Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile, è consentito, a norma dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che la procura speciale sia rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, nel qual caso l'esercizio del potere rappresentativo, salve limitazioni espressamente indicate, deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto - in una fattispecie di appropriazione indebita di beni concessi in "leasing" - che la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale dovesse ritenersi compresa tra quelle contemplate dalla procura notarile rilasciata per presentare e rimettere querele per truffa ed appropriazione indebita concernenti detti beni e per provvedere alla tutela e al recupero dei relativi crediti, conferendo mandato alle liti ad avvocati con i più ampi poteri per tutte le vertenze giudiziarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
05785-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PUBBLICA UDIENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 26/10/2016 SECONDA SEZIONE PENALE Sent. n.2792 sez. composta da REGISTRO GENERALE Domenico Gallo Presidente N. 11697-2015 Luciano Imperiali Consigliere Giuseppe Sgadari Consigliere Vincenzo Tutinelli Consigliere est. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: LO AN, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del 17 ottobre 2014 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di parte civile, Avv. Fabrizio SIGGIA del Foro di Roma in sostituzione dell'Avv. Antonio BALLERIO giusta delega che deposita, che ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 17 ottobre 2014, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in data 28 ottobre 2013 dal Tribunale di Novara nei confronti dell'odierno imputato in relazione alla appropriazione indebita di due veicoli e quindici semirimorchi dei quali aveva il possesso a titolo di locazione finanziaria.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore munito di procura speciale lamentando: کا 1 2.1 violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli articoli 79 commi 1-2 e 484 cod proc pen in relazione all'inammissibilità della costituzione di parte civile. Afferma il ricorrente che la costituzione di parte civile sarebbe stata proposta ed ammessa oltre il termine fissato a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. In particolare, lamenta la totale illegittimità del rinvio disposto dal giudice di primo grado che aveva rilevato l'inammissibilità della costituzione medesima in quanto effettuata a mezzo di sostituto e nonostante avesse dichiarato la contumacia dell'imputato. Infatti, non essendovi altre questioni da esaminare all'infuori della ritenuta inammissibile costituzione di parte civile, il giudice dibattimentale secondo il ricorrente aveva esaurito l'esame Lamenta inoltredelle questioni relative alla regolare costituzione delle parti. l'illegittimità della pronuncia del giudice di appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura inerente la costituzione di parte civile perché formulata per la prima volta in sede di appello. Afferma infatti che per inosservanza del termine per la costituzione parte civile comporterebbe l'inammissibilità della costituzione medesima da rilevare, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2.2 violazione di legge in relazione gli articoli 74-122 cod proc pen e 37 disp. Att. cod proc pen. Secondo il ricorrente, risulterebbe mancante una procura speciale idonea a legittimare la proposizione della costituzione di parte civile. In particolare, la procura notarile rilasciata al dott. Federico TU che a sua volta ha nominato il difensore e il procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile sarebbe limitata allo svolgimento di determinate attività finalizzate al recupero dei crediti della società, senza specificazione alcuna della facoltà di costituirsi parte civile. Ciò afferma in conseguenza del fatto che ai sensi - dell'articolo 122 comma 1 cod proc pen-la procura speciale avrebbe dovuto contenere, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui era conferita e dei fatti ai quali si riferiva, onde escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte. Contesta sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato che faceva riferimento all'ampia formulazione della procura speciale entro cui doveva ritenersi ricompreso il potere di costituirsi parte civile in un procedimento penale per appropriazione indebita. Contesta inoltre che il TU -che risultava essere viceresponsabile dell'area recupero crediti e beni della società- aveva svolto, nel conferimento della procura speciale al difensore, la qualità di legale rappresentante della società di leasing senza effettivamente avere tale qualifica. Il ricorrente afferma che procura speciale rilasciata dal difensore che avrebbe poi curato la materiale costituzione in 6 2 giudizio sarebbe ulteriormente nulla o inefficace in relazione alla mancanza di potere di chi l'aveva conferita.
2.3 violazione di legge in relazione all'articolo 646 cod pen, sia con riferimento alla condotta materiale, sia con riferimento all'elemento soggettivo del reato. In sostanza, il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbeafferma adeguatamente tenuto conto del fax in data 31 agosto 2009 con cui il responsabile del piazzale adibito a ricovero dei mezzi aveva comunicato allo studio incaricato di recuperare i beni concessi in leasing che 14 dei complessivi 17 mezzi erano disponibili per il ritiro presso il passare di Garbagnate Novarese a decorrere dal 3 settembre 2009, riservandosi la restituzione dei restanti tre mezzi agli esiti delle ricerche avviate;
tale circostanza risultava peraltro confermata dallo stesso querelante che ammetteva che i mezzi di cui alla lettera 31 agosto 2009 vennero effettivamente recuperati ai primi di settembre dalla società incaricata. Tali circostanze, infatti, a parere del ricorrente, escluderebbero qualsivoglia interversio possesionis e sia alcun profilo di dolo. Il ricorrente lamenta inoltre una inadeguata motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità .
2.4 omessa motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante il fatto che l'istruttoria dibattimentale non avrebbe raggiunto quell'efficacia probatoria idonea a fondare una condanna penale al di là di ogni ragionevole dubbio, in particolare in conseguenza della mancata valutazione delle altalenanti dichiarazioni rese dal querelante.
2.5 mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla determinazione del quantum della pena irrogata e omessa motivazione del giudice di secondo grado in relazione a tale motivo di gravame.
2.6 mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante generiche e la circostanze attenuanti mancata concessione delle la commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la illegittimità della costituzione di parte civile in quanto effettuata all'esito di un rinvio, risulta infondato. Nella specie risulta infatti che il giudice ha emesso un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, ha rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione: risulta pertanto legittima l'eliminazione dell'irregolarità, prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Va così escluso che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 cod. proc. pen., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento (Sez. 6, 3 Sentenza n. 29442 del 25/06/2009 Rv. 244369; Sez. 1, 33438/2001, Rv.219772; Sez. 4, 9301/1996, Rv. 205710) 3.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancanza di idonea procura speciale. Nel caso di specie, risulta dal provvedimento impugnato che la procura notarile stata rilasciata per presentare e rimettere querele per appropriazione indebita e truffa relativamente a beni mobili concessi in leasing e per provvedere alla tutela recupero dei crediti conferendo a tal fine procura alle liti ad avvocati per tutte le vertenze giudiziarie con ogni più ampio potere. Correttamente, la Corte territoriale ha affermato che proprio in tale facente esplicito riferimento a beni concessi in leasing e alla formulazione- tipologia di reato per cui è processo permette di ritenere ricompreso tra le facoltà riconosciute il potere di costituirsi parte civile nel processo penale. Al proposito, va rilevato che effettivamente questa Corte ha avuto modo di sottolineare che è consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale possa essere rilasciata in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Sez. 5, sentenza n. del 06/07/2007 - dep. 18/07/2007, PRv. 237594). E appare del tutto evidente che lo specifico conferimento del potere rappresentativo si riferisce a tutti i casi di illecito procedibile a querela inerenti esercizio delle attribuzioni, giacché la forma del potere rappresentativo ne ammette l'esercizio in stretta dipendenza con le attribuzioni svolte. Sono semmai le limitazioni a questo potere a dover essere espressamente menzionate, mentre la procura non potrà essere indeterminata proprio perché collegata, pro futuro, alle sole ipotesi di reato che risultino, come nella specie, strettamente collegate con la natura e la funzione della preposizione institoria. Tali considerazioni permettono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso e assorbiti i rimanenti rilievi mossi in tale medesimo motivo.
3.3 Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi ai profili sostanziali e processuali della dichiarazione di penale responsabilità possono essere valutati congiuntamente. Quanto alla asserita rilevanza del fax 31/8/2009 con cui si comunicava all'incaricato del recupero la disponibilità di quattordici dei diciassette complessivi mezzi, deve rilevarsi che - a differenza di quanto affermato dal ricorrente -in sede di sequestro preventivo, a distanza di cinque mesi dalla scadenza del termine per l'intimata restituzione, risultano essere stati recuperati soltanto sette mezzi. Ne consegue che la realtà di fatto opposta in sede di ricorso per cassazione non solo riguarda questioni di merito ma risulta anche sganciata dalla realtà processuale, 4 non tenendo conto delle effettive modalità di esecuzione del sequestro preventivo per come riportate. Quanto ai profili relativi alla asseritamente mancante motivazione in ordine alle contraddizioni del teste TU, il motivo - sganciato dalla considerazione del fax 31/8/2009, di cui si è detto risulta assolutamente generico in conseguenza - della mancata indicazioni delle affermate contraddizioni. Ne consegue la genericità di entrambi i motivi di ricorso.
3.4. Il quinto motivo di ricorso riguarda una asserita mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla determinazione del quantum della pena irrogata e omessa motivazione del giudice di secondo grado in relazione a tale motivo di gravame. Deve al proposito rilevarsi che nella sentenza di secondo grado vi è specifica motivazione in relazione alla pena che è ritenuta congrua e non suscettibile di ridimensionamento in considerazione delle modalità del fatto (numero dei beni ricevuti e non restituiti) e del danno arrecato alla parte offesa (evidenziando quindi la sussistenza di un fatto appropriativo di significativa gravità in relazione al valore dei beni medesimi ). In tali termini, la Corte territoriale ha espresso i parametri all'interno dei quali ha svolto la propria discrezionalità. Tali parametri rientrano tra quelli fissati dall'articolo 133 cod pen. Risulta di conseguenza sussistente una motivazione esplicita, congrua e coerente al contenuto del fascicolo processuale e, per converso, l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso.
3.5 Il sesto motivo di ricorso (peraltro erroneamente numerato come ottavo ma comunque immediatamente successivo al quinto) attiene alla contestata mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena. Anche in questo caso, tuttavia, deve rilevarsi che la sentenza impugnata motiva specificamente sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla presenza di elementi ostativi, individuati nei plurimi precedenti penali, eterogenei e contigui temporalmente e perciò indicativi di insofferenza rispetto ai precetti normativi, e nella mancanza di elementi valutabili in favore dell'imputato medesimo. Ancora una volta, si tratta di motivazione effettiva, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale. Va al proposito ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014 5 - Rv. 259899). Peraltro, le circostanze attenuanti generiche non possano che essere intese come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, ma che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza e anzi la presenza di elementi (i plurimi e anche recenti precedenti penali) di stampo assolutamente contrario .
4. Le sopra esposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla rifusione delle spese legali alla parte civile costituita presente all'udienza che liquida in euro 3.510,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della Parte Civile UBI LEASING s.p.a., che liquida in euro 3.510,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Domenico Gallo) (dott. Vincenzo Tutinelli) ez"Jello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 FEB. 2017 IL CANCELLIERE DICASS REMADI Claudia Pianelli O N Z S S A I * 6