Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2928/2021 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 13 marzo 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- nata ad [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Aprilia (LT), via dei Garofani n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Fabiana Brugnoni (c.f.
PEC: che la rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2 Email_1
PARTE RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] (c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._3
(22100), via Montello n. 11, domiciliato in Aprilia (LT), via Marconi n.46 presso lo Studio dell'Avv. Dario Pecci (c.f. PEC: che lo CodiceFiscale_4 Email_2 assiste;
PARTE RESISTENTE
Per l'odierna udienza cartolare parte ricorrente depositava note di udienza in data 12 marzo 2025 e parte resistente in data 3 marzo 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 28 maggio 2021 Parte_1 deduceva:
a) di essere proprietaria dell'immobile sito in Aprilia (LT), via Milano n. 29, posto al piano 3°, scala A, interno B7, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera da letto, bagno e due terrazzi a livello censito al NCT del
Comune di Aprilia al foglio 47, mappale 2033, sub 13 -cat. A/2 che concedeva in locazione con contratto stipulato in data 9 ottobre 2009 e registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Roma il 14 ottobre 2009 al n. 6253 serie 3, a;
CP_1
b) le parti concordavano l'inizio della locazione dal 15 ottobre 2009 al canone di €
7.200,00 annuo suddiviso in rate mensili anticipate di € 600,00 ciascuna, per la durata di quattro anni prorogabile;
c) nel mese di settembre dell'anno 2018 il conduttore le comunicava il rilascio anticipato e senza preavviso poiché era costretto ad un trasferimento immediato per esigenze lavorative e domandava la restituzione della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale pari ad € 1.200,00;
d) come risultava da messaggistica whatsapp nelle chat che intercorrevano tra le parti tra il 21 settembre 2018 e il 5 novembre 2018 la ricorrente a più riprese contestava al resistente la presenza dei danni rinvenuti nell'immobile successivamente al sopralluogo dal quale emergeva la necessità di interventi di manutenzione e riparazione al fine di eliminare opere realizzate dal conduttore;
e) in risposta il resistente, riconoscendo la presenza dei danni invocati, invitava la locatrice a far eseguire i lavori per la cui realizzazione lui avrebbe effettuato il pagamento a mezzo bonifico. A sostegno della volontà di realizzare i lavori il resistente comunicava alla ricorrente l'intenzione di affidare ad un amico “pittore” la ritinteggiatura dell'immobile trovandosi egli all'estero e il padre impossibilitato. Inoltre, dichiarandosi dispiaciuto per l'accaduto, affermava, tra l'altro, che nulla era stato fatto di proposito. Ricevuta la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la sistemazione dell'immobile di importo pari a €1372,79, il resistente ribadiva nuovamente che avrebbe effettuato il pagamento a mezzo bonifico. Ciò nondimeno, nonostante le ripetute promesse tale pagamento non venne mai effettuato sicché i costi sono stati sostenuti dalla ricorrente come documentava in atti la fattura n.10 del 05 novembre 2020, rilasciata da Immobiliare Eur Italia SRL;
f) a seguito del fallimento dei molteplici tentativi bonari di vedersi riconosciuto quanto di sua spettanza, in data 3 maggio 2019, la ricorrente domanda di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e ss.mm con esito negativo
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: accertare e dichiarare l'esistenza dei danni sopra descritti nell'immobile locato e riconsegnato;
dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto
[...] ai sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto di locazione del 9.10.2009 registrato all'Agenzia CP_1 delle Entrate Ufficio di Roma il 14.10.2009 al n. 6253 serie 3 e dell'art. 1590 c.c. e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della sig.ra dei danni subiti, Parte_1 quantificati nella somma di € 1.372,79 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice. Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Si costituiva con memoria in data 31 agosto 2021 parte opposta CP_1 deducendo:
a) di essere stato sempre adempiente negando la responsabilità in ordine agli asseriti danni;
b) di aver dovuto apportare, appena entrato nell'immobile e nelle more della locazione, interventi manutentivi, poiché a suo dire l'immobile presentava già dei
“segni” della precedente locazione. Il deterioramento dell'immobile locato era solo la conseguenza naturale del suo utilizzo nei nove anni di locazione.
c) la ricorrente restituiva la caparra di € 1.200,00 e accettava la restituzione dell'immobile senza lamentare alcunché e senza eccepire la presenza di presunti vizi e/o manomissioni.
