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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2024, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
14/02/1987; dalla loro unione sono nati i figli (in data 06/11/1988), (in data Per_1 Per_2 23/03/1990), (in data 13/06/1995) e (in data 31/08/2008), oggi tutti Per_3 Per_4
maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
““Contariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei
coniugi , nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F. Parte_1
, e , nato a [...], il [...], C.F._1 Controparte_1
cittadino italiano, C.F. ; C.F._2
- ordinare al Comune di Nonantola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio contratto il 14 febbraio 1987 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Nonantola al n. 6 p. 2 s. A anno 1987;
- dichiarare compensate le spese legali tra le parti”
e chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore
affinché fissi termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, II comma, c.p.c., con
scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note
scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi
riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con
sentenza definitiva accolga la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato tra le parti”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Non risultano sussistenti,
inoltre, interessi di prole minorenne o economicamente non autosufficiente da soddisfare.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co.
2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/06/1961, e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1987, atto n.6, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
14/02/1987; dalla loro unione sono nati i figli (in data 06/11/1988), (in data Per_1 Per_2 23/03/1990), (in data 13/06/1995) e (in data 31/08/2008), oggi tutti Per_3 Per_4
maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
““Contariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei
coniugi , nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F. Parte_1
, e , nato a [...], il [...], C.F._1 Controparte_1
cittadino italiano, C.F. ; C.F._2
- ordinare al Comune di Nonantola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio contratto il 14 febbraio 1987 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Nonantola al n. 6 p. 2 s. A anno 1987;
- dichiarare compensate le spese legali tra le parti”
e chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore
affinché fissi termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, II comma, c.p.c., con
scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note
scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi
riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con
sentenza definitiva accolga la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato tra le parti”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Non risultano sussistenti,
inoltre, interessi di prole minorenne o economicamente non autosufficiente da soddisfare.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co.
2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/06/1961, e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1987, atto n.6, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti