Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 2
Versione
29 marzo 1963
Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza: a favore dei dottori commercialisti" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963
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