Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 34431
CASS
Sentenza 9 luglio 2001

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Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale - nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen. - che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 34431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34431
    Data del deposito : 9 luglio 2001

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