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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 295/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Sortino, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
nei confronti di
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NE TR,
Resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che: con ricorso ritualmente notificato, premettendo che i figli Parte_1 [...]
e hanno entrambi raggiunto la maggiore età e che sono economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, ha domandato all'adito Tribunale di disporre che il ricorrente non debba più Pt_1
pagina 1 di 4 versare alla madre le somme relative al loro mantenimento e di disporre il mantenimento solo per la figlia , ancora minorenne, determinandolo nell'importo di € 150,00 e, in subordine, di Per_3 disporre che versi direttamente la somma ritenuta necessaria. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, di Controparte_1 dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti ex art. 473-bis n. 12 e, in subordine, di valutare il comportamento omissivo della controparte ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96. Nel merito, ha chiesto di confermare la debenza dell'assegno di mantenimento dovuto da per i figli Parte_1 maggiorenni e non autosufficienti nell'importo originario stabilito di € 150,00, adeguato agli indici ST (ex art. 337-ter c.c.), oltre al 50 % delle spese straordinarie e, altresì, di confermare l'assegno di mantenimento previsto dall'omologa della separazione del divorzio consensuale in favore della figlia minore nell'importo di €200,00 mensili o di altra superiore Persona_4 somma ritenuta congrua, oltre spese straordinarie, fermo l'adeguamento agli indici ST.
Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto un accordo sulle modifiche delle condizioni di divorzio, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori, versato in atti.
Il suddetto accordo prevede le seguenti condizioni:
- La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_5 genitori, pur se collocata presso la madre, con facoltà del padre di averla con sé ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, due week and alternati al mese dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Allo stato, lavorando, lo in Regione Pt_1
Veneto, esplicitamente si autorizza la minore a recarsi dal padre (con spese a carico di quest'ultimo) per periodi maggiori previo accordo fra entrambi i genitori e minore.
Per le festività, ad anni alterni, la figlia minore , trascorrerà i giorni dal 24 al Persona_5
30 dicembre con un genitore, ed i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, mentre per le festività pasquali, parimenti ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua, e il lunedì dell'11'Arige1o fino al martedì alle ore 20.00.
Per i mesi estivi, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da individuarsi tra il mese di luglio e di agosto, compatibilmente con gli impegni ludico-ricreativi della stessa e fermo restando la possibilità di prolungare tale permanenza fino ad ulteriori 15 giorni, previo accordo tra genitori e la minore (oramai adolescente).
Nell'ottica della dislocazione del padre in altra regione, si potrà derogare permettendo alla minore di state “per tutto il periodo natalizio” o “per tutto il periodo pasquale”, ad anni alterni pagina 2 di 4 (a titolo esemplificativo, qualora trascorra tutte le festività natalizie con il padre, trascorrerà la successiva Pasqua con la madre, e viceversa), sempre previo accordo tra i genitori-minore.
- Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1
sola figlia la somma di € 280,00, entro il giorno 20 di ogni mese, aumentato Persona_4 secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50'% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della maggiore età e fermo restando il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
- Nei periodi di permanenza “prolungata” della figlia presso il padre (a titolo esemplificativo per le festività o per le vacanze estive), quest'ultimo provvederà ai bisogni della stessa senza nulla chiedere alla madre;
- Nei medesimi periodi di permanenza “prolungata” presso il padre, quest'ultimo verserà alla madre il mantenimento decurtato nella misura del 25% per ogni settimana in cui avrà con sé la figlia. Resta inteso che, qualora la permanenza della figlia si protragga per 30 giorni, il Sig.
nulla verserà alla madre per la mensilità di riferimento;
Pt_1
- Con riferimento ai figli e il sig. cesserà la corresponsione del Per_1 Per_2 Parte_1 mantenimento in loro favore, mentre con riferimento al diritto di visita, quanto disposto con la sentenza di divorzio si intenderà superato, atteso che l'intervenuta maggiore età dei due figli consente agli stessi il potere di gestire liberamente ed organizzare gli incontri con il padre.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
- Considerato che può recepirsi l'accordo sopra riportato in quanto non in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme di legge;
- Ritenuto che, a questo punto, può emettersi sentenza definitiva, stante l'accordo intercorso tra le parti e prodotto in atti;
- Ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, stante il raggiungimento di una modifica congiunta delle condizioni di divorzio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n.
295/2025 R.G.:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai figli, siccome riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
2) spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 12.11.
