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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14.12.2022 da
Parte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Dario Buzzelli che lo
[...]
rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Arturo
[...]
Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e Marcello Bonomo che li rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 608/22 del Tribunale di Venezia
In punto: ripetizione di indebito
Causa trattata all'udienza del 20.02.2025 Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 608/2022 Sezione Lavoro, emessa nel proc. 109/2022, pubblicata il 2.11.2022 e notificata il 16.11.2022, accertata per le ragioni indicate in narrativa la legittimità della riliquidazione del trattamento di fine servizio operata dall condannare le appellate Pt_1 alla restituzione dell'importo di euro 296.074,49, già al netto della componente fiscale, oltre interessi con la decorrenza e nella misura di legge. In subordine, in parziale riforma della predetta sentenza condannare:
- la signora al pagamento della somma di euro 98.691,50, pari ad 1/3 CP_1 dell'intero e già al netto della componente fiscale, oltre interessi con la decorrenza e nella misura di legge.
- le signore e al pagamento della somma di euro CP_2 Parte_2
8.107,74 ciascuna pari alla quota parte di 1/3 della somma delle tre riliquidazioni del trattamento di fine servizio risalenti al 2011 e 2012, già al netto della componente fiscale, oltre interessi con la decorrenza e nella misura di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, confermare, per i motivi esposti, la sentenza del Tribunale di Venezia n. 608/2022 e respingere integralmente il ricorso proposto in primo grado dall' , eventualmente previa sospensione o differimento del presente giudizio in Pt_1 attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.70, nella parte in cui non consente di considerare, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, la cd. “quota onorari” di cui all'art. 26, co.4, della stessa legge, sollevata dal Tribunale di Roma (Reg. Ord. n. 86 del 2023, G.U. del 05/07/2023 n. 27, udienza fissata in data 06.02.2024). In subordine si chiede, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, che l'Ecc.ma Corte adita dichiari l'inesigibilità del preteso credito azionato dall' in Pt_1 primo grado, la sua riduzione o rateizzazione.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.12.2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha rigettato la domanda svolta dall' nei confronti degli Pt_1
eredi dell'avv. – già legale interno della sede di CP_2 Pt_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Venezia – volta ad ottenere la restituzione dell'importo di Euro
296.074,49 corrispondente alla quota di trattamento di fine servizio indebitamente corrisposta in quanto derivante dall'errato computo nella retribuzione utile a fini TFS degli onorari e compensi professionali percepiti.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ritenendo non utile a fini interruttivi della prescrizione la missiva del 28.06.2014 e affermando l'efficacia interruttiva solo nei confronti dell'erede CP_1
della successiva missiva del 4.09.2019, ha dichiarato prescritto il credito nei confronti degli eredi e CP_2 Controparte_3
(nella misura di due terzi del credito complessivo in ragione delle quote ereditarie spettanti) e, con riferimento al residuo terzo – astrattamente gravante sull'altra erede – ha CP_1
dichiarato infondata nel merito la pretesa, ritenendo che gli importi liquidati a titolo di onorari legali e compensi professionali al personale della professione legale fossero elementi retributivi costituenti parte integrante dello stipendio complessivo cui si riferisce l'art. 13 della legge n. 70/1975, con conseguente piena computabilità nella base di calcolo del TFS.
Ha proposto appello l' sulla base di due motivi: Pt_1
a) Con il primo si censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto priva di valore interruttivo della prescrizione la missiva del giugno 2014, tenuto conto del fatto che la stessa ben individuava il destinatario, veniva esposta la pretesa avanzata e veniva esplicitata la volontà di interrompere il termine prescrizionale. In via gradata, sempre nell'ambito del primo motivo d'appello, l' si duole del fatto che, in ogni caso, Pt_1
non sarebbe decorso integralmente il termine di prescrizione decennale con riferimento alle riliquidazioni del TFS successive
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
alla prima (in particolare, quelle del 2011 e 2012) e, conseguentemente, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito restitutorio anche in relazione alle somme attribuite in occasione di tali riliquidazioni.
b) Con il secondo motivo censura nel merito il rigetto della domanda sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nella decisione gravata, gli onorari legali e compensi professionali costituivano elementi accessori della retribuzione e, quindi, non potevano essere utilmente computati nella base di calcolo del TFS in ragione di quanto sul punto previsto dall'art. 13 l. n. 70/1975, come interpretato della giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata.
