Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale - nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen. - che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 34431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34431 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 09/07/2001
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 2511
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 11675/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ND BE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 27/11/'00;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva
Con dichiarazione resa il 7/11/'00 DR AB NÒ proponeva opposizione al decreto penale n. 215/'00 del 2/10/'00, notificatogli il 24/10/'00, con il quale era stato condannato alla pena di trecentomila lire di ammenda per il reato di cui all'art. 726 c.p.. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi con provvedimento del 7/11/'00 dichiarava non luogo a provvedere sulla detta opposizione, rilevando che in data precedente ad essa, precisamente il 2/11/'00, era pervenuto l'assegno a mezzo del quale il NÒ aveva pagato la pena pecuniaria inflittagli con il decreto penale di condanna di che trattasi, sicché la successiva opposizione ad esso doveva ritenersi inefficace.
Avverso tale provvedimento il NÒ ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente che l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria indicata in un decreto penale di condanna non può essere interpretato come rinunzia tacita alla relativa opposizione, essendo la rinuncia in questione atto formale che deve essere espressamente proposto a norma e con i requisiti previsti dall'art. 589 c.p.p., sicché la dichiarazione di non luogo a provvedersi sull'opposizione da lui tempestivamente proposta avverso il decreto penale notificatogli il 24/10/'00 sarebbe da considerarsi illegittima.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Il pagamento della pena inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione avverso di esso esperibile (v. conf. Cass. sez. 3^, 12/6^/'92, n. 756) e ciò perché, essendo la detta opposizione inquadrabile nel più generale istituto delle impugnazioni, il diritto a proporla può essere rinunciato solo con atto formale ed espresso che non ammette equipollenti, sicché non può essere tacita e deve essere fatta con l'osservanza delle norme di cui all'art. 589 c.p.p., il quale rinvia agli artt. 581, 582 e 583 c.p.p. (V. conf. Cass. sez. 3^, 24/3/'92, n. 430 ed 11/4/'96, n.
1154). Nella fattispecie in esame, dunque, il Giudice di merito ha illegittimamente ed erroneamente ritenuto che l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta al NÒ con il decreto penale del quale si discute costituisse - per il condannato - atto implicito di rinuncia al diritto di presentarvi, nei termini di legge, opposizione e quella tempestivamente proposta è stata illegittimamente ritenuta improduttiva di effetti.
In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e degli atti va disposta la trasmissione al Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso in ordine all'opposizione proposta dall'imputato contro il decreto penale in questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 27/11/'00 e dispone trasmettersi gli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso della opposizione proposta da DR AB NÒ, in data 7/11/'00, avverso il decreto penale di condanna n. 215/'00 del 2/10/'00.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2001