Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/04/2026, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14380/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14380 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Gamba e Gessica Franzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ON NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato, dopo il preavviso di rigetto del -OMISSIS-, in ragione dei carichi pendenti emersi a carico del ricorrente, che è risultato coinvolto in un procedimento penale per il reato di lesioni personali (art. 582 del codice penale) commesso in data -OMISSIS-.
3. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo.
Il mezzo di tutela è affidato a due ordini di censure, con cui è denunziato l’eccesso di potere dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato, per erronea valutazione dei fatti e mancata valutazione degli elementi che sarebbero emersi a favore del ricorrente nel corso dell’istruttoria.
Sostiene in sintesi il ricorrente che la pendenza del citato procedimento penale a suo carico non costituirebbe indice di una sua pericolosità sociale e che, l’intimata Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’estinzione del reato di lesioni personali contestatogli per intervenuta remissione della querela, come da sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per altro antecedente alla comunicazione della Questura di Bergamo che dà conto della pendenza del predetto procedimento penale, su cui si fonda il diniego dell’istanza per cui è causa.
In sostanza, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare il detto procedimento penale considerandolo automaticamente ostativo alla concessione della cittadinanza, senza tener conto né dell’esito di esso, né del reale disvalore dei fatti a lui imputati.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione nel rigettare la sua istanza avrebbe omesso di approfondire la reale situazione dell’interessato in presenza di parametri, in tesi oggettivi e documentati, afferenti all’attività lavorativa da egli svolta da molti anni sul territorio italiano, alla circostanza che egli risiede stabilmente a Bergamo da oltre venti anni, ed all’inserimento sociale suo, della moglie e dei tre figli, una dei quali nata in [...]
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’Interno.
In vista della discussione, la resistente Amministrazione, in data -OMISSIS-, ha depositato documentazione e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che perciò vada respinto.
Per la loro connessione logica ed omogeneità funzionale le censure dedotte possono essere trattate congiuntamente.
5.1. Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza " può " essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
6. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente ancorato il proprio giudizio negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento del ricorrente nella comunità nazionale, al suo coinvolgimento in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 582 del codice penale, poi definito con sentenza di estinzione del reato medesimo per remissione di querela.
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in giusta considerazione l’esito a lui favorevole del procedimento penale in questione.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante, nonostante l’estinzione del reato, rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana, atteso anche che il fatto denunziato risulta commesso il -OMISSIS- e precede di pochi mesi la richiesta di concessione della cittadinanza, come detto presentata il -OMISSIS- (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis , 8 gennaio 2025, n. 324).
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che egli possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
7. Non sono fondate neanche le doglianze con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’integrazione, sua e della sua famiglia, nel tessuto sociale italiano testimoniata dall’attività lavorativa svolta.
Tale circostanza non può infatti assurgere ad elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno il constatato motivo ostativo alla concessione dello status di cittadino, visto che lo stabile inserimento costituisce il prerequisito della richiesta di cittadinanza.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
DO OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
ON NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NA | DO OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.