2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Sortino, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
nei confronti di
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NE TR,
Resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che: con ricorso ritualmente notificato, premettendo che i figli Parte_1 [...]
e hanno entrambi raggiunto la maggiore età e che sono economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, ha domandato all'adito Tribunale di disporre che il ricorrente non debba più Pt_1
pagina 1 di 4 versare alla madre le somme relative al loro mantenimento e di disporre il mantenimento solo per la figlia , ancora minorenne, determinandolo nell'importo di € 150,00 e, in subordine, di Per_3 disporre che versi direttamente la somma ritenuta necessaria. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, di Controparte_1 dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti ex art. 473-bis n. 12 e, in subordine, di valutare il comportamento omissivo della controparte ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96. Nel merito, ha chiesto di confermare la debenza dell'assegno di mantenimento dovuto da per i figli Parte_1 maggiorenni e non autosufficienti nell'importo originario stabilito di € 150,00, adeguato agli indici ST (ex art. 337-ter c.c.), oltre al 50 % delle spese straordinarie e, altresì, di confermare l'assegno di mantenimento previsto dall'omologa della separazione del divorzio consensuale in favore della figlia minore nell'importo di €200,00 mensili o di altra superiore Persona_4 somma ritenuta congrua, oltre spese straordinarie, fermo l'adeguamento agli indici ST.
Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto un accordo sulle modifiche delle condizioni di divorzio, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori, versato in atti.
Il suddetto accordo prevede le seguenti condizioni:
- La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_5 genitori, pur se collocata presso la madre, con facoltà del padre di averla con sé ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, due week and alternati al mese dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Allo stato, lavorando, lo in Regione Pt_1
Veneto, esplicitamente si autorizza la minore a recarsi dal padre (con spese a carico di quest'ultimo) per periodi maggiori previo accordo fra entrambi i genitori e minore.
Per le festività, ad anni alterni, la figlia minore , trascorrerà i giorni dal 24 al Persona_5
30 dicembre con un genitore, ed i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, mentre per le festività pasquali, parimenti ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua, e il lunedì dell'11'Arige1o fino al martedì alle ore 20.00.
Per i mesi estivi, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da individuarsi tra il mese di luglio e di agosto, compatibilmente con gli impegni ludico-ricreativi della stessa e fermo restando la possibilità di prolungare tale permanenza fino ad ulteriori 15 giorni, previo accordo tra genitori e la minore (oramai adolescente).
Nell'ottica della dislocazione del padre in altra regione, si potrà derogare permettendo alla minore di state “per tutto il periodo natalizio” o “per tutto il periodo pasquale”, ad anni alterni pagina 2 di 4 (a titolo esemplificativo, qualora trascorra tutte le festività natalizie con il padre, trascorrerà la successiva Pasqua con la madre, e viceversa), sempre previo accordo tra i genitori-minore.
- Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1
sola figlia la somma di € 280,00, entro il giorno 20 di ogni mese, aumentato Persona_4 secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50'% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della maggiore età e fermo restando il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
- Nei periodi di permanenza “prolungata” della figlia presso il padre (a titolo esemplificativo per le festività o per le vacanze estive), quest'ultimo provvederà ai bisogni della stessa senza nulla chiedere alla madre;
- Nei medesimi periodi di permanenza “prolungata” presso il padre, quest'ultimo verserà alla madre il mantenimento decurtato nella misura del 25% per ogni settimana in cui avrà con sé la figlia. Resta inteso che, qualora la permanenza della figlia si protragga per 30 giorni, il Sig.
nulla verserà alla madre per la mensilità di riferimento;
Pt_1
- Con riferimento ai figli e il sig. cesserà la corresponsione del Per_1 Per_2 Parte_1 mantenimento in loro favore, mentre con riferimento al diritto di visita, quanto disposto con la sentenza di divorzio si intenderà superato, atteso che l'intervenuta maggiore età dei due figli consente agli stessi il potere di gestire liberamente ed organizzare gli incontri con il padre.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
- Considerato che può recepirsi l'accordo sopra riportato in quanto non in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme di legge;
- Ritenuto che, a questo punto, può emettersi sentenza definitiva, stante l'accordo intercorso tra le parti e prodotto in atti;
- Ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, stante il raggiungimento di una modifica congiunta delle condizioni di divorzio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n.
295/2025 R.G.:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai figli, siccome riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
2) spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 12.11.
2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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