Versione
21 novembre 1967
21 novembre 1967
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23 ottobre 1999
23 ottobre 1999
Art. 23.
I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.
I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.
Commentari • 3
- 1. Lavoro minorile: la guidaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 luglio 2024 · 11.933364
[…] Inoltre anche il minorenne ha diritto alla maturazione delle ferie (con un minimo di 30 giorni annuali: così dispone l'art. 23 della Legge n.977/1967), al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori da parte del datore di lavoro, al rilascio delle buste paga e della Cu (certificazione unica) e all'accantonamento periodico del Tfr da versargli al momento della cessazione del rapporto. […]
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