Si sono costituite in giudizio le eredi di chiedendo Persona_1
il rigetto del gravame. In ordine al primo motivo, sostengono che la missiva del giugno 2014 non presentava le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza per poterla qualificare come atto di diffida e messa in mora utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, mancando l'intimazione ad adempiere ed avendo solo rappresentato la possibilità di un futuro recupero delle somme corrisposte. In merito al secondo motivo d'appello, sostengono e ribadiscono che la componente stipendiale collegata alle c.d. competenze ed onorari professionali va computata nell'indennità di buonuscita in quanto: è un trattamento fondamentale che remunera la normale e ordinaria attività lavorativa prestata nell'ambito del Ruolo Professionale Legale dell'Istituto; è attribuita a tutti gli appartenenti al Ruolo professionale legale, è riconosciuta non in relazione agli affari trattati (o all'esito degli stessi) dal singolo professionista, bensì indistintamente, come avviene per lo stipendio;
è ripartita tra tutti gli avvocati in rapporto
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
alla mera anzianità di servizio nel ruolo legale;
è computata, per i periodi con retribuzione ridotta o assente, nella stessa proporzione secondo la quale è ridotto o non corrisposto lo stipendio ed è assoggettata a contribuzione previdenziale. Le appellate, inoltre, prospettano un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 l. n. 70/1975 ritenendo corretto il computo degli emolumenti in contestazione nel concetto di stipendio complessivo ex art. 36 Cost..
Le appellate sostengono l'inammissibilità della domanda subordinata proposta in grado d'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., contestano il valore interruttivo della prescrizione della missiva del
19.08.2019 (consegnata il 4.09.2019) in quanto inviata impersonalmente agli eredi dell'avv. e ripropongono gli CP_2
argomenti già svolti in primo grado e poi rimasti assorbiti fondati: a) sul richiamo all'art. 5 co. 1, lett. G) l. n. 88/1989, agli artt. 2, 45, 69 del d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 42 del CCNL 21.07.2010 (al fine di sostenere la possibilità per i regolamenti interni dell' e la Pt_1
contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di legge in materia di calcolo del TFS); b) sulla violazione del legittimo affidamento anche in relazione alla giurisprudenza della CEDU e della
Corte costituzionale formatasi sul punto.
A seguito di rinvio d'ufficio disposto con decreto del 25.01.2024, la causa è stata discussa e decisa alla prima udienza tenutasi il
20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui contesta la decisione di primo grado per aver ritenuto la missiva del giugno 2014 priva di efficacia interruttiva della prescrizione.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con la missiva in parola, ricevuta da in data Persona_1
28.06.2014 (doc. 4 primo grado), dopo aver richiamato Pt_1
l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. sez. un., n.
7158/2010, con cui si è sancita l'inderogabilità dell'art. 13 l. n.
70/1975 e l'esclusione dalla computabilità ai fini del TFS di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, l' Pt_1
si è limitato a rappresentare il dubbio circa il riconoscimento delle voci retributive “onorari legali” e “compensi professionali” nel calcolo del trattamento di quiescenza dei professionisti legali ed ha concluso nei seguenti termini: “in attesa di un orientamento giurisprudenziale consolidato, si invia la presente nota – per tutelare gli interessi patrimoniali dell' – ai fini interruttivi della prescrizione, in Pt_1
modo da poter eventualmente procedere al recupero concernente la quota del trattamento di fine servizio corrispondente alle voci
“onorari legali e compensi professionali” che è stata a suo tempo corrisposta con riserva di ripetizione”.
La comunicazione dell' in sostanza, fa presente che la quota di Pt_1
TFS erogata tenendo conto anche delle voci retributive in contestazione era stata liquidata con riserva di ripetizione e che, se l'orientamento giurisprudenziale richiamato si fosse ulteriormente consolidato, l avrebbe potuto “eventualmente” procedere al Pt_1
recupero delle somme ritenute, ex post, indebitamente versate.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il
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proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. sez. II, n. 15140 del 31/05/2021; nello stesso senso
Cass. n. 15714 del 14/06/2018; Cass. n. 3371 del 12/02/2010).
Nel caso di specie, è del tutto evidente che manchi una esplicita, o anche solo implicita, richiesta di adempimento, diretta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte e, anzi, è lo stesso a prospettare una mera eventualità in tal senso a seconda Pt_1
dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione dibattuta. La missiva deve, quindi, ritenersi priva di efficacia interruttiva della prescrizione.
1.2 – Nell'ambito del primo motivo d'appello, sia pur in via gradata
(pag. 9 ricorso), l' sostiene che la prescrizione non sarebbe Pt_1
maturata in relazione alle riliquidazioni del TFS del 2011 e 2012
(successive alla prima liquidazione risalente al 2010). In questo senso censura la sentenza, che si è limitata a ritenere utilmente interrotto il termine di prescrizione solo con riferimento a (in Parte_3
forza della missiva del 4.09.2019), ma non anche nei confronti di e , quanto meno in relazione alle Controparte_2 CP_3
riliquidazioni del 2011 e del 2012, che si collocherebbero entro il decennio a ritroso dalle diffide di luglio 2021.
1.3 – Il motivo è solo parzialmente fondato. Nell'anno 2011, in base alla documentazione dimessa dall'Istituto, sono state effettuate due riliquidazioni: la prima risalente al 22.04.2011 per Euro 20.197,38, la seconda risalente al 19.07.2011 per Euro 2.699,49 (cfr. sub doc. 3 primo grado). ha ricevuto la diffida di Pt_1 Controparte_3
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
pagamento in data 12.08.2021, in data 3.08.2021 Controparte_2
(cfr. doc. 6bis e 6quater Inail primo grado). Se ne ricava che la pretesa creditoria dell' nei confronti di entrambe deve ritenersi prescritta Pt_1
con riferimento alle riliquidazioni del 2011 atteso che la diffida è stata ricevuta oltre i dieci anni dalle singole riliquidazioni.
1.4 – Con riferimento, invece, alla somma oggetto di riliquidazione nel 2012 (pari a complessivi Euro 753,40 netti), atteso che il pagamento di tale riliquidazione è avvenuto in data 23.05.2012 (cfr. contabile bonifico sub doc. 3 primo grado nella sottocartella Pt_1
“2012”), non è maturata la prescrizione decennale viste le date di ricezione delle diffide sopra indicate.
In relazione all'ultima riliquidazione del 2013, l' nulla ha Pt_1
richiesto nell'atto di appello, tanto da far riferimento sia nel corpo dell'atto, sia nelle conclusioni, solo alle riliquidazioni del 2011 e
2012.
1.5 – Il Giudice di prime cure ha già statuito in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione con riferimento alla posizione di
[...]
e sul punto non è stato svolto appello incidentale CP_1
(condizionato). Giova qui rilevare – visto che nella memoria difensiva in appello si reitera l'eccezione di prescrizione anche con riferimento a – che la parte avrebbe dovuto proporre appello CP_1
incidentale alla luce del principio espresso a più riprese dal giudice di legittimità secondo cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti,
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. sez. un., n. 11799 del 12/05/2017; in senso conforme Cass. n. 21264 del 28/08/2018, nonchè Cass. n. 9505 del 09/04/2024, peraltro proprio in punto eccezione di prescrizione, secondo cui “In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”).
Ad ogni modo, la valutazione del giudice di prime cure risulta corretta atteso che la missiva, sia pur indirizzata impersonalmente agli eredi di conteneva l'esplicita e inequivocabile Persona_1
intimazione a restituire la somma indebitamente corrisposta ed è stata ricevuta a mani da in data 4.09.2019, come si evince CP_1
dalle risultanze dell'avviso di ricevimento dimesso in atti (doc. 6 Pt_1
primo grado).
2 – All'esito dell'esame del primo motivo d'appello, dovendosi ritenere non prescritto il credito nei confronti di (pari CP_1
a un terzo del totale rivendicato da e il credito nei confronti di Pt_1
e limitatamente alla rispettiva quota Controparte_2 CP_3
ereditaria (un terzo ciascuna) in relazione alla sola somma oggetto di
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riliquidazione nel 2012, si deve procedere ad esaminare il secondo motivo d'appello, involgente il merito della vicenda.
2.1 - Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell ) e devono ritenersi Pt_1
abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del Pt_1
trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”
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(Cass. civ. ss.uu. n. 7158/2010; in senso conforme anche Cass. n.
4749 del 25/02/2011).
In applicazione di tali principi, non facendo parte né gli onorari legali, né i compensi professionali dello stipendio tabellare e degli scatti di anzianità (o degli istituti analoghi a questi ultimi), esse sono voci escluse dal computo del trattamento di fine servizio.
Parte appellata sostiene che si dovrebbe procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13, l. n.
70/1975 proprio per scongiurare l'esclusione dal concetto di stipendio complessivo del trattamento retributivo in questione, specificamente legato all'attività legale svolta in favore dell'Istituto e costituente significativa parte della retribuzione percepita in corso di rapporto.
Nelle more si è pronunciata la Corte costituzionale proprio all'esito della questione di costituzionalità cui si è fatto cenno nella memoria difensiva delle appellate e la Consulta si è espressa nel senso dell'infondatezza della questione. I giudici delle leggi hanno sul punto affermato che “Deve, anzitutto, escludersi che la nozione di stipendio assunta dalla disposizione in esame a parametro di calcolo dell'indennità di anzianità così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, continuando ad ancorare la determinazione dell'indennità di anzianità «ad un dato formale del 1975», senza che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva, alla quale, tuttavia, nell'attuale contesto la stessa legge attribuisce «il dominio
[...] sugli assetti dei trattamenti economici», riveli una intrinseca irrazionalità. Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato
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in cui essa si inscrive. Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva. […]
5.1.2.- Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali -
e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. […] 6.- Neanche la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza merita accoglimento.
6.1.- Il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee.
Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009). […] 7.- È, infine, da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36
Cost. 7.1.- Il giudice a quo muove da una corretta premessa ermeneutica nell'affermare che la configurazione dei trattamenti di fine servizio come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, attrae le prestazioni in esame nell'ambito applicativo delle garanzie sancite dall'art. 36 Cost., il quale, come
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ripetutamente affermato da questa Corte, «prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa» (sentenza n. 159 del 2019; in senso conforme sentenza n. 130 del 2023).
Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l'enunciazione, altrettanto sedimentata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (ex aliis, sentenze n. 200 del 2023, n. 27 del 2022, n. 71 del
2021, n. 236 del 2017 e n. 96 del 2016) e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie (sentenza n. 164 del 1994).
7.2.- Se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere «rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro» (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. […] 7.2.2.- Nel rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato il trattamento fondamentale indica, infatti, il corrispettivo principale dell'attività lavorativa ed è inteso a remunerare la professionalità media del lavoratore. Esso comprende componenti, come lo stipendio tabellare, gli incrementi dipendenti dall'anzianità di servizio, la tredicesima mensilità e
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l'assegno per il nucleo familiare (oggi, assegno unico), che spettano in modo fisso e continuativo. A detto trattamento possono aggiungersi emolumenti accessori, caratterizzati dalla eventualità e dalla variabilità, come il compenso per lavoro straordinario e le indennità speciali volte a compensare lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ovvero a premiare la produttività individuale o collettiva. 7.3.- Tanto premesso,
l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la
“quota onorari”, riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36 Cost.” (Corte cost. n. 73/2024).
