Art. 29. Abrogazione delle disposizioni incompatibili
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.