d) disconosceva e contestava ogni rappresentazione fotografica prodotta in giudizio dalla Sig.ra e richiedeva a quest'ultima la restituzione degli interessi legali Pt_1
maturati e maturandi sul deposito cauzionale contrattuale. Concludeva pertanto chiedendo “nel merito, rigettare il ricorso ed ogni domanda giudiziale ivi avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. ed ogni altra istanza, Parte_1 CP_1 anche istruttoria, avanzata dalla ricorrente poiché inaccoglibili, inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il resistente Sig. debba corrispondere importi alla ricorrente per le causali di CP_1 cui al ricorso introduttivo ove ex lege adeguatamente comprovate ed analiticamente computate, compensare tali importi sino alla concorrenza con le somme dovute dalla Sig.ra al Parte_1 resistente a titolo di maturati e maturandi interessi legali sul deposito cauzionale CP_1 originariamente previsto nel contratto di locazione, ad oggi non ancora mai saldati dalla ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, determinate sulla base dei parametri vigenti di cui al
D.M. n. 55/2014 avuto a riguardo del valore della controversia, oltre al rimborso delle spese generali, oneri ed accessori di legge.”
Con decreto del 1 giugno 2021 il giudice fissava l'udienza del 21 settembre 2021, fissandone con successivo decreto del 27 giugno 2021 la trattazione in modalità figurata previo deposito delle note scritte conformemente a quanto previsto dall'art. 221, 4 c., D.L.
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.
Con ordinanza del 21 settembre 2021, all'esito dell'udienza, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle quali esse ribadivano quanto già precedentemente espresso negli atti introduttivi del giudizio, il giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente, posto che parte resistente negava la paternità dei messaggi whatsapp allegati agli atti, nominava CTU l'Ing. Persona_1 con l'incarico di accertare se i messaggi whatsapp prodotti da parte ricorrente ed attribuiti al resistente fossero stati inviati dall'utenza telefonica dallo stesso utilizzata all'epoca dei fatti. Il giudice si riservava sulle ulteriori richieste di prove delle parti all'esito della CTU.
Con ordinanza del 18 ottobre 2021 il giudice, letta l'istanza depositata da parte resistente in data 15 ottobre 2021 con la quale si chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria del 21 settembre 2021, riteneva di confermare la predetta ordinanza poiché parte ricorrente aveva fornito un principio di prova per iscritto sicché la CTU non poteva ritenersi meramente esplorativa.
All'esito dell'udienza del 2 novembre 2011 il giudice conferiva al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 21 settembre 2021. Con ordinanza del 19 aprile 2022 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte ricorrente e da parte resistente revocava l'incarico al CTU ing. per il Persona_1
mancato rispetto dei termini fissati e non avendo il CTU richiesto proroghe.
Con ordinanza del 28 aprile 2022 il giudice nominava come CTU l'Ing. Per_2
inviando la causa all'udienza del 17 novembre 2022 per l'esame della CTU.
[...]
Con ordinanza del 5 maggio 2022 il giudice poneva al CTU il quesito di cui all'ordinanza in data 21 settembre 2021.
Con ordinanza del 30 maggio 2022 il giudice accoglieva l'istanza di CTU di richiedere agli operatori di telefonia mobile nazionali le generalità dell'intestatario del numero telefonico
328 /2061 850 a partire dall'anno 2016.
Con ordinanza del 27 giugno 2022 il giudice autorizzava il CTU a richiedere all'operatore
WindTre informazioni in merito al passaggio del numero telefonico 328 /2061 850 ad altro operatore.
In data 30 ottobre 2022 il CTU depositava la relazione finale con la quale Per_2 concludeva:
a) i messaggi whatsapp ricevuti da parte ricorrente nella chat documentata in atti erano stati inviati dall'utenza telefonica 328 2061850;
b) non era stato possibile stabilire a chi fosse intestata l'utenza telefonica 3282061850 all'epoca dei fatti (2018), ma fino alla fine del 2016, anno in cui risultava iniziata la conversazione whatsapp tra la ricorrente e il resistente, l'utenza non risultava intestata a quest'ultimo.
c) mediante tecniche OSINT (ricerca approfondita nei database pubblicamente accessibili tramite Internet), era stato possibile rilevare che il numero di telefono 328
2061850 risultava associato al nominativo (utente). L'intestazione di CP_1 un dato numero di telefono ad una persona non implicava che la stessa ne fosse anche l'utente, poiché quest'ultimo era soggetto a variazioni nel tempo in particolare in contesti intimi o familiari, perciò, in assenza di ulteriori elementi oggettivi e testimonianze dirette era da ritenere che l'approccio OSINT fosse il più efficace al fine di individuare il reale utilizzatore di un numero telefonico;
d) parte ricorrente evidenziava, come da ricerca anagrafica, che la persona intestataria dell'utenza telefonica 328 2061850, ovvero la sig.ra , fosse Persona_3 residente nel medesimo indirizzo del resistente , a partire dal mese CP_1
di ottobre 2018.
