Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4454/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 da
1) Parte_1 nato ad [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonina Bavetta del Foro di Sciacca elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via S. Croce nr. 32, Sambuca Di Sicilia (AG)
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Montegranaro (FM) Via Della Vittoria/SNC con l'Avv. Sabrina Ciarrocchi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Simonetti n. 70 Porto San Giorgio (FM);
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Agrigento (AG), in data 08.08.2000 adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio trascritto al predetto Comune con atto n. 49 p. 2 serie B dell'anno 2000;
separati con sentenza n. 656/2022 nel proc. N. 2261/2018
(passata in giudicato, v. documenti in atti) pagina 1 di 4
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Montegranaro (FM), Via della Vittoria n. 22, è stata acquistata da entrambi i coniugi al 50%, così identificata: appartamento di civile abitazione della consistenza catastale di vani cinque virgola cinque (5,5) al piano terra, riportato in catasto Fabbricati al Foglio 19 con la particella
1462 sub 12, categoria A/2, classe 5, R.C. di Euro 369,27; garage al piano primo sottostrada, della consistenza catastale di metri quadrati ventisei(26), riportato al Catasto Fabbricati al foglio 19 con la particella 1462 sub 9, categoria C/6, classe 3, R.C. di Euro 63,11. Detto bene immobile è stato acquistato con atto di compravendita del 29.04.2004 in Morrovalle, atto del Notaio Dott. Persona_2 repertorio n. 25242, Registrato in Macerata il 30.04.2004 al N. 1312 e trascritto il 05.05.2004. Per
l'acquisto di detto bene è stato acceso il mutuo n. 0846074562741 a nome dei sigg.ri Parte_1
e , presso la banca filiale di Fermo. In data 10.06.2024 la Parte_2 Controparte_1 sig.ra presentava istanza di liberazione del coobbligato e degli Parte_2 Parte_3 originari garanti e . Con missiva del 13.06.2024 la banca Parte_4 Controparte_2 [...] omunicava di avere accettato la richiesta. Controparte_1
2) In conseguenza dell'accollo totale del mutuo il IG. si impegna a trasferire ex art. Parte_1
1376 cc alla IG.ra , la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'abitazione Parte_2 coniugale sita in Montegranaro, via della Vittoria, n. 22 censita al catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio 19 con la particella 1462 sub 12, categoria A/2, classe 5, R.C. di Euro 369,27 e garage al piano primo sottostrada, riportato al Catasto Fabbricati al foglio 19 con la particella 1462 sub 9, categoria C/6, classe 3, R.C. di Euro 63,11. In particolare, si dà atto che i coniugi dichiarano che il suddetto trasferimento immobiliare ex art. 1376 cc trova la propria causa negli accordi raggiunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla emananda sentenza resa dal Tribunale di
Fermo ed è confacente alla richiesta delle parti. Il predetto trasferimento trova infatti la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e deve intendersi parte integrante ed essenziale dell'accordo e pertanto condizione “sine qua non” della sottoscrizione e successivo deposito del presente ricorso congiunto con applicazione di tutte le agevolazioni ed esenzioni ai fini della registrazione.
3) La sig.ra accetta il trasferimento dell'immobile e si accolla per intero il Parte_2 pagamento del mutuo n. 0846074562741, accesso presso la banca filiale di Controparte_1
Fermo.
4) la figlia frequenta il corso di studio di infermieristica presso l'Università di Ancona. Persona_1
Pur essendo maggiorenne la stessa non è economicamente autosufficiente e per questo motivo il sig. si obbliga a corrispondere in via diretta alla figlia e non oltre il Parte_1 Persona_3 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di €600,00 mensili, dal mese successivo la sottoscrizione del presente ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai ed impiegati;
5) la sig.ra rinuncia al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del IG. Parte_2
pagina 2 di 4 e precisamente disposto con provvedimento del 12.07.2021 con Parte_1 Parte_5 comunicazione a mezzo pec alla e per conoscenza al difensore del IG. da inviarsi entro Pt_5 Pt_1
e non oltre il giorno del deposito del suddetto ricorso;
6) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i coniugi in rispetto Persona_1 del Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024;
7) nessun contributo di mantenimento viene stabilito in favore di entrambi i coniugi, poiché economicamente indipendenti ed autosufficienti;
8) Il trasferimento di proprietà dell'immobile ex casa coniugale in favore della IG.ra Parte_2 dovrà essere stipulato entro e non oltre 15 giorni la data dell'emanazione della sentenza di divorzio. Le parti si accordano pertanto che nello stesso giorno si recheranno dapprima presso il Notaio scelto della
IG.ra per la stipulazione dell'atto riguardante il trasferimento di proprietà in favore di Parte_2
alle condizioni di cui al punto 2), 3) 4) e dopo la conclusione e formalizzazione Parte_2 dell'atto, presso la Stazione dei Carabinieri di Montegranaro al fine di rimettere la querela da parte della IG.ra ed accettazione da parte del IG. . Parte_2 Pt_1
9) Tutti i beni mobili facenti parte della casa coniugale rimarranno in esclusiva proprietà della IG.ra
; Parte_2
10)Dare atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, con l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi qui previsti, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Rilevato che all'udienza del 13.02.2025 su richiesta del Giudice istruttore le parti precisavano che l'accordo deve intendersi come obbligo al trasferimento/acquisto della quota. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze e che va preso atto degli ulteriori accordi tra le parti evidenziandosi, quanto ai trasferimenti, che si tratta di mero impegno da perfezionare con successivo atto pubblico;
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agrigento in data 08.08.2000 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4