Articolo 23 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 22Articolo 24
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 23.
I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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