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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FACCHINI ERIKA Controparte_1
e
con il patrocinio dell' Avv. FACCHINI ERIKA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Copparo (FE) Via Verdi n. 44 continuerà ad abitare il IG.
, essendo di sua esclusiva proprietà; Controparte_1 3) La IG.ra si trasferirà definitivamente presso l'immobile detenuto in CP_2 locazione e sito in Copparo (FE) Via I. Faccini n. 121;
4) I figli minori , e vengono affidati in modo Persona_1 Persona_2 Persona_3 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la loro domiciliazione sarà presso l'abitazione della madre e ivi conserveranno la propria residenza;
5) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità e Controparte_1 previo congruo preavviso alla IG.ra : CP_2
- Durante la settimana i figli potranno pernottare presso l'abitazione paterna un giorno alla settimana individuato nel Lunedi dall'uscita di scuola fino al Martedi mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
previo accordo tra le parti e tenuto conto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, questi ultimi potranno pernottare dal padre anche un altro giorno durante la settimana;
- Nel week-end a settimane alterne dal Sabato mattina sino al Lunedi mattina quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
1 - durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori si accorderanno per la gestione dei figli sulla base dei rispettivi impegni ed esigenze, tenuto conto del preminente interesse e delle esigenze dei minori;
6) L'assegno unico di € 690,00 mensili rimane ad esclusivo beneficio della IG.ra CP_2
[...] 7) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario dei figli l'importo di € 400,00 mensili entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di Dicembre 2024; nel suddetto importo le parti concordano di comprendere anche le spese mediche e visite specialistiche inerenti sia il SSN che privato;
tuttavia nel caso in cui sia il padre a decidere per i figli visite mediche specialistiche sia in strutture convenzionate con il SSN che private, il padre stesso ne sosterrà i costi;
8) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, rifondendone reciprocamente l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa, disciplinando le suddette spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta:
- spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby sitter;
campi estivi;
9) le parti dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, essendo economicamente indipendenti. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 03/10/2015 avevano contratto matrimonio in Adria;
che dall'unione erano nati i figli minorenni , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...] il [...]. Persona_2 Persona_3
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
2 In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Adria in data 03/10/2015 e trascritto al n. 16 p. II s. A anno 2015).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Adria provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 5.3.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FACCHINI ERIKA Controparte_1
e
con il patrocinio dell' Avv. FACCHINI ERIKA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Copparo (FE) Via Verdi n. 44 continuerà ad abitare il IG.
, essendo di sua esclusiva proprietà; Controparte_1 3) La IG.ra si trasferirà definitivamente presso l'immobile detenuto in CP_2 locazione e sito in Copparo (FE) Via I. Faccini n. 121;
4) I figli minori , e vengono affidati in modo Persona_1 Persona_2 Persona_3 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la loro domiciliazione sarà presso l'abitazione della madre e ivi conserveranno la propria residenza;
5) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità e Controparte_1 previo congruo preavviso alla IG.ra : CP_2
- Durante la settimana i figli potranno pernottare presso l'abitazione paterna un giorno alla settimana individuato nel Lunedi dall'uscita di scuola fino al Martedi mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
previo accordo tra le parti e tenuto conto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, questi ultimi potranno pernottare dal padre anche un altro giorno durante la settimana;
- Nel week-end a settimane alterne dal Sabato mattina sino al Lunedi mattina quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
1 - durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori si accorderanno per la gestione dei figli sulla base dei rispettivi impegni ed esigenze, tenuto conto del preminente interesse e delle esigenze dei minori;
6) L'assegno unico di € 690,00 mensili rimane ad esclusivo beneficio della IG.ra CP_2
[...] 7) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario dei figli l'importo di € 400,00 mensili entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di Dicembre 2024; nel suddetto importo le parti concordano di comprendere anche le spese mediche e visite specialistiche inerenti sia il SSN che privato;
tuttavia nel caso in cui sia il padre a decidere per i figli visite mediche specialistiche sia in strutture convenzionate con il SSN che private, il padre stesso ne sosterrà i costi;
8) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, rifondendone reciprocamente l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa, disciplinando le suddette spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta:
- spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby sitter;
campi estivi;
9) le parti dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, essendo economicamente indipendenti. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 03/10/2015 avevano contratto matrimonio in Adria;
che dall'unione erano nati i figli minorenni , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...] il [...]. Persona_2 Persona_3
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
2 In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Adria in data 03/10/2015 e trascritto al n. 16 p. II s. A anno 2015).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Adria provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 5.3.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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