e) in risposta alle osservazioni di parte resistente il CTU recisava che la Per_2 documentazione acquisita dal CTU ra parte degli atti processuali e che Per_1
per tal motivo egli si era limitato alla condivisione, validazione tecnica e accettazione del lavoro di estrazione effettuato mediante l'uso di strumenti professionali di analisi forense documentato negli atti processuali preesistenti. Per quanto concerneva l'estrazione dei dati da un nuovo dispositivo piuttosto che da quello utilizzato all'epoca dei fatti, videnziava la circostanza (valida Per_2
tutt'oggi) che l'applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp prevedesse un servizio di “backup” automatico sul cloud che permetteva di conservare copie delle conversazioni effettuate anche in caso di cambio di dispositivo, perciò esse apparivano allo stesso modo di quelle realizzate adoperando un altro dispositivo.
Ciò valeva a dire che dopo l'identificazione sicura dell'utente la cronologia dei messaggi lo seguiva indipendentemente dal dispositivo utilizzato, tranne nel caso in cui l'utente stesso non optava di non realizzare il backup sul cloud delle sue conversazioni. Per di più il backup era effettuato in modo cifrato in un formato che non era in alcun modo modificabile dall'utente. Il CTU concludeva pertanto affermando che il cambio di dispositivo risultasse irrilevante ai fini dell'estrazione dei messaggi.
Con ordinanza del 17 novembre 2022 il giudice, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti nelle quali queste ribadivano quanto già esposto nelle osservazioni alla bozza di CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la discussione.
Con ordinanza del 5 luglio 2023 il giudice rinviava all'udienza del 24 settembre 2024 da svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza.
Parte ricorrente depositava note conclusive in data 20 febbraio 2025 così concludendo:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza dei danni sopra descritti nell'immobile locato e riconsegnato;
2) dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto ai CP_1
sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto di locazione del 9.10.2009 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma il 14.10.2009 al n. 6253 serie 3 e dell'art. 1590 c.c. e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della sig.ra dei Parte_1
danni subiti, quantificati nella somma di € 1.372,79 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice;
3) per l'effetto, condannare il sig.
al pagamento dei compensi liquidati al CTU in favore della parte ricorrente pari CP_1
alla somma di € 1.636,53 oltre IVA e contributi previdenziali come per legge, di cui al decreto di liquidazione del 7.11.2022 già provvisoriamente corrisposte dalla ricorrente.
Con vittoria di compensi e spese di lite oltre al rimborso delle spese generali, oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato, come da nota spese allegata”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 4 settembre 2024 così concludendo:
A) NEL MERITO, rigettare il ricorso ed ogni domanda giudiziale ivi avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. d ogni altra istanza, anche istruttoria, Parte_1 CP_1 avanzata dalla ricorrente poiché inaccoglibili, inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto;
B) IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il resistente Sig. debba corrispondere importi alla ricorrente CP_1 per le causali di cui al ricorso introduttivo ove ex lege adeguatamente comprovate ed analiticamente computate, compensare tali importi sino alla concorrenza con le somme dovute dalla Sig.ra al resistente a titolo di maturati e Parte_1 CP_1
maturandi interessi legali sul deposito cauzionale originariamente previsto nel contratto di locazione, ad oggi non ancora mai saldati dalla ricorrente;
C) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, determinate sulla base dei parametri vigenti di cui al D.M. n.
55/2014 avuto a riguardo del valore della controversia, oltre al rimborso delle spese generali, oneri ed accessori di legge, come da nota spese già allegata in atti alla memoria difensiva e di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
La richiesta di parte attrice di accertare e dichiarare l'esistenza dei danni nell'immobile locato e riconsegnato risulta provata dalla copiosa documentazione fotografica in atti prodotta dalla ricorrente e dalle chat whatsapp riportate negli atti emerge il riconoscimento del resistente stesso della presenza dei danni. In aggiunta si rileva che la formula contenuta nell'art. 6 del contratto di locazione stipulato fra le parti e che recita: “Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli in buono stato locativo ed adatta all'uso convenuto e così di prenderla ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi…”, comprova che l'immobile ai tempi della stipula fosse in ottime condizioni e che quindi la presenza dei danni successivi alla riconsegna dell'immobile siano da ricondurre al conduttore nei nove anni in cui egli ne ha avuto il possesso. La ricorrente ha quindi adempiuto al proprio onere probatorio ex. art. 2697 c.c., poiché i danni sono stati adeguatamente eccepiti e documentati dagli screenshot presenti nelle chat scambiate con il convenuto che hanno valenza probatoria e sono equiparabili a una riproduzione informatica. La Corte di legittimità ha chiarito che “I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l'estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie … la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato … Qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto” (Sent.
n.8736 Cass. Civ. del 2018). Secondo quanto disposto dall'ordinanza n.6387 del 15 marzo
2018 Cass. Civ. Sez. III in tema di inesatto adempimento e risarcimento del danno “incombe al locatore, che i danni pretende, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto (Cass.,
8/3/2007, n. 5328. E già Cass., 19/7/1957, n. 3045), e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile....La prova del fatto costitutivo della pretesa può essere peraltro dal locatore data anche per presunzioni, che costituiscono un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben potendo le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., 13/5/2011, n.
10527; Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass.,
12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), in quanto trattasi di una "prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643). A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697
c.c., sarebbe onerata di provare il fatto previsto che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546)”. Nel caso di specie la ricorrente ha ampiamente dimostrato tramite documentazione fotografica e la fattura dei costi sostenuti per la riparazione l'esistenza dei danni e quindi il deterioramento avvenuto tra la consegna e la restituzione dell'immobile.
Per quanto concerne invece la richiesta di dichiarare la responsabilità contrattuale del resistente ai sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto di locazione del CP_1
9.10.2009 e dell'art. 1590 c.c., si evince dai messaggi realizzati nelle chat relative ai giorni
22 ottobre 2018, 23 ottobre 2018 e 5 novembre 2018, che il resistente mediante affermazioni quali “nulla è stato fatto di proposito” o “faccio il bonifico ora” o l'aver comunicato alla ricorrente di voler contattare un “pittore” per ritinteggiare le pareti ha riconosciuto di essere responsabile dei danni, impegnandosi a farsi carico del pagamento delle spese.
L'insieme di questi elementi costituisce confessione stragiudiziale che se “fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale” ex art.2735 c.c. In particolare, il resistente non ha adempiuto a quanto disposto nell'art. 1590 c.c. che recita:
“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”. In tal senso in merito alla riconducibilità di tali danni al conduttore va osservato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “ al conduttore ai sensi degli articoli 1588 e 1590 codice civile al termine della locazione dall'atto della consegna dell'immobile incombe l'onere di dare piena
a prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o da consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto”(cfr. Sez. III Cass civ n.2619 del 2014). Secondo quanto stabilito dall' ordinanza n.6387 del 15 marzo 2018
Cass. Civ. è “onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, ovvero che il deterioramento dell'immobile si sia verificato per uso conforme al contratto di locazione, o comunque, per causa a lui non imputabile”. Il resistente inoltre non ha mai contestato la presenza di vizi e difetti dell'immobile per tutta la durata del contratto. L'art
1590 co 2 c.c. prevede inoltre “una presunzione relativa di accettazione del bene in buono stato, vincibile con prova contraria, il cui onere è posto a carico del locatore danneggiato, mentre spetta al conduttore, chiamato in giudizio per il risarcimento danni, provare di aver usato il bene in modo conforme alle pattuizioni negoziali e che il deterioramento ed i danni all'immobile si sono verificati per fatti a lui non imputabili" (Sentenza del Trib. di Salerno, n. 973/2023 del 03-03-2023). Per quanto concerne invece la contestazione relativa alla paternità dei tabulati di messaggistica istantanea WhatsApp prodotti in giudizio si rimanda a quanto esposto nella relazione del CTU e alla pacifica riconducibilità degli stessi al resistente pur non essendo formale intestatario dell'utenza essendo la stessa formalmente intestata a persona convivente con il resistente.
In merito all'entità dei danni questi debbono essere quantificati sulla base della fattura prodotta in giudizio da parte ricorrente pari a €1.372,79,
Per tutto quanto sopra esposto le richieste di parte attrice risultano fondate e per tal motivo vengono accolte. Di conseguenza il resistente va condannato al risarcimento del danno come quantificato in atti.
Le spese processuali, anche per la CTU, seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate sulla base del D;
55/14 nella misura media
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) accoglie la domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
per effetto lo condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di
€1.372,79, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 2.552,00 per compensi, 125,00 € per esborsi, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU pari alla somma di € 1.636,53, già liquidata con decreto del 07 novembre 2022 in atti, definitivamente a carico del convenuto che CP_1 deve pertanto rifondere quanto anticipato dalla ricorrente.
Lì 13 marzo 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava