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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 318/2020 R. G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 318/2020 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.01.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CAVATOI Roberta del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (Corso Cavour 95); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. VITARELLI Angelo del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo procuratore all'indirizzo di posta elettronica certificata: pec: ; Email_2
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 66 L. Fall. e 2901 C.C.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) In via del tutto preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. come meglio infra specificato;
2) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, ritenendolo ammissibile, in accoglimento dello stesso, e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3) ritenere e dichiarare che l'azione revocatoria è stata proposta oltre il termine perentorio decadenziale di tre anni e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis legge fallimentare;
4)In via meramente subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare l'assenza del requisito della dolosa predeterminazione c.d. scientia damni, dell'atto dispositivo in capo alle sig.re e richiesto ex art 2901 cc e per l'effetto riformare la CP_2 Parte_1 sentenza con il rigettare l'azione revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Per la sola parte appellata costituita:
“… Chiede che la Corte d'Appello adita 1) respinga, perché infondato, l'appello della sig.ra ; 2) ove Parte_1 non ritenga di respingere l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale dichiari che l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, e che conseguentemente non è necessaria alcuna prova che esso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
3) confermi, nel resto, l'impugnata sentenza;
4) ponga spese e compensi del presente grado d'appello a carico dell'appellante principale …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 22.5.2020 conveniva in giudizio, davanti a questa Corte, il Parte_1 [...]
in persona del curatore quale legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché , proponendo appello avverso la sentenza n. 1926 emessa in data CP_2
10.10.2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico– Sezione Seconda nel procedimento già iscritto al n. 4752/2016 RGAC. (nel quale era rimasta contumace).
*
A fini di miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 9.8.2016, nel procedimento iscritto al n. 4752/2016 RGAC, il in persona del curatore (avv. Filippo Parte_2
DISTEFANO) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Messina, e la CP_2 figlia chiedendo la declaratoria d'inefficacia ai sensi degli artt. 2901 C.C. e Parte_1 dell'art. 66 L. Fall. del contratto di donazione intercorso tra le due, rogato in data 4.5.2012 dal
Notaio (rep. 8873; racc. 2826), trascritto a Messina in successiva data Persona_1
9.5.2012 ai nn. 12035/9547, con il quale la trasferiva alla figlia l'appartamento di civile CP_2 abitazione ubicato al piano terra (prima elevazione fuori terra) composto da quattro vani e servizi con antistante terrazza a livello prospiciente sulla sia censito a Persona_2
Messina al foglio 90, particella 543, sub 14 (ex sub 1).
La curatela deduceva che: CP_
- la era personalmente debitrice (della società poi fallita e, quindi, della massa) in virtù dei fatti dedotti nel giudizio iscritto già al n. 3543/2009 RGAC e conclusosi con sentenza n. 1380/2013 del Tribunale Civile di Messina, CP_ con la quale la stessa era stata condannata pagare, in favore della in epigrafe, ex art. 2497 C.C. – per responsabilità contrattuale da mala gestio quale già amministratrice della medesima – la somma di € 1.319.385,00 per le condotte di mala gestio dalla stessa consumate, oltre spese di lite;
- la nominata era altresì (asseritamente) responsabile per tutti i fatti (commissivi e omissivi) dedotti in ulteriore giudizio, ancora pendente, davanti dal Tribunale di Palermo ed iscritto al n. 18522/2015 R.G.;
- l'atto introduttivo dell'azione avviata dalla società decotta allorché era ancora in bonis donde la superiore sentenza (ad essa favorevole) era stato notificato in data 4.5.2009;
- la dichiarazione di fallimento era avvenuta in data 18.7.2013; CP_
- in tale contesto, l'atto traslativo posto in essere dalla in favore della figlia, quand'anche veramente voluto e destinato a dar vita ad un trasferimento effettivo (e, quindi, non soltanto apparente perché simulato), palesava tutti i requisiti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, trattandosi di atto di disposizione idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori del fallimento successivamente dichiarato;
ed invero: CP_ sussisteva, nel caso di specie, la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza in capo alla dell'idoneità dell'atto di disposizione così posto in essere ad arrecare pregiudizio alle ragioni della massa dal momento che la stessa, versando al tempo n.q. di amministratrice, doveva essere ben al corrente dei debiti societari segnatamente verso le banche, l'erario e gli enti di previdenza;
trattandosi poi di donazione, non necessitava accertare in capo alla donataria la sussistenza della scientia damni;
e concludeva chiedendo che il Tribunale, ritenuta la revocabilità dell'atto di cessione sopra richiamato, per l'evidente consapevolezza in capo alla donante del suo carattere pregiudizievole
– in ragione dell'incidenza specifica che avrebbe avuto sul patrimonio della (essendo CP_2
l'unico suo bene suscettibile di essere assoggettato ad esecuzione forzata) – e, soprattutto, per il preciso fine di porsi, prima dell'eventuale avvio d'azioni esecutive contro di sé, in una posizione di totale impossidenza, così da precludere l'attuazione coattiva degli altrui crediti, dichiarasse inefficace l'atto di donazione de quo.
e sebbene regolarmente vocate in ius, non si costituivano CP_2 Parte_1 ed il Tribunale, che ne dichiarava la contumacia, con la sentenza n. 1926/2019 statuiva:
“…
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice dell'atto di donazione del 4 maggio 2012 (rep. 8873, racc. 2826) trascritto il 9 maggio 2012 ai nn. 12035/9547, con il quale ha donato alla propria figlia CP_2 l'appartamento per civile abitazione ubicato al piano terra (prima elevazione fuori terra) Parte_1 composto da quattro vani e servizi con antistante terrazza a livello prospiciente sulla sia , censito a Persona_2 Messina al foglio 90, particella 543, sub 14 (ex sub 1);
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della curatela attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4963,58 di cui € 812,58 per spese ed € 4151,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge …”;
ciò opinando in virtù delle risultanze processuali disponibili, dopo un excursus sui principi che governano l'azione de qua., previo rilievo del fatto che la donazione aveva avuto luogo prima della pronuncia condannatoria in Messina e della proposizione del giudizio in Palermo retro richiamati.
In secondo grado:
con atto di citazione del 22.5.2020 proponeva appello avverso la Parte_1 menzionata sentenza e lamentava che il Tribunale adito:
1. avrebbe ingiustamente omesso di rilevare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 69 bis L. Fall. dell'actio revocatoria promossa;
ed in specifico rilevava che: “… se come ritenuto dal Giudice di prime cure, la legitimatio ad causam della curatela trae la propria ragione dalla sentenza n. 1380/2013 nonché dal credito litigioso per altro giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Palermo, allora “è evidente che si omette un passaggio logico-necessario ovverosia il titolo giustificativo della legitimatio ad processum della curatela fallimentare … accertamento necessario per valutare la regolarità del contraddittorio ma anche fondamentale per ricostruire la fattispecie e la normativa applicabile al caso concreto …”. Ed infatti l'azione revocatoria costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale apprestato dall'ordinamento in favore del creditore e nel caso che occupa la ragion d'essere della legitimatio ad processum trova fondamento in un titolo diverso rispetto alla ragione creditoria della sentenza accertativa della responsabilità della socia e più in particolare trova la propria ragion d'essere nella sentenza CP_2 dichiarativa di fallimento n. 30/13 del 10.7.2013, dep. il 18.7.2013 . Da tale chiarimento deriva la necessaria applicazione della normativa contenuta in tema di revocatoria ordinaria la sezione III “degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ” disciplinata dagli artt. 64 e ss del RD n. 267 del 16.3.1942. Ai sensi dell'art 66 L. Fall. il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. In un'ottica di bilanciamento tra il salvaguardare il patrimonio del fallito nell'interesse della soddisfazione dei creditori e la necessità d'evitare un aggravamento della situazione di crisi dell'impresa, il legislatore, con l'art. 33 comma 3 della L. 134 del 2012, ha provveduto a dimezzare il periodo “sospetto”, cioè il periodo nel quale l'azione revocatoria può operare. Ed infatti ai sensi dell'art 69 bis L. Fall. prevede che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto …”;
“… Con l'introduzione di tale articolo il legislatore ha dato attuazione a quella necessità di ridurre il termine di decadenza per l'azione revocatoria, operando un doppio sbarramento: la riduzione del termine di esercizio della revocatoria e la sua decorrenza anticipata rispetto al fallimento … Ora, l'attuale formulazione dell'art 69 bis L. Fall. espressamente sancisce che le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione (in cui è ricompreso l'art 66 L. Fall.) deve essere intrapresa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso non può essere esercitata decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Sicché è evidente che alcun dubbio interpretativo può più sorgere in merito all'estensione della decadenza anche per l'actio revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 66 L. Fall. …”;
invocando, infine, la pronuncia n. 10233/2017 della Suprema Corte a SS.UU. che, a suo dire, confuterebbe il diverso orientamento della Sez. III della Corte di cassazione (n. 8680/2017), osservando che:
“… se è vero che la revocatoria ex art. 66 L. Fall. ha gli stessi presupposti di quella ex art. 2901 c.c. non per questo può esser considerata azione che non sia direttamente derivante dal fallimento. Non si può identificare la revocatoria ordinaria ex art. 66 L. Fall. con quella ex art. 2901 c.c. per vari motivi, che elenca, ed uno di questi è rappresentato dal doppio termine (triennale di decadenza e quinquennale di prescrizione) che ad essa si applica
…”;
rilevava, ancora, che nel caso di specie la sentenza dichiarativa di fallimento, dalla quale inizierebbero decorrere i tre anni sanciti dall'art. 66 L. FALL., era stata resa il 10.7.2013 e depositata il 18.7.2013, mentre l'atto di citazione per la revocatoria dell'atto di donazione era stato notificato solo in data 8.8.2016 e, pertanto, oltre il termine di tre anni sancito dalla norma sopra citata;
2. nel merito, in ogni caso, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la dolosa preordinazione del debitore benché le istanze di fallimento e conseguentemente anche la sentenza dichiarativa di fallimento fossero tutte successive all'atto di donazione, là dove aveva affermato:
“… Sussiste, infine, il requisito della scientia damni del debitore…. nel caso di specie, tale elemento soggettivo deve ritenersi provato per presunzioni (cfr. Cass. Civ. 18315/15; Cass. Civ.11577/08,Cass. 11916/01): nel momento in CP_ cui è stato posto in essere l'atto di disposizione la era consapevole del giudizio pendente nei confronti della stessa per le rimproverate condotte di mala gestio, peraltro incardinato già nel 2009 ed in imminente definizione, e dunque del rischio di essere condannata alla refusione dei danni (di notevole entità) in favore della società, nonché, in quanto amministratore e socio della stessa e dell'esposizione debitoria della predetta società (dimostrata in atti dalle istanze di fallimento depositate solo qualche mese dopo presso questo Tribunale, fallimento poi dichiarato)… ”;
e ciò poiché:
“… è vero che nel caso che occupa la valutazione del dolo generico può fondarsi su presunzioni, ma è anche vero che, alla libertà della valutazione, fa da contrappeso la acquisizione vincolata ad opera della parte che intende far valere le proprie ragioni …”;
ed infatti:
“… nel caso di specie il Giudice ha ritenuto provato per presunzioni il requisito della dolosa predeterminazione CP_ dell'atto ad arrecare pregiudizio, sulla duplice circostanza per la quale la sig. , amministratrice e socia, era consapevole della esposizione debitoria della società per il giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Messina e tra l'altro dalle istanze di fallimento ad opera di creditori. Tale deduzione è certamente errata e ciò perché, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, anche il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Ed invero da un'attenta analisi degli atti offerti dalla Curatela a fondamento della preordinazione del dolo alla data del 4 maggio 2012 emerge inconfutabilmente sia che la sig.ra fosse contumace nel giudizio di CP_2 responsabilità sia che le istanze di fallimento fossero successive all'atto di disposizione. Ora, nel caso che occupa si è di fronte a un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito e dunque appare necessario verificare se è rinvenibile il "consilium fraudis" che si atteggia, con riferimento all'atto di liberalità gratuita, da una parte, come consapevolezza del pregiudizio, dall'altra come dolosa preordinazione: in sostanza la curatela ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito, e il dolo specifico nel caso della posteriorità …”;
“… nel caso di specie è assolutamente manchevole la prova del dolo generico attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il suo patrimonio alla garanzia del credito della curatela. La motivazione è: a) illogica in quanto per stessa ammissione del giudice le istanze non forniscono alcuna presunzione sulla conoscenza dello stato di indebitamento della società; b) è insufficiente perché neppure spiega in che modo la donazione fosse idonea a comportare un pregiudizio per il creditore;
c) è altresì insufficiente perché non considera gli elementi sintomatici della buona fede (preesistenza dell'atto di disposizione alla conoscenza delle istanze debitorie), svolgendo considerazioni opinabili e, comunque, irrilevanti perché relative al comportamento successivo alla donazione. Mancano tutti quegli elementi, anche indiziari, evidenziati nel tempo dalla giurisprudenza che possano in qualche CP_ modo far desumere la responsabilità della sig. ovverosia: la volontà di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio;
le modalità di pagamento ambigue;
peculiari rapporti lavorativi che leghino i soggetti dell'atto dispositivo;
anomalie temporali (per es., la tempestività con cui il debitore si spogli dell'intero compendio immobiliare). CP_ Si esclude pertanto che la sig.ra e la figlia , sulla base dei fatti così come spiegati siano Parte_1 partecipi di un accordo fraudolento …”;
3. stante l'erroneità delle valutazioni ut supra operate dal Giudice a quo, anche il capo della sentenza condannatorio per le spese avrebbe dovuto essere riformato;
e concludeva chiedendo:
“… 1) In via del tutto preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. come meglio infra specificato;
2) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, ritenendolo ammissibile, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3)
Ritenere e dichiarare che l'azione revocatoria è stata proposta oltre il termine perentorio decadenziale di tre anni e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis legge fallimentare;
4)In via meramente subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare l'assenza del requisito della dolosa predeterminazione c.d. scientia damni, dell'atto dispositivo in capo alle sig.re e CP_2 Parte_1 richiesto ex art 2901 cc e per l'effetto riformare la sentenza con il rigettare l'azione revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
*
L'appellata curatela si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.11.2020
e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che: in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 69 bis L. Fall., doveva rilevarsi che le azioni revocatorie propriamente disciplinate dalla legge fallimentare sono solo quelle previste dagli artt. 67 e 69, mentre la revocatoria ordinaria resta per intero disciplinata dal codice civile, venendo solo richiamata dalla disposizione dell'art. 66 L. Fall.
Perciò, il riferimento che la norma dell'art. 69 bis fa alle “revocatorie disciplinate nella presente sezione” non potrebbe valere anche per l'actio pauliana, di cui all'art. 2901 C.C.
