
, sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, ha Parte_1 risposto in modo adeguato alle domande. Per questi elementi ritengo la signora invalida al 100% ma non in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento” aggiungendo poi che “Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da diverse patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, ma non vi sono gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali. Con riguardo al certificato medico del 6.09.2023 allegato in sede di opposizione, si fa riferimento ad un generico aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente senza che ciò sia supportato da analisi cliniche, ricoveri ospedalieri o altro tipo di accertamenti.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, vista la contumacia dell' CP_1
Considerato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. contenuta in ricorso non è sottoscritta dalla parte, le spese di ctu si pongono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico della ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 5.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua