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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata a AR presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Usai, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato a AR, presso lo studio dell'avv. Fran-
cesco Gallus, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato
e contro
(c.f. – p.i. ), con sede a Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 43 Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata a AR, presso l'avv. Giam-
piero Schirru che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti,
appellata
e contro
(c.f. , con sede a Camogli Controparte_3 P.IVA_4
(Ge),
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, integralmente riformando la sentenza appellata,
In via principale rigettare la domanda di risarcimento danni proposta avverso l'ingegner
[...]
per mancanza di errore nella progettazione nella direzione dei CP_4
lavori per le ragioni di cui agli atti processuali ed al presente atto di appello;
in via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale di re-
sponsabilità dell'Ing. e di sua condanna, dichiarare tenuta e, Parte_1
per l'effetto, condannare la società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni pre-
giudizievole conseguenza che fosse posta a suo carico, condannandola al pa-
gamento diretto delle relative somme in favore del beneficiario delle stesse;
in via di ulteriore gradato subordine pagina 2 di 43 disporsi l'ammissione delle prove orali dedotte nelle comparse di costitu-
zione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI, cpc, n. 2 depositate,
perché ammissibile e rilevante.
in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, ivi comprese quelle forfetta-
rie, del doppio grado di Giudizio (compreso l'TP che lo ha preceduto), oltre accessori di legge, disponendo che anche in ipotesi di esito vittorioso e fatta salva la surroga, nei rapporti con l'Ing. sia per esse condan- Parte_1
nata la CP_5 Controparte_2
Nell'interesse del Comune: voglia la Corte d'appello,contrariis reiectis,
disattesa ogni avversa argomentazione, deduzione e conclusione
- in via istruttoria ammettere la prova orale come dedotta nelle memorie ex art 183 comma VI n°2 cpc nell'interesse del Parte_2
[...]
- nel merito rigettare il proposto gravame e per l'effetto confer-
mare la gravata sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari
Nell'interesse della voglia la Corte Controparte_5
d'appello, contrariis rejectis,
a) in via principale: rigettare l'appello proposto dall'Ingegner Parte_1
confermando in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari del doppio grado del giudizio;
b) in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda mandando assolta
[...]
da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari del Controparte_6
doppio grado del giudizio;
pagina 3 di 43 c) in via ulteriormente subordinata: limitare e contenere l'entità della obbli-
gazione di entro i limiti di condizioni, massimale, scoperti Controparte_2
e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o, in via di ulte-
riore mero subordine, con integrale compensazione delle spese processuali tra e l'Ing. Controparte_2 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 696 c.p.c. (n. 6561/2011 RAC), il Comune di Ussa-
ramanna chiese l'accertamento, in contraddittorio con l'appaltatrice CP_3
e il progettista/direttore dei lavori ing. della natura,
[...] Parte_1
della entità e delle cause dei vizi dell'opera e degli interventi necessari per il risanamento di un fabbricato oggetto di un intervento manutentivo per la rea-
lizzazione di un centro di interpretazione del patrimonio socioculturale e dell'e-
conomia del territorio.
Il ricorrente spiegò che, subito dopo l'esecuzione dei lavori -in realtà non portati a compimento malgrado la D.L. avesse emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, salvo poi contestare all'appaltatrice la mancata esecuzio- ne di alcune opere e l'esistenza di vizi- era emersa una situazione (risalita ca-
pillare di umidità, ammaloramento delle vernici e distacco di intonaci, infiltra-
zioni o sfarinamento della coibentazione del tetto realizzata con mattoni crudi che precipitava all'interno dell'immobile) tale da rendere necessario l'TP.
Indicate le modalità tecniche, previste dal capitolato speciale d'oneri allega- to al contratto d'appalto, secondo le quali si sarebbe dovuto realizzare il pac-
chetto del tetto a falde e descritte le caratteristiche tecniche dei materiali indi-
cati nel capitolato, il consulente descrisse lo stato dei luoghi e rilevò un elevato tasso di umidità negli ambienti determinato: a) da risalita per capillarità dalle pagina 4 di 43 murature portanti, la cui base era in arenaria ed il resto in ladiri, e b)
dall'inadeguata aerazione dei locali, privi di sistemi di ventilazione naturale
(quali bocchette di scambio con l'esterno e ventilazione del tetto con interca- pedini per il passaggio dell'aria) e assistiti da serramenti a tenuta stagna, tale da trattenere l'umidità.
*
Sulla scorta di tali accertamenti, il convenne in giudizio davanti al- CP_1
la Sezione distaccata di Sanluri del Tribunale di AR l'impresa appaltatrice e il progettista/direttore dei lavori (proc. 145/2012 R.A.C.), al fine di ottenere:
- la risoluzione dei rapporti tra le parti;
- la riduzione del prezzo di appalto e delle spese tecniche e di proget-
tazione;
- oppure la condanna al risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi;
- la condanna al risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità
del bene per tutto il tempo intercorso fra la data prevista per l'ultima-
zione dei lavori e il tempo necessario per l'eliminazione dei vizi;
- la condanna per il danno all'immagine e quella per il danno subito in ragione della perdita del finanziamento per la realizzazione dell'o-
pera.
Per quanto rileva in questa sede, a fondamento delle domande nei confronti del il lamentò che: Pt_1 CP_1
- come progettista, egli non avesse preso in adeguata considerazione l'u-
midità presente nei locali e non avesse previsto idonei sistemi di ventila-
zione;
pagina 5 di 43 - come direttore dei lavori avesse svolto la funzione in modo carente in merito alla verifica, al controllo e alle disposizioni sullo stoccaggio dei materiali da costruzione, sul trattamento con prodotti specifici e sulla messa in opera degli stessi e inoltre non avesse sottoposto periodicamen-
te all'impresa la contabilità delle opere eseguite, tanto che solo in sede di chiusura dei lavori era stata presentata la contabilità ma erano stati assun-
ti provvedimenti contraddittori e contrastanti.
I convenuti resistettero.
Il in particolare, eccepì che: Pt_1
1. la Soprintendenza regionale ai beni archeologici e la Regione Sarde-
gna avevano subordinato il parere favorevole all'intervento di ristruttura-
zione –tra l'altro- alla conservazione delle strutture esistenti e al rifaci-
mento del tetto mediante orditura principale e secondaria in legno, se-
condo i canoni costruttivi tradizionali;
2. nel corso dell'esecuzione dei lavori parecchie murature interne erano state integrate con uno strato di mattoni crudi impastati con fango e pa-
glia;
3. le finestre erano state dotate di vetrocamera ed erano, pertanto, capa-
ci di isolare termicamente i locali, come previsto dalla normativa in ma-
teria di risparmio energetico;
4. nel corso dei lavori vi era stato un acquazzone e l'immobile aveva assorbito acqua piovana per diversi giorni;
5. nel fabbricato era stato realizzato un sottofondo di materiale arido per prevenire la risalita dell'umidità per capillarità;
6. l'aerazione dei locali era stata garantita in maniera naturale attraver-
pagina 6 di 43 so porte e finestre presenti in ogni sala e la deumidificazione tramite un apparecchio in ogni stanza;
7. il Comune aveva programmato diligentemente l'apertura costante dei locali per arieggiarli, fino al termine della stagione primaverile del 2010,
epoca in cui locali si presentavano asciutti e in buono stato di conserva-
zione;
8. il aveva organizzato l'ultima manifestazione culturale nei CP_1
locali il 4 luglio 2010 e successivamente i locali erano rimasti chiusi per oltre un anno con conseguente concentrazione di umidità;
9. la cucina era arieggiata dal foro del comignolo e da una finestra aperta e pertanto in essa non si erano formate muffe;
10. anche il tetto del loggiato esterno si presentava privo di segni di umidità e muffe pur essendo dotato della stessa copertura dell'ambiente interno;
11. quale direttore dei lavori, egli aveva invitato più volte il responsabile del Comune ad aprire i locali e ad accendere i deumidificatori per asciu-
gare gli ambienti.
Infine, il chiese di potere chiamare in causa l'impresa assicuratrice Pt_1
della responsabilità civile, al fine di essere garantito in caso di soccombenza, e notificò l'atto di chiamata al terzo.
*
Con autonomo atto di citazione convenne in giudizio, sempre Parte_3
davanti alla Sezione distaccata di Sanluri del Tribunale di AR, il
[...]
(proc. 152/2012 R.A.C.) per ottenerne la condanna al paga- CP_1
mento del saldo del corrispettivo dell'appalto.
pagina 7 di 43 Per quanto rileva in questa sede, il resistette e chiese di chiamare in CP_1
causa il direttore dei lavori, il quale, a sua volta resistette, ribadendo le difese svolte nell'altra causa.
*
In seguito alla soppressione della Sezione distaccata, le cause furono trasfe-
rite presso la sede centrale del Tribunale di AR (con attribuzione dei nuovi numeri 3000145 e 3000152).
La causa introdotta dall'appaltatrice venne chiamata all'udienza del 29 no-
vembre 2013, nella quale -oltre ai legali dell'attrice, del Controparte_7
e dell'ing. comparve anche il legale di che di-
[...] Pt_1 Controparte_2
chiarò di essersi costituito presso la cancelleria della Sezione distaccata in data
11 settembre 2013 e precisò come, però, la propria costituzione fosse stata in-
serita dalla cancelleria in un fascicolo diverso (quello in cui attrice era la
[...]
) da quello al quale essa si riferiva (quello con attore il Pt_4 Controparte_8
.
[...]
Il giudice diede indicazioni per la modifica delle annotazioni di cancelleria e per l'inserimento nel fascicolo corretto della costituzione della chiamata, la quale aveva contestato la responsabilità del proprio assicurato ma, nel contem-
po, anche eccepito la perdita del diritto alla garanzia assicurativa, in quanto, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione e degli artt. 1913 e
1915 c.c., il aveva omesso di darle avviso scritto del sinistro entro il Pt_1
termine di tre giorni da quando ne aveva avuto conoscenza, di chiamarla a par-
tecipare al giudizio di TP promosso dal Comune di e di fornirle CP_1
elementi utili a istruire il sinistro e in quanto tale reiterata condotta omissiva le aveva recato grave pregiudizio.
pagina 8 di 43 Riunite le cause sotto il n. 3000145/2012 R.A.C., il giudice dispose consu-
lenza tecnica volta –tra le altre questioni- ad accertare:
- la correttezza tecnica e la compatibilità con la natura storica del fabbricato della previsione progettuale di realizzare:
1- l'impermeabi-
lizzazione del tetto con carta oleata, anziché con guaina catramata o di altro tipo;
2- la copertura del tetto con coppi antichi anziché anti-
chizzati;
- se i danni riscontrati al fabbricato di proprietà del Comune di in sede di TP sarebbero stati evitati dall'accensione CP_1
delle pompe di calore, con indicazione di quanto tempo sarebbe stato necessario nel corso dell'anno;
- quale incidenza causale avessero avuto nella determinazione dei danni riscontrati:
1- la non corretta esecuzione da parte dell'appalta-
trice del trattamento impregnante delle canne eseguito dopo la posa in opera anziché prima, come accertato in sede di TP;
2- le previsioni progettuali (ove erronee): a- di realizzare l'impermeabilizzazione del tetto con carta oleata anziché con guaina catramata o simile;
b- di rea-
lizzare la copertura con coppi antichi anziché antichizzati;
c - la man-
cata previsione in progetto di un sistema di ricircolo naturale dell'aria;
3- la mancata accensione per i tempi necessari del sistema di deumi-
dificazione a pompa di calore previsto dal progetto;
4- la mancata ae-
razione dei locali con apertura di porte e finestre.
Con la sentenza n. 921 del 30 marzo 2022, il primo giudice ritenne la re-
sponsabilità del per: Pt_1
- avere previsto in sede progettuale una guaina impermeabilizzan-
pagina 9 di 43 te ardesiata elastoplastomerica armata in vetro velo rinforzato, spes-
sore 4 mm, da applicarsi a fiamma, previa spalmatura di un primer
bituminoso, adeguata a evitare gli effetti dannosi delle infiltrazioni, e nel non averla però inserita nel capitolato speciale d'appalto;
- non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventila-
zione dei locali né attraverso bocchette di ricircolo né attraverso un tetto a sua volta ventilato, omissioni integranti gravi vizi progettuali;
- non avere seguito adeguatamente (quale direttore dei lavori) le fasi salienti delle lavorazioni relative all'impregnatura delle travi e delle canne, lavorazioni di lunga durata e come tali suscettibili di es-
sere osservate anche con una presenza non assidua in cantiere, com-
patibile con quella che normalmente si esige dal direttore dei lavori di un'opera pubblica,
e lo condannò al pagamento di euro 100.845,93 (di cui euro 19.304,79 per la progettazione delle opere e la direzione dei lavori ed euro 81.541,14 per i lavo-
ri di demolizione e quelli di rifacimento del tetto) pari alla spesa sostenuta dal per la riparazione del danno nonché al pagamento di euro 19.000,00 CP_1
per l'indisponibilità dell'immobile e per i disagi e i maggiori oneri organizzati-
vi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministrazione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e gestire la nuova proce-
dura d'appalto (somma complessivamente rivalutata in euro 128.115,30).
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione l'ing. Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, secondo comma c.p.c., giacché il aveva la- CP_1
pagina 10 di 43 mentato esclusivamente che egli come progettista, non ave[sse] preso adegua-
tamente in considerazione l'umidità presente nei locali e non ave[sse] quindi
previsto idonei sistemi di ventilazione, mentre il Tribunale–sulla scorta di un rilievo officioso- aveva fondato la responsabilità sul fatto che egli avesse previ-
sto in sede progettuale una guaina impermeabilizzante, non inserita poi nel ca-
pitolato speciale.
Ancora, il ha lamentato l'eterogeneità degli addebiti del (ca- Pt_1 CP_1
renti verifica, controllo e disposizioni sullo stoccaggio dei materiali da costru-
zioni, sul trattamento con prodotti specifici e messa in opera degli stessi e ca-
rente sottoposizione periodica all'impresa della contabilità delle opere eseguite tanto che solo in sede di chiusura dei lavori era stata presentata la contabilità
con provvedimenti contraddittori e contrastanti) rispetto a quelli accertati in sentenza (non avere seguito adeguatamente le fasi salienti delle lavorazioni re-
lative all'impregnatura delle travi e delle canne).
2.2 Sotto altro profilo, il ha denunciato la violazione dell'art. 112 Pt_1
c.p.c. in rapporto alla condanna al risarcimento dei danni, avendo il Tribunale
pronunciato condanna al risarcimento del danno da indisponibilità
dell'immobile e all'ulteriore danno subito dal per i disagi e i maggiori CP_1
oneri organizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministra-
zione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e gestire la nuova procedura d'appalto.
L'appellante ha argomentato come l'ente non avesse formulato alcuna do- manda in rapporto al risarcimento di danni derivanti dall'indisponibilità dei lo-
cali né in ordine alla rivalutazione monetaria dei costi di eliminazione dei vizi né tantomeno del danno da indisponibilità dell'immobile.
pagina 11 di 43 2.3 Sotto un ultimo profilo, il ha censurato la sentenza per omessa Pt_1
pronuncia su alcune delle domande formulate dalle altre parti, la cui palese in-
fondatezza avrebbe avuto evidenti riflessi sulla soccombenza e sul regime delle spese del giudizio (soprattutto in rapporto alla consulenza disposta in corso di causa).
*
3. Con un secondo motivo, il ha lamentato l'erroneità della decisio- Pt_1
ne assunta.
3.1 Con riguardo all'addebito di avere previsto in sede progettuale l'impiego di una guaina impermeabilizzante non indicata, invece, nel capitolato speciale,
l'appellante ha eccepito come tale previsione tecnica fosse, effettivamente,
contenuta nel primo progetto (che prevedeva la posa di guaina ardesiata da ap-
plicarsi a fiamma, all'interno di un pacchetto del tetto eseguito con orditura li- gnea e non con l'incannucciato e mattoni di ladiri) e come, per mero errore
materiale, nella relazione generale [fosse] rimasto il riferimento alla guaina
ardesiata.
Il ha spiegato che: Pt_1
- il progetto originale non era stato approvato dalla CP_9
[..
, sicché l'Amministrazione committente aveva richiesto che l'intervento di recupero fosse eseguito nel pieno rispetto delle caratte-
ristiche architettoniche e delle modalità costruttive tradizionali e in ossequio a quelle originali proprie del fabbricato oggetto di interven-
to;
- il riferimento alla guaina impermeabilizzante non compariva nei documenti contrattuali e, tra essi, nel capitolato d'oneri e tanto per pagina 12 di 43 scelta progettuale non per mera dimenticanza o errore;
- il c.t.u. aveva riconosciuto come la mancata posa della guaina non concretasse, appunto, un errore progettuale, ma una scelta giusti-
ficata dalla tipologia di intervento, nel rispetto dei caratteri architet-
tonici e delle tecniche costruttive tradizionali e nel rispetto dei crismi della bioedilizia (senza utilizzo, pertanto, di materiali di sintesi);
- che, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale, non sussisteva correlazione tra i coppi e le muffe e gli insetti xilofagi e, in ogni caso,
la guaina impermeabile non avrebbe potuto avere la funzione di pre-
servare i coppi;
- nel corso delle operazioni peritali non era emersa alcuna evi-
denza della presenza di infiltrazioni dalla copertura, infiltrazioni che si sarebbero potute verificare esclusivamente in dipendenza della rot-
tura di tegole e/o del relativo distacco non provati e che, in ogni caso,
tali eventi non sarebbero stato ascrivibili al progettista/direttore dei lavori;
- un'eventuale infiltrazione non avrebbe di per sé avuto l'attitudine a determinare la situazione riscontrata e, nella specie,
l'ammaloramento diffuso dell'incannucciato, della carta oleata posta nell'intradosso quale barriera al vapore, l'emersione e proliferazione diffusa di muffe e l'aggressione di insetti xilofagi.
3.2 Con riguardo all'addebito contenuto in sentenza di non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventilazione dei locali (attraverso bocchette di ricircolo o un tetto ventilato), il ne ha contestato il presupposto stes- Pt_1
so, per essere l'immobile dotato di porte e finestre (oltre che di un comignolo)
pagina 13 di 43 e di un numero adeguato di condizionatori per la regolazione dell'umidità in- terna in funzione di deumidificazione, sicché anche solo l'apertura periodica degli infissi -come rilevato anche dal c.t.u.- avrebbe consentito l'adeguata ae-
razione degli ambienti, con esclusione di accumulo di umidità interna e della conseguente rovina della copertura.
3.2.1 Sotto altro profilo, l'appellante ha obiettato che, avuto riguardo alle
domande formulate (ovvero della sussistenza di un errore progettuale, per ina-
deguatezza o assenza della stessa, da porsi in correlazione con i danni), il que-
sito sottoposto al Tribunale sarebbe dovuto essere quello di accertare se la so-
luzione progettuale adottata fosse o meno idonea ad arginare il problema e non se fosse la più economica o la più efficiente, sicché le considerazioni del giudi-
ce e del suo ausiliare in ordine all'efficienza dell'impiego dei condizionatori non avrebbero potuto costituire argomento per ritenere la sua responsabilità.
3.2.2 Sotto altro profilo ancora, l'appellante ha contestato l'affermazione per cui non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventilazione dei lo-
cali avrebbe costituito, contro il parere espresso dal c.t.u., un grave vizio pro-
gettuale, atteso che –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- l'impiego di un tetto ventilato non sarebbe stata una soluzione tecnica percorribile, in quanto non compatibile non solo con le prescrizioni della Soprintendenza, ma anche e soprattutto con le richieste della committenza e con le finalità della progettazione e dell'opera, individuate nel rispetto scrupoloso dei caratteri ar-
chitettonici e dei criteri costruttivi tradizionali della zona che in alcun modo prevedono il ricorso a tetti ventilati.
Sottoposto a critica il passaggio motivazionale relativo all'inefficienza dell'utilizzo dell'impianto di condizionamento in funzione di deumidificazione pagina 14 di 43 degli ambienti al fine di preservare il tetto (quanto ai costi effettivi del loro uti-
lizzo e quanto al loro logoramento), l'appellante ha contestato l'affermazione del primo giudice secondo la quale l'impiego di bocchette di ricircolo o di un tetto ventilato non sarebbe stato incompatibile con l'intervento di salvaguardia dell'immobile e coi canoni costruttivi tradizionali e ha sottolineato come il giudice non avesse indicato le fonti del proprio convincimento.
3.3 Sotto ulteriore profilo, l'appellante ha censurato l'affermazione del pri-
mo giudice in ordine:
a) alla mancata verifica e al mancato controllo dello stoccaggio dei materiali da costruzioni e del trattamento con prodotti specifici e del-
la loro messa in opera;
b) alla mancata sottoposizione periodica all'impresa della contabili-
tà delle opere eseguite, con conseguente adozione i provvedimenti contraddittori e contrastanti in sede di chiusura dei lavori.
Quanto al punto a), oltre a contestare la genericità dell'addebito, l'appellante ha evidenziato come il convincimento del primo giudice si fondasse su un'affermazione del c.t.u. il quale, in sede di TP, aveva affermato che l'appaltatrice aveva eseguito in opera i trattamenti impregnanti degli elementi lignei che costituivano l'orditura del tetto e quelli delle canne anziché effettuar- li prima della posa (come previsto dal capitolato speciale d'appalto), con la conseguenza che era stata imbevuta di prodotto anche la sottostante carta olea-
ta, così privata delle proprie caratteristiche impermeabilizzanti.
Il ha eccepito come, in realtà, tale affermazione fosse stata immedia- Pt_1
tamente contrastata dai periti dell'impresa appaltatrice, sicché, nella relazione della successiva c.t.u., l'ausiliare del giudice l'aveva argomentata, muovendo pagina 15 di 43 dal rilievo che, date le caratteristiche dell'impregnante dichiarate dal produtto- re, la riscontrata presenza di muffe e insetti xilofagi (ai quali l'impregnate è
sgradito) potesse giustificarsi unicamente con la non corretta applicazione del prodotto.
L'appellante ha contestato il ricorso al metodo induttivo, siccome non per-
suasivo e ha rimarcato come gli attacchi delle muffe e degli insetti fossero av-
venuti solo in corrispondenza dei colmi del tetto, ossia ove maggiore è
l'umidità (c.d. punto freddo), sicché il ragionamento del c.t.u. avrebbe presup- posto che l'impregnate fosse stato steso in maniera errata sulle solo canne ubi-
cate in prossimità dei colmi e non già su quelle del loggiato e della porzione soppalcata.
Quanto al punto b), il ha obiettato come l'addebito non fosse neppure Pt_1
astrattamente connesso, in termini di efficienza causale, coi danni lamentati,
nel senso che l'inadempimento della tenuta della contabilità di cantiere e delle funzioni amministrative giammai avrebbe potuto determinare la rovina del tet-
to.
*
4. Con un terzo motivo relativo alla liquidazione del danno, il ha Pt_1
lamentato che il Tribunale si fosse discostato significativamente dalla indivi-
duazione delle opere e dai costi indicati dal tecnico in sede di TP, ricono-
scendo i maggiori costi che il Comune assumeva di aver sostenuto ma in forza di un intervento edilizio caratterizzato da assoluta novità rispetto a quello in precedenza realizzato, tanto da imporre anche maggiori costi (per circa euro
20.000,00) per la progettazione.
Sottolineato come l'intervento realizzato si discostasse anche dalle uniche pagina 16 di 43 due varianti indicate dal CTU (posa nell'estradosso di una guaina differente ri-
spetto alla carta oleata e nell'utilizzo di un differente materiale di allettamento delle tavelle di ladiri), il ha lamentato come il danno eventualmente ri- Pt_1
sarcibile sarebbe stato solo quello pari ai costi di demolizione (nella misura ef-
fettivamente necessaria) e di riedificazione della copertura demolita secondo,
però, le scelte costruttive originali.
*
5. Con un quarto motivo, il ha censurato l'accoglimento Pt_1
dell'eccezione di decadenza formulata dalla compagnia di assicurazione e ha lamentato che il primo giudice non avesse esaminato l'eccezione di tardività
della stessa da egli ritualmente sollevata nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c.
nonché l'omessa valutazione dell'assenza di contestazione da parte della Pt_5
mata in causa circa l'avvenuta denuncia del sinistro.
Sotto il primo profilo, il ha lamentato che la Pt_1 Controparte_5
non si fosse ritualmente costituita nel giudizio in cui era stata chiamata in causa
(proc. n. 145/2012 RAC della Sezione distaccata di Sanluri), incorrendo nelle relative preclusioni e decadenze, e fosse poi comparsa in udienza tramite il proprio procuratore nell'udienza 29 novembre 2013 davanti al nuovo giudice della sede centrale.
Precisato come l'assicurazione non avesse mai formulato istanza per la ri- messione in termini, l'appellante ha negato che sussistessero circostanze atte a giustificare un'istanza in tale senso, argomentando l'onere della parte di verifi-
care, anticipatamente alla costituzione, la correttezza dei dati del fascicolo.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto della difesa per cui egli aveva pagina 17 di 43 per tempo comunicato all'agente della compagnia la proposi- CP_10
zione dell'TP da parte del e […] anche inviato, su invito della com- CP_1
pagnia, tutta la documentazione in suo possesso sia alla compagnia stessa, sia
all'ingegner , da essa incaricato per procedere ad una valutazio- Persona_1
ne circa l'opportunità di una definizione transattiva del contendere e per il fatto che nessuna contestazione aveva formulato la chiamata in causa in rapporto a quanto da egli specificamente dedotto.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della deci-
sione, atteso che non sussisteva prova del fatto che egli avesse dolosamente omesso la comunicazione, non fosse altro perché aveva interesse a effettuarla.
Si era, infatti, rivolto a un avvocato e riteneva che questi avesse provveduto già in sede di TP a trasmettere all'assicurazione i documenti e a curare quan-
to necessario per ottenere che lo manlevasse.
Ancora, l'appellante ha opposto come, nel proporre l'TP, dal CP_1
neppure velatamente, fossero state adombrate sue responsabilità, né quale
progettista, né quale direttore dei lavori.
Infine, il ha eccepito come non sarebbe stata giustificata neanche una Pt_1
riduzione dell'indennità, non avendo l'assicurazione dedotto un pregiudizio de-
rivante dalla tardiva denuncia del sinistro.
*
6. Con un quinto motivo, l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c., sul rilievo che il giudice avesse disposto la sua condanna a rifondere le spese della anche con riferimento al procedimento riunito n. CP_2
3000152/2012, nel quale essa si era spontaneamente e irritualmente costituita,
in difetto di una sua chiamata in causa ed in rapporto al quale le domande for-
pagina 18 di 43 mulate dal Comune erano state disattese.
* * *
7. Il ha resistito. CP_1
Nel contrastare il primo motivo di impugnazione, il ha argomentato CP_1
come il richiamo in sentenza alla previsione progettuale dell'utilizzo di una guaina avesse il fine di evidenziare la piena contezza in capo al progettista del-
la necessità dell'apposizione di una guaina al fine di evitare infiltrazioni, es-
sendo emerso, nel contraddittorio fra le parti e in ragione degli accertamenti peritali svolti, che il doppio strato di carta oleata non fosse opera idonea a svolgere la funzione di guaina idrorepellente, idonea a evitare le infiltrazioni.
Sotto altro profilo, l'appellato ha evidenziato l'approssimazione nell'espletamento dell'incarico della direzione lavori, resa palese dall'adozione di atti palesemente contraddittori e incongrui.
Nel merito, il ha evidenziato come il consulente avesse a chiare let- CP_1
tere individuato quale principale causa del danno alla struttura la mancata pre-
visione progettuale di una guaina impermeabile traspirante, atteso che l'impiego della guaina biooleobor aveva avuto un ruolo determinante nella formazione dei danni riscontrati nell'immobile in sede di TP, in quanto aveva consentito gravi ingressioni idriche nella copertura lignea.
A tale causa –ha precisato il si erano aggiunti anche i difetti di CP_1
esecuzione dei trattamenti necessari a proteggere i materiali da posare (sulla quale il direttore lavori non aveva adeguatamente vigilato) e la mancata previ-
sione di adeguata ventilazione, non potendo le pompe di calore costituire il me- todo per impedire il degrado dell'immobile.
In questa prospettiva, l'appellato ha difeso l'affermazione contenuta in sen-
pagina 19 di 43 tenza per cui costituisce vizio progettuale non aver previsto un adeguato siste-
ma di aerazione naturale, in una struttura tradizionale di terra cruda, con un elevato tasso di umidità di risalita dal terreno e con materiali contenenti alti tassi di umidità e con utilizzo di infissi moderni ad elevata tenuta e con taglio termico comportanti il condensarsi e concentrarsi di tutta l'umidità sulle parti più fredde ed esposte, quale il tetto ed il colmo dello stesso.
Circa la violazione del disposto di cui all'art 112 c.p.c. in relazione alla pro-
nuncia della condanna al risarcimento dei danni, il ha opposto come il CP_1
Tribunale non avesse riportato fra le conclusioni anche quella relativa alla mancata disponibilità del bene (nel riportare le conclusioni del la sen- CP_1
tenza passa dalla n. 4 alla n. 6).
In merito all'ulteriore voce di danno, relativa alla gravosissima attività degli uffici comunali resa necessaria da nuovo progetto, il ha spiegato come CP_1
essa avesse costituito oggetto di specificazione del danno intrinseco alla perce-
zione esterna dell'operato dell'amministrazione.
Negata la sussistenza di un'omessa pronuncia idonea a incidere sul riparto delle spese, il ha sottolineato come le infiltrazioni dalla copertura fos- CP_1
sero documentate nella consulenza redatta in sede di TP (in particolare foto
13, con i chiari segni di gocciolamento e foto 17 con le tracce di acqua sul pa-
vimento) e come, in ogni caso, la loro insussistenza non avrebbe escluso le
uniche concause che avevano comportato il disfacimento di una copertura ap- pena realizzata […]: 1) la non esatta applicazione dei trattamenti, ma soprat- tutto 2) l'umidità interna, che viene, pertanto, a configurarsi certamente quale
causa scatenante, atteso che risultavano smentite dalle risultanze documentali in causa le allegazioni dell'appellante in merito al fatto che fino a quando pagina 20 di 43 l'immobile era stato in uso non si erano verificati inconvenienti e vizi, risultan-
do in atti le stesse note della D.L. che contestano la presenza di muffe e polveri nei locali all'indomani della dichiarazione di ultimazione lavori.
Circa la mancata previsione di un sistema di ventilazione nel fabbricato,
l'ente appellato ha eccepito come la rovina dell'edificio non potesse certamente essere imputata alle prescrizioni della Soprintendenza, al fatto che la struttura non fosse stata utilizzata per un anno e alla mancata sufficiente accensione dei condizionatori, atteso che la natura dell'intervento e il tipo di materiali impie-
gati avrebbero reso necessario prevedere un sistema che consentisse una venti-
lazione naturale al fine di ottenere il continuo ricircolo dell'aria.
Evidenziato come il per contrare l'affermazione delle infiltrazioni Pt_1
dal tetto, avesse individuato quale unica causa del deterioramento e della rovi-
na del tetto l'umidità interna, il ha argomentato come sarebbe stato CP_1
precipuo dovere del professionista garantire un adeguato ricircolo d'aria anche all'interno del caseggiato, al fine di evitare il degrado della copertura.
Circa la misura del danno patito, il ha eccepito come la determina- CP_1
zione degli importi in sede di TP fosse solo indicativa e come, in concreto, in corso di causa esso avesse dimostrato con la documentazione fotografica come l'intera struttura portante del tetto fosse totalmente compromessa, con necessità di eliminare non solo la copertura ma l'intera struttura portante.
In particolare, l'ente ha osservato come reiterare l'utilizzazione di un pro-
getto dimostratosi inadeguato al raggiungimento dello scopo sarebbe stato in-
giustificabile e foriero di responsabilità e come la realizzazione di un tetto ven- tilato si fosse resa necessaria al fine di ovviare all'elevata umidità interna e consentire di avere un immobile che non richiedesse l'accensione delle pompe pagina 21 di 43 per evitare la rovina del tetto.
* * *
8. ha resistito, rilevando, in via preliminare, come Controparte_2
l'appellante avesse modificato la domanda di manleva nei propri confronti,
avendo eliminato il riferimento al massimale di euro 108.000,00.
Quanto alla doglianza di tardività dell'eccezione di decadenza, la società, da un lato, ha ribadito di essersi tempestivamente costituita con comparsa in cui erano riportati fedelmente le parti e i rispettivi ruoli e vi era un preciso riferi-
mento all'atto di citazione e chiamata in causa del 12 aprile 2013 e, dall'altro lato, ha evidenziato come in sede di precisazione delle conclusioni al termine del giudizio di primo grado, il non avesse reiterato l'eccezione in esa- Pt_1
me, con conseguente rinunzia a essa.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere l'odierno ap-
pellante contestato, con la prima memoria 183 c.p.c., la fondatezza nel merito delle eccezioni da essa sollevate e avere dedotto che aveva per tempo comuni-
cato all'Agente della compagnia la proposizione dell'TP da CP_10
parte del e la documentazione in suo possesso, l'appellata ha eccepito CP_1
che sarebbe stato onere dell'assicurato dare prova del proprio adempimento e che, in ogni caso, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. essa aveva conte-
stato le deduzioni del e ribadito le eccezioni di decadenza. Pt_1
Quanto al merito della decisione, la ha richiamato la giurispruden- CP_2
za di legittimità che fa coincidere il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso con la mera consapevolezza in capo all'assicurato di det-
to obbligo e della sua cosciente volontà di non osservarlo.
Quanto alla doglianza circa il governo delle spese di lite, l'appellata ha riba-
pagina 22 di 43 dito che l'abbinamento della costituzione ad altro fascicolo costituiva in via esclusiva il frutto di un errore della cancelleria e che gli importi liquidati nella sentenza impugnata tenevano conto del valore della domanda, dell'attività pro-
cessuale effettivamente svolta nelle quattro fasi processuali e della condotta delle parti.
* * *
9. non si è costituita, rimanendo contumace. Controparte_3
* * *
10. Preliminarmente deve darsi atto del deposito, di cui è stata data indica-
zione nella comparsa conclusionale del della sentenza del Tribunale CP_1
di Genova n. 95 del 19-24 ottobre 2022 dichiarativa del fallimento della
[...]
, nei confronti della quale, peraltro, nessuna delle Parte_6
parti costituite in questo grado ha proposto domande.
* * *
11. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e merita accoglimen-
to per quanto di ragione.
Sottolineato che il primo giudice riconobbe –con accertamento non oggetto di impugnazione- una responsabilità per inadempimento contrattuale del CP_11
[..
occorre considerare come tra gli elementi costitutivi della fattispecie, come tali rientranti nel perimetro dell'onere di allegazione del creditore che agisce in via risarcitoria, si ponga l'inadempimento, il quale deve essere, certamente, oggetto d'allegazione ma non di prova da parte del creditore mentre il suo cor- relato (l'esatto adempimento quale fatto estintivo del diritto) rientra nell'onere della prova del debitore.
La varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadem-
pagina 23 di 43 piente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, non corrispon-
de, però, a diversi titoli di responsabilità ai fini della corretta assoluzione dell'onere di allegazione.
Data la lesione del proprio interesse, il creditore potrebbe non essere in gra-
do di mettere a fuoco quale profilo specifico di inadempimento venga in consi-
derazione, specie quando l'esatto adempimento richiede l'osservanza di norme tecniche o giuridiche.
L'inesattezza dell'allegazione dell'inadempimento non assume rilevanza e non incide sul potere della parte di adeguare l'originaria allegazione al diverso fatto accertato (eventualmente a mezzo CTU) senza incorrere nel divieto di no-
va né sul potere del giudice di provvedere comunque sul merito della domanda senza commettere ultrapetizione, salvo che tra il fatto allegato e quello accerta-
to sussista una differenza talmente rilevante da incidere sulla struttura dell'azione, rendendola diversa da quella esercitata.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del ri-
spetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdu-
zione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiet-
tivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i li-
miti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante,
Cass., ord. 10 gennaio 2025, n. 644).
11.1 Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che l'onere incombente sul Co-
pagina 24 di 43 mune si riducesse alla doglianza circa l'inadempimento da parte del progetti- sta/direttore dei lavori e non abbracciasse anche l'esatta individuazione dello specifico profilo di inesattezza di esso.
In quest'ottica, il Tribunale non è incorso in ultra o extrapetizione nel ritene-
re la responsabilità del per la progettazione/direzione lavori di un inter- Pt_1
vento realizzato con modalità che non tenevano conto dell'umidità che vi sa- rebbe stata negli ambienti oggetto dell'intervento, atteso che, sulla base della allegazione di inadempimento da parte del committente/creditore (rovina dell'edificio per umidità), ha ritenuto la responsabilità del professionista per i danni derivati all'immobile dalla mancata adozione di modalità costruttive ido- nee a evitare infiltrazioni e a consentire l'eliminazione dell'umidità degli am-
bienti.
Sotto questo profilo, il motivo di appello è, dunque, infondato e l'impugnazione deve essere respinta.
11.2 L'appello è, invece, parzialmente fondato con riguardo al profilo della identificazione dei danni riconosciuti dal Tribunale.
Atteso che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclu-
sioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giu-
dice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stes-
sa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per di-
fetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (Cass.,
ord. 28 gennaio 2025, n. 2033), deve osservarsi come il avesse chiesto CP_1
il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile
(domanda n. 5).
pagina 25 di 43 La circostanza che, ragionevolmente per mero errore di trascrizione, il giu-
dice non l'avesse espressamente riportata non comporta certo che egli si sia pronunciato oltre i limiti della pretesa del creditore.
A differente conclusione deve giungersi per quanto riguarda, invece, la con-
danna per il danno subito dal […] costituito dai disagi e dai mag- CP_1
giori oneri organizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'ammi-
nistrazione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e
gestire la nuova procedura d'appalto (punto 8.4.5 della motivazione).
In applicazione di quanto sopra osservato in ordine agli oneri di allegazione
(e prova) del creditore, deve ritenersi che il giudice debba limitare la propria decisione alla domanda proposta, sulla base dei fatti dedotti dalla parte e non possa, pertanto, attribuire un bene della vita diverso da quello conteso, come effettivamente fatto dal Tribunale con riguardo al danno sopra indicato, il quale non era stato, in alcun modo, oggetto di affermazione, neanche generica o tar-
diva, da parte del Comune.
A dispetto delle argomentazioni spese dell'appellato, non può certo ammet-
tersi che il danno subito dal [per i] disagi e [i] maggiori oneri orga- CP_1
nizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministrazione sia compreso o riconducibile nella nozione di danno all'immagine di cui era stato chiesto il risarcimento.
Sul punto, pertanto, il motivo è fondato e merita di essere accolto (cfr. par.
13.2 per le conseguenze dell'accoglimento).
*
12. Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Le diverse e articolate doglianze sollevate dal con il secondo motivo Pt_1
pagina 26 di 43 d'appello possono essere esaminate congiuntamente, in quanto volte a confuta-
re il fondamento della corresponsabilità nella causazione dei danni derivati all'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione.
Si tratta, infatti, di verificare se la progettazione contenesse errori tali da fondare la responsabilità del e se nell'attività di direzione lavori ci siano Pt_1
state mancanze tali che abbiano effettivamente compromesso la realizzazione del risultato finale dell'intervento, con il conseguente verificarsi dei danni la-
mentati.
12.1 A questo riguardo è certamente utile muovere dagli accertamenti com-
piuti in sede di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado.
Nel rispondere ai quesiti posti dall'ufficio, dopo avere sintetizzato le princi- pali caratteristiche del progetto a firma dell'ing. il c.t.u ha ribadito la Pt_1
conclusione -già rappresentata in sede di TP pag. 16- secondo cui non avere
previsto nel […] progetto a carattere conservativo un sistema a tecnologia
gravo-magnetocinetica oppure una barriera chimica o meccanica per contra-
stare la risalita capillare in tale tipo di intervento non può ritenersi un errore
progettuale.
Tale conclusione, ovviamente, è stata invocata con forza dall'appellante per escludere la propria responsabilità come progettista.
Peraltro, dalla consulenza si traggono elementi che, al di là
dell'affermazione trascritta, fondano un'evidente responsabilità del professio-
nista.
In sede di TP così il tecnico descrisse quanto rilevato nell'immobile:
➢ le canne appaiono ricoperte da polvere nera riconducibile alla presenza di muffe;
in alcuni punti la polvere ricade abbondantemente sul pavi-
pagina 27 di 43 mento e sugli arredi presenti;
➢ sui campioni di canna prelevati dall'incannucciato della copertura è ben visibile la muffa e anche la presenza e l'azione distruttrice degli insetti xilofagi (termiti, rinvenute vive sulle porzioni di canna prelevate nel lo-
cale 7);
➢ la carta oleata posata come barriera vapore sopra l'incannucciato appare in larga misura deteriorata;
si riscontrano variazioni cromatiche come macchie d'acqua, assottigliamento delle fibre di cellulosa, foratura dei fogli per azione degli insetti xilofagi fino alla scomparsa totale di ampie porzioni di guaina;
➢ nei punti maggiormente danneggiati anche lo strato di coibentazione in mattoni di terra cruda e la malta di calce di riempimento utilizzata ap-
paiono interessati;
si nota sfarinamento sui mobili e sul pavimento;
➢ anche la carta oleata posata come guaina impermeabile appare macchia-
ta ed erosa;
➢ sul pavimento del locale 3 e del bagno 1 sono ben visibili macchie d'ac-
qua di sgocciolamento provenienti dalla copertura.
Nell'individuare le cause dei danni riscontrati (TP pag. 12 e ss.), il c.t.u.
spiegò come la tipologia degli inconvenienti riscontrati [fosse] imputabile […]
alla concomitanza di un eccessivo tasso di umidità presente negli ambienti uni-
tamente ad infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura.
Il legno, e anche la cellulosa di cui è composta la carta, infatti sono mate- riali igroscopici, in grado di assorbire le variazioni di umidità dell'ambiente e
l'acqua legata ai fenomeni di condensa e alle infiltrazioni.
Se infatti all'interno degli ambienti il livello di umidità non viene mantenuto
pagina 28 di 43 fra il 40% e il 60% con opportuni sistemi di ventilazione e/o di aspirazione
meccanica si possono facilmente creare le condizioni per il formarsi della
condensa in corrispondenza in particolare dei cosiddetti ponti freddi. La pre-
senza della muffa in prossimità del colmo segnala un punto freddo della coper-
tura: un'interruzione dell'isolamento termico che si potrebbe ricondurre alla
fascia di riempimento in malta di calce presente all'incontro degli strati in la-
diri di coibentazione delle due falde.
In presenza di tale aumentata umidità intrinseca negli elementi lignei si
creano le condizioni per il proliferare delle muffe e per il diffondersi degli in-
setti xilofagi fino al disfacimento del materiale;
inoltre, a causa del dilavamen-
to, l'azione protettiva dalle muffe e dagli insetti legata ai scali di boro contenu-
ta nei prodotti impregnanti alle resine vegetali e sali di boro in acqua (tipo So-
las U60/U61) con cui sono state trattate le canne ha perso efficacia.
É da segnalare che il trattamento con l'impregnante tipo Solas U60/61 è
stato eseguito sulle canne già in opera e non “prima del montaggio” (come
prescritto nella voce Nr. 44 (UC044) dell'Elenco Prezzi). L'incannucciato ha in
questo modo ricevuto un trattamento protettivo parziale, solo sull'estradosso é
non in corrispondenza degli appoggi su travicelli e travi o delle parti murate;
tale trattamento inoltre è stato eseguito in presenza anche della sovrastante
guaina in carta oleata per cui si è prodotta la conseguente bagnatura della
carta con azione dilavante.
Inoltre si segnala la presenza di infissi moderni a tenuta con “guarnizione a tutto giro” (come previsto all'art. nr. 60 dell'Elenco prezzi) e la mancanza di
accorgimenti progettuali volti ad assicurare una ventilazione costante degli
ambienti e un contenimento del livello di umidità anche di tipo passivo. All'art.
pagina 29 di 43 64 dell'Elenco prezzi si prevede la presenza di una pompa di calore, che pos-
siede anche una notevole capacità deumidificante, ma tale effetto è chiaramen-
te limitato dalla necessità di mantenere in esercizio l'apparecchiatura, eserci-
zio non rilevato in sede di sopralluogo.
Anche gli inconvenienti riscontrati sulla carta oleata si possono ricondurre
alle predette condizioni di eccessivi valori di umidità e alle infiltrazioni idri-
che: la carta appare diffusamente macchiata dall'acqua e in alcuni punti l'im-
bibimento è stato tale e talmente ripetuto da portare al dilavamento dell'olio di
tung impermeabilizzante e dei sali di boro presenti nella carta oleata, sia
all'intradosso che all'estradosso della copertura, rendendola di fatto facilmen-
te aggredibile da parte degli insetti.
Nel Locale 8 […], nel Locale 3 […] e nel Locale 7 […], è stata riscontrata
una colorazione rossastra nella carta oleata riconducibile, a parere dello scri-
vente, al dilavamento degli ossidi ferrosi contenuti nelle argille componenti i
mattoni in terra cruda della coibentazione.
Gli effetti delle infiltrazioni nella copertura sono evidenti, oltre che in sede
intradossale nei vari ambienti, sul campione della carta oleata posata con fun-
zione di guaina impermeabile al di sopra dei ladiri […]: la carta appare diffu-
samente macchiata dall'acqua e dalle muffe nonché erosa e assottigliata nella
trama.
Anche le macchie d'acqua riscontrate sul pavimento e sugli arredi testimo- niano tale evento. […]
L'articolo nr. 47 dell'Elenco prezzi prescrive che la copertura sia realizzata
con tegole curve anticate: in opera si trovano coppi di produzione industriale
posati a canale e a coprire coppi antichi recuperati dalla demolizione della
pagina 30 di 43 copertura esistente.
Dunque, la prescrizione è sostanzialmente rispettata.
Tuttavia, i coppi storici recuperati, a causa della loro produzione di tipo ar-
tigianale, della lunga esposizione agli agenti atmosferici e del recupero da
demolizione, possono presentare condizioni di maggiore porosità, fessurazioni
non manifeste o legate all'apparato radicale dei muschi presenti in superficie e
non garantire una adeguata tenuta alle infiltrazioni.
12.2 Quanto rilevato dal c.t.u. fonda la responsabilità del professionista per la progettazione posta a base dell'intervento di restauro.
Le caratteristiche strutturali dell'immobile avrebbero reso necessario la pro-
gettazione di un intervento conservativo e di recupero che tenesse conto delle specificità dei materiali impiegati in origine per la edificazione e di quelli che sarebbero stati utilizzati per il recupero.
L'indicazione dell'ente committente di conservare, in relazione alla sua de-
stinazione a centro di interpretazione del patrimonio socio culturale e
dell'economia del territorio, le caratteristiche originali dell'immobile avrebbe dovuto indurre il professionista a impiegare tecniche costruttive e materiali tali da coniugare i dettami della bioedilizia con soluzioni tecniche che garantissero la realizzazione di un'opera priva di vizi.
Atteso che l'esigenza di recupero delle caratteristiche originali del bene non poteva costituire –all'evidenza- un vincolo assoluto e insuperabile (giacché, di-
versamente, non si sarebbe provveduto a installare infissi moderni a tenuta con guarnizione a tutto giro e climatizzatori per ambienti), deve condividersi la va-
lutazione del primo giudice che –pur disattendendo la risposta data dal c.t.u. al-
lo specifico quesito- ha valutato erronea la progettazione che non aveva tenuto pagina 31 di 43 conto del fatto che i materiali originali (pietra, ladiri nonché legno e canne)
nonché quelli ad essi conformi, combinati con elementi strutturali moderni (in particolare, gli infissi a tenuta), avrebbe determinato il permanere all'interno dell'immobile di un'umidità che, nel passato, veniva invece eliminata dalla presenza degli originali infissi, aventi prestazioni isolanti evidentemente infe-
riori rispetto a quelli moderni, e dall'uso dell'immobile ragionevolmente diver-
so da quello attuale.
In questa situazione, il progetto avrebbe dovuto prevedere il ricorso a solu-
zioni che consentissero una ventilazione, naturale o forzata, che mantenesse l'umidità al di sotto del 60% (cfr. TP pag. 12) in modo da evitare la forma-
zione di condensa in corrispondenza dei c.d. ponti freddi.
È pur vero che il c.t.u. ha escluso che la mancata previsione di un sistema a
tecnologia gravo-magnetocinetica oppure una barriera chimica o meccanica
per contrastare la risalita capillare in tale tipo di intervento [possa] ritenersi
un errore progettuale (cfr. TP, par. 16) e che la semplice apertura degli infis-
si, oppure [l'impiego di] ventilatori/estrattori d'aria o […] apparecchi di deu-
midificazione[,] presidi, di modesto costo e di semplice installazione, [avrebbe-
ro potuto] essere implementati facilmente [per cui] la loro mancata previsione
[non può] considerarsi tecnicamente erronea.
Tale conclusione non è, però, condivisibile, come già spiegato dal Tribuna-
le.
Osservato come tale conclusione non sia, nei fatti, coerente con il più gene-
rale contenuto della c.t.u. (al riguardo si veda sottoparagrafo che precede), è di tutta evidenza che l'errore del professionista non sia escluso dal fatto che per prevenire l'accertata rovina dell'opera sarebbero stati sufficienti accorgimenti pagina 32 di 43 elementari e di costo modesto;
anzi tali valutazioni rendono palese che l'ing.
avrebbe dovuto inserire nel progetto quanto banalmente necessario per Pt_1
evitare il prevedibile accumulo di umidità negli ambienti.
Osservato come sia lo stesso appellante a indicare che la causa della rovina del tetto sia l'umidità degli ambienti, deve convenirsi con il primo giudice circa l'irrilevanza a tale fine delle aperture per infissi e dell'impianto di deumidifica-
zione.
Per loro naturale destinazione, le aperture per gli infissi non possono certo integrare un presidio volto a garantire la sistematica aerazione in un ambiente in cui, per caratteristiche strutturali intrinseche, è necessaria una costante (o almeno frequente) ventilazione per evitare un accumulo di umidità proprio in corrispondenza della struttura del tetto, realizzato con materiali igroscopici, in
grado di assorbire le variazioni di umidità dell'ambiente e l'acqua legata ai
fenomeni di condensa e alle infiltrazioni.
Rimarcato come la destinazione dell'immobile escludesse che si potesse fa-
re ragionevole affidamento sulla quotidiana apertura degli infissi per garantire il ricircolo dell'aria necessario per far fuoriuscire l'umido (effetto che spesso non si verifica neanche nelle normali abitazioni, ove gli occupanti non abbiano cura di lasciare aperte le finestre nel corso della giornata), non richiede, fran-
camente, ulteriori argomentazioni, rispetto a quelle convincentemente illustrate dal primo giudice, il passaggio motivazionale che esclude che l'utilizzo delle pompe di calore (destinate a garantire un confort termo-igrometrico a operatori e visitatori) possa integrare il presidio atto a evitare l'accumulo di umidità e la conseguente rovina degli elementi strutturali.
anon si fa cenno alcuno alla specifica necessità di lasciare aperti gli infissi pagina 33 di 43 per un dato numero di ore al giorno né di lasciare accese per alcune ore al gior-
no le pompe di calore.
12.3 A tale erronea impostazione progettuale – già di per sé idonea a fonda-
re la responsabilità dell'ing. quale progettista, data la sua idoneità a CP_12
provocare il danno lamentato- si accompagnano anche le scelte relative ad altri aspetti progettuali.
Seppure si voglia ritenere plausibile che l'indicazione nella relazione tecnica generale dell'impiego di una guaina impermeabile ardesiata sia frutto di un re-
fuso, deve certamente riconoscersi che le modalità di progettazione del tetto si siano rivelate totalmente inidonee a evitare le infiltrazioni indiscutibilmente ri-
scontrate dal c.t.u., con i conseguenti danni alla struttura del pacchetto del tetto.
A tale proposito è sufficiente richiamare la descrizione fatta dal c.t.u. della carta oleata usata in funzione di impermeabilizzazione per rendere evidente l'inadeguatezza della scelta del materiale, unitamente al ricorso alle tegole ori-
ginali che, a causa della loro vetustà e della loro produzione di tipo artigianale,
possono non garantire una tenuta alle infiltrazioni, seppure utilizzate a colmo di quelle moderne antichizzate posate a canale.
Il c.t.u. ha chiarito come il ricorso alla guaina con carta kraft (di tipo biolo-
gico) fosse sì compatibile con la natura del fabbricato ma inidonea a garantire un'adeguata impermeabilizzazione della copertura sul piano sottotegola, così
come in posizione di barriera di vapore.
Per ovviare all'invasività dei moderni sistemi impermeabili con teli bitumi-
nosi –ha spiegato il c.t.u. (pag. 23 s.)- sarebbe stato possibile ricorrere a mem-
brane sintetiche, con caratteristiche di impermeabilità all'acqua e traspirabilità
all'aria, impiegabili come impermeabilizzante e come barriera di vapore.
pagina 34 di 43 In questa prospettiva, la circostanza che non siano state rinvenute tegole rot-
te o filate è un fatto neutro, in quanto lo stato della carta oleata dimostra univo-
camente l'inidoneità del pacchetto scelto dal progettista per la protezione del tetto da infiltrazioni (cfr. fotografie nn. 13 e 17 TP), giacché già in sede di
TP il tecnico aveva evidenziato che anche gli inconvenienti riscontrati sulla
carta oleata si possono ricondurre alle predette condizioni di eccessivi valori
di umidità e alle infiltrazioni idriche: la carta appare diffusamente macchiata
dall'acqua e in alcuni punti l'imbibimento è stato tale e talmente ripetuto da
portare al dilavamento dell'olio di tung impermeabilizzante e dei sali di boro
presenti nella carta oleata, sia all'intradosso che all'estradosso della copertu-
ra, rendendola di fatto facilmente aggredibile da parte degli insetti.
[…].
Gli effetti delle infiltrazioni nella copertura sono evidenti, oltre che in sede
intradossale nei vari ambienti, sul campione della carta oleata posata con fun-
zione di guaina impermeabile al di sopra dei ladiri […]: la carta appare diffu-
samente macchiata dall'acqua e dalle muffe nonché erosa e assottigliata nella
trama.
Anche le macchie d'acqua riscontrate sul pavimento e sugli arredi testimo-
niano tale evento.
Quanto considerato in ordine alla responsabilità dell'ing. quale pro- Pt_1
gettista rende superfluo l'esame dei passaggi motivazionali e dei relativi motivi di appello circa le sue mancanze quale D.L., giacché le prime sono da sole suf-
ficienti a fondarne la responsabilità.
* * *
13. Il terzo motivo relativo alla liquidazione del danno è infondato.
pagina 35 di 43 13.1 Il ha lamentato che il Tribunale si sia discostato significativa- Pt_1
mente dalla individuazione delle opere e dai costi indicati dal tecnico in sede di
TP.
Tale doglianza non può essere accolta, giacché:
- il tipo di intervento concretamente realizzato, per quanto non totalmente coincidente con quello che era stato ipotizzato dal c.t.u., è comunque assolu-
tamente coerente con l'intervento di recupero originale, nel senso che –in disparte le diverse soluzioni tecniche - non ha comportato ampliamenti quantitativi né lavorazioni ulteriori rispetto al progetto originale;
- le diverse soluzioni tecniche impiegate si sono rese necessarie per evitare il ripetersi delle condizioni che avevano determinato la rovina del tetto;
- le necessità di demolizione e integrale ricostruzione dell'intero tetto è
stata resa necessaria dalla rovina di ampie porzioni della struttura e dall'ovvia esigenza di realizzare una copertura uniforme e tutta atta a garan- tire l'impermeabilizzazione;
- le somme riconosciute all'epoca dal c.t.u. rispondevano a una semplice stima di massima mentre gli importi riconosciuti in sentenza corrispondono alla spesa (rivalutata) effettivamente sostenuta dal per la sostitu- CP_1
zione del tetto.
13.2 Come anticipato, l'unico profilo che deve essere accolto è quello rela-
tivo al danno derivante dai disagi e dai maggiori oneri organizzativi in termini
di impiego di tempo e personale dell'amministrazione per l'organizzazione e l'espletamento del nuovo appalto.
Il Tribunale ha liquidato (unitariamente e senza argomentare in ordine ai pa- rametri impiegati) il danno da indisponibilità dell'immobile e il danno per i pagina 36 di 43 maggiori oneri organizzativi, riconoscendo, in via equitativa, al il di- CP_1
ritto a un equivalente monetario di euro 500,00 per ciascuno dei 38 mesi inter-
corsi tra il 14 luglio 2009 ed il 27 settembre 2012.
La riforma della sentenza comporta la necessità di rideterminare il ristoro spettante alla committente per indisponibilità della res in euro 300,00 mensili
(complessivi euro 11.400,00 per n. 38 mesi).
L'importo di euro 119.845,93 (ossia euro 100.845,93 + euro 19.000,00) li-
quidato dal Tribunale deve essere, dunque, rideterminato in euro 112.245,93
(100.845,93 + 11.400,00), da rivalutare in euro 148.052,38 (indice FOI genera-
le, coefficiente di rivalutazione 1.319), oltre interessi dalla decisione al saldo.
* * *
14. Il quarto motivo è infondato e non merita accoglimento.
14.1 L'art. 1913, primo comma, c.c. stabilisce l'assicurato debba dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, en-
tro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
L'art. 4 delle condizioni generali di polizza stabilisce che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato debba darne avviso scritto all'agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avu-
to conoscenza e che l'inadempimento di tale obbligo possa comportare l'aperta totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Nel costituirsi a seguito della chiamata in causa del la Pt_1 CP_13
cepì il mancato tempestivo avviso per iscritto della proposizione dell'TP e della chiamata in causa in questo giudizio e la mancata comunicazione degli elementi utili per istruire il sinistro.
pagina 37 di 43 Ai fini della tempestività dell'eccezione della non rileva la circo- CP_2
stanza che la relativa comparsa di costituzione fosse stata inserita nel procedi-
mento originato dalla piuttosto che in quello (corretto) promosso CP_3
dal nei confronti del CP_1 Pt_1
Dall'originale dell'atto di costituzione della si ricava che, pur non CP_2
indicando il numero di iscrizione a ruolo della causa, la tempestiva comparsa
(depositata l'11 settembre 2013 a fronte dell'udienza del 15 ottobre 2013) con- tesse tutti gli altri elementi per l'univoco abbinamento alla causa promossa dal
(indicato come attore) nei confronti della (indicata come CP_1 CP_3
convenuta) e dell'ing. (indicato come convenuto-chiamante in causa). Pt_1
Riesce, dunque, assolutamente plausibile che la comparsa di costituzione della sia stata inserita dalla cancelleria della Sezione distaccata di CP_2
Sanluri nel procedimento introdotto dalla piuttosto che in quello CP_3
corretto promosso dal in un'epoca in cui il fascicolo cartaceo era ge- CP_1
stito esclusivamente dalla cancelleria, la quale provvedeva, tra l'altro, all'inserimento degli atti nei diversi fascicoli.
La chiamata in causa, pertanto, non incorse in alcuna decadenza, essendosi costituita in giudizio ben oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
In questa situazione, una volta riscontrato l'errore, la non avrebbe CP_2
neanche dovuto chiedere di essere rimessa in termini –come invece lamentato nell'atto di appello- in quanto non era incorsa essa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Correttamente, preso atto della problematica, il primo giudice si limitò a da-
re istruzioni alla propria cancelleria per la regolarizzazione dei fascicoli.
pagina 38 di 43 Quanto ora considerato comporta anche il rigetto del motivo sotto l'invocato profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c.
A fronte della specifica eccezione sollevata dalla non può ritenersi CP_2
l'operatività del principio di non contestazione con riguardo all'allegazione del nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., di avvenuta denuncia del sini- Pt_1
stro, atteso che la espressa contestazione di tali allegazioni era avvenuta sin dalla costituzione in giudizio.
14.2 Nel merito della decisione, contestata dall'appellante, occorre osserva-
re che:
- la stessa proposizione, anche nei suoi confronti, dell'TP integrava il presupposto della denuncia all'assicurazione, giacché l'accertamento ri-
chiesto dal era ovviamente inteso a verificare le eventuali re- CP_1
sponsabilità del professionista;
- non rileva -ai fini della prova dell'adempimento della comunicazione all'assicurazione- che il potesse avere interesse ad attivare la Pt_1
propria assicurazione;
ciò che rileva è che egli non l'abbia fatto malgra-
do la consapevolezza, ricavabile in via presuntiva (quantomeno) dalla sua qualità di professionista, del presupposto minimo di operatività
dell'assicurazione, ossia la necessità di comunicazione del(l'eventuale)
sinistro.
* * *
15. Sono infondate le domande subordinate di ammissione dei mezzi di pro-
va dedotti in primo grado.
15.1 È infondata, in particolare, la subordinata di ammissione delle prove orali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria pagina 39 di 43 ex art. 183 c.p.c. dall'appellante.
In disparte ogni altra questione, nessuno dei capitoli di prova indicati nella comparsa di costituzione sarebbe rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto:
- i capi 1-5) sono tutti relativi alle pacifiche circostanze relative all'affidamento dell'incarico e alle indicazioni del Ministero dei beni culturali;
- i capi 6-11) nonché 14) sono relativi alle lavorazioni eseguite e i capi e 37-38) sono relativi allo stato dei luoghi, tutto oggetto di accer-
tamento da parte del tecnico in sede di TP e di c.t.u. e, dunque, super-
flui;
- i capi 12-13) e 17-28) sono relativi ai rapporti tra la D.L. e l'impresa appaltatrice;
- i capi 15-16) sono relativi alle modalità (finestre e condizionato-
ri) di deumidificazione degli ambienti;
- i residui capi tra il 29) e il 42) sono relativi ai rapporti tra il Co-
mune e il professionista.
I capi di prova dedotti nella seconda memoria dall'ing. sono irrile- Pt_1
vanti, in quanto vertenti sulla demolizione e ricostruzione di parte del tetto da parte del questione che, però, non è oggetto del presente appello. CP_1
15.2 È infondata la subordinata di ammissione delle prove dedotte dal Co-
mune nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in quanto tutti i capi dedotti at-
tengono alle condizioni della struttura e alle lavorazioni resesi necessarie per ovviare ai vizi dell'opera, sicché l'appellato non vi ha interesse, stante l'accoglimento della sua domanda sul punto.
pagina 40 di 43 * * *
16. Il quinto motivo è infondato e non merita accoglimento.
16.1 Sotto un primo profilo (sviluppato in seno al secondo motivo d'appello ma logicamente legato al governo delle spese), il ha censurato la sen- Pt_1
tenza per omessa pronuncia su alcune delle domande formulate dalle altre parti,
lamentando come una pronuncia di infondatezza delle stesse avrebbe avuto evidenti riflessi sulla soccombenza e sul regime delle spese del giudizio (so-
prattutto quelle di consulenza).
La censura è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondata.
Inammissibile, perché una parte, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia del giudice su domande proposte da altri, per di più quando proposte contro lo stesso deducente.
Infondata, perché l'eventuale rigetto delle domande in questione non avreb-
be, in ogni caso, determinato un differente governo delle spese di lite (della c.t.u. in particolare), atteso che le doglianze poste a base della domanda del hanno trovato sostanziale accoglimento, al pari della domanda di dan- CP_1
no, sicché un'eventuale rigetto della domanda rispetto a una o più delle voci di danno non si sarebbe tradotta in una soccombenza dell'attore.
16.2 Quanto ai rapporti con la il ha lamenta- Controparte_5 Pt_1
to che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto dell'assicurazione alla rifusione
anche le spese e competenze professionali relative al procedimento riunito
RAC 3000152/2012, nel quale la stessa si era “sua sponte” irritualmente costi-
tuita, in difetto di una sua chiamata in causa ed in rapporto al quale le doman- de formulate dal Comune all'indirizzo dell'Ing. sono state disattese. Pt_1
Il motivo di appello è infondato, giacché dalla parte motiva e dal capo sub h pagina 41 di 43 del dispositivo della sentenza si ricava che la liquidazione delle spese da parte del Tribunale non abbia riguardato fasi distinte dei due procedimenti poi riuni-
ti, ma complessivamente le quattro fasi del giudizio, indicato specificamente con il riferimento alle cause riunite n. 3000145/2012 RAC e n. 3000152/2012
RAC, per distinguere la posizione di tutte le altre parti processuali che erano state protagoniste anche dell'TP.
* * *
17. L'appellante, in considerazione del criterio della soccombenza, deve es-
sere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del CP_1
e della delle spese processuali, che si liquidano in di- Controparte_5
spositivo sullo scaglione parametrato sul decisum.
Quanto, in particolare, ai rapporti tra l'appellante e il deve rimane- CP_1
re ferma –in difetto di appello incidentale- la compensazione per un terzo delle spese di lite disposta dal primo giudice.
La parziale fondatezza di uno dei motivi d'impugnazione e la minima ridu-
zione della somma liquidata a titolo di danni dal primo giudice non fondano neanche una parziale compensazione delle spese del presente grado.
Nulla nei rapporti tra le parti costituite e Parte_7
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
contro la sentenza n. 921 del 30 marzo 2022 (che CP_4
per il resto conferma), condanna l'appellante al pagamento di euro pagina 42 di 43 148.052,38 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla deci-
sione al saldo, in favore del Controparte_1
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati del-
le spese processuali, che liquida in:
• euro 11.191,00 per compensi e in euro 317,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado a favore del
Controparte_1
• euro 9.515,00 per compensi (fasi studio, introduttiva e di deci- sione) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascuno a favore del e della per Controparte_1 Controparte_5
il presente grado di giudizio.
AR, 24 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 43 di 43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata a AR presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Usai, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato a AR, presso lo studio dell'avv. Fran-
cesco Gallus, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato
e contro
(c.f. – p.i. ), con sede a Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 43 Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata a AR, presso l'avv. Giam-
piero Schirru che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti,
appellata
e contro
(c.f. , con sede a Camogli Controparte_3 P.IVA_4
(Ge),
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, integralmente riformando la sentenza appellata,
In via principale rigettare la domanda di risarcimento danni proposta avverso l'ingegner
[...]
per mancanza di errore nella progettazione nella direzione dei CP_4
lavori per le ragioni di cui agli atti processuali ed al presente atto di appello;
in via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale di re-
sponsabilità dell'Ing. e di sua condanna, dichiarare tenuta e, Parte_1
per l'effetto, condannare la società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni pre-
giudizievole conseguenza che fosse posta a suo carico, condannandola al pa-
gamento diretto delle relative somme in favore del beneficiario delle stesse;
in via di ulteriore gradato subordine pagina 2 di 43 disporsi l'ammissione delle prove orali dedotte nelle comparse di costitu-
zione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI, cpc, n. 2 depositate,
perché ammissibile e rilevante.
in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, ivi comprese quelle forfetta-
rie, del doppio grado di Giudizio (compreso l'TP che lo ha preceduto), oltre accessori di legge, disponendo che anche in ipotesi di esito vittorioso e fatta salva la surroga, nei rapporti con l'Ing. sia per esse condan- Parte_1
nata la CP_5 Controparte_2
Nell'interesse del Comune: voglia la Corte d'appello,contrariis reiectis,
disattesa ogni avversa argomentazione, deduzione e conclusione
- in via istruttoria ammettere la prova orale come dedotta nelle memorie ex art 183 comma VI n°2 cpc nell'interesse del Parte_2
[...]
- nel merito rigettare il proposto gravame e per l'effetto confer-
mare la gravata sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari
Nell'interesse della voglia la Corte Controparte_5
d'appello, contrariis rejectis,
a) in via principale: rigettare l'appello proposto dall'Ingegner Parte_1
confermando in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari del doppio grado del giudizio;
b) in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda mandando assolta
[...]
da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari del Controparte_6
doppio grado del giudizio;
pagina 3 di 43 c) in via ulteriormente subordinata: limitare e contenere l'entità della obbli-
gazione di entro i limiti di condizioni, massimale, scoperti Controparte_2
e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o, in via di ulte-
riore mero subordine, con integrale compensazione delle spese processuali tra e l'Ing. Controparte_2 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 696 c.p.c. (n. 6561/2011 RAC), il Comune di Ussa-
ramanna chiese l'accertamento, in contraddittorio con l'appaltatrice CP_3
e il progettista/direttore dei lavori ing. della natura,
[...] Parte_1
della entità e delle cause dei vizi dell'opera e degli interventi necessari per il risanamento di un fabbricato oggetto di un intervento manutentivo per la rea-
lizzazione di un centro di interpretazione del patrimonio socioculturale e dell'e-
conomia del territorio.
Il ricorrente spiegò che, subito dopo l'esecuzione dei lavori -in realtà non portati a compimento malgrado la D.L. avesse emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, salvo poi contestare all'appaltatrice la mancata esecuzio- ne di alcune opere e l'esistenza di vizi- era emersa una situazione (risalita ca-
pillare di umidità, ammaloramento delle vernici e distacco di intonaci, infiltra-
zioni o sfarinamento della coibentazione del tetto realizzata con mattoni crudi che precipitava all'interno dell'immobile) tale da rendere necessario l'TP.
Indicate le modalità tecniche, previste dal capitolato speciale d'oneri allega- to al contratto d'appalto, secondo le quali si sarebbe dovuto realizzare il pac-
chetto del tetto a falde e descritte le caratteristiche tecniche dei materiali indi-
cati nel capitolato, il consulente descrisse lo stato dei luoghi e rilevò un elevato tasso di umidità negli ambienti determinato: a) da risalita per capillarità dalle pagina 4 di 43 murature portanti, la cui base era in arenaria ed il resto in ladiri, e b)
dall'inadeguata aerazione dei locali, privi di sistemi di ventilazione naturale
(quali bocchette di scambio con l'esterno e ventilazione del tetto con interca- pedini per il passaggio dell'aria) e assistiti da serramenti a tenuta stagna, tale da trattenere l'umidità.
*
Sulla scorta di tali accertamenti, il convenne in giudizio davanti al- CP_1
la Sezione distaccata di Sanluri del Tribunale di AR l'impresa appaltatrice e il progettista/direttore dei lavori (proc. 145/2012 R.A.C.), al fine di ottenere:
- la risoluzione dei rapporti tra le parti;
- la riduzione del prezzo di appalto e delle spese tecniche e di proget-
tazione;
- oppure la condanna al risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi;
- la condanna al risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità
del bene per tutto il tempo intercorso fra la data prevista per l'ultima-
zione dei lavori e il tempo necessario per l'eliminazione dei vizi;
- la condanna per il danno all'immagine e quella per il danno subito in ragione della perdita del finanziamento per la realizzazione dell'o-
pera.
Per quanto rileva in questa sede, a fondamento delle domande nei confronti del il lamentò che: Pt_1 CP_1
- come progettista, egli non avesse preso in adeguata considerazione l'u-
midità presente nei locali e non avesse previsto idonei sistemi di ventila-
zione;
pagina 5 di 43 - come direttore dei lavori avesse svolto la funzione in modo carente in merito alla verifica, al controllo e alle disposizioni sullo stoccaggio dei materiali da costruzione, sul trattamento con prodotti specifici e sulla messa in opera degli stessi e inoltre non avesse sottoposto periodicamen-
te all'impresa la contabilità delle opere eseguite, tanto che solo in sede di chiusura dei lavori era stata presentata la contabilità ma erano stati assun-
ti provvedimenti contraddittori e contrastanti.
I convenuti resistettero.
Il in particolare, eccepì che: Pt_1
1. la Soprintendenza regionale ai beni archeologici e la Regione Sarde-
gna avevano subordinato il parere favorevole all'intervento di ristruttura-
zione –tra l'altro- alla conservazione delle strutture esistenti e al rifaci-
mento del tetto mediante orditura principale e secondaria in legno, se-
condo i canoni costruttivi tradizionali;
2. nel corso dell'esecuzione dei lavori parecchie murature interne erano state integrate con uno strato di mattoni crudi impastati con fango e pa-
glia;
3. le finestre erano state dotate di vetrocamera ed erano, pertanto, capa-
ci di isolare termicamente i locali, come previsto dalla normativa in ma-
teria di risparmio energetico;
4. nel corso dei lavori vi era stato un acquazzone e l'immobile aveva assorbito acqua piovana per diversi giorni;
5. nel fabbricato era stato realizzato un sottofondo di materiale arido per prevenire la risalita dell'umidità per capillarità;
6. l'aerazione dei locali era stata garantita in maniera naturale attraver-
pagina 6 di 43 so porte e finestre presenti in ogni sala e la deumidificazione tramite un apparecchio in ogni stanza;
7. il Comune aveva programmato diligentemente l'apertura costante dei locali per arieggiarli, fino al termine della stagione primaverile del 2010,
epoca in cui locali si presentavano asciutti e in buono stato di conserva-
zione;
8. il aveva organizzato l'ultima manifestazione culturale nei CP_1
locali il 4 luglio 2010 e successivamente i locali erano rimasti chiusi per oltre un anno con conseguente concentrazione di umidità;
9. la cucina era arieggiata dal foro del comignolo e da una finestra aperta e pertanto in essa non si erano formate muffe;
10. anche il tetto del loggiato esterno si presentava privo di segni di umidità e muffe pur essendo dotato della stessa copertura dell'ambiente interno;
11. quale direttore dei lavori, egli aveva invitato più volte il responsabile del Comune ad aprire i locali e ad accendere i deumidificatori per asciu-
gare gli ambienti.
Infine, il chiese di potere chiamare in causa l'impresa assicuratrice Pt_1
della responsabilità civile, al fine di essere garantito in caso di soccombenza, e notificò l'atto di chiamata al terzo.
*
Con autonomo atto di citazione convenne in giudizio, sempre Parte_3
davanti alla Sezione distaccata di Sanluri del Tribunale di AR, il
[...]
(proc. 152/2012 R.A.C.) per ottenerne la condanna al paga- CP_1
mento del saldo del corrispettivo dell'appalto.
pagina 7 di 43 Per quanto rileva in questa sede, il resistette e chiese di chiamare in CP_1
causa il direttore dei lavori, il quale, a sua volta resistette, ribadendo le difese svolte nell'altra causa.
*
In seguito alla soppressione della Sezione distaccata, le cause furono trasfe-
rite presso la sede centrale del Tribunale di AR (con attribuzione dei nuovi numeri 3000145 e 3000152).
La causa introdotta dall'appaltatrice venne chiamata all'udienza del 29 no-
vembre 2013, nella quale -oltre ai legali dell'attrice, del Controparte_7
e dell'ing. comparve anche il legale di che di-
[...] Pt_1 Controparte_2
chiarò di essersi costituito presso la cancelleria della Sezione distaccata in data
11 settembre 2013 e precisò come, però, la propria costituzione fosse stata in-
serita dalla cancelleria in un fascicolo diverso (quello in cui attrice era la
[...]
) da quello al quale essa si riferiva (quello con attore il Pt_4 Controparte_8
.
[...]
Il giudice diede indicazioni per la modifica delle annotazioni di cancelleria e per l'inserimento nel fascicolo corretto della costituzione della chiamata, la quale aveva contestato la responsabilità del proprio assicurato ma, nel contem-
po, anche eccepito la perdita del diritto alla garanzia assicurativa, in quanto, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione e degli artt. 1913 e
1915 c.c., il aveva omesso di darle avviso scritto del sinistro entro il Pt_1
termine di tre giorni da quando ne aveva avuto conoscenza, di chiamarla a par-
tecipare al giudizio di TP promosso dal Comune di e di fornirle CP_1
elementi utili a istruire il sinistro e in quanto tale reiterata condotta omissiva le aveva recato grave pregiudizio.
pagina 8 di 43 Riunite le cause sotto il n. 3000145/2012 R.A.C., il giudice dispose consu-
lenza tecnica volta –tra le altre questioni- ad accertare:
- la correttezza tecnica e la compatibilità con la natura storica del fabbricato della previsione progettuale di realizzare:
1- l'impermeabi-
lizzazione del tetto con carta oleata, anziché con guaina catramata o di altro tipo;
2- la copertura del tetto con coppi antichi anziché anti-
chizzati;
- se i danni riscontrati al fabbricato di proprietà del Comune di in sede di TP sarebbero stati evitati dall'accensione CP_1
delle pompe di calore, con indicazione di quanto tempo sarebbe stato necessario nel corso dell'anno;
- quale incidenza causale avessero avuto nella determinazione dei danni riscontrati:
1- la non corretta esecuzione da parte dell'appalta-
trice del trattamento impregnante delle canne eseguito dopo la posa in opera anziché prima, come accertato in sede di TP;
2- le previsioni progettuali (ove erronee): a- di realizzare l'impermeabilizzazione del tetto con carta oleata anziché con guaina catramata o simile;
b- di rea-
lizzare la copertura con coppi antichi anziché antichizzati;
c - la man-
cata previsione in progetto di un sistema di ricircolo naturale dell'aria;
3- la mancata accensione per i tempi necessari del sistema di deumi-
dificazione a pompa di calore previsto dal progetto;
4- la mancata ae-
razione dei locali con apertura di porte e finestre.
Con la sentenza n. 921 del 30 marzo 2022, il primo giudice ritenne la re-
sponsabilità del per: Pt_1
- avere previsto in sede progettuale una guaina impermeabilizzan-
pagina 9 di 43 te ardesiata elastoplastomerica armata in vetro velo rinforzato, spes-
sore 4 mm, da applicarsi a fiamma, previa spalmatura di un primer
bituminoso, adeguata a evitare gli effetti dannosi delle infiltrazioni, e nel non averla però inserita nel capitolato speciale d'appalto;
- non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventila-
zione dei locali né attraverso bocchette di ricircolo né attraverso un tetto a sua volta ventilato, omissioni integranti gravi vizi progettuali;
- non avere seguito adeguatamente (quale direttore dei lavori) le fasi salienti delle lavorazioni relative all'impregnatura delle travi e delle canne, lavorazioni di lunga durata e come tali suscettibili di es-
sere osservate anche con una presenza non assidua in cantiere, com-
patibile con quella che normalmente si esige dal direttore dei lavori di un'opera pubblica,
e lo condannò al pagamento di euro 100.845,93 (di cui euro 19.304,79 per la progettazione delle opere e la direzione dei lavori ed euro 81.541,14 per i lavo-
ri di demolizione e quelli di rifacimento del tetto) pari alla spesa sostenuta dal per la riparazione del danno nonché al pagamento di euro 19.000,00 CP_1
per l'indisponibilità dell'immobile e per i disagi e i maggiori oneri organizzati-
vi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministrazione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e gestire la nuova proce-
dura d'appalto (somma complessivamente rivalutata in euro 128.115,30).
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione l'ing. Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, secondo comma c.p.c., giacché il aveva la- CP_1
pagina 10 di 43 mentato esclusivamente che egli come progettista, non ave[sse] preso adegua-
tamente in considerazione l'umidità presente nei locali e non ave[sse] quindi
previsto idonei sistemi di ventilazione, mentre il Tribunale–sulla scorta di un rilievo officioso- aveva fondato la responsabilità sul fatto che egli avesse previ-
sto in sede progettuale una guaina impermeabilizzante, non inserita poi nel ca-
pitolato speciale.
Ancora, il ha lamentato l'eterogeneità degli addebiti del (ca- Pt_1 CP_1
renti verifica, controllo e disposizioni sullo stoccaggio dei materiali da costru-
zioni, sul trattamento con prodotti specifici e messa in opera degli stessi e ca-
rente sottoposizione periodica all'impresa della contabilità delle opere eseguite tanto che solo in sede di chiusura dei lavori era stata presentata la contabilità
con provvedimenti contraddittori e contrastanti) rispetto a quelli accertati in sentenza (non avere seguito adeguatamente le fasi salienti delle lavorazioni re-
lative all'impregnatura delle travi e delle canne).
2.2 Sotto altro profilo, il ha denunciato la violazione dell'art. 112 Pt_1
c.p.c. in rapporto alla condanna al risarcimento dei danni, avendo il Tribunale
pronunciato condanna al risarcimento del danno da indisponibilità
dell'immobile e all'ulteriore danno subito dal per i disagi e i maggiori CP_1
oneri organizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministra-
zione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e gestire la nuova procedura d'appalto.
L'appellante ha argomentato come l'ente non avesse formulato alcuna do- manda in rapporto al risarcimento di danni derivanti dall'indisponibilità dei lo-
cali né in ordine alla rivalutazione monetaria dei costi di eliminazione dei vizi né tantomeno del danno da indisponibilità dell'immobile.
pagina 11 di 43 2.3 Sotto un ultimo profilo, il ha censurato la sentenza per omessa Pt_1
pronuncia su alcune delle domande formulate dalle altre parti, la cui palese in-
fondatezza avrebbe avuto evidenti riflessi sulla soccombenza e sul regime delle spese del giudizio (soprattutto in rapporto alla consulenza disposta in corso di causa).
*
3. Con un secondo motivo, il ha lamentato l'erroneità della decisio- Pt_1
ne assunta.
3.1 Con riguardo all'addebito di avere previsto in sede progettuale l'impiego di una guaina impermeabilizzante non indicata, invece, nel capitolato speciale,
l'appellante ha eccepito come tale previsione tecnica fosse, effettivamente,
contenuta nel primo progetto (che prevedeva la posa di guaina ardesiata da ap-
plicarsi a fiamma, all'interno di un pacchetto del tetto eseguito con orditura li- gnea e non con l'incannucciato e mattoni di ladiri) e come, per mero errore
materiale, nella relazione generale [fosse] rimasto il riferimento alla guaina
ardesiata.
Il ha spiegato che: Pt_1
- il progetto originale non era stato approvato dalla CP_9
[..
, sicché l'Amministrazione committente aveva richiesto che l'intervento di recupero fosse eseguito nel pieno rispetto delle caratte-
ristiche architettoniche e delle modalità costruttive tradizionali e in ossequio a quelle originali proprie del fabbricato oggetto di interven-
to;
- il riferimento alla guaina impermeabilizzante non compariva nei documenti contrattuali e, tra essi, nel capitolato d'oneri e tanto per pagina 12 di 43 scelta progettuale non per mera dimenticanza o errore;
- il c.t.u. aveva riconosciuto come la mancata posa della guaina non concretasse, appunto, un errore progettuale, ma una scelta giusti-
ficata dalla tipologia di intervento, nel rispetto dei caratteri architet-
tonici e delle tecniche costruttive tradizionali e nel rispetto dei crismi della bioedilizia (senza utilizzo, pertanto, di materiali di sintesi);
- che, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale, non sussisteva correlazione tra i coppi e le muffe e gli insetti xilofagi e, in ogni caso,
la guaina impermeabile non avrebbe potuto avere la funzione di pre-
servare i coppi;
- nel corso delle operazioni peritali non era emersa alcuna evi-
denza della presenza di infiltrazioni dalla copertura, infiltrazioni che si sarebbero potute verificare esclusivamente in dipendenza della rot-
tura di tegole e/o del relativo distacco non provati e che, in ogni caso,
tali eventi non sarebbero stato ascrivibili al progettista/direttore dei lavori;
- un'eventuale infiltrazione non avrebbe di per sé avuto l'attitudine a determinare la situazione riscontrata e, nella specie,
l'ammaloramento diffuso dell'incannucciato, della carta oleata posta nell'intradosso quale barriera al vapore, l'emersione e proliferazione diffusa di muffe e l'aggressione di insetti xilofagi.
3.2 Con riguardo all'addebito contenuto in sentenza di non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventilazione dei locali (attraverso bocchette di ricircolo o un tetto ventilato), il ne ha contestato il presupposto stes- Pt_1
so, per essere l'immobile dotato di porte e finestre (oltre che di un comignolo)
pagina 13 di 43 e di un numero adeguato di condizionatori per la regolazione dell'umidità in- terna in funzione di deumidificazione, sicché anche solo l'apertura periodica degli infissi -come rilevato anche dal c.t.u.- avrebbe consentito l'adeguata ae-
razione degli ambienti, con esclusione di accumulo di umidità interna e della conseguente rovina della copertura.
3.2.1 Sotto altro profilo, l'appellante ha obiettato che, avuto riguardo alle
domande formulate (ovvero della sussistenza di un errore progettuale, per ina-
deguatezza o assenza della stessa, da porsi in correlazione con i danni), il que-
sito sottoposto al Tribunale sarebbe dovuto essere quello di accertare se la so-
luzione progettuale adottata fosse o meno idonea ad arginare il problema e non se fosse la più economica o la più efficiente, sicché le considerazioni del giudi-
ce e del suo ausiliare in ordine all'efficienza dell'impiego dei condizionatori non avrebbero potuto costituire argomento per ritenere la sua responsabilità.
3.2.2 Sotto altro profilo ancora, l'appellante ha contestato l'affermazione per cui non avere previsto in sede progettuale alcun sistema di ventilazione dei lo-
cali avrebbe costituito, contro il parere espresso dal c.t.u., un grave vizio pro-
gettuale, atteso che –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- l'impiego di un tetto ventilato non sarebbe stata una soluzione tecnica percorribile, in quanto non compatibile non solo con le prescrizioni della Soprintendenza, ma anche e soprattutto con le richieste della committenza e con le finalità della progettazione e dell'opera, individuate nel rispetto scrupoloso dei caratteri ar-
chitettonici e dei criteri costruttivi tradizionali della zona che in alcun modo prevedono il ricorso a tetti ventilati.
Sottoposto a critica il passaggio motivazionale relativo all'inefficienza dell'utilizzo dell'impianto di condizionamento in funzione di deumidificazione pagina 14 di 43 degli ambienti al fine di preservare il tetto (quanto ai costi effettivi del loro uti-
lizzo e quanto al loro logoramento), l'appellante ha contestato l'affermazione del primo giudice secondo la quale l'impiego di bocchette di ricircolo o di un tetto ventilato non sarebbe stato incompatibile con l'intervento di salvaguardia dell'immobile e coi canoni costruttivi tradizionali e ha sottolineato come il giudice non avesse indicato le fonti del proprio convincimento.
3.3 Sotto ulteriore profilo, l'appellante ha censurato l'affermazione del pri-
mo giudice in ordine:
a) alla mancata verifica e al mancato controllo dello stoccaggio dei materiali da costruzioni e del trattamento con prodotti specifici e del-
la loro messa in opera;
b) alla mancata sottoposizione periodica all'impresa della contabili-
tà delle opere eseguite, con conseguente adozione i provvedimenti contraddittori e contrastanti in sede di chiusura dei lavori.
Quanto al punto a), oltre a contestare la genericità dell'addebito, l'appellante ha evidenziato come il convincimento del primo giudice si fondasse su un'affermazione del c.t.u. il quale, in sede di TP, aveva affermato che l'appaltatrice aveva eseguito in opera i trattamenti impregnanti degli elementi lignei che costituivano l'orditura del tetto e quelli delle canne anziché effettuar- li prima della posa (come previsto dal capitolato speciale d'appalto), con la conseguenza che era stata imbevuta di prodotto anche la sottostante carta olea-
ta, così privata delle proprie caratteristiche impermeabilizzanti.
Il ha eccepito come, in realtà, tale affermazione fosse stata immedia- Pt_1
tamente contrastata dai periti dell'impresa appaltatrice, sicché, nella relazione della successiva c.t.u., l'ausiliare del giudice l'aveva argomentata, muovendo pagina 15 di 43 dal rilievo che, date le caratteristiche dell'impregnante dichiarate dal produtto- re, la riscontrata presenza di muffe e insetti xilofagi (ai quali l'impregnate è
sgradito) potesse giustificarsi unicamente con la non corretta applicazione del prodotto.
L'appellante ha contestato il ricorso al metodo induttivo, siccome non per-
suasivo e ha rimarcato come gli attacchi delle muffe e degli insetti fossero av-
venuti solo in corrispondenza dei colmi del tetto, ossia ove maggiore è
l'umidità (c.d. punto freddo), sicché il ragionamento del c.t.u. avrebbe presup- posto che l'impregnate fosse stato steso in maniera errata sulle solo canne ubi-
cate in prossimità dei colmi e non già su quelle del loggiato e della porzione soppalcata.
Quanto al punto b), il ha obiettato come l'addebito non fosse neppure Pt_1
astrattamente connesso, in termini di efficienza causale, coi danni lamentati,
nel senso che l'inadempimento della tenuta della contabilità di cantiere e delle funzioni amministrative giammai avrebbe potuto determinare la rovina del tet-
to.
*
4. Con un terzo motivo relativo alla liquidazione del danno, il ha Pt_1
lamentato che il Tribunale si fosse discostato significativamente dalla indivi-
duazione delle opere e dai costi indicati dal tecnico in sede di TP, ricono-
scendo i maggiori costi che il Comune assumeva di aver sostenuto ma in forza di un intervento edilizio caratterizzato da assoluta novità rispetto a quello in precedenza realizzato, tanto da imporre anche maggiori costi (per circa euro
20.000,00) per la progettazione.
Sottolineato come l'intervento realizzato si discostasse anche dalle uniche pagina 16 di 43 due varianti indicate dal CTU (posa nell'estradosso di una guaina differente ri-
spetto alla carta oleata e nell'utilizzo di un differente materiale di allettamento delle tavelle di ladiri), il ha lamentato come il danno eventualmente ri- Pt_1
sarcibile sarebbe stato solo quello pari ai costi di demolizione (nella misura ef-
fettivamente necessaria) e di riedificazione della copertura demolita secondo,
però, le scelte costruttive originali.
*
5. Con un quarto motivo, il ha censurato l'accoglimento Pt_1
dell'eccezione di decadenza formulata dalla compagnia di assicurazione e ha lamentato che il primo giudice non avesse esaminato l'eccezione di tardività
della stessa da egli ritualmente sollevata nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c.
nonché l'omessa valutazione dell'assenza di contestazione da parte della Pt_5
mata in causa circa l'avvenuta denuncia del sinistro.
Sotto il primo profilo, il ha lamentato che la Pt_1 Controparte_5
non si fosse ritualmente costituita nel giudizio in cui era stata chiamata in causa
(proc. n. 145/2012 RAC della Sezione distaccata di Sanluri), incorrendo nelle relative preclusioni e decadenze, e fosse poi comparsa in udienza tramite il proprio procuratore nell'udienza 29 novembre 2013 davanti al nuovo giudice della sede centrale.
Precisato come l'assicurazione non avesse mai formulato istanza per la ri- messione in termini, l'appellante ha negato che sussistessero circostanze atte a giustificare un'istanza in tale senso, argomentando l'onere della parte di verifi-
care, anticipatamente alla costituzione, la correttezza dei dati del fascicolo.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto della difesa per cui egli aveva pagina 17 di 43 per tempo comunicato all'agente della compagnia la proposi- CP_10
zione dell'TP da parte del e […] anche inviato, su invito della com- CP_1
pagnia, tutta la documentazione in suo possesso sia alla compagnia stessa, sia
all'ingegner , da essa incaricato per procedere ad una valutazio- Persona_1
ne circa l'opportunità di una definizione transattiva del contendere e per il fatto che nessuna contestazione aveva formulato la chiamata in causa in rapporto a quanto da egli specificamente dedotto.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della deci-
sione, atteso che non sussisteva prova del fatto che egli avesse dolosamente omesso la comunicazione, non fosse altro perché aveva interesse a effettuarla.
Si era, infatti, rivolto a un avvocato e riteneva che questi avesse provveduto già in sede di TP a trasmettere all'assicurazione i documenti e a curare quan-
to necessario per ottenere che lo manlevasse.
Ancora, l'appellante ha opposto come, nel proporre l'TP, dal CP_1
neppure velatamente, fossero state adombrate sue responsabilità, né quale
progettista, né quale direttore dei lavori.
Infine, il ha eccepito come non sarebbe stata giustificata neanche una Pt_1
riduzione dell'indennità, non avendo l'assicurazione dedotto un pregiudizio de-
rivante dalla tardiva denuncia del sinistro.
*
6. Con un quinto motivo, l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c., sul rilievo che il giudice avesse disposto la sua condanna a rifondere le spese della anche con riferimento al procedimento riunito n. CP_2
3000152/2012, nel quale essa si era spontaneamente e irritualmente costituita,
in difetto di una sua chiamata in causa ed in rapporto al quale le domande for-
pagina 18 di 43 mulate dal Comune erano state disattese.
* * *
7. Il ha resistito. CP_1
Nel contrastare il primo motivo di impugnazione, il ha argomentato CP_1
come il richiamo in sentenza alla previsione progettuale dell'utilizzo di una guaina avesse il fine di evidenziare la piena contezza in capo al progettista del-
la necessità dell'apposizione di una guaina al fine di evitare infiltrazioni, es-
sendo emerso, nel contraddittorio fra le parti e in ragione degli accertamenti peritali svolti, che il doppio strato di carta oleata non fosse opera idonea a svolgere la funzione di guaina idrorepellente, idonea a evitare le infiltrazioni.
Sotto altro profilo, l'appellato ha evidenziato l'approssimazione nell'espletamento dell'incarico della direzione lavori, resa palese dall'adozione di atti palesemente contraddittori e incongrui.
Nel merito, il ha evidenziato come il consulente avesse a chiare let- CP_1
tere individuato quale principale causa del danno alla struttura la mancata pre-
visione progettuale di una guaina impermeabile traspirante, atteso che l'impiego della guaina biooleobor aveva avuto un ruolo determinante nella formazione dei danni riscontrati nell'immobile in sede di TP, in quanto aveva consentito gravi ingressioni idriche nella copertura lignea.
A tale causa –ha precisato il si erano aggiunti anche i difetti di CP_1
esecuzione dei trattamenti necessari a proteggere i materiali da posare (sulla quale il direttore lavori non aveva adeguatamente vigilato) e la mancata previ-
sione di adeguata ventilazione, non potendo le pompe di calore costituire il me- todo per impedire il degrado dell'immobile.
In questa prospettiva, l'appellato ha difeso l'affermazione contenuta in sen-
pagina 19 di 43 tenza per cui costituisce vizio progettuale non aver previsto un adeguato siste-
ma di aerazione naturale, in una struttura tradizionale di terra cruda, con un elevato tasso di umidità di risalita dal terreno e con materiali contenenti alti tassi di umidità e con utilizzo di infissi moderni ad elevata tenuta e con taglio termico comportanti il condensarsi e concentrarsi di tutta l'umidità sulle parti più fredde ed esposte, quale il tetto ed il colmo dello stesso.
Circa la violazione del disposto di cui all'art 112 c.p.c. in relazione alla pro-
nuncia della condanna al risarcimento dei danni, il ha opposto come il CP_1
Tribunale non avesse riportato fra le conclusioni anche quella relativa alla mancata disponibilità del bene (nel riportare le conclusioni del la sen- CP_1
tenza passa dalla n. 4 alla n. 6).
In merito all'ulteriore voce di danno, relativa alla gravosissima attività degli uffici comunali resa necessaria da nuovo progetto, il ha spiegato come CP_1
essa avesse costituito oggetto di specificazione del danno intrinseco alla perce-
zione esterna dell'operato dell'amministrazione.
Negata la sussistenza di un'omessa pronuncia idonea a incidere sul riparto delle spese, il ha sottolineato come le infiltrazioni dalla copertura fos- CP_1
sero documentate nella consulenza redatta in sede di TP (in particolare foto
13, con i chiari segni di gocciolamento e foto 17 con le tracce di acqua sul pa-
vimento) e come, in ogni caso, la loro insussistenza non avrebbe escluso le
uniche concause che avevano comportato il disfacimento di una copertura ap- pena realizzata […]: 1) la non esatta applicazione dei trattamenti, ma soprat- tutto 2) l'umidità interna, che viene, pertanto, a configurarsi certamente quale
causa scatenante, atteso che risultavano smentite dalle risultanze documentali in causa le allegazioni dell'appellante in merito al fatto che fino a quando pagina 20 di 43 l'immobile era stato in uso non si erano verificati inconvenienti e vizi, risultan-
do in atti le stesse note della D.L. che contestano la presenza di muffe e polveri nei locali all'indomani della dichiarazione di ultimazione lavori.
Circa la mancata previsione di un sistema di ventilazione nel fabbricato,
l'ente appellato ha eccepito come la rovina dell'edificio non potesse certamente essere imputata alle prescrizioni della Soprintendenza, al fatto che la struttura non fosse stata utilizzata per un anno e alla mancata sufficiente accensione dei condizionatori, atteso che la natura dell'intervento e il tipo di materiali impie-
gati avrebbero reso necessario prevedere un sistema che consentisse una venti-
lazione naturale al fine di ottenere il continuo ricircolo dell'aria.
Evidenziato come il per contrare l'affermazione delle infiltrazioni Pt_1
dal tetto, avesse individuato quale unica causa del deterioramento e della rovi-
na del tetto l'umidità interna, il ha argomentato come sarebbe stato CP_1
precipuo dovere del professionista garantire un adeguato ricircolo d'aria anche all'interno del caseggiato, al fine di evitare il degrado della copertura.
Circa la misura del danno patito, il ha eccepito come la determina- CP_1
zione degli importi in sede di TP fosse solo indicativa e come, in concreto, in corso di causa esso avesse dimostrato con la documentazione fotografica come l'intera struttura portante del tetto fosse totalmente compromessa, con necessità di eliminare non solo la copertura ma l'intera struttura portante.
In particolare, l'ente ha osservato come reiterare l'utilizzazione di un pro-
getto dimostratosi inadeguato al raggiungimento dello scopo sarebbe stato in-
giustificabile e foriero di responsabilità e come la realizzazione di un tetto ven- tilato si fosse resa necessaria al fine di ovviare all'elevata umidità interna e consentire di avere un immobile che non richiedesse l'accensione delle pompe pagina 21 di 43 per evitare la rovina del tetto.
* * *
8. ha resistito, rilevando, in via preliminare, come Controparte_2
l'appellante avesse modificato la domanda di manleva nei propri confronti,
avendo eliminato il riferimento al massimale di euro 108.000,00.
Quanto alla doglianza di tardività dell'eccezione di decadenza, la società, da un lato, ha ribadito di essersi tempestivamente costituita con comparsa in cui erano riportati fedelmente le parti e i rispettivi ruoli e vi era un preciso riferi-
mento all'atto di citazione e chiamata in causa del 12 aprile 2013 e, dall'altro lato, ha evidenziato come in sede di precisazione delle conclusioni al termine del giudizio di primo grado, il non avesse reiterato l'eccezione in esa- Pt_1
me, con conseguente rinunzia a essa.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere l'odierno ap-
pellante contestato, con la prima memoria 183 c.p.c., la fondatezza nel merito delle eccezioni da essa sollevate e avere dedotto che aveva per tempo comuni-
cato all'Agente della compagnia la proposizione dell'TP da CP_10
parte del e la documentazione in suo possesso, l'appellata ha eccepito CP_1
che sarebbe stato onere dell'assicurato dare prova del proprio adempimento e che, in ogni caso, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. essa aveva conte-
stato le deduzioni del e ribadito le eccezioni di decadenza. Pt_1
Quanto al merito della decisione, la ha richiamato la giurispruden- CP_2
za di legittimità che fa coincidere il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso con la mera consapevolezza in capo all'assicurato di det-
to obbligo e della sua cosciente volontà di non osservarlo.
Quanto alla doglianza circa il governo delle spese di lite, l'appellata ha riba-
pagina 22 di 43 dito che l'abbinamento della costituzione ad altro fascicolo costituiva in via esclusiva il frutto di un errore della cancelleria e che gli importi liquidati nella sentenza impugnata tenevano conto del valore della domanda, dell'attività pro-
cessuale effettivamente svolta nelle quattro fasi processuali e della condotta delle parti.
* * *
9. non si è costituita, rimanendo contumace. Controparte_3
* * *
10. Preliminarmente deve darsi atto del deposito, di cui è stata data indica-
zione nella comparsa conclusionale del della sentenza del Tribunale CP_1
di Genova n. 95 del 19-24 ottobre 2022 dichiarativa del fallimento della
[...]
, nei confronti della quale, peraltro, nessuna delle Parte_6
parti costituite in questo grado ha proposto domande.
* * *
11. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e merita accoglimen-
to per quanto di ragione.
Sottolineato che il primo giudice riconobbe –con accertamento non oggetto di impugnazione- una responsabilità per inadempimento contrattuale del CP_11
[..
occorre considerare come tra gli elementi costitutivi della fattispecie, come tali rientranti nel perimetro dell'onere di allegazione del creditore che agisce in via risarcitoria, si ponga l'inadempimento, il quale deve essere, certamente, oggetto d'allegazione ma non di prova da parte del creditore mentre il suo cor- relato (l'esatto adempimento quale fatto estintivo del diritto) rientra nell'onere della prova del debitore.
La varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadem-
pagina 23 di 43 piente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, non corrispon-
de, però, a diversi titoli di responsabilità ai fini della corretta assoluzione dell'onere di allegazione.
Data la lesione del proprio interesse, il creditore potrebbe non essere in gra-
do di mettere a fuoco quale profilo specifico di inadempimento venga in consi-
derazione, specie quando l'esatto adempimento richiede l'osservanza di norme tecniche o giuridiche.
L'inesattezza dell'allegazione dell'inadempimento non assume rilevanza e non incide sul potere della parte di adeguare l'originaria allegazione al diverso fatto accertato (eventualmente a mezzo CTU) senza incorrere nel divieto di no-
va né sul potere del giudice di provvedere comunque sul merito della domanda senza commettere ultrapetizione, salvo che tra il fatto allegato e quello accerta-
to sussista una differenza talmente rilevante da incidere sulla struttura dell'azione, rendendola diversa da quella esercitata.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del ri-
spetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdu-
zione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiet-
tivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i li-
miti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante,
Cass., ord. 10 gennaio 2025, n. 644).
11.1 Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che l'onere incombente sul Co-
pagina 24 di 43 mune si riducesse alla doglianza circa l'inadempimento da parte del progetti- sta/direttore dei lavori e non abbracciasse anche l'esatta individuazione dello specifico profilo di inesattezza di esso.
In quest'ottica, il Tribunale non è incorso in ultra o extrapetizione nel ritene-
re la responsabilità del per la progettazione/direzione lavori di un inter- Pt_1
vento realizzato con modalità che non tenevano conto dell'umidità che vi sa- rebbe stata negli ambienti oggetto dell'intervento, atteso che, sulla base della allegazione di inadempimento da parte del committente/creditore (rovina dell'edificio per umidità), ha ritenuto la responsabilità del professionista per i danni derivati all'immobile dalla mancata adozione di modalità costruttive ido- nee a evitare infiltrazioni e a consentire l'eliminazione dell'umidità degli am-
bienti.
Sotto questo profilo, il motivo di appello è, dunque, infondato e l'impugnazione deve essere respinta.
11.2 L'appello è, invece, parzialmente fondato con riguardo al profilo della identificazione dei danni riconosciuti dal Tribunale.
Atteso che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclu-
sioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giu-
dice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stes-
sa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per di-
fetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (Cass.,
ord. 28 gennaio 2025, n. 2033), deve osservarsi come il avesse chiesto CP_1
il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile
(domanda n. 5).
pagina 25 di 43 La circostanza che, ragionevolmente per mero errore di trascrizione, il giu-
dice non l'avesse espressamente riportata non comporta certo che egli si sia pronunciato oltre i limiti della pretesa del creditore.
A differente conclusione deve giungersi per quanto riguarda, invece, la con-
danna per il danno subito dal […] costituito dai disagi e dai mag- CP_1
giori oneri organizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'ammi-
nistrazione comunale per avere dovuto appaltare e conferire nuovi incarichi e
gestire la nuova procedura d'appalto (punto 8.4.5 della motivazione).
In applicazione di quanto sopra osservato in ordine agli oneri di allegazione
(e prova) del creditore, deve ritenersi che il giudice debba limitare la propria decisione alla domanda proposta, sulla base dei fatti dedotti dalla parte e non possa, pertanto, attribuire un bene della vita diverso da quello conteso, come effettivamente fatto dal Tribunale con riguardo al danno sopra indicato, il quale non era stato, in alcun modo, oggetto di affermazione, neanche generica o tar-
diva, da parte del Comune.
A dispetto delle argomentazioni spese dell'appellato, non può certo ammet-
tersi che il danno subito dal [per i] disagi e [i] maggiori oneri orga- CP_1
nizzativi in termini di impiego di tempo e personale dell'amministrazione sia compreso o riconducibile nella nozione di danno all'immagine di cui era stato chiesto il risarcimento.
Sul punto, pertanto, il motivo è fondato e merita di essere accolto (cfr. par.
13.2 per le conseguenze dell'accoglimento).
*
12. Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Le diverse e articolate doglianze sollevate dal con il secondo motivo Pt_1
pagina 26 di 43 d'appello possono essere esaminate congiuntamente, in quanto volte a confuta-
re il fondamento della corresponsabilità nella causazione dei danni derivati all'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione.
Si tratta, infatti, di verificare se la progettazione contenesse errori tali da fondare la responsabilità del e se nell'attività di direzione lavori ci siano Pt_1
state mancanze tali che abbiano effettivamente compromesso la realizzazione del risultato finale dell'intervento, con il conseguente verificarsi dei danni la-
mentati.
12.1 A questo riguardo è certamente utile muovere dagli accertamenti com-
piuti in sede di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado.
Nel rispondere ai quesiti posti dall'ufficio, dopo avere sintetizzato le princi- pali caratteristiche del progetto a firma dell'ing. il c.t.u ha ribadito la Pt_1
conclusione -già rappresentata in sede di TP pag. 16- secondo cui non avere
previsto nel […] progetto a carattere conservativo un sistema a tecnologia
gravo-magnetocinetica oppure una barriera chimica o meccanica per contra-
stare la risalita capillare in tale tipo di intervento non può ritenersi un errore
progettuale.
Tale conclusione, ovviamente, è stata invocata con forza dall'appellante per escludere la propria responsabilità come progettista.
Peraltro, dalla consulenza si traggono elementi che, al di là
dell'affermazione trascritta, fondano un'evidente responsabilità del professio-
nista.
In sede di TP così il tecnico descrisse quanto rilevato nell'immobile:
➢ le canne appaiono ricoperte da polvere nera riconducibile alla presenza di muffe;
in alcuni punti la polvere ricade abbondantemente sul pavi-
pagina 27 di 43 mento e sugli arredi presenti;
➢ sui campioni di canna prelevati dall'incannucciato della copertura è ben visibile la muffa e anche la presenza e l'azione distruttrice degli insetti xilofagi (termiti, rinvenute vive sulle porzioni di canna prelevate nel lo-
cale 7);
➢ la carta oleata posata come barriera vapore sopra l'incannucciato appare in larga misura deteriorata;
si riscontrano variazioni cromatiche come macchie d'acqua, assottigliamento delle fibre di cellulosa, foratura dei fogli per azione degli insetti xilofagi fino alla scomparsa totale di ampie porzioni di guaina;
➢ nei punti maggiormente danneggiati anche lo strato di coibentazione in mattoni di terra cruda e la malta di calce di riempimento utilizzata ap-
paiono interessati;
si nota sfarinamento sui mobili e sul pavimento;
➢ anche la carta oleata posata come guaina impermeabile appare macchia-
ta ed erosa;
➢ sul pavimento del locale 3 e del bagno 1 sono ben visibili macchie d'ac-
qua di sgocciolamento provenienti dalla copertura.
Nell'individuare le cause dei danni riscontrati (TP pag. 12 e ss.), il c.t.u.
spiegò come la tipologia degli inconvenienti riscontrati [fosse] imputabile […]
alla concomitanza di un eccessivo tasso di umidità presente negli ambienti uni-
tamente ad infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura.