Conformemente le pronunce della Corte di cassazione di: Sez. III, 4/4/2017, n. 8680; Sez. I, 13/2/2019, n. 4244; hanno disposto che l'azione revocatoria ordinaria, quando esperita dal curatore fallimentare, non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis L. Fall. Diversamente, la citata sentenza delle Sezioni Unite cui aveva fatto riferimento controparte per dedurre la decadenza della Curatela dall'azione esercitata sarebbe stata emessa per risolvere un regolamento di giurisdizione;
sub 2., che: le doglianze sollevate dall'appellante risulterebbero prive di consistenza e non pertinenti al caso in esame. La difesa della curatela allora attrice, infatti, aveva dedotto – tra le altre circostanze – che la fosse debitrice della massa dei creditori del fallimento in virtù dei fatti oggetto del CP_2 giudizio iscritto al n. 3543/2009 R.G. e le argomentazioni addotte dalla difesa della
, volte a dimostrare l'insufficienza del dolo generico nonché la mancata Parte_1 sussistenza della consapevole scaltrezza del disponente nel compiere l'atto dispositivo del proprio patrimonio, suscettibile di pregiudicare il creditore in futuro, non si correlerebbero al caso concreto. Risultava così improprio l'oggetto del gravame, atteso che, al momento in cui la aveva CP_2 posto in essere l'atto di disposizione (4.5.2012), ella aveva già ricoperto incarichi come componente di alcuni consigli d'amministrazione della sino al Controparte_1
24.10.2007 ed era consapevole del giudizio pendente nei suoi confronti per le condotte di mala gestio contestate, il cui atto introduttivo le era stato notificato in data 4.5.2009. Non poteva pertanto assumere rilievo la successiva vicenda del fallimento della società ai fini di cui sopra ed in ordine alla consapevolezza del rischio dell'aggressione del suo patrimonio personale. Lo stesso varrebbe a dirsi per la scelta di restare contumace nel giudizio del 2009, nonostante le istanze di fallimento fossero state proposte successivamente al compimento dell'atto. La aveva posto in essere l'atto di donazione ben tre anni dopo la notifica dell'atto CP_2 introduttivo del giudizio (e molti anni dopo il compimento dei fatti) nella piena consapevolezza del rischio – in caso di soccombenza – di dover risarcire la società anche ove il fallimento non fosse stato mai dichiarato. Non potrebbe quindi assumere autonoma rilevanza il fallimento della società nelle more del giudizio, stante la circostanza per cui la società fu fatta fallire dai propri dipendenti, i quali già dal 2011 disponevano di decreti ingiuntivi per complessivi € 160.384,89; e concludeva sostenendo la correttezza della statuizione sulle spese e contestando l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Spiegava altresì appello incidentale condizionato lamentando:
4. l'erroneità della sentenza là dove il Giudice di primo grado aveva affermato che l'atto dispositivo fosse antecedente al sorgere del credito, assumendo che:
“… quando l'atto di disposizione sia antecedente al sorgere del credito, come è nella specie considerato che la sentenza e l'atto di citazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo fondanti il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria risalgono rispettivamente all'anno 2013 ed all'anno 2015, mentre l'atto di disposizione è del maggio 2012, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio, che può ritenersi provato anche per presunzioni …”;
e ciò con falsa applicazione dell'art. 2901 comma 1, n. 1 C.C. poiché:
“... Nel disporre che la dichiarazione d'inefficacia possa essere disposta quando concorre la condizione che
“trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, l'art. 2901 C.C. non fa affatto riferimento al momento in cui il credito viene accertato (nel nostro caso, sentenza del 2013), né a quello in cui viene proposta l'azione per il suo accertamento (nel nostro caso, la data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio: 4 maggio 2009, come comprovato dalla sentenza del 2013, doc. all. 2, pag. 2), ma unicamente al ben diverso momento del sorgere del credito …”;
“… l'atto dispositivo non è stato posto in essere prima del sorgere del credito, ma prima del suo accertamento in sede giudiziale, sicché non andava assolutamente provato “che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito”. A meno, naturalmente, di non voler considerare “atti anteriori al sorgere del credito” tutti quegli atti dispositivi – e sono la maggioranza – impugnati ai sensi dell'art. 2901 C.C. prima dell'accertamento (definitivo? con sentenza di primo o di secondo grado ma non definitiva?) delle ragioni di credito a tutela delle quali l'azione è esperita …”.
Ne conseguirebbe che non è richiesta, nel caso in argomento, la prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare la soddisfazione del credito, rivelandosi sufficiente la prova della conoscenza del pregiudizio in capo alla donante. Prova che era stata ampiamente fornita.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 18.12.2020, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, con ordinanza del 13.1.2020, ritenuto preliminarmente che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis C.P.C., rigettava la richiesta d'inibitoria e rinviava la causa all'udienza del 12.12.2022 (per la precisazione delle conclusioni) e successivamente-per carico di ruolo- a quelle del 15.1.2024 e 27.1.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data nelle date del 13 e del 23.1.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
* In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante ribadiva:
“… la decadenza dell'azione revocatoria per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 e 69 bis legge fallimentare e dell'art 2901 C.C. ed insiste[va] in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito con l'atto di appello e in tutti gli atti, note d'udienza a trattazione scritta e verbali di causa, che qui vanno intesi come integralmente trascritti …”;
di contro, parte appellata resisteva ed invocava l'infondatezza dell'appello per tutti i motivi meglio esplicitati ut supra, evidenziando in particolare:
“… - In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 69 bis L. Fall., deve ribadirsi che le azioni revocatorie propriamente disciplinate dalla legge fallimentare sono solo quelle previste dagli artt. 67 e 69, mentre la revocatoria ordinaria resta per intero disciplinata dal codice civile, venendo solo richiamata dalla disposizione dell'art. 66. Perciò, come detto, il riferimento - che la norma dell'art. 69 bis fa alle “revocatorie disciplinate nella presente sezione” - non può valere anche per l'actio pauliana, di cui all'art. 2901 c.c. … -con riferimento alle doglianze dell'appellante in merito alla scientia damni del debitore, se ne ribadisce l'assoluta inconsistenza, oltre che l'inconferenza rispetto al caso in argomento …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata (a CP_2 mezzo posta ed a mani proprie in data 29.5.2020) e non costituitasi nella corrente iscrizione.
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella sub 1., in punto di pretesa decadenza dell'azione revocatoria incoata in prime cure, osserva e rileva il
Collegio quanto appresso:
- (secondo l'appellante): se, per un verso, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la legitimatio ad causam ex art. 81 C.P.C. della curatela traesse la propria scaturigine dalla sentenza n. 1380/2013 nonché dal credito litigioso per altro giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Palermo;
al contempo, avrebbe dovuto individuare quella della legitimatio ad processum ex art. 75 C.P.C. in un titolo diverso e, più precisamente, nella sentenza dichiarativa di fallimento n.
30 del 10-18.7.2013; da ciò la riferibilità alla fattispecie in esame della normativa in tema di revocatoria ordinaria dettata nella sezione III (“Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”) del R.D. n.267 del 16.3.1942, artt. 64 e ss., quale ratione temporis vigente;
e, pertanto, l'azione de qua non poteva che essere soggetta anche all'art. 69 bis L. Fall., donde l'operatività nel caso della decadenza ivi sancita (“le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”); tale ricostruzione, poi, trarrebbe conferma dai dicta delle SS.UU. della Corte di cassazione in tema, con cui, confutandosi nella sentenza n. 10233/2017 il diverso orientamento della Sez. III di cui nella sentenza n. 8680/2017) si sarebbe rilevato che, se è vero che la revocatoria ex art. 66 L. Fall. ha gli stessi presupposti di quella ex art. 2901 C.C., non per questo può esser considerata azione che non sia direttamente derivante dal fallimento;
sicché, dati:
- la stipulazione dell'atto e sua trascrizione (con opponibilità ai terzi) dal 9.5.2009;
- la dichiarazione di fallimento in data 18.7.2013;
- l'introduzione del giudizio di prime cure con citazione del 9.8.2016; a detta ultima data sarebbe ampiamente decorso il termine comminato dalla L. Fall., art. 69 bis per l'esercizio dell'azione, ovverosia “… tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto …”;
- la richiamata decisione delle SS.UU. (n. 10233 del 26/4/2017), come rilevato dall'appellata curatela, è stata effettivamente pronunciata in materia di regolamento di giurisdizione e nei suoi dicta ha, tra l'altro, così pronunciato:
premesso, nell'incipit, che la quaestio devoluta alla sua cognizione derivava in fatto dalla circostanza che:
«… il ricorrente ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano innanzitutto in ragione della riconducibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L. Fall. nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000. Co Controparte_ La ha dichiarato di condividere la tesi del fallimento, mentre la l'ha contestata, sostenendo la necessità di fare riferimento al Regolamento CE n. 44/2001 (applicabile ratione temporis) e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice di Malta, nel cui territorio si trovava la [ sua sede ed il domicilio dei trusts … il problema della materia cui ascrivere l'actio pauliana è già stato affrontato da queste Sezioni Unite che con sentenza n. 6899/2003 l'hanno risolto nel senso della sua sussumibilità nell'area "civile e commerciale" e, per l'effetto, dell' applicabilità - a seconda dei casi - della Convenzione di Bruxelles (richiamata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995) ovvero del Reg. CE 44/2001 e, più in particolare, della disposizione (comune ad entrambi) di cui all'art. 5, n. 1, secondo la quale il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Tale precedente non è, tuttavia, risolutivo ai fini del presente regolamento perché in quel caso si trattava di revocatoria ordinaria proposta dal creditore in assenza di una procedura d'insolvenza, mentre nella vicenda di cui si discute l'azione è stata proposta dal curatore del fallimento delle persone che avevano costituito i trusts. Co Il ricorrente - e con esso la - ha sostenuto che tale circostanza varrebbe ad attribuirle la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa. Controparte_ La ha sostenuto invece il contrario, sostenendo che, anche se proposta dal curatore, si tratterebbe pur sempre dell'ordinaria azione di cui all'art. 2901 cc, accordata in via generale a tutti i creditori e da essi esperibile indipendentemente dall'esistenza di un vero e proprio stato di crisi finanziaria …»;
e, dunque, la qualificazione dell'actio in argomento era strettamente inerente al problema dell'individuazione della fonte normativa (internazionale o euro unionale) disciplinatrice della giurisdizione relativa;
le SS.UU. si sono così espresse in tema:
«… la Corte di Giustizia UE si è occupata più volte dell'argomento, stabilendo che in base agli artt. 3 e 25 del Reg. CE n. 1346/2000, i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura d'insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l'azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa (v., in particolare, le sentenze in cause 133/78, 339/07, 213/10, 157/13 e 295/13). A questo proposito, ha però chiarito la Corte che per qualificare come sopra un'azione non basta che la stessa venga esercitata nell'ambito di una procedura d'insolvenza, occorrendo anche - e soprattutto - che la stessa si fondi su disposizioni in deroga alle norme generali del diritto comune. Non si deve, cioè, trattare di una normale azione che venga occasionalmente esercitata dal curatore solo perché il titolare della stessa è nel frattempo fallito (sentenza in causa 157/13), ma di un'azione che pur se proponibile anche in assenza di una procedura d'insolvenza, tragga da essa titolo e sia dunque fondata su norma costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale (v. par. 22 della sentenza in causa 295/13). Nel caso di specie, il curatore ha agito nella qualità di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma "contro" di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. L'azione da lui proposta è prevista espressamente dall'art. 66 della legge fallimentare. La sua legittimazione non deriva, quindi, da un'applicazione coordinata delle norme di diritto comune, ma da una disposizione specifica, destinata esclusivamente a lui per il caso d'insolvenza. Il fatto che la stessa postuli gli stessi presupposti di quella prevista dall'art. 2901 cc e l'esperibilità di quest'ultima anche in assenza di una procedura concorsuale non sono di per sé, neppure in via generale ed astratta, circostanze decisive per escludere la possibilità di riguardare quella di cui all'art. 66 L. Fall. come un' azione direttamente derivante dal fallimento (v. par. 24 della sentenza in causa 295/13). In concreto, poi, le due azioni, pur generando da una comune matrice, presentano delle non trascurabili differenze, innanzitutto perché quella di cui all'art. 2901 cc può essere liberamente esercitata dal creditore, che agisce nel suo esclusivo interesse e beneficio, nel senso che l'eventuale accoglimento dell'azione giova soltanto a lui. Il curatore è invece tenuto ad attivarsi. Egli agisce nell'interesse della massa e l'accoglimento della domanda giova a tutti i creditori. L'esperimento vittorioso dell'azione di cui all'art. 2901 cc consente unicamente al creditore di procedere successivamente all'esecuzione. L'accoglimento dell'azione di cui all'art. 66 L. Fall. ha invece un effetto sostanzialmente recuperatorio dei beni. Il giudice competente a conoscere della domanda ex art. 2901 cc è quello individuato dagli ordinari criteri di collegamento. In deroga a quanto sopra, la domanda di cui all'art. 66 L. Fall. si propone invece al Tribunale fallimentare, all'evidente fine di aumentare la rapidità e l'efficacia della procedura mediante la concentrazione della causa presso il giudice che avendo tutti gli atti e la conoscenza dell'intera vicenda, si trova verosimilmente nelle condizioni di poter pronunciare in maniera più adeguata degli altri.
L'azione di cui all'art. 2901 cc è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, mentre quella di cui all'art. 66 L. Fall. anche alla decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 69 bis). L'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 cc da parte di uno dei creditori non preclude agli altri d'intervenire nel giudizio o di proporre altre analoghe azioni. L'esercizio dell'azione di cui all'art. 66 L. Fall. impedisce, invece, la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori, che non sono legittimati neppure ad intervenire od a permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore (C. Cass. SU 2008/29420). In ragione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di poter affermare che la revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa. Simile conclusione non contrasta con quanto ritenuto dalla succitata C. Cass. SU 2008/29420, secondo la quale l'azione revocatoria proposta dal curatore resta pur sempre "la medesima prevista dal codice civile", perché tale affermazione dev'essere valutata con riferimento all'oggetto di quel giudizio e delle valutazioni ad esso relative, non sovrapponibili a quelle del caso di specie, in cui si tratta unicamente di vedere se ai fini della competenza internazionale l'azione di cui all'art. 66 esibisca o meno delle particolarità sufficientemente significative. E la risposta al quesito non può essere che positiva ove si consideri che come in precedenza esposto, le due azioni, fermi restando i loro indubbi tratti comuni, presentano però delle altrettanto indubbie differenze che, sebbene non fondamentali ai fini del giudizio definito da C. Cass. 2008/29420, appaiono invece decisive ai fini della risposta da dare al presente regolamento. Non varrebbe, d'altronde, replicare che quella sopra indicata rappresenterebbe soltanto una delle due possibili Controparte_ letture per cui, nel dubbio, dovrebbe seguirsi l'altra propugnata dalla , dato che secondo i principi affermati dalla CGUE, a fronte di due interpretazioni alternative bisogna privilegiare quella che amplia l'accezione di materia "civile e commerciale" di cui al Reg. CE 44/2001 e non quella che allarga il campo di applicazione del Reg. CE 1346/2000 (v. sentt. In C-292/08 e 157/13, par. 22). Per le considerazioni sopra esposte, infatti, la lettura indicata dal Collegio risulta l'unica consentita dalla legge nazionale e comunitaria e può essere, pertanto, predicata senza necessità di procedere al rinvio pregiudiziale Controparte_ richiesto dalla . Come infatti più volte ricordato da questa Corte (v., fra le ultime, 2016/6230, 2013/20701), il rinvio pregiudiziale non costituisce un meccanismo automaticamente attivabile a semplice richiesta delle parti, spettando pur sempre al giudice di valutarne la necessità che, come già detto, nel caso di specie va esclusa, essendosi in presenza di un acte claire in ragione dell'evidenza dell'interpretazione anche alla luce delle precedenti, sia pur non specifiche, pronunce della Corte sull'argomento (C. Cass. 2016/8472, 2016/6230, 2015/5514, 2013726924, 2012/4776). Tenuto dunque conto di ciò e considerato che l'inquadrabilità nell'area del Reg. 1346/2000 esclude l'operatività del Reg. 44/2001, dev'essere affermata la giurisdizione del giudice italiano …»;
- posta la superiore disamina dei tratti comuni e differenziali ravvisabili – ripetesi, ai meri fini della soluzione del superiore regolamento di giurisdizione – tra il regime dell'actio pauliana dettato dall'art. 2901 C.C. e quello posto ex art. 66 L. Fall., la Corte di legittimità, che già aveva pronunciato sulla diversa quaestio oggi in riesame, affermando con la richiamata sentenza della Sez. III n. 8670 (del 4/4/2017) che:
«… In materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l. fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga “secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato …»;
ben chiarendo in motivazione quanto appresso al riguardo:
«… 3.2 L'articolo 66 I. fall., rubricato - già significativamente, per la qualifica dell'azione – come "Azione revocatoria ordinaria", al primo comma recita: "Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". L'immediata qualificazione di ordinarietà della revocatoria e il riferimento esplicito alle "norme del codice civile"
- id est agli articoli 2901-2904 c.c. - come norme regolatrici dell'azione esercitabile o proseguibile dal curatore fallimentare confluiscono appunto in una letterale chiarezza, nel senso che il fatto che l'azione sia esercitata o proseguita per subentro dal curatore della procedura concorsuale per nulla la depriva della sua sostanza ordinaria, ma al contrario inequivocamente gliela mantiene: e la ratio non è difficile percepirla nell'intento del legislatore di non far venir meno, per la dichiarazione di fallimento, uno strumento di tutela che, pur presentando anche comunanze ontologiche e teleologiche con la revocatoria fallimentare, non coincide in toto con quest'ultima.
Onde è del tutto logico stabilire che una situazione in cui i creditori vengono a trovarsi per la insolvenza del debitore non possa riflettersi su di loro, cui tale situazione non è minimamente imputabile, come deminutio della salvaguardia della loro posizione giuridica sostanziale: strumenti nuovi quindi si aggiungono, senza che le originarie tutele si dileguino. L'azione revocatoria ordinaria viene allora menzionata nella legge fallimentare, all'articolo 66, per rendere indiscutibile la legittimazione del curatore fallimentare non solo a subentrare nel processo già instaurato dal singolo creditore che l'ha esercitata, ma altresì a esercitarla egli stesso, quale giuridica ipostasi di tutto il ceto creditorio, sulla quale si sono convogliati tutti i diritti processuali, ovvero strumenti di tutela, antecedentemente spettanti ai creditori uti singuli. E se questo è il significato del riferimento nella legge fallimentare all'azione revocatoria ordinaria, non può non condurre ad escludere che l'azione revocatoria ordinaria subisca alcuna modifica nella sua struttura processuale e nel sotteso diritto sostanziale diversa dall'appena evidenziata translatio della legittimazione in capo al curatore della procedura concorsuale (con correlata competenza funzionale del tribunale fallimentare) in cui si sono coagulati i diritti dei singoli, quale logica conseguenza del pregiudizio che dall'insolvenza si sprigiona in danno dell'intera massa creditoria (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione). Esplicito in tale senso è proprio l'articolo 66, laddove ne ribadisce la natura ordinaria non solo nella rubrica, ma proprio nella conclusione del precetto, imponendo che l'azione sia esercitata "secondo le norme del codice civile". Ma se è "secondo le norme del codice civile" che deve compiersi il suo esercizio, ciò logicamente esclude che la disciplina dell'azione sia dettata dalla legge fallimentare: il che trova ulteriore riscontro, come condivisibilmente si argomenta nel motivo in esame, proprio nella norma che, secondo il Tribunale, fonda il rigetto che ha pronunciato, ovvero nell'articolo 69 bis I. fall.
3.3 Questo articolo così stabilisce al primo comma, inserito nella legge fallimentare dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto". Dunque, il suo dettato non concerne tutte le azioni revocatorie, bensì esclusivamente a quelle "disciplinate", ovvero compiutamente regolate, nella sezione della legge fallimentare in cui la norma è situata. Una conferma indiretta in tal senso scaturisce poi dal secondo comma, aggiunto dalla I. 7 agosto 2012 n. 134 in sede di conversione del d.I.22 giugno 2012 n. 83: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". In tal modo il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'articolo 69 bis (l'articolo 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'articolo 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'articolo 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'articolo 69, riguardante gli atti di cui all'articolo 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare), così da confermare che l'applicazione dei termini indicati nel primo comma dell'articolo 69 bis concerne esclusivamente quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento. All'introduzione dell'articolo 69 bis della legge fallimentare, d'altronde, non può attribuirsi un effetto contrastante con il principio conservativo che costituisce basilare canone ermeneutico quale logico punto di partenza della percezione del significato degli atti normativi e negoziali, anche se, nel caso di specie, la soppressione del significato non investirebbe direttamente la nuova norma introdotta, bensì, indirettamente, una norma preesistente. Ovvero l'articolo 69 bis non può essere inteso, per logica prima ancora che per letteralità, come norma implicitamente abrogativa dell'articolo 66, che trascini nella disciplina della revocatoria fallimentare la revocatoria ordinaria, la cui autonomia nella galassia fallimentare è sempre stata riconosciuta con costante uniformità dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte sia prima che dopo la novella del 2006, vista la sua evidente ratio di preservazione ai creditori di uno strumento di tutela che non vi è alcun motivo, in termini di ragionevolezza giuridica, di sopprimere in conseguenza di un fatto - l'insolvenza del debitore - che già oggettivamente può pervenire, sul piano sostanziale, a ledere l'integrità del soddisfacimento dei crediti ma che appunto, non essendo affatto imputabile ai creditori, non può ridurne, come già più sopra si accennava, pure il repertorio processuale strumentalmente diretto al recupero sostanziale.
3.4 La giurisprudenza di legittimità, invero, ha da sempre affermato che la dichiarazione del fallimento non compromette la tutela offerta dall'articolo 2901 c.c., individuando anzi nell'azione revocatoria ordinaria una fonte analogica per la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare prima dell'intervento specifico del legislatore di cui qui si tratta, per l'intersezione teleologica di tali strumenti di contrasto (pur strutturalmente distinti: cfr. p. es. Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296) con gli atti pregiudizievoli del debitore e di conseguente recupero delle porzioni di garanzia patrimoniale compromesse (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione). In primis, pertanto, si è costantemente riconosciuto che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex articolo 66, primo comma, I. fall. viene a identificarsi proprio con l'azione revocatoria prevista e disciplinata nel codice civile (articoli 2901 ss. c.c.) che prima della dichiarazione di fallimento i singoli creditori avrebbero potuto esercitare avverso gli atti pregiudizievoli del debitore: l'effetto della dichiarazione del fallimento si circoscrive pertanto esclusivamente a tre profili, insiti nella natura della procedura concorsuale, ovvero nella sostituzione del curatore ai creditori quanto alla legittimazione a proporre l'azione (anche come subentro nell'azione già avviata: v. per tutte S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420), nell'attribuzione della competenza al tribunale fallimentare - espressamente statuita, come manifestazione del principio generale della vis attractiva, dal secondo comma dell'articolo 66 I. fall. - e nell'estensione a tutti i creditori del vantaggio che l'accoglimento della domanda apporta;
e al contrario, mai alcuna incidenza si è ravvisata della dichiarazione di fallimento sul confine temporale della proponibilità dell'azione, trattandosi di azione preesistente alla dichiarazione stessa, ovvero non discendente dal fallimento come un suo effetto (la massima di Cass. sez. 1, 5 dicembre 2003 n. 18607 così ben sintetizza: "L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, I. fall., si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 e segg., c. c.., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni;
pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell'atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il 'dies a quo' della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto quest'ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell'apertura della procedura concorsuale."; in questo senso, tra gli arresti massimati, si sono già pronunciate Cass. Sez. 1, 25 settembre 1978 n. 4279 e Cass. sez. 1, 16 marzo 1977 n. 1041; sulla stessa linea poi hanno ribadito l'assoggettamento dell'azione revocatoria ordinaria alla disciplina del codice civile pure nel caso in cui viene esercitata dal curatore del fallimento: Cass. sez. 1, 10 febbraio 2006 n. 2977 e Cass. sez. 1, 28 agosto 2004 n. 17214; e cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, che, in motivazione, tirando le fila di un'interpretazione consolidata, osserva che "pur potendosi ammettere...che l'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della procedura concorsuale richiede degli adattamenti...essa resta, anche in tale evenienza, la medesima prevista dal codice civile", come chiaramente indica l'articolo 66, primo comma, I. fall.). In secondo luogo, come già si accennava, prima dell'introduzione dell'articolo 69 bis la riconosciuta persistenza nella pienezza della sua disciplina codicistica dell'azione revocatoria ordinaria anche dopo la dichiarazione del fallimento si è riflessa, nell'elaborazione giurisprudenziale, nell'integrazione della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare: ovvero si è verificato un fenomeno ermeneutico di individuazione del diritto vivente significativamente in senso opposto a un'ipotesi di perdita di autonomia della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria rispetto alla legge fallimentare, che pure a quell'epoca già includeva la terza sezione del capo terzo del secondo titolo, rubricata "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori" e disciplinante istituti revocatori, invocata come si è visto dall'articolo 69 bis, primo comma, ora vigente. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha invero individuato quale fonte analogica per l'azione revocatoria fallimentare (difettando all'epoca "una regolamentazione esplicita della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare": così già giustificava questa scelta ermeneutica Cass. sez. 1, 10 agosto 1961 n. 1953) la disciplina codicistica dell'azione revocatoria ordinaria proprio in termini di sussistenza temporale dello strumento recuperatorio, ovvero di prescrizione, pur identificando uno specifico dies a quo trattandosi di un effetto fallimentare (v. p. es. - sulla linea delle più risalenti Cass. sez. 1, 25 giugno 1980 n. 3983, Cass. sez. 1, 30 agosto 1993 n. 9197, Cass. sez. 1, 6 novembre 1993 n. 11013, Cass. sez. 1, 9 maggio 1996 n. 4347 e Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296, già citata - Cass. sez. 1, 29 agosto 1997 n. 8173, per cui la revocatoria fallimentare ex articolo 67 I. fall. maturava prescrizione quinquennale "in applicazione analogica della norma in tema di durata della prescrizione di cui all'art. 2903 c.c., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2935 c.c." onde la prescrizione non corre prima che il diritto possa farsi valere, "prevalendo tale principio sulla disposizione speciale" di cui all'articolo 2903 c.c. riguardante la decorrenza del termine nella revocatoria ordinaria;
conforme posizione assumeva Cass. sez. 1, 5 novembre 1999 n. 12317, che evidenziava come la decorrenza specifica del pur temporalmente identico termine prescrizionale quinquennale dalla dichiarazione del fallimento trovasse giustificazione nel fatto che "prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell'azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio"; e v. pure Cass. sez. 1, 22 dicembre 2000 n. 16152). Anche successivamente alla novellazione introduttiva dell'articolo 69 bis della legge fallimentare, venuti meno ovviamente i presupposti dell'applicazione analogica dell'articolo 2903 c.c., la giurisprudenza di questa Suprema Corte non ha mai posto in discussione il tradizionale riconoscimento della permanenza della natura codicistica dell'azione ex articolo 66 I. fall: il dettato inequivoco (come rimarca, in motivazione, la già citata S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420) dell'articolo 66, primo comma, I. fall. osta nettamente a ravvisare nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento una diramazione degli effetti di questo nella sua integrità, così da sussumerla nella disciplina specifica che tali effetti tratta, ovvero nella terza sezione del capo terzo del secondo titolo della legge fallimentare (tra i più recenti arresti massimati cfr. Cass. sez. 1, 15 gennaio 2016 n. 614, per un'ipotesi di subentro nel curatore nell'azione già avviata da un singolo creditore prima del fallimento, e Cass. sez. 3, 20 marzo 2015 n. 5586 - quest'ultima, seppure ancora in un'ipotesi di subentro, dà espressamente per certa l'applicazione della prescrizione di cui all'articolo 2903 c.c., in piena conformità con la precedente Cass. sez. 1, 28 maggio 2009 n. 12513 -).
3.5 D'altronde, intendere il primo comma dell'articolo 66 nel senso che sia ora "condizionato" e governato nella sua significanza dall'articolo 69 bis, primo comma, entra - come già sopra si è accennato - in indubbio conflitto con il basilare canone ermeneutico della conservazione, poiché priva di ogni effettiva incidenza il rinvio che l'articolo 66, primo comma, espressamente opera alle "norme del codice civile" quali norme regolatrici della domanda. Ma vi è di più. A ben guardare, la conseguenza di questo sradicamento dell'azione dalla sua originaria natura codicistica si traduce in una criticità di reale spessore quanto meno sotto il profilo della ragionevolezza quale valore costituzionale. Invero, nel caso in cui non sia stato dichiarato il fallimento e quindi l'azione revocatoria sia stata esercitata da privati, ovvero da singoli creditori, l'azione non patisce alcun termine decadenziale (tale è, in effetti - come si evince già dalla stessa rubrica dell'articolo 69 bis -, il termine triennale imposto dal primo comma dell'articolo 69 bis) e quindi gli interessati possono avvalersene nei cinque anni successivi all'atto pregiudizievole senza che nessun evento frattanto verificatosi ne comprima la tutela. Qualora invece l'azione sia esercitata da un pubblico ufficiale quale il curatore di un fallimento, che - anche per ineludibili pubblici interessi di sanità economica - tutela l'intera massa dei creditori, se si seguisse la lettura del Tribunale sussisterebbe la decadenza triennale, la dichiarazione di fallimento convertendosi quindi in un irragionevole indebolimento della tutela pur presidiando questa interessi di una valenza indubbiamente superiore rispetto all'interesse, per di più puramente privato, tutelato da un'azione promossa da un singolo creditore in assenza di fallimento. Né potrebbe individuarsi nell'asservimento a questo termine decadenziale di tre anni la tutela di un controbilanciante valore di celerità della procedura concorsuale, poiché esso non raggiungerebbe, nel caso di specie, una pregnanza sufficiente a sradicare l'irragionevolezza del trattamento deteriore dell'intero ceto creditorio rispetto al trattamento concesso al singolo creditore. E si consideri, altresì, che ogni creditore, a seguito della dichiarazione di fallimento, è obbligato ad affidarsi alle attività del curatore fallimentare anche per un'azione che egli stesso avrebbe potuto altrimenti esercitare, onde è da prevenire, pur sempre entro limiti temporalmente adeguati alla certezza e alla stabilizzazione (gli ineludibili limiti prescrizionali), che un'eventuale inerzia del curatore si concretizzi nell'ablazione di un diritto che per legge il creditore ha trasmesso e che, per di più, se non è esercitato e il fallimento si chiude con il conseguente ritorno in bonis del debitore, qualora non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione è ben giusto che ritorni, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, I. fall., in capo al singolo creditore – non trattandosi infatti di un diritto derivante dal fallimento, di cui invece il secondo comma dello stesso articolo 120 impone la definitiva consumazione – senza che il fallimento l'abbia "bruciato" per essere intercorsi tre anni dalla sua dichiarazione. La realtà è che la logica sistemica del diritto comporta l'incidenza della dichiarazione del fallimento solo su quelli che sono effetti del fallimento stesso (come, si è già osservato, esplicita la rubrica della terza sezione del capo terzo del secondo titolo della legge fallimentare), ma non può condurre - più sopra lo si è già rimarcato - ad una deminutio della tutela dei creditori laddove questa non discende ineludibilmente dall'insolvenza. E una siffatta logica sistemica è stata rispettata dal legislatore proprio con l'espressa circoscrizione, nel primo comma dell'articolo 69 bis - indirettamente confermata dagli istituti richiamati nel comma successivo - , dell'ambito di applicazione dei termini ivi previsti alle "azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione" …»;
in seguito (pur dopo i richiamati dicta delle SS.UU.), ha ribadito quanto sopra, con la Sez. I, ordinanza n. 4244 del 13/2/2019, pedissequamente;
- a tale indirizzo, in seguito più non mutato, questa Corte intende prestare continuità, nulla in eventuale contrario o diverso rilievo emergendo (anche nell'odierna res iudicanda);
e, del resto, sembra opportuno aggiungere solo che la decadenza di cui all'art. 69-bis legge Fall. è un istituto processuale introdotto ex novo, all'interno del sistema fallimentare, in ragione delle peculiarità di questo, che – in quanto tale – non è applicabile in via estensiva o analogica e non v'è alcuna disposizione che ne preveda l'applicabilità al di fuori del suo ambito;
sicché il motivo di gravame in argomento va disatteso per sua chiara infondatezza in diritto.
Quanto alle doglianze sub 2.:
- parte appellante, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto provato per presunzioni il requisito della dolosa predeterminazione dell'atto ad arrecare pregiudizio ai propri creditori, fondando ciò sulla duplice circostanza per la quale la , da CP_2 amministratrice e socia, era consapevole della esposizione debitoria della società per il giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Messina e tra l'altro dalle istanze di fallimento ad opera di creditori.
L'erroneità di tale deduzione deriverebbe dal fatto che:
“quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, anche il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Ed invero da un'attenta analisi degli atti offerti dalla Curatela a fondamento della preordinazione del dolo alla data del 4 maggio 2012 emerge inconfutabilmente sia che la sig.ra fosse contumace nel giudizio di responsabilità sia che le istanze CP_2 di fallimento fossero successive all'atto di disposizione”.
Di fronte ad un atto a titolo gratuito compiuto anteriormente al sorgere del debito sarebbe stato necessario verificare se fosse rinvenibile il consilium fraudis, che si atteggerebbe, con riferimento all'atto di liberalità gratuita, per un verso come consapevolezza del pregiudizio, per altro come dolosa preordinazione;
la Curatela, a tanto tenutavi, avrebbe dovuto provare la calliditas, cioè l'accorta scaltrezza (del disponente) nel compiere un atto dismissivo del proprio patrimonio che potrebbe anche nel futuro pregiudicare il suo creditore. Nel caso di specie, sarebbe assolutamente manchevole la prova del dolo generico rispetto ad attività premeditate per sottrarre anticipatamente il detto patrimonio alla garanzia della massa, in quanto: a) per stessa ammissione del decidente, nulla era emerso quanto alla conoscenza dello stato di indebitamento della società da parte della;
CP_2
b) neppure risulterebbe in che modo la donazione fosse idonea a comportare un pregiudizio per la massa;
c) non sarebbero stati considerati gli elementi sintomatici della buona fede (preesistenza dell'atto di disposizione alla conoscenza delle istanze debitorie), svolgendosi invece considerazioni opinabili e, comunque, irrilevanti perché relative al comportamento successivo alla donazione;
- fermo in diritto che:
in virtù dell'art. 2901 C.C., ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre in primis un pregiudizio per il creditore (cd. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, subisca anche solo il pericolo che il patrimonio del debitore non sia più capiente rispetto all'entità del credito vantato, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. È dunque necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza, la probabilità) che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito. In tema rileva (cfr. in termini Cass. civile: 19/2/2020 n. 4212; 7/12/2023 n. 34256) una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
Tuttavia, l'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il cd. consilium fraudis. E tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito: mentre nella prima ipotesi (la più frequente), ossia quella della revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto in questione è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole, è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza che sia pretesa la prova anche d'uno specifico intento di nuocere (il cd. animus nocendi); nella seconda ipotesi, ossia quando si tratti di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (la cd. scientia damni); in questo caso occorre dimostrare la volontà dell'autore dell'atto e dei suoi beneficiari, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (ossia, porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto). Quando poi l'atto di disposizione del debitore (come la donazione) sia a titolo gratuito è stato chiarito che:
(ex multis, Cass. 2/4/2021, n. 9192) la scientia damni richiesta dall'art. 2901 comma 1, n. 1
C.C. si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie – passate, presenti e/o future – dal compimento dell'atto; la condizione psicologica del terzo acquirente rimane del tutto irrilevante: l'ordinamento risolve infatti il conflitto tra il creditore che agisce per evitare un pregiudizio e il soggetto beneficiario (che vorrebbe mantenere una posizione di vantaggio) in favore del primo.
È altresì noto il solido insegnamento di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 23198 del 13/8/2025) secondo cui:
«… - l'art. 66 L. Fall., lì dove compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.;
- l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta, dunque, una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021);
- il curatore che domandi, a norma dell'art. 66 L. Fall., la revoca di un atto (a titolo oneroso) compiuto dal debitore poi fallito deve, pertanto, dimostrare in giudizio, a norma dell'art. 2901, comma 1, c.c., il pregiudizio alle "ragioni" dei creditori, vale a dire alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell'autore, poi fallito, dell'atto dispositivo;
- tale pregiudizio, in particolare, si verifica tutte le volte in cui, a seguito del compimento dell'atto dispositivo da parte del debitore, il patrimonio di quest'ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l'integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso (anche se si tratta, come precisa l'art. 2901, comma 1, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine non ancora scaduto ovvero a condizione non ancora verificatasi) e che, come tali, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l'autore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024);
- se, poi, si tratta (come nel caso in esame è rimasto incontestato) di un atto di disposizione compiuto prima dell'insorgere del credito, il curatore deve dimostrare anche la sussistenza della "dolosa preordinazione" richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., per la quale, tuttavia, "non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico)", essendo, per contro, "necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro" (Cass. SU n. 1898 del 2025) …»;
sicché, secondo questa Corte, il Giudice a quo ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento e ha dato conto della sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria della donazione immobiliare che ne occupa, riconducibili all'esistenza di un credito, secondo la nozione ampia indicata dalla giurisprudenza, e alla consapevolezza, in capo alla debitrice, del danno che l'atto di disposizione patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, ancorché abbia dato conto assai ellitticamente delle risultanze probatorie disponibili.
Ed invero (secondo quanto si trae dalla produzione offerta in lite dalla curatela), conformemente a quanto ben rilevato da Cass. civile Sez. I, 4/5/2025, n. 11649, ossia che: «… l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicchéessa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021). Ciò posto, non sbaglia il mezzo in esame laddove sostiene che la Corte di appello, nel verificare i presupposti dell'azione sotto un profilo oggettivo, avrebbe dovuto esaminare la situazione economico-patrimoniale della azienda fallita così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (così, vedi anche Cass. n. 36033/2021, cit. supra). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019). E tale prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare ex art. 66 L. Fall., deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, mentre il convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (così sempre, Cass. n. 36033/2021, cit. supra). È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013) … Nel caso in esame il Collegio di merito ha tralasciato una simile indagine, limitandosi, ad affermare che sarebbe stato "superfluo indugiare, agendo evidentemente il curatore a tutela dei molteplici creditori insinuati al passivo (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo) e considerato che la revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 66 L. FALL., si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 c.c., proprio per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d'insolvenza". Ed aggiungendo genericamente che dovesse pertanto ritenersi la sussistenza dell'eventus damni, considerato che questo va individuato nel semplice "pericolo od incertezza per la realizzazione del diritto da parte del creditore" e che "non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità …»;
va constatato quanto appresso:
- che la sapesse d'esser debitrice della società nei cui confronti aveva assolto al CP_2 mandato d'amministrazione con mala gestio (società a sua volta debitrice della massa dei creditori del successivamente dichiarato suo fallimento), non può negarsi, atteso che le erano ben noti i fatti dedotti nel giudizio iscritto al n. 3543/2009 RGAC, il cui atto introduttivo, a cura della detta società (allora in bonis) le era stato notificato il 4.5.2009 con riferimento, ovviamente, a condotte e vicende anteriori (dunque, non poteva ignorare le numerose e rilevanti distrazioni di denaro, circostanze – peraltro, comprovate per tabulas – occorse medio tempore e la rilevante debitoria impagata accumulatasi nel tempo);
- la dichiarazione di fallimento della medesima società (appunto, quella di cui la era CP_2 stata amministratrice) è stata pubblicata in data 18.7.2013;
- (come si evince dalla superiore pronuncia) detto fallimento ha tratto scaturigine dall'iniziativa in data 3.10.2012 degli ex dipendenti, i quali già dal 2011 erano muniti di decreti ingiuntivi (per un importo complessivo di euro 160.384,89) poi rimasti non ottemperati;
altri creditori privati avevano proposto istanze a tal fine, in data 24.10.2012, vantando crediti impagati per euro 359.000 circa;
da ultimo, anche l'ufficio del P.M. territoriale (in data 8.5.2013) aveva promosso ulteriore istanza in tal senso;
fino alla dichiarazione di fallimento, pur a fronte d'un attivo patrimoniale cospicuo (superiore ad oltre 6 milioni di euro ma, per la quasi sua totalità, costituito – come dai bilanci – da crediti verso terzi d'assai incerta ed aleatoria realizzabilità), la debitoria risultante per tabulas ammontava ad euro 7.415.442; la società resistente, nulla di ciò contestando, aveva chiesto essa pure l'accoglimento dei ricorsi suddetti;
- (secondo la sentenza emessa nell'iscrizione n. 3453/2009 RGAC) avevano tratto pieno riscontro le vicende di condotte, promananti dalla , di prelievo ingiustificato di CP_2 somme in proprio favore, dell'assunzione di sé medesima come dipendente – in conflitto d'interessi – e di assunzione ingiustificata d'altri dipendenti, nonché di distrazione – in concorso con altri – di ingenti risorse anche di liquidità di spettanza societaria per fini ad essa estranei occorse ben prima del 4.5.2009, donde l'insorgenza anteatta nell'an d'un consistente debito risarcitorio verso la società così malversata;
- parimenti, in ingente entità i debiti ammessi al passivo e documentati dalla curatela risultavano esser sorti anteriormente rispetto all'atto di disposizione compiuto dalla CP_2
(si richiamano, esemplificativamente, le posizioni – oltre a quelle degli ex dipendenti – di CSI
S.P.A., INAIL, , , RISCOSSIONE Sicilia S.P.A.); Per_3 Per_4
- con l'atto di disposizione impugnato la si è spogliata (incontestatamente) dell'unico CP_2 bene con cui, quale proprietaria, avrebbe potuto essere esecutabile utilmente per ri propri debiti;
sicché è ben chiaro che la , in quanto da presumersi necessariamente consapevole delle CP_2 superiori circostanze, abbia posto in essere tale disposizione per precostituirsi una situazione d'insolvenza, ossia, in sintonia con i dicta e rilievi della recente pronuncia delle SS.UU. del
27/1/2025 n. 1898, ciò abbia agito proprio in funzione del futuro insorgere dell'obbligazione risarcitoria, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso l'incisione dismissiva del proprio patrimonio.
Dal rigetto anche di detto motivo d'impugnazione deriva, per assorbimento, quello della censura sub 3. e, nell'ultroneità della disamina dell'appello incidentale (in quanto condizionato all'eventualità dell'accoglimento di quello principale), la conseguente conferma, anche per le superiori integrazioni motive, della sentenza in riesame.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore della sola costituita controparte (nulla per la posizione della , in quanto contumace) delle CP_2 spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto
Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico della parte appellante principale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 22 e 28.5.2020 ed iscritto a ruolo in data 26.5.2020 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1926 in data 10.10.2019 nel procedimento già iscritto al n. 4752/2016 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore; e di:
; CP_2 nonché sull'appello incidentale condizionato proposto con atto depositato in data 27.11.2020 da:
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello principale e, ritenuto in ciò assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma l'impugnata sentenza;
3) condanna la parte appellante principale alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 13.977,10 per onorario, oltre accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante principale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 21.10.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 318/2020 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.01.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CAVATOI Roberta del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (Corso Cavour 95); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. VITARELLI Angelo del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo procuratore all'indirizzo di posta elettronica certificata: pec: ; Email_2
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 66 L. Fall. e 2901 C.C.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) In via del tutto preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. come meglio infra specificato;
2) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, ritenendolo ammissibile, in accoglimento dello stesso, e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3) ritenere e dichiarare che l'azione revocatoria è stata proposta oltre il termine perentorio decadenziale di tre anni e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis legge fallimentare;
4)In via meramente subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare l'assenza del requisito della dolosa predeterminazione c.d. scientia damni, dell'atto dispositivo in capo alle sig.re e richiesto ex art 2901 cc e per l'effetto riformare la CP_2 Parte_1 sentenza con il rigettare l'azione revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Per la sola parte appellata costituita:
“… Chiede che la Corte d'Appello adita 1) respinga, perché infondato, l'appello della sig.ra ; 2) ove Parte_1 non ritenga di respingere l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale dichiari che l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, e che conseguentemente non è necessaria alcuna prova che esso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
3) confermi, nel resto, l'impugnata sentenza;
4) ponga spese e compensi del presente grado d'appello a carico dell'appellante principale …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 22.5.2020 conveniva in giudizio, davanti a questa Corte, il Parte_1 [...]
in persona del curatore quale legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché , proponendo appello avverso la sentenza n. 1926 emessa in data CP_2
10.10.2019, pubblicata in pari data, dal Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico– Sezione Seconda nel procedimento già iscritto al n. 4752/2016 RGAC. (nel quale era rimasta contumace).
*
A fini di miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 9.8.2016, nel procedimento iscritto al n. 4752/2016 RGAC, il in persona del curatore (avv. Filippo Parte_2
DISTEFANO) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Messina, e la CP_2 figlia chiedendo la declaratoria d'inefficacia ai sensi degli artt. 2901 C.C. e Parte_1 dell'art. 66 L. Fall. del contratto di donazione intercorso tra le due, rogato in data 4.5.2012 dal
Notaio (rep. 8873; racc. 2826), trascritto a Messina in successiva data Persona_1
9.5.2012 ai nn. 12035/9547, con il quale la trasferiva alla figlia l'appartamento di civile CP_2 abitazione ubicato al piano terra (prima elevazione fuori terra) composto da quattro vani e servizi con antistante terrazza a livello prospiciente sulla sia censito a Persona_2
Messina al foglio 90, particella 543, sub 14 (ex sub 1).
La curatela deduceva che: CP_
- la era personalmente debitrice (della società poi fallita e, quindi, della massa) in virtù dei fatti dedotti nel giudizio iscritto già al n. 3543/2009 RGAC e conclusosi con sentenza n. 1380/2013 del Tribunale Civile di Messina, CP_ con la quale la stessa era stata condannata pagare, in favore della in epigrafe, ex art. 2497 C.C. – per responsabilità contrattuale da mala gestio quale già amministratrice della medesima – la somma di € 1.319.385,00 per le condotte di mala gestio dalla stessa consumate, oltre spese di lite;
- la nominata era altresì (asseritamente) responsabile per tutti i fatti (commissivi e omissivi) dedotti in ulteriore giudizio, ancora pendente, davanti dal Tribunale di Palermo ed iscritto al n. 18522/2015 R.G.;
- l'atto introduttivo dell'azione avviata dalla società decotta allorché era ancora in bonis donde la superiore sentenza (ad essa favorevole) era stato notificato in data 4.5.2009;
- la dichiarazione di fallimento era avvenuta in data 18.7.2013; CP_
- in tale contesto, l'atto traslativo posto in essere dalla in favore della figlia, quand'anche veramente voluto e destinato a dar vita ad un trasferimento effettivo (e, quindi, non soltanto apparente perché simulato), palesava tutti i requisiti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, trattandosi di atto di disposizione idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori del fallimento successivamente dichiarato;
ed invero: CP_ sussisteva, nel caso di specie, la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza in capo alla dell'idoneità dell'atto di disposizione così posto in essere ad arrecare pregiudizio alle ragioni della massa dal momento che la stessa, versando al tempo n.q. di amministratrice, doveva essere ben al corrente dei debiti societari segnatamente verso le banche, l'erario e gli enti di previdenza;
trattandosi poi di donazione, non necessitava accertare in capo alla donataria la sussistenza della scientia damni;
e concludeva chiedendo che il Tribunale, ritenuta la revocabilità dell'atto di cessione sopra richiamato, per l'evidente consapevolezza in capo alla donante del suo carattere pregiudizievole
– in ragione dell'incidenza specifica che avrebbe avuto sul patrimonio della (essendo CP_2
l'unico suo bene suscettibile di essere assoggettato ad esecuzione forzata) – e, soprattutto, per il preciso fine di porsi, prima dell'eventuale avvio d'azioni esecutive contro di sé, in una posizione di totale impossidenza, così da precludere l'attuazione coattiva degli altrui crediti, dichiarasse inefficace l'atto di donazione de quo.
e sebbene regolarmente vocate in ius, non si costituivano CP_2 Parte_1 ed il Tribunale, che ne dichiarava la contumacia, con la sentenza n. 1926/2019 statuiva:
“…
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice dell'atto di donazione del 4 maggio 2012 (rep. 8873, racc. 2826) trascritto il 9 maggio 2012 ai nn. 12035/9547, con il quale ha donato alla propria figlia CP_2 l'appartamento per civile abitazione ubicato al piano terra (prima elevazione fuori terra) Parte_1 composto da quattro vani e servizi con antistante terrazza a livello prospiciente sulla sia , censito a Persona_2 Messina al foglio 90, particella 543, sub 14 (ex sub 1);
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della curatela attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4963,58 di cui € 812,58 per spese ed € 4151,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge …”;
ciò opinando in virtù delle risultanze processuali disponibili, dopo un excursus sui principi che governano l'azione de qua., previo rilievo del fatto che la donazione aveva avuto luogo prima della pronuncia condannatoria in Messina e della proposizione del giudizio in Palermo retro richiamati.
In secondo grado:
con atto di citazione del 22.5.2020 proponeva appello avverso la Parte_1 menzionata sentenza e lamentava che il Tribunale adito:
1. avrebbe ingiustamente omesso di rilevare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 69 bis L. Fall. dell'actio revocatoria promossa;
ed in specifico rilevava che: “… se come ritenuto dal Giudice di prime cure, la legitimatio ad causam della curatela trae la propria ragione dalla sentenza n. 1380/2013 nonché dal credito litigioso per altro giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Palermo, allora “è evidente che si omette un passaggio logico-necessario ovverosia il titolo giustificativo della legitimatio ad processum della curatela fallimentare … accertamento necessario per valutare la regolarità del contraddittorio ma anche fondamentale per ricostruire la fattispecie e la normativa applicabile al caso concreto …”. Ed infatti l'azione revocatoria costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale apprestato dall'ordinamento in favore del creditore e nel caso che occupa la ragion d'essere della legitimatio ad processum trova fondamento in un titolo diverso rispetto alla ragione creditoria della sentenza accertativa della responsabilità della socia e più in particolare trova la propria ragion d'essere nella sentenza CP_2 dichiarativa di fallimento n. 30/13 del 10.7.2013, dep. il 18.7.2013 . Da tale chiarimento deriva la necessaria applicazione della normativa contenuta in tema di revocatoria ordinaria la sezione III “degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ” disciplinata dagli artt. 64 e ss del RD n. 267 del 16.3.1942. Ai sensi dell'art 66 L. Fall. il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. In un'ottica di bilanciamento tra il salvaguardare il patrimonio del fallito nell'interesse della soddisfazione dei creditori e la necessità d'evitare un aggravamento della situazione di crisi dell'impresa, il legislatore, con l'art. 33 comma 3 della L. 134 del 2012, ha provveduto a dimezzare il periodo “sospetto”, cioè il periodo nel quale l'azione revocatoria può operare. Ed infatti ai sensi dell'art 69 bis L. Fall. prevede che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto …”;
“… Con l'introduzione di tale articolo il legislatore ha dato attuazione a quella necessità di ridurre il termine di decadenza per l'azione revocatoria, operando un doppio sbarramento: la riduzione del termine di esercizio della revocatoria e la sua decorrenza anticipata rispetto al fallimento … Ora, l'attuale formulazione dell'art 69 bis L. Fall. espressamente sancisce che le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione (in cui è ricompreso l'art 66 L. Fall.) deve essere intrapresa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso non può essere esercitata decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Sicché è evidente che alcun dubbio interpretativo può più sorgere in merito all'estensione della decadenza anche per l'actio revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 66 L. Fall. …”;
invocando, infine, la pronuncia n. 10233/2017 della Suprema Corte a SS.UU. che, a suo dire, confuterebbe il diverso orientamento della Sez. III della Corte di cassazione (n. 8680/2017), osservando che:
“… se è vero che la revocatoria ex art. 66 L. Fall. ha gli stessi presupposti di quella ex art. 2901 c.c. non per questo può esser considerata azione che non sia direttamente derivante dal fallimento. Non si può identificare la revocatoria ordinaria ex art. 66 L. Fall. con quella ex art. 2901 c.c. per vari motivi, che elenca, ed uno di questi è rappresentato dal doppio termine (triennale di decadenza e quinquennale di prescrizione) che ad essa si applica
…”;
rilevava, ancora, che nel caso di specie la sentenza dichiarativa di fallimento, dalla quale inizierebbero decorrere i tre anni sanciti dall'art. 66 L. FALL., era stata resa il 10.7.2013 e depositata il 18.7.2013, mentre l'atto di citazione per la revocatoria dell'atto di donazione era stato notificato solo in data 8.8.2016 e, pertanto, oltre il termine di tre anni sancito dalla norma sopra citata;
2. nel merito, in ogni caso, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la dolosa preordinazione del debitore benché le istanze di fallimento e conseguentemente anche la sentenza dichiarativa di fallimento fossero tutte successive all'atto di donazione, là dove aveva affermato:
“… Sussiste, infine, il requisito della scientia damni del debitore…. nel caso di specie, tale elemento soggettivo deve ritenersi provato per presunzioni (cfr. Cass. Civ. 18315/15; Cass. Civ.11577/08,Cass. 11916/01): nel momento in CP_ cui è stato posto in essere l'atto di disposizione la era consapevole del giudizio pendente nei confronti della stessa per le rimproverate condotte di mala gestio, peraltro incardinato già nel 2009 ed in imminente definizione, e dunque del rischio di essere condannata alla refusione dei danni (di notevole entità) in favore della società, nonché, in quanto amministratore e socio della stessa e dell'esposizione debitoria della predetta società (dimostrata in atti dalle istanze di fallimento depositate solo qualche mese dopo presso questo Tribunale, fallimento poi dichiarato)… ”;
e ciò poiché:
“… è vero che nel caso che occupa la valutazione del dolo generico può fondarsi su presunzioni, ma è anche vero che, alla libertà della valutazione, fa da contrappeso la acquisizione vincolata ad opera della parte che intende far valere le proprie ragioni …”;
ed infatti:
“… nel caso di specie il Giudice ha ritenuto provato per presunzioni il requisito della dolosa predeterminazione CP_ dell'atto ad arrecare pregiudizio, sulla duplice circostanza per la quale la sig. , amministratrice e socia, era consapevole della esposizione debitoria della società per il giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Messina e tra l'altro dalle istanze di fallimento ad opera di creditori. Tale deduzione è certamente errata e ciò perché, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, anche il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Ed invero da un'attenta analisi degli atti offerti dalla Curatela a fondamento della preordinazione del dolo alla data del 4 maggio 2012 emerge inconfutabilmente sia che la sig.ra fosse contumace nel giudizio di CP_2 responsabilità sia che le istanze di fallimento fossero successive all'atto di disposizione. Ora, nel caso che occupa si è di fronte a un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito e dunque appare necessario verificare se è rinvenibile il "consilium fraudis" che si atteggia, con riferimento all'atto di liberalità gratuita, da una parte, come consapevolezza del pregiudizio, dall'altra come dolosa preordinazione: in sostanza la curatela ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito, e il dolo specifico nel caso della posteriorità …”;
“… nel caso di specie è assolutamente manchevole la prova del dolo generico attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il suo patrimonio alla garanzia del credito della curatela. La motivazione è: a) illogica in quanto per stessa ammissione del giudice le istanze non forniscono alcuna presunzione sulla conoscenza dello stato di indebitamento della società; b) è insufficiente perché neppure spiega in che modo la donazione fosse idonea a comportare un pregiudizio per il creditore;
c) è altresì insufficiente perché non considera gli elementi sintomatici della buona fede (preesistenza dell'atto di disposizione alla conoscenza delle istanze debitorie), svolgendo considerazioni opinabili e, comunque, irrilevanti perché relative al comportamento successivo alla donazione. Mancano tutti quegli elementi, anche indiziari, evidenziati nel tempo dalla giurisprudenza che possano in qualche CP_ modo far desumere la responsabilità della sig. ovverosia: la volontà di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio;
le modalità di pagamento ambigue;
peculiari rapporti lavorativi che leghino i soggetti dell'atto dispositivo;
anomalie temporali (per es., la tempestività con cui il debitore si spogli dell'intero compendio immobiliare). CP_ Si esclude pertanto che la sig.ra e la figlia , sulla base dei fatti così come spiegati siano Parte_1 partecipi di un accordo fraudolento …”;
3. stante l'erroneità delle valutazioni ut supra operate dal Giudice a quo, anche il capo della sentenza condannatorio per le spese avrebbe dovuto essere riformato;
e concludeva chiedendo:
“… 1) In via del tutto preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. come meglio infra specificato;
2) Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, ritenendolo ammissibile, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3)
Ritenere e dichiarare che l'azione revocatoria è stata proposta oltre il termine perentorio decadenziale di tre anni e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis legge fallimentare;
4)In via meramente subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare l'assenza del requisito della dolosa predeterminazione c.d. scientia damni, dell'atto dispositivo in capo alle sig.re e CP_2 Parte_1 richiesto ex art 2901 cc e per l'effetto riformare la sentenza con il rigettare l'azione revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
*
L'appellata curatela si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.11.2020
e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che: in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 69 bis L. Fall., doveva rilevarsi che le azioni revocatorie propriamente disciplinate dalla legge fallimentare sono solo quelle previste dagli artt. 67 e 69, mentre la revocatoria ordinaria resta per intero disciplinata dal codice civile, venendo solo richiamata dalla disposizione dell'art. 66 L. Fall.
Perciò, il riferimento che la norma dell'art. 69 bis fa alle “revocatorie disciplinate nella presente sezione” non potrebbe valere anche per l'actio pauliana, di cui all'art. 2901 C.C.
Conformemente le pronunce della Corte di cassazione di: Sez. III, 4/4/2017, n. 8680; Sez. I, 13/2/2019, n. 4244; hanno disposto che l'azione revocatoria ordinaria, quando esperita dal curatore fallimentare, non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis L. Fall. Diversamente, la citata sentenza delle Sezioni Unite cui aveva fatto riferimento controparte per dedurre la decadenza della Curatela dall'azione esercitata sarebbe stata emessa per risolvere un regolamento di giurisdizione;
sub 2., che: le doglianze sollevate dall'appellante risulterebbero prive di consistenza e non pertinenti al caso in esame. La difesa della curatela allora attrice, infatti, aveva dedotto – tra le altre circostanze – che la fosse debitrice della massa dei creditori del fallimento in virtù dei fatti oggetto del CP_2 giudizio iscritto al n. 3543/2009 R.G. e le argomentazioni addotte dalla difesa della
, volte a dimostrare l'insufficienza del dolo generico nonché la mancata Parte_1 sussistenza della consapevole scaltrezza del disponente nel compiere l'atto dispositivo del proprio patrimonio, suscettibile di pregiudicare il creditore in futuro, non si correlerebbero al caso concreto. Risultava così improprio l'oggetto del gravame, atteso che, al momento in cui la aveva CP_2 posto in essere l'atto di disposizione (4.5.2012), ella aveva già ricoperto incarichi come componente di alcuni consigli d'amministrazione della sino al Controparte_1
24.10.2007 ed era consapevole del giudizio pendente nei suoi confronti per le condotte di mala gestio contestate, il cui atto introduttivo le era stato notificato in data 4.5.2009. Non poteva pertanto assumere rilievo la successiva vicenda del fallimento della società ai fini di cui sopra ed in ordine alla consapevolezza del rischio dell'aggressione del suo patrimonio personale. Lo stesso varrebbe a dirsi per la scelta di restare contumace nel giudizio del 2009, nonostante le istanze di fallimento fossero state proposte successivamente al compimento dell'atto. La aveva posto in essere l'atto di donazione ben tre anni dopo la notifica dell'atto CP_2 introduttivo del giudizio (e molti anni dopo il compimento dei fatti) nella piena consapevolezza del rischio – in caso di soccombenza – di dover risarcire la società anche ove il fallimento non fosse stato mai dichiarato. Non potrebbe quindi assumere autonoma rilevanza il fallimento della società nelle more del giudizio, stante la circostanza per cui la società fu fatta fallire dai propri dipendenti, i quali già dal 2011 disponevano di decreti ingiuntivi per complessivi € 160.384,89; e concludeva sostenendo la correttezza della statuizione sulle spese e contestando l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Spiegava altresì appello incidentale condizionato lamentando:
4. l'erroneità della sentenza là dove il Giudice di primo grado aveva affermato che l'atto dispositivo fosse antecedente al sorgere del credito, assumendo che:
“… quando l'atto di disposizione sia antecedente al sorgere del credito, come è nella specie considerato che la sentenza e l'atto di citazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo fondanti il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria risalgono rispettivamente all'anno 2013 ed all'anno 2015, mentre l'atto di disposizione è del maggio 2012, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio, che può ritenersi provato anche per presunzioni …”;
e ciò con falsa applicazione dell'art. 2901 comma 1, n. 1 C.C. poiché:
“... Nel disporre che la dichiarazione d'inefficacia possa essere disposta quando concorre la condizione che
“trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, l'art. 2901 C.C. non fa affatto riferimento al momento in cui il credito viene accertato (nel nostro caso, sentenza del 2013), né a quello in cui viene proposta l'azione per il suo accertamento (nel nostro caso, la data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio: 4 maggio 2009, come comprovato dalla sentenza del 2013, doc. all. 2, pag. 2), ma unicamente al ben diverso momento del sorgere del credito …”;
“… l'atto dispositivo non è stato posto in essere prima del sorgere del credito, ma prima del suo accertamento in sede giudiziale, sicché non andava assolutamente provato “che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito”. A meno, naturalmente, di non voler considerare “atti anteriori al sorgere del credito” tutti quegli atti dispositivi – e sono la maggioranza – impugnati ai sensi dell'art. 2901 C.C. prima dell'accertamento (definitivo? con sentenza di primo o di secondo grado ma non definitiva?) delle ragioni di credito a tutela delle quali l'azione è esperita …”.
Ne conseguirebbe che non è richiesta, nel caso in argomento, la prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare la soddisfazione del credito, rivelandosi sufficiente la prova della conoscenza del pregiudizio in capo alla donante. Prova che era stata ampiamente fornita.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 18.12.2020, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, con ordinanza del 13.1.2020, ritenuto preliminarmente che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis C.P.C., rigettava la richiesta d'inibitoria e rinviava la causa all'udienza del 12.12.2022 (per la precisazione delle conclusioni) e successivamente-per carico di ruolo- a quelle del 15.1.2024 e 27.1.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data nelle date del 13 e del 23.1.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
* In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante ribadiva:
“… la decadenza dell'azione revocatoria per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 e 69 bis legge fallimentare e dell'art 2901 C.C. ed insiste[va] in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito con l'atto di appello e in tutti gli atti, note d'udienza a trattazione scritta e verbali di causa, che qui vanno intesi come integralmente trascritti …”;
di contro, parte appellata resisteva ed invocava l'infondatezza dell'appello per tutti i motivi meglio esplicitati ut supra, evidenziando in particolare:
“… - In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 69 bis L. Fall., deve ribadirsi che le azioni revocatorie propriamente disciplinate dalla legge fallimentare sono solo quelle previste dagli artt. 67 e 69, mentre la revocatoria ordinaria resta per intero disciplinata dal codice civile, venendo solo richiamata dalla disposizione dell'art. 66. Perciò, come detto, il riferimento - che la norma dell'art. 69 bis fa alle “revocatorie disciplinate nella presente sezione” - non può valere anche per l'actio pauliana, di cui all'art. 2901 c.c. … -con riferimento alle doglianze dell'appellante in merito alla scientia damni del debitore, se ne ribadisce l'assoluta inconsistenza, oltre che l'inconferenza rispetto al caso in argomento …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata (a CP_2 mezzo posta ed a mani proprie in data 29.5.2020) e non costituitasi nella corrente iscrizione.
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella sub 1., in punto di pretesa decadenza dell'azione revocatoria incoata in prime cure, osserva e rileva il
Collegio quanto appresso:
- (secondo l'appellante): se, per un verso, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la legitimatio ad causam ex art. 81 C.P.C. della curatela traesse la propria scaturigine dalla sentenza n. 1380/2013 nonché dal credito litigioso per altro giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Palermo;
al contempo, avrebbe dovuto individuare quella della legitimatio ad processum ex art. 75 C.P.C. in un titolo diverso e, più precisamente, nella sentenza dichiarativa di fallimento n.
30 del 10-18.7.2013; da ciò la riferibilità alla fattispecie in esame della normativa in tema di revocatoria ordinaria dettata nella sezione III (“Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”) del R.D. n.267 del 16.3.1942, artt. 64 e ss., quale ratione temporis vigente;
e, pertanto, l'azione de qua non poteva che essere soggetta anche all'art. 69 bis L. Fall., donde l'operatività nel caso della decadenza ivi sancita (“le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”); tale ricostruzione, poi, trarrebbe conferma dai dicta delle SS.UU. della Corte di cassazione in tema, con cui, confutandosi nella sentenza n. 10233/2017 il diverso orientamento della Sez. III di cui nella sentenza n. 8680/2017) si sarebbe rilevato che, se è vero che la revocatoria ex art. 66 L. Fall. ha gli stessi presupposti di quella ex art. 2901 C.C., non per questo può esser considerata azione che non sia direttamente derivante dal fallimento;
sicché, dati:
- la stipulazione dell'atto e sua trascrizione (con opponibilità ai terzi) dal 9.5.2009;
- la dichiarazione di fallimento in data 18.7.2013;
- l'introduzione del giudizio di prime cure con citazione del 9.8.2016; a detta ultima data sarebbe ampiamente decorso il termine comminato dalla L. Fall., art. 69 bis per l'esercizio dell'azione, ovverosia “… tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto …”;
- la richiamata decisione delle SS.UU. (n. 10233 del 26/4/2017), come rilevato dall'appellata curatela, è stata effettivamente pronunciata in materia di regolamento di giurisdizione e nei suoi dicta ha, tra l'altro, così pronunciato:
premesso, nell'incipit, che la quaestio devoluta alla sua cognizione derivava in fatto dalla circostanza che:
«… il ricorrente ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano innanzitutto in ragione della riconducibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L. Fall. nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000. Co Controparte_ La ha dichiarato di condividere la tesi del fallimento, mentre la l'ha contestata, sostenendo la necessità di fare riferimento al Regolamento CE n. 44/2001 (applicabile ratione temporis) e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice di Malta, nel cui territorio si trovava la [ sua sede ed il domicilio dei trusts … il problema della materia cui ascrivere l'actio pauliana è già stato affrontato da queste Sezioni Unite che con sentenza n. 6899/2003 l'hanno risolto nel senso della sua sussumibilità nell'area "civile e commerciale" e, per l'effetto, dell' applicabilità - a seconda dei casi - della Convenzione di Bruxelles (richiamata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995) ovvero del Reg. CE 44/2001 e, più in particolare, della disposizione (comune ad entrambi) di cui all'art. 5, n. 1, secondo la quale il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Tale precedente non è, tuttavia, risolutivo ai fini del presente regolamento perché in quel caso si trattava di revocatoria ordinaria proposta dal creditore in assenza di una procedura d'insolvenza, mentre nella vicenda di cui si discute l'azione è stata proposta dal curatore del fallimento delle persone che avevano costituito i trusts. Co Il ricorrente - e con esso la - ha sostenuto che tale circostanza varrebbe ad attribuirle la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa. Controparte_ La ha sostenuto invece il contrario, sostenendo che, anche se proposta dal curatore, si tratterebbe pur sempre dell'ordinaria azione di cui all'art. 2901 cc, accordata in via generale a tutti i creditori e da essi esperibile indipendentemente dall'esistenza di un vero e proprio stato di crisi finanziaria …»;
e, dunque, la qualificazione dell'actio in argomento era strettamente inerente al problema dell'individuazione della fonte normativa (internazionale o euro unionale) disciplinatrice della giurisdizione relativa;
le SS.UU. si sono così espresse in tema:
«… la Corte di Giustizia UE si è occupata più volte dell'argomento, stabilendo che in base agli artt. 3 e 25 del Reg. CE n. 1346/2000, i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura d'insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l'azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa (v., in particolare, le sentenze in cause 133/78, 339/07, 213/10, 157/13 e 295/13). A questo proposito, ha però chiarito la Corte che per qualificare come sopra un'azione non basta che la stessa venga esercitata nell'ambito di una procedura d'insolvenza, occorrendo anche - e soprattutto - che la stessa si fondi su disposizioni in deroga alle norme generali del diritto comune. Non si deve, cioè, trattare di una normale azione che venga occasionalmente esercitata dal curatore solo perché il titolare della stessa è nel frattempo fallito (sentenza in causa 157/13), ma di un'azione che pur se proponibile anche in assenza di una procedura d'insolvenza, tragga da essa titolo e sia dunque fondata su norma costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale (v. par. 22 della sentenza in causa 295/13). Nel caso di specie, il curatore ha agito nella qualità di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma "contro" di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. L'azione da lui proposta è prevista espressamente dall'art. 66 della legge fallimentare. La sua legittimazione non deriva, quindi, da un'applicazione coordinata delle norme di diritto comune, ma da una disposizione specifica, destinata esclusivamente a lui per il caso d'insolvenza. Il fatto che la stessa postuli gli stessi presupposti di quella prevista dall'art. 2901 cc e l'esperibilità di quest'ultima anche in assenza di una procedura concorsuale non sono di per sé, neppure in via generale ed astratta, circostanze decisive per escludere la possibilità di riguardare quella di cui all'art. 66 L. Fall. come un' azione direttamente derivante dal fallimento (v. par. 24 della sentenza in causa 295/13). In concreto, poi, le due azioni, pur generando da una comune matrice, presentano delle non trascurabili differenze, innanzitutto perché quella di cui all'art. 2901 cc può essere liberamente esercitata dal creditore, che agisce nel suo esclusivo interesse e beneficio, nel senso che l'eventuale accoglimento dell'azione giova soltanto a lui. Il curatore è invece tenuto ad attivarsi. Egli agisce nell'interesse della massa e l'accoglimento della domanda giova a tutti i creditori. L'esperimento vittorioso dell'azione di cui all'art. 2901 cc consente unicamente al creditore di procedere successivamente all'esecuzione. L'accoglimento dell'azione di cui all'art. 66 L. Fall. ha invece un effetto sostanzialmente recuperatorio dei beni. Il giudice competente a conoscere della domanda ex art. 2901 cc è quello individuato dagli ordinari criteri di collegamento. In deroga a quanto sopra, la domanda di cui all'art. 66 L. Fall. si propone invece al Tribunale fallimentare, all'evidente fine di aumentare la rapidità e l'efficacia della procedura mediante la concentrazione della causa presso il giudice che avendo tutti gli atti e la conoscenza dell'intera vicenda, si trova verosimilmente nelle condizioni di poter pronunciare in maniera più adeguata degli altri.
L'azione di cui all'art. 2901 cc è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, mentre quella di cui all'art. 66 L. Fall. anche alla decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 69 bis). L'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 cc da parte di uno dei creditori non preclude agli altri d'intervenire nel giudizio o di proporre altre analoghe azioni. L'esercizio dell'azione di cui all'art. 66 L. Fall. impedisce, invece, la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori, che non sono legittimati neppure ad intervenire od a permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore (C. Cass. SU 2008/29420). In ragione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di poter affermare che la revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa. Simile conclusione non contrasta con quanto ritenuto dalla succitata C. Cass. SU 2008/29420, secondo la quale l'azione revocatoria proposta dal curatore resta pur sempre "la medesima prevista dal codice civile", perché tale affermazione dev'essere valutata con riferimento all'oggetto di quel giudizio e delle valutazioni ad esso relative, non sovrapponibili a quelle del caso di specie, in cui si tratta unicamente di vedere se ai fini della competenza internazionale l'azione di cui all'art. 66 esibisca o meno delle particolarità sufficientemente significative. E la risposta al quesito non può essere che positiva ove si consideri che come in precedenza esposto, le due azioni, fermi restando i loro indubbi tratti comuni, presentano però delle altrettanto indubbie differenze che, sebbene non fondamentali ai fini del giudizio definito da C. Cass. 2008/29420, appaiono invece decisive ai fini della risposta da dare al presente regolamento. Non varrebbe, d'altronde, replicare che quella sopra indicata rappresenterebbe soltanto una delle due possibili Controparte_ letture per cui, nel dubbio, dovrebbe seguirsi l'altra propugnata dalla , dato che secondo i principi affermati dalla CGUE, a fronte di due interpretazioni alternative bisogna privilegiare quella che amplia l'accezione di materia "civile e commerciale" di cui al Reg. CE 44/2001 e non quella che allarga il campo di applicazione del Reg. CE 1346/2000 (v. sentt. In C-292/08 e 157/13, par. 22). Per le considerazioni sopra esposte, infatti, la lettura indicata dal Collegio risulta l'unica consentita dalla legge nazionale e comunitaria e può essere, pertanto, predicata senza necessità di procedere al rinvio pregiudiziale Controparte_ richiesto dalla . Come infatti più volte ricordato da questa Corte (v., fra le ultime, 2016/6230, 2013/20701), il rinvio pregiudiziale non costituisce un meccanismo automaticamente attivabile a semplice richiesta delle parti, spettando pur sempre al giudice di valutarne la necessità che, come già detto, nel caso di specie va esclusa, essendosi in presenza di un acte claire in ragione dell'evidenza dell'interpretazione anche alla luce delle precedenti, sia pur non specifiche, pronunce della Corte sull'argomento (C. Cass. 2016/8472, 2016/6230, 2015/5514, 2013726924, 2012/4776). Tenuto dunque conto di ciò e considerato che l'inquadrabilità nell'area del Reg. 1346/2000 esclude l'operatività del Reg. 44/2001, dev'essere affermata la giurisdizione del giudice italiano …»;
- posta la superiore disamina dei tratti comuni e differenziali ravvisabili – ripetesi, ai meri fini della soluzione del superiore regolamento di giurisdizione – tra il regime dell'actio pauliana dettato dall'art. 2901 C.C. e quello posto ex art. 66 L. Fall., la Corte di legittimità, che già aveva pronunciato sulla diversa quaestio oggi in riesame, affermando con la richiamata sentenza della Sez. III n. 8670 (del 4/4/2017) che:
«… In materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l. fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga “secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato …»;
ben chiarendo in motivazione quanto appresso al riguardo:
«… 3.2 L'articolo 66 I. fall., rubricato - già significativamente, per la qualifica dell'azione – come "Azione revocatoria ordinaria", al primo comma recita: "Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". L'immediata qualificazione di ordinarietà della revocatoria e il riferimento esplicito alle "norme del codice civile"
- id est agli articoli 2901-2904 c.c. - come norme regolatrici dell'azione esercitabile o proseguibile dal curatore fallimentare confluiscono appunto in una letterale chiarezza, nel senso che il fatto che l'azione sia esercitata o proseguita per subentro dal curatore della procedura concorsuale per nulla la depriva della sua sostanza ordinaria, ma al contrario inequivocamente gliela mantiene: e la ratio non è difficile percepirla nell'intento del legislatore di non far venir meno, per la dichiarazione di fallimento, uno strumento di tutela che, pur presentando anche comunanze ontologiche e teleologiche con la revocatoria fallimentare, non coincide in toto con quest'ultima.
Onde è del tutto logico stabilire che una situazione in cui i creditori vengono a trovarsi per la insolvenza del debitore non possa riflettersi su di loro, cui tale situazione non è minimamente imputabile, come deminutio della salvaguardia della loro posizione giuridica sostanziale: strumenti nuovi quindi si aggiungono, senza che le originarie tutele si dileguino. L'azione revocatoria ordinaria viene allora menzionata nella legge fallimentare, all'articolo 66, per rendere indiscutibile la legittimazione del curatore fallimentare non solo a subentrare nel processo già instaurato dal singolo creditore che l'ha esercitata, ma altresì a esercitarla egli stesso, quale giuridica ipostasi di tutto il ceto creditorio, sulla quale si sono convogliati tutti i diritti processuali, ovvero strumenti di tutela, antecedentemente spettanti ai creditori uti singuli. E se questo è il significato del riferimento nella legge fallimentare all'azione revocatoria ordinaria, non può non condurre ad escludere che l'azione revocatoria ordinaria subisca alcuna modifica nella sua struttura processuale e nel sotteso diritto sostanziale diversa dall'appena evidenziata translatio della legittimazione in capo al curatore della procedura concorsuale (con correlata competenza funzionale del tribunale fallimentare) in cui si sono coagulati i diritti dei singoli, quale logica conseguenza del pregiudizio che dall'insolvenza si sprigiona in danno dell'intera massa creditoria (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione). Esplicito in tale senso è proprio l'articolo 66, laddove ne ribadisce la natura ordinaria non solo nella rubrica, ma proprio nella conclusione del precetto, imponendo che l'azione sia esercitata "secondo le norme del codice civile". Ma se è "secondo le norme del codice civile" che deve compiersi il suo esercizio, ciò logicamente esclude che la disciplina dell'azione sia dettata dalla legge fallimentare: il che trova ulteriore riscontro, come condivisibilmente si argomenta nel motivo in esame, proprio nella norma che, secondo il Tribunale, fonda il rigetto che ha pronunciato, ovvero nell'articolo 69 bis I. fall.
3.3 Questo articolo così stabilisce al primo comma, inserito nella legge fallimentare dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto". Dunque, il suo dettato non concerne tutte le azioni revocatorie, bensì esclusivamente a quelle "disciplinate", ovvero compiutamente regolate, nella sezione della legge fallimentare in cui la norma è situata. Una conferma indiretta in tal senso scaturisce poi dal secondo comma, aggiunto dalla I. 7 agosto 2012 n. 134 in sede di conversione del d.I.22 giugno 2012 n. 83: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". In tal modo il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'articolo 69 bis (l'articolo 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'articolo 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'articolo 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'articolo 69, riguardante gli atti di cui all'articolo 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare), così da confermare che l'applicazione dei termini indicati nel primo comma dell'articolo 69 bis concerne esclusivamente quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento. All'introduzione dell'articolo 69 bis della legge fallimentare, d'altronde, non può attribuirsi un effetto contrastante con il principio conservativo che costituisce basilare canone ermeneutico quale logico punto di partenza della percezione del significato degli atti normativi e negoziali, anche se, nel caso di specie, la soppressione del significato non investirebbe direttamente la nuova norma introdotta, bensì, indirettamente, una norma preesistente. Ovvero l'articolo 69 bis non può essere inteso, per logica prima ancora che per letteralità, come norma implicitamente abrogativa dell'articolo 66, che trascini nella disciplina della revocatoria fallimentare la revocatoria ordinaria, la cui autonomia nella galassia fallimentare è sempre stata riconosciuta con costante uniformità dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte sia prima che dopo la novella del 2006, vista la sua evidente ratio di preservazione ai creditori di uno strumento di tutela che non vi è alcun motivo, in termini di ragionevolezza giuridica, di sopprimere in conseguenza di un fatto - l'insolvenza del debitore - che già oggettivamente può pervenire, sul piano sostanziale, a ledere l'integrità del soddisfacimento dei crediti ma che appunto, non essendo affatto imputabile ai creditori, non può ridurne, come già più sopra si accennava, pure il repertorio processuale strumentalmente diretto al recupero sostanziale.
3.4 La giurisprudenza di legittimità, invero, ha da sempre affermato che la dichiarazione del fallimento non compromette la tutela offerta dall'articolo 2901 c.c., individuando anzi nell'azione revocatoria ordinaria una fonte analogica per la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare prima dell'intervento specifico del legislatore di cui qui si tratta, per l'intersezione teleologica di tali strumenti di contrasto (pur strutturalmente distinti: cfr. p. es. Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296) con gli atti pregiudizievoli del debitore e di conseguente recupero delle porzioni di garanzia patrimoniale compromesse (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione). In primis, pertanto, si è costantemente riconosciuto che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex articolo 66, primo comma, I. fall. viene a identificarsi proprio con l'azione revocatoria prevista e disciplinata nel codice civile (articoli 2901 ss. c.c.) che prima della dichiarazione di fallimento i singoli creditori avrebbero potuto esercitare avverso gli atti pregiudizievoli del debitore: l'effetto della dichiarazione del fallimento si circoscrive pertanto esclusivamente a tre profili, insiti nella natura della procedura concorsuale, ovvero nella sostituzione del curatore ai creditori quanto alla legittimazione a proporre l'azione (anche come subentro nell'azione già avviata: v. per tutte S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420), nell'attribuzione della competenza al tribunale fallimentare - espressamente statuita, come manifestazione del principio generale della vis attractiva, dal secondo comma dell'articolo 66 I. fall. - e nell'estensione a tutti i creditori del vantaggio che l'accoglimento della domanda apporta;
e al contrario, mai alcuna incidenza si è ravvisata della dichiarazione di fallimento sul confine temporale della proponibilità dell'azione, trattandosi di azione preesistente alla dichiarazione stessa, ovvero non discendente dal fallimento come un suo effetto (la massima di Cass. sez. 1, 5 dicembre 2003 n. 18607 così ben sintetizza: "L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, I. fall., si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 e segg., c. c.., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni;
pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell'atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il 'dies a quo' della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto quest'ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell'apertura della procedura concorsuale."; in questo senso, tra gli arresti massimati, si sono già pronunciate Cass. Sez. 1, 25 settembre 1978 n. 4279 e Cass. sez. 1, 16 marzo 1977 n. 1041; sulla stessa linea poi hanno ribadito l'assoggettamento dell'azione revocatoria ordinaria alla disciplina del codice civile pure nel caso in cui viene esercitata dal curatore del fallimento: Cass. sez. 1, 10 febbraio 2006 n. 2977 e Cass. sez. 1, 28 agosto 2004 n. 17214; e cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, che, in motivazione, tirando le fila di un'interpretazione consolidata, osserva che "pur potendosi ammettere...che l'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della procedura concorsuale richiede degli adattamenti...essa resta, anche in tale evenienza, la medesima prevista dal codice civile", come chiaramente indica l'articolo 66, primo comma, I. fall.). In secondo luogo, come già si accennava, prima dell'introduzione dell'articolo 69 bis la riconosciuta persistenza nella pienezza della sua disciplina codicistica dell'azione revocatoria ordinaria anche dopo la dichiarazione del fallimento si è riflessa, nell'elaborazione giurisprudenziale, nell'integrazione della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare: ovvero si è verificato un fenomeno ermeneutico di individuazione del diritto vivente significativamente in senso opposto a un'ipotesi di perdita di autonomia della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria rispetto alla legge fallimentare, che pure a quell'epoca già includeva la terza sezione del capo terzo del secondo titolo, rubricata "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori" e disciplinante istituti revocatori, invocata come si è visto dall'articolo 69 bis, primo comma, ora vigente. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha invero individuato quale fonte analogica per l'azione revocatoria fallimentare (difettando all'epoca "una regolamentazione esplicita della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare": così già giustificava questa scelta ermeneutica Cass. sez. 1, 10 agosto 1961 n. 1953) la disciplina codicistica dell'azione revocatoria ordinaria proprio in termini di sussistenza temporale dello strumento recuperatorio, ovvero di prescrizione, pur identificando uno specifico dies a quo trattandosi di un effetto fallimentare (v. p. es. - sulla linea delle più risalenti Cass. sez. 1, 25 giugno 1980 n. 3983, Cass. sez. 1, 30 agosto 1993 n. 9197, Cass. sez. 1, 6 novembre 1993 n. 11013, Cass. sez. 1, 9 maggio 1996 n. 4347 e Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296, già citata - Cass. sez. 1, 29 agosto 1997 n. 8173, per cui la revocatoria fallimentare ex articolo 67 I. fall. maturava prescrizione quinquennale "in applicazione analogica della norma in tema di durata della prescrizione di cui all'art. 2903 c.c., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2935 c.c." onde la prescrizione non corre prima che il diritto possa farsi valere, "prevalendo tale principio sulla disposizione speciale" di cui all'articolo 2903 c.c. riguardante la decorrenza del termine nella revocatoria ordinaria;
conforme posizione assumeva Cass. sez. 1, 5 novembre 1999 n. 12317, che evidenziava come la decorrenza specifica del pur temporalmente identico termine prescrizionale quinquennale dalla dichiarazione del fallimento trovasse giustificazione nel fatto che "prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell'azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio"; e v. pure Cass. sez. 1, 22 dicembre 2000 n. 16152). Anche successivamente alla novellazione introduttiva dell'articolo 69 bis della legge fallimentare, venuti meno ovviamente i presupposti dell'applicazione analogica dell'articolo 2903 c.c., la giurisprudenza di questa Suprema Corte non ha mai posto in discussione il tradizionale riconoscimento della permanenza della natura codicistica dell'azione ex articolo 66 I. fall: il dettato inequivoco (come rimarca, in motivazione, la già citata S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420) dell'articolo 66, primo comma, I. fall. osta nettamente a ravvisare nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento una diramazione degli effetti di questo nella sua integrità, così da sussumerla nella disciplina specifica che tali effetti tratta, ovvero nella terza sezione del capo terzo del secondo titolo della legge fallimentare (tra i più recenti arresti massimati cfr. Cass. sez. 1, 15 gennaio 2016 n. 614, per un'ipotesi di subentro nel curatore nell'azione già avviata da un singolo creditore prima del fallimento, e Cass. sez. 3, 20 marzo 2015 n. 5586 - quest'ultima, seppure ancora in un'ipotesi di subentro, dà espressamente per certa l'applicazione della prescrizione di cui all'articolo 2903 c.c., in piena conformità con la precedente Cass. sez. 1, 28 maggio 2009 n. 12513 -).
3.5 D'altronde, intendere il primo comma dell'articolo 66 nel senso che sia ora "condizionato" e governato nella sua significanza dall'articolo 69 bis, primo comma, entra - come già sopra si è accennato - in indubbio conflitto con il basilare canone ermeneutico della conservazione, poiché priva di ogni effettiva incidenza il rinvio che l'articolo 66, primo comma, espressamente opera alle "norme del codice civile" quali norme regolatrici della domanda. Ma vi è di più. A ben guardare, la conseguenza di questo sradicamento dell'azione dalla sua originaria natura codicistica si traduce in una criticità di reale spessore quanto meno sotto il profilo della ragionevolezza quale valore costituzionale. Invero, nel caso in cui non sia stato dichiarato il fallimento e quindi l'azione revocatoria sia stata esercitata da privati, ovvero da singoli creditori, l'azione non patisce alcun termine decadenziale (tale è, in effetti - come si evince già dalla stessa rubrica dell'articolo 69 bis -, il termine triennale imposto dal primo comma dell'articolo 69 bis) e quindi gli interessati possono avvalersene nei cinque anni successivi all'atto pregiudizievole senza che nessun evento frattanto verificatosi ne comprima la tutela. Qualora invece l'azione sia esercitata da un pubblico ufficiale quale il curatore di un fallimento, che - anche per ineludibili pubblici interessi di sanità economica - tutela l'intera massa dei creditori, se si seguisse la lettura del Tribunale sussisterebbe la decadenza triennale, la dichiarazione di fallimento convertendosi quindi in un irragionevole indebolimento della tutela pur presidiando questa interessi di una valenza indubbiamente superiore rispetto all'interesse, per di più puramente privato, tutelato da un'azione promossa da un singolo creditore in assenza di fallimento. Né potrebbe individuarsi nell'asservimento a questo termine decadenziale di tre anni la tutela di un controbilanciante valore di celerità della procedura concorsuale, poiché esso non raggiungerebbe, nel caso di specie, una pregnanza sufficiente a sradicare l'irragionevolezza del trattamento deteriore dell'intero ceto creditorio rispetto al trattamento concesso al singolo creditore. E si consideri, altresì, che ogni creditore, a seguito della dichiarazione di fallimento, è obbligato ad affidarsi alle attività del curatore fallimentare anche per un'azione che egli stesso avrebbe potuto altrimenti esercitare, onde è da prevenire, pur sempre entro limiti temporalmente adeguati alla certezza e alla stabilizzazione (gli ineludibili limiti prescrizionali), che un'eventuale inerzia del curatore si concretizzi nell'ablazione di un diritto che per legge il creditore ha trasmesso e che, per di più, se non è esercitato e il fallimento si chiude con il conseguente ritorno in bonis del debitore, qualora non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione è ben giusto che ritorni, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, I. fall., in capo al singolo creditore – non trattandosi infatti di un diritto derivante dal fallimento, di cui invece il secondo comma dello stesso articolo 120 impone la definitiva consumazione – senza che il fallimento l'abbia "bruciato" per essere intercorsi tre anni dalla sua dichiarazione. La realtà è che la logica sistemica del diritto comporta l'incidenza della dichiarazione del fallimento solo su quelli che sono effetti del fallimento stesso (come, si è già osservato, esplicita la rubrica della terza sezione del capo terzo del secondo titolo della legge fallimentare), ma non può condurre - più sopra lo si è già rimarcato - ad una deminutio della tutela dei creditori laddove questa non discende ineludibilmente dall'insolvenza. E una siffatta logica sistemica è stata rispettata dal legislatore proprio con l'espressa circoscrizione, nel primo comma dell'articolo 69 bis - indirettamente confermata dagli istituti richiamati nel comma successivo - , dell'ambito di applicazione dei termini ivi previsti alle "azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione" …»;
in seguito (pur dopo i richiamati dicta delle SS.UU.), ha ribadito quanto sopra, con la Sez. I, ordinanza n. 4244 del 13/2/2019, pedissequamente;
- a tale indirizzo, in seguito più non mutato, questa Corte intende prestare continuità, nulla in eventuale contrario o diverso rilievo emergendo (anche nell'odierna res iudicanda);
e, del resto, sembra opportuno aggiungere solo che la decadenza di cui all'art. 69-bis legge Fall. è un istituto processuale introdotto ex novo, all'interno del sistema fallimentare, in ragione delle peculiarità di questo, che – in quanto tale – non è applicabile in via estensiva o analogica e non v'è alcuna disposizione che ne preveda l'applicabilità al di fuori del suo ambito;
sicché il motivo di gravame in argomento va disatteso per sua chiara infondatezza in diritto.
Quanto alle doglianze sub 2.:
- parte appellante, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto provato per presunzioni il requisito della dolosa predeterminazione dell'atto ad arrecare pregiudizio ai propri creditori, fondando ciò sulla duplice circostanza per la quale la , da CP_2 amministratrice e socia, era consapevole della esposizione debitoria della società per il giudizio di responsabilità pendente innanzi al Tribunale di Messina e tra l'altro dalle istanze di fallimento ad opera di creditori.
L'erroneità di tale deduzione deriverebbe dal fatto che:
“quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, anche il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Ed invero da un'attenta analisi degli atti offerti dalla Curatela a fondamento della preordinazione del dolo alla data del 4 maggio 2012 emerge inconfutabilmente sia che la sig.ra fosse contumace nel giudizio di responsabilità sia che le istanze CP_2 di fallimento fossero successive all'atto di disposizione”.
Di fronte ad un atto a titolo gratuito compiuto anteriormente al sorgere del debito sarebbe stato necessario verificare se fosse rinvenibile il consilium fraudis, che si atteggerebbe, con riferimento all'atto di liberalità gratuita, per un verso come consapevolezza del pregiudizio, per altro come dolosa preordinazione;
la Curatela, a tanto tenutavi, avrebbe dovuto provare la calliditas, cioè l'accorta scaltrezza (del disponente) nel compiere un atto dismissivo del proprio patrimonio che potrebbe anche nel futuro pregiudicare il suo creditore. Nel caso di specie, sarebbe assolutamente manchevole la prova del dolo generico rispetto ad attività premeditate per sottrarre anticipatamente il detto patrimonio alla garanzia della massa, in quanto: a) per stessa ammissione del decidente, nulla era emerso quanto alla conoscenza dello stato di indebitamento della società da parte della;
CP_2
b) neppure risulterebbe in che modo la donazione fosse idonea a comportare un pregiudizio per la massa;
c) non sarebbero stati considerati gli elementi sintomatici della buona fede (preesistenza dell'atto di disposizione alla conoscenza delle istanze debitorie), svolgendosi invece considerazioni opinabili e, comunque, irrilevanti perché relative al comportamento successivo alla donazione;
- fermo in diritto che:
in virtù dell'art. 2901 C.C., ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre in primis un pregiudizio per il creditore (cd. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, subisca anche solo il pericolo che il patrimonio del debitore non sia più capiente rispetto all'entità del credito vantato, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. È dunque necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza, la probabilità) che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito. In tema rileva (cfr. in termini Cass. civile: 19/2/2020 n. 4212; 7/12/2023 n. 34256) una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
Tuttavia, l'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il cd. consilium fraudis. E tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito: mentre nella prima ipotesi (la più frequente), ossia quella della revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto in questione è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole, è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza che sia pretesa la prova anche d'uno specifico intento di nuocere (il cd. animus nocendi); nella seconda ipotesi, ossia quando si tratti di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (la cd. scientia damni); in questo caso occorre dimostrare la volontà dell'autore dell'atto e dei suoi beneficiari, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (ossia, porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto). Quando poi l'atto di disposizione del debitore (come la donazione) sia a titolo gratuito è stato chiarito che:
(ex multis, Cass. 2/4/2021, n. 9192) la scientia damni richiesta dall'art. 2901 comma 1, n. 1
C.C. si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie – passate, presenti e/o future – dal compimento dell'atto; la condizione psicologica del terzo acquirente rimane del tutto irrilevante: l'ordinamento risolve infatti il conflitto tra il creditore che agisce per evitare un pregiudizio e il soggetto beneficiario (che vorrebbe mantenere una posizione di vantaggio) in favore del primo.
È altresì noto il solido insegnamento di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 23198 del 13/8/2025) secondo cui:
«… - l'art. 66 L. Fall., lì dove compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.;
- l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta, dunque, una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021);
- il curatore che domandi, a norma dell'art. 66 L. Fall., la revoca di un atto (a titolo oneroso) compiuto dal debitore poi fallito deve, pertanto, dimostrare in giudizio, a norma dell'art. 2901, comma 1, c.c., il pregiudizio alle "ragioni" dei creditori, vale a dire alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell'autore, poi fallito, dell'atto dispositivo;
- tale pregiudizio, in particolare, si verifica tutte le volte in cui, a seguito del compimento dell'atto dispositivo da parte del debitore, il patrimonio di quest'ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l'integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso (anche se si tratta, come precisa l'art. 2901, comma 1, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine non ancora scaduto ovvero a condizione non ancora verificatasi) e che, come tali, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l'autore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024);
- se, poi, si tratta (come nel caso in esame è rimasto incontestato) di un atto di disposizione compiuto prima dell'insorgere del credito, il curatore deve dimostrare anche la sussistenza della "dolosa preordinazione" richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., per la quale, tuttavia, "non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico)", essendo, per contro, "necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro" (Cass. SU n. 1898 del 2025) …»;
sicché, secondo questa Corte, il Giudice a quo ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento e ha dato conto della sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria della donazione immobiliare che ne occupa, riconducibili all'esistenza di un credito, secondo la nozione ampia indicata dalla giurisprudenza, e alla consapevolezza, in capo alla debitrice, del danno che l'atto di disposizione patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, ancorché abbia dato conto assai ellitticamente delle risultanze probatorie disponibili.
Ed invero (secondo quanto si trae dalla produzione offerta in lite dalla curatela), conformemente a quanto ben rilevato da Cass. civile Sez. I, 4/5/2025, n. 11649, ossia che: «… l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicchéessa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021). Ciò posto, non sbaglia il mezzo in esame laddove sostiene che la Corte di appello, nel verificare i presupposti dell'azione sotto un profilo oggettivo, avrebbe dovuto esaminare la situazione economico-patrimoniale della azienda fallita così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (così, vedi anche Cass. n. 36033/2021, cit. supra). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019). E tale prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare ex art. 66 L. Fall., deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, mentre il convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (così sempre, Cass. n. 36033/2021, cit. supra). È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013) … Nel caso in esame il Collegio di merito ha tralasciato una simile indagine, limitandosi, ad affermare che sarebbe stato "superfluo indugiare, agendo evidentemente il curatore a tutela dei molteplici creditori insinuati al passivo (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo) e considerato che la revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 66 L. FALL., si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 c.c., proprio per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d'insolvenza". Ed aggiungendo genericamente che dovesse pertanto ritenersi la sussistenza dell'eventus damni, considerato che questo va individuato nel semplice "pericolo od incertezza per la realizzazione del diritto da parte del creditore" e che "non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità …»;
va constatato quanto appresso:
- che la sapesse d'esser debitrice della società nei cui confronti aveva assolto al CP_2 mandato d'amministrazione con mala gestio (società a sua volta debitrice della massa dei creditori del successivamente dichiarato suo fallimento), non può negarsi, atteso che le erano ben noti i fatti dedotti nel giudizio iscritto al n. 3543/2009 RGAC, il cui atto introduttivo, a cura della detta società (allora in bonis) le era stato notificato il 4.5.2009 con riferimento, ovviamente, a condotte e vicende anteriori (dunque, non poteva ignorare le numerose e rilevanti distrazioni di denaro, circostanze – peraltro, comprovate per tabulas – occorse medio tempore e la rilevante debitoria impagata accumulatasi nel tempo);
- la dichiarazione di fallimento della medesima società (appunto, quella di cui la era CP_2 stata amministratrice) è stata pubblicata in data 18.7.2013;
- (come si evince dalla superiore pronuncia) detto fallimento ha tratto scaturigine dall'iniziativa in data 3.10.2012 degli ex dipendenti, i quali già dal 2011 erano muniti di decreti ingiuntivi (per un importo complessivo di euro 160.384,89) poi rimasti non ottemperati;
altri creditori privati avevano proposto istanze a tal fine, in data 24.10.2012, vantando crediti impagati per euro 359.000 circa;
da ultimo, anche l'ufficio del P.M. territoriale (in data 8.5.2013) aveva promosso ulteriore istanza in tal senso;
fino alla dichiarazione di fallimento, pur a fronte d'un attivo patrimoniale cospicuo (superiore ad oltre 6 milioni di euro ma, per la quasi sua totalità, costituito – come dai bilanci – da crediti verso terzi d'assai incerta ed aleatoria realizzabilità), la debitoria risultante per tabulas ammontava ad euro 7.415.442; la società resistente, nulla di ciò contestando, aveva chiesto essa pure l'accoglimento dei ricorsi suddetti;
- (secondo la sentenza emessa nell'iscrizione n. 3453/2009 RGAC) avevano tratto pieno riscontro le vicende di condotte, promananti dalla , di prelievo ingiustificato di CP_2 somme in proprio favore, dell'assunzione di sé medesima come dipendente – in conflitto d'interessi – e di assunzione ingiustificata d'altri dipendenti, nonché di distrazione – in concorso con altri – di ingenti risorse anche di liquidità di spettanza societaria per fini ad essa estranei occorse ben prima del 4.5.2009, donde l'insorgenza anteatta nell'an d'un consistente debito risarcitorio verso la società così malversata;
- parimenti, in ingente entità i debiti ammessi al passivo e documentati dalla curatela risultavano esser sorti anteriormente rispetto all'atto di disposizione compiuto dalla CP_2
(si richiamano, esemplificativamente, le posizioni – oltre a quelle degli ex dipendenti – di CSI
S.P.A., INAIL, , , RISCOSSIONE Sicilia S.P.A.); Per_3 Per_4
- con l'atto di disposizione impugnato la si è spogliata (incontestatamente) dell'unico CP_2 bene con cui, quale proprietaria, avrebbe potuto essere esecutabile utilmente per ri propri debiti;
sicché è ben chiaro che la , in quanto da presumersi necessariamente consapevole delle CP_2 superiori circostanze, abbia posto in essere tale disposizione per precostituirsi una situazione d'insolvenza, ossia, in sintonia con i dicta e rilievi della recente pronuncia delle SS.UU. del
27/1/2025 n. 1898, ciò abbia agito proprio in funzione del futuro insorgere dell'obbligazione risarcitoria, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso l'incisione dismissiva del proprio patrimonio.
Dal rigetto anche di detto motivo d'impugnazione deriva, per assorbimento, quello della censura sub 3. e, nell'ultroneità della disamina dell'appello incidentale (in quanto condizionato all'eventualità dell'accoglimento di quello principale), la conseguente conferma, anche per le superiori integrazioni motive, della sentenza in riesame.
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Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore della sola costituita controparte (nulla per la posizione della , in quanto contumace) delle CP_2 spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto
Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico della parte appellante principale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 22 e 28.5.2020 ed iscritto a ruolo in data 26.5.2020 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1926 in data 10.10.2019 nel procedimento già iscritto al n. 4752/2016 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore; e di:
; CP_2 nonché sull'appello incidentale condizionato proposto con atto depositato in data 27.11.2020 da:
in persona del curatore(avv. DISTEFANO Controparte_1
Filippo)quale legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello principale e, ritenuto in ciò assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma l'impugnata sentenza;
3) condanna la parte appellante principale alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 13.977,10 per onorario, oltre accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante principale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 21.10.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)