Nella medesima pronuncia, inoltre, la Consulta evidenzia gli elementi che consentono di affermare il carattere accessorio, premiale e variabile di tali compensi (punti da 7.3 a 7.4 della motivazione) e conclude affermando che la natura di retribuzione ordinaria di tali emolumenti non potrebbe essere ricavabile neppure dalla loro significativa entità rispetto al trattamento economico complessivo:
“Non possono, in proposito, essere trasposte nella fattispecie in scrutinio le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n.
243 del 1993 in merito al contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. della mancata inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dell'indennità integrativa speciale e, in particolare, all'incidenza quantitativa di tale componente sulla retribuzione dei dipendenti e quindi del trattamento di fine servizio.
Deve, infatti, osservarsi che l'emolumento allora scrutinato da questa
Corte non aveva natura accessoria, essendo deputato ad adeguare la stessa retribuzione fondamentale alle variazioni del potere di acquisto della moneta a causa dell'inflazione, tanto che, successivamente alla
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citata pronuncia costituzionale, è stato inglobato nello stipendio base.
Nel caso ora in esame, invece, la valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell'emolumento in questione si risolverebbe nell'assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di
Stato, sentenza n. 2335 del 2017)”.
2.2 - Non risultano quindi decisive – sotto il profilo della derogabilità del criterio descritto dall'art. 13, Legge 70/1975 - le valutazioni di parte appellata con riferimento alla valenza dell'art. 5, co. 1, Legge
88/1989, a mente del quale “Spetta al consiglio di amministrazione:
[…] g) deliberare […] gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale […], anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70”. Secondo parte appellata, l' avrebbe continuato ad applicare, anche dopo Pt_1
l'entrata in vigore della norma suddetta, la (propria) deliberazione del
CdA n. 407 del 1982 – che, nella prospettazione offerta, giustificherebbe la computabilità nella base di calcolo del trattamento di quiescenza delle indennità di specificità e di incarico quinquennale
– e, conseguentemente, avrebbe dimostrato nei fatti di volersi avvalere del potere regolamentare riconosciutogli dalla legge (l'art. 5, co. 1, lett. g) della Legge 88/1989) per dettare regole in deroga all'art. 13,
Legge 70/1975.
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In primo luogo, non può ritenersi esercitato il potere regolamentare cui si riferisce l'art. 5 l. n. 88/1989 tramite un comportamento omissivo volto a conservare efficacia a delle previsioni regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore di questa legge e che sono contrarie alle previsioni dell'art. 13 l. n. 70/1975. Sarebbe stata necessaria una manifestazione di esercizio espresso della potestà regolamentare volto a dare efficacia ex novo ad una norma che fino ad allora era esistita solo apparentemente in quanto, in realtà, contraria a fonte di rango primario. In secondo luogo, e in via assorbente, la
Cassazione a sezioni unite, nella pronuncia sopra richiamata, ha già chiarito con motivazione del tutto condivisibile che l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 detta una disciplina sul punto inderogabile dal potere regolamentare dell'Ente.
2.3 - Parimenti, non risulta condivisibile la prospettazione di parte appellata laddove afferma che la contrattazione collettiva avrebbe legittimamente derogato all'art. 13, legge n. 70/1975. Sul punto si richiamano gli argomenti già esposti dalla Cassazione nella pronuncia del 3.03.2020 n. 5892 per confutare la tesi secondo cui a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento di quiescenza sarebbe rimessa alle fonti negoziali:
“11. La parte qui ricorrente sostiene che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del
TU 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR.
12. Questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
tenore letterale del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre
2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata).
13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni
Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici.
15. La L. n. 335 del 1995, art. 2, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'art. 2120
c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni della L. n. 70 del 1975, art. 13, neppure può trovare sostegno nel D.Lgs. n. 165 del 2001.
17. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt. 2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'art.
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69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dal D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 72, comma 3), a tenore del quale:
"In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto".
18. Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999).
19.In sostanza, la norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 69, ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava "ferma" ovvero inderogabile.
20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice dell'appello, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dalla L.
20 marzo 1975, n. 70, art. 13, per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del
31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
21. Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto di SU n. 7154/2010, secondo cui ai fini della indennità di anzianità sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate alla anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale (Cass. SU n. 7154/2010 par. 12)”.
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2.4 - Altrettanto non condivisibile è l'affermazione dell'irripetibilità della somma qui in discussione alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, prot. 1 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Corte EDU, 11/2/2021 a seguito di ricorso nr. 4893/2013 (e analogamente interpretato dalla Corte di cassazione all'atto di sollevare, con ordinanza interlocutoria n.
40004/2021, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 2033 cc.; questione poi risolta dalla Consulta con pronuncia –
n. 8/2023 - di inammissibilità e infondatezza delle varie questioni esaminate). In base alla sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale,
“A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 12.– Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale
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interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale” e giunge poi a precisare che “l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Nel caso di specie, al fine di escludere la lesione di un legittimo affidamento, si deve considerare la liquidazione delle somme con espressa riserva di ripetizione, contenuta in tutte le missive con cui sono state comunicate la liquidazione originaria e le varie riliquidazioni (sub doc. 2 e 3 , nonché nella missiva del giugno Pt_1
2014 che, sia pur non efficace al fine di interrompere la prescrizione, ha comunque chiaramente e ulteriormente esplicitato che le somme liquidate in dipendenza del computo nella base di calcolo del TFS di onorari legali e compensi professionali era sotto riserva di ripetizione.
Si richiama, nello stesso senso in fattispecie del tutto sovrapponibile
Corte App. Milano, sez., lav., n. 291 del 8.05.2023 (“La riserva di ripetizione da parte del solvens esclude che il pagamento possa aver ingenerato nell'accipiens un affidamento circa la spettanza e definitività dell'erogazione effettuata, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte”).
2.5 – In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello,
[...]
va condannata a restituire all' la somma di Euro CP_1 Pt_1
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
98.961,50, pari ad un terzo del credito rivendicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le appellate ed Controparte_3
vanno invece condannate a restituire all' Controparte_2 Pt_1
nella misura di un terzo ciascuna, la somma netta oggetto di riliquidazione nell'anno 2012 che, in base a quanto esposto nel prospetto di liquidazione, era conseguenza del ricalcolo proprio di onorari legali e compensi professionali nella base di calcolo del TFS, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le parti appellate non hanno svolto contestazioni specifiche al conteggio dell' (neppure Pt_1
sono state riproposte le generiche contestazioni contenute nella memoria difensiva di primo grado) che, ad ogni modo, risulta fondato sui prospetti di liquidazione in atti (quelli delle originarie liquidazioni e quello con saldo negativo elaborato senza considerare nella base di calcolo onorari legali e compensi professionali).
2.6 – Le appellate hanno svolto una censura di inammissibilità della domanda svolta in via subordinata dall' ma, a ben vedere tale Pt_1
domanda subordinata si fonda su quanto argomentato a pag.
9-10 del ricorso, in cui è stata puntualmente censurata la sentenza di primo grado per aver ritenuto prescritto il credito (gravante su tutte e tre le eredi) con riferimento alle somme oggetto delle riliquidazioni del
2011 e del 2012. Il rilievo di inammissibilità è quindi infondato.
3 – Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza, dell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia e tenuto conto anche della recente pronuncia della Corte costituzionale, rivelatasi determinante ai fini del decidere.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...]
a restituire all' la somma di Euro 98.691,50, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali dalla domanda al saldo e condanna CP_2
e a restituire all' nella
[...] Controparte_3 Pt_1
misura di un terzo ciascuna, la somma netta oggetto di riliquidazione nell'anno 2012, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 20.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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