Articolo 29 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
Articolo 28Articolo 30
Versione
21 aprile 1983
Art. 29. Abrogazione delle disposizioni incompatibili

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.
Entrata in vigore il 21 aprile 1983
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