Articolo 11 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 maggio 1958
Art. 11.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 7, deve accertare in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.
Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non, sara' avvenuta, l'Associazione sara' amministrata in via straordinaria dal presidente, che assumera' anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958