Il legno, e anche la cellulosa di cui è composta la carta, infatti sono mate- riali igroscopici, in grado di assorbire le variazioni di umidità dell'ambiente e
l'acqua legata ai fenomeni di condensa e alle infiltrazioni.
Se infatti all'interno degli ambienti il livello di umidità non viene mantenuto
pagina 28 di 43 fra il 40% e il 60% con opportuni sistemi di ventilazione e/o di aspirazione
meccanica si possono facilmente creare le condizioni per il formarsi della
condensa in corrispondenza in particolare dei cosiddetti ponti freddi. La pre-
senza della muffa in prossimità del colmo segnala un punto freddo della coper-
tura: un'interruzione dell'isolamento termico che si potrebbe ricondurre alla
fascia di riempimento in malta di calce presente all'incontro degli strati in la-
diri di coibentazione delle due falde.
In presenza di tale aumentata umidità intrinseca negli elementi lignei si
creano le condizioni per il proliferare delle muffe e per il diffondersi degli in-
setti xilofagi fino al disfacimento del materiale;
inoltre, a causa del dilavamen-
to, l'azione protettiva dalle muffe e dagli insetti legata ai scali di boro contenu-
ta nei prodotti impregnanti alle resine vegetali e sali di boro in acqua (tipo So-
las U60/U61) con cui sono state trattate le canne ha perso efficacia.
É da segnalare che il trattamento con l'impregnante tipo Solas U60/61 è
stato eseguito sulle canne già in opera e non “prima del montaggio” (come
prescritto nella voce Nr. 44 (UC044) dell'Elenco Prezzi). L'incannucciato ha in
questo modo ricevuto un trattamento protettivo parziale, solo sull'estradosso é
non in corrispondenza degli appoggi su travicelli e travi o delle parti murate;
tale trattamento inoltre è stato eseguito in presenza anche della sovrastante
guaina in carta oleata per cui si è prodotta la conseguente bagnatura della
carta con azione dilavante.
Inoltre si segnala la presenza di infissi moderni a tenuta con “guarnizione a tutto giro” (come previsto all'art. nr. 60 dell'Elenco prezzi) e la mancanza di
accorgimenti progettuali volti ad assicurare una ventilazione costante degli
ambienti e un contenimento del livello di umidità anche di tipo passivo. All'art.
pagina 29 di 43 64 dell'Elenco prezzi si prevede la presenza di una pompa di calore, che pos-
siede anche una notevole capacità deumidificante, ma tale effetto è chiaramen-
te limitato dalla necessità di mantenere in esercizio l'apparecchiatura, eserci-
zio non rilevato in sede di sopralluogo.
Anche gli inconvenienti riscontrati sulla carta oleata si possono ricondurre
alle predette condizioni di eccessivi valori di umidità e alle infiltrazioni idri-
che: la carta appare diffusamente macchiata dall'acqua e in alcuni punti l'im-
bibimento è stato tale e talmente ripetuto da portare al dilavamento dell'olio di
tung impermeabilizzante e dei sali di boro presenti nella carta oleata, sia
all'intradosso che all'estradosso della copertura, rendendola di fatto facilmen-
te aggredibile da parte degli insetti.
Nel Locale 8 […], nel Locale 3 […] e nel Locale 7 […], è stata riscontrata
una colorazione rossastra nella carta oleata riconducibile, a parere dello scri-
vente, al dilavamento degli ossidi ferrosi contenuti nelle argille componenti i
mattoni in terra cruda della coibentazione.
Gli effetti delle infiltrazioni nella copertura sono evidenti, oltre che in sede
intradossale nei vari ambienti, sul campione della carta oleata posata con fun-
zione di guaina impermeabile al di sopra dei ladiri […]: la carta appare diffu-
samente macchiata dall'acqua e dalle muffe nonché erosa e assottigliata nella
trama.
Anche le macchie d'acqua riscontrate sul pavimento e sugli arredi testimo- niano tale evento. […]
L'articolo nr. 47 dell'Elenco prezzi prescrive che la copertura sia realizzata
con tegole curve anticate: in opera si trovano coppi di produzione industriale
posati a canale e a coprire coppi antichi recuperati dalla demolizione della
pagina 30 di 43 copertura esistente.
Dunque, la prescrizione è sostanzialmente rispettata.
Tuttavia, i coppi storici recuperati, a causa della loro produzione di tipo ar-
tigianale, della lunga esposizione agli agenti atmosferici e del recupero da
demolizione, possono presentare condizioni di maggiore porosità, fessurazioni
non manifeste o legate all'apparato radicale dei muschi presenti in superficie e
non garantire una adeguata tenuta alle infiltrazioni.
12.2 Quanto rilevato dal c.t.u. fonda la responsabilità del professionista per la progettazione posta a base dell'intervento di restauro.
Le caratteristiche strutturali dell'immobile avrebbero reso necessario la pro-
gettazione di un intervento conservativo e di recupero che tenesse conto delle specificità dei materiali impiegati in origine per la edificazione e di quelli che sarebbero stati utilizzati per il recupero.
L'indicazione dell'ente committente di conservare, in relazione alla sua de-
stinazione a centro di interpretazione del patrimonio socio culturale e
dell'economia del territorio, le caratteristiche originali dell'immobile avrebbe dovuto indurre il professionista a impiegare tecniche costruttive e materiali tali da coniugare i dettami della bioedilizia con soluzioni tecniche che garantissero la realizzazione di un'opera priva di vizi.
Atteso che l'esigenza di recupero delle caratteristiche originali del bene non poteva costituire –all'evidenza- un vincolo assoluto e insuperabile (giacché, di-
versamente, non si sarebbe provveduto a installare infissi moderni a tenuta con guarnizione a tutto giro e climatizzatori per ambienti), deve condividersi la va-
lutazione del primo giudice che –pur disattendendo la risposta data dal c.t.u. al-
lo specifico quesito- ha valutato erronea la progettazione che non aveva tenuto pagina 31 di 43 conto del fatto che i materiali originali (pietra, ladiri nonché legno e canne)
nonché quelli ad essi conformi, combinati con elementi strutturali moderni (in particolare, gli infissi a tenuta), avrebbe determinato il permanere all'interno dell'immobile di un'umidità che, nel passato, veniva invece eliminata dalla presenza degli originali infissi, aventi prestazioni isolanti evidentemente infe-
riori rispetto a quelli moderni, e dall'uso dell'immobile ragionevolmente diver-
so da quello attuale.
In questa situazione, il progetto avrebbe dovuto prevedere il ricorso a solu-
zioni che consentissero una ventilazione, naturale o forzata, che mantenesse l'umidità al di sotto del 60% (cfr. TP pag. 12) in modo da evitare la forma-
zione di condensa in corrispondenza dei c.d. ponti freddi.
È pur vero che il c.t.u. ha escluso che la mancata previsione di un sistema a
tecnologia gravo-magnetocinetica oppure una barriera chimica o meccanica
per contrastare la risalita capillare in tale tipo di intervento [possa] ritenersi
un errore progettuale (cfr. TP, par. 16) e che la semplice apertura degli infis-
si, oppure [l'impiego di] ventilatori/estrattori d'aria o […] apparecchi di deu-
midificazione[,] presidi, di modesto costo e di semplice installazione, [avrebbe-
ro potuto] essere implementati facilmente [per cui] la loro mancata previsione
[non può] considerarsi tecnicamente erronea.
Tale conclusione non è, però, condivisibile, come già spiegato dal Tribuna-
le.
Osservato come tale conclusione non sia, nei fatti, coerente con il più gene-
rale contenuto della c.t.u. (al riguardo si veda sottoparagrafo che precede), è di tutta evidenza che l'errore del professionista non sia escluso dal fatto che per prevenire l'accertata rovina dell'opera sarebbero stati sufficienti accorgimenti pagina 32 di 43 elementari e di costo modesto;
anzi tali valutazioni rendono palese che l'ing.
avrebbe dovuto inserire nel progetto quanto banalmente necessario per Pt_1
evitare il prevedibile accumulo di umidità negli ambienti.
Osservato come sia lo stesso appellante a indicare che la causa della rovina del tetto sia l'umidità degli ambienti, deve convenirsi con il primo giudice circa l'irrilevanza a tale fine delle aperture per infissi e dell'impianto di deumidifica-
zione.
Per loro naturale destinazione, le aperture per gli infissi non possono certo integrare un presidio volto a garantire la sistematica aerazione in un ambiente in cui, per caratteristiche strutturali intrinseche, è necessaria una costante (o almeno frequente) ventilazione per evitare un accumulo di umidità proprio in corrispondenza della struttura del tetto, realizzato con materiali igroscopici, in
grado di assorbire le variazioni di umidità dell'ambiente e l'acqua legata ai
fenomeni di condensa e alle infiltrazioni.
Rimarcato come la destinazione dell'immobile escludesse che si potesse fa-
re ragionevole affidamento sulla quotidiana apertura degli infissi per garantire il ricircolo dell'aria necessario per far fuoriuscire l'umido (effetto che spesso non si verifica neanche nelle normali abitazioni, ove gli occupanti non abbiano cura di lasciare aperte le finestre nel corso della giornata), non richiede, fran-
camente, ulteriori argomentazioni, rispetto a quelle convincentemente illustrate dal primo giudice, il passaggio motivazionale che esclude che l'utilizzo delle pompe di calore (destinate a garantire un confort termo-igrometrico a operatori e visitatori) possa integrare il presidio atto a evitare l'accumulo di umidità e la conseguente rovina degli elementi strutturali.
anon si fa cenno alcuno alla specifica necessità di lasciare aperti gli infissi pagina 33 di 43 per un dato numero di ore al giorno né di lasciare accese per alcune ore al gior-
no le pompe di calore.
12.3 A tale erronea impostazione progettuale – già di per sé idonea a fonda-
re la responsabilità dell'ing. quale progettista, data la sua idoneità a CP_12
provocare il danno lamentato- si accompagnano anche le scelte relative ad altri aspetti progettuali.
Seppure si voglia ritenere plausibile che l'indicazione nella relazione tecnica generale dell'impiego di una guaina impermeabile ardesiata sia frutto di un re-
fuso, deve certamente riconoscersi che le modalità di progettazione del tetto si siano rivelate totalmente inidonee a evitare le infiltrazioni indiscutibilmente ri-
scontrate dal c.t.u., con i conseguenti danni alla struttura del pacchetto del tetto.
A tale proposito è sufficiente richiamare la descrizione fatta dal c.t.u. della carta oleata usata in funzione di impermeabilizzazione per rendere evidente l'inadeguatezza della scelta del materiale, unitamente al ricorso alle tegole ori-
ginali che, a causa della loro vetustà e della loro produzione di tipo artigianale,
possono non garantire una tenuta alle infiltrazioni, seppure utilizzate a colmo di quelle moderne antichizzate posate a canale.
Il c.t.u. ha chiarito come il ricorso alla guaina con carta kraft (di tipo biolo-
gico) fosse sì compatibile con la natura del fabbricato ma inidonea a garantire un'adeguata impermeabilizzazione della copertura sul piano sottotegola, così
come in posizione di barriera di vapore.
Per ovviare all'invasività dei moderni sistemi impermeabili con teli bitumi-
nosi –ha spiegato il c.t.u. (pag. 23 s.)- sarebbe stato possibile ricorrere a mem-
brane sintetiche, con caratteristiche di impermeabilità all'acqua e traspirabilità
all'aria, impiegabili come impermeabilizzante e come barriera di vapore.
pagina 34 di 43 In questa prospettiva, la circostanza che non siano state rinvenute tegole rot-
te o filate è un fatto neutro, in quanto lo stato della carta oleata dimostra univo-
camente l'inidoneità del pacchetto scelto dal progettista per la protezione del tetto da infiltrazioni (cfr. fotografie nn. 13 e 17 TP), giacché già in sede di
TP il tecnico aveva evidenziato che anche gli inconvenienti riscontrati sulla
carta oleata si possono ricondurre alle predette condizioni di eccessivi valori
di umidità e alle infiltrazioni idriche: la carta appare diffusamente macchiata
dall'acqua e in alcuni punti l'imbibimento è stato tale e talmente ripetuto da
portare al dilavamento dell'olio di tung impermeabilizzante e dei sali di boro
presenti nella carta oleata, sia all'intradosso che all'estradosso della copertu-
ra, rendendola di fatto facilmente aggredibile da parte degli insetti.
[…].
Gli effetti delle infiltrazioni nella copertura sono evidenti, oltre che in sede
intradossale nei vari ambienti, sul campione della carta oleata posata con fun-
zione di guaina impermeabile al di sopra dei ladiri […]: la carta appare diffu-
samente macchiata dall'acqua e dalle muffe nonché erosa e assottigliata nella
trama.
Anche le macchie d'acqua riscontrate sul pavimento e sugli arredi testimo-
niano tale evento.
Quanto considerato in ordine alla responsabilità dell'ing. quale pro- Pt_1
gettista rende superfluo l'esame dei passaggi motivazionali e dei relativi motivi di appello circa le sue mancanze quale D.L., giacché le prime sono da sole suf-
ficienti a fondarne la responsabilità.
* * *
13. Il terzo motivo relativo alla liquidazione del danno è infondato.
pagina 35 di 43 13.1 Il ha lamentato che il Tribunale si sia discostato significativa- Pt_1
mente dalla individuazione delle opere e dai costi indicati dal tecnico in sede di
TP.
Tale doglianza non può essere accolta, giacché:
- il tipo di intervento concretamente realizzato, per quanto non totalmente coincidente con quello che era stato ipotizzato dal c.t.u., è comunque assolu-
tamente coerente con l'intervento di recupero originale, nel senso che –in disparte le diverse soluzioni tecniche - non ha comportato ampliamenti quantitativi né lavorazioni ulteriori rispetto al progetto originale;
- le diverse soluzioni tecniche impiegate si sono rese necessarie per evitare il ripetersi delle condizioni che avevano determinato la rovina del tetto;
- le necessità di demolizione e integrale ricostruzione dell'intero tetto è
stata resa necessaria dalla rovina di ampie porzioni della struttura e dall'ovvia esigenza di realizzare una copertura uniforme e tutta atta a garan- tire l'impermeabilizzazione;
- le somme riconosciute all'epoca dal c.t.u. rispondevano a una semplice stima di massima mentre gli importi riconosciuti in sentenza corrispondono alla spesa (rivalutata) effettivamente sostenuta dal per la sostitu- CP_1
zione del tetto.
13.2 Come anticipato, l'unico profilo che deve essere accolto è quello rela-
tivo al danno derivante dai disagi e dai maggiori oneri organizzativi in termini
di impiego di tempo e personale dell'amministrazione per l'organizzazione e l'espletamento del nuovo appalto.
Il Tribunale ha liquidato (unitariamente e senza argomentare in ordine ai pa- rametri impiegati) il danno da indisponibilità dell'immobile e il danno per i pagina 36 di 43 maggiori oneri organizzativi, riconoscendo, in via equitativa, al il di- CP_1
ritto a un equivalente monetario di euro 500,00 per ciascuno dei 38 mesi inter-
corsi tra il 14 luglio 2009 ed il 27 settembre 2012.
La riforma della sentenza comporta la necessità di rideterminare il ristoro spettante alla committente per indisponibilità della res in euro 300,00 mensili
(complessivi euro 11.400,00 per n. 38 mesi).
L'importo di euro 119.845,93 (ossia euro 100.845,93 + euro 19.000,00) li-
quidato dal Tribunale deve essere, dunque, rideterminato in euro 112.245,93
(100.845,93 + 11.400,00), da rivalutare in euro 148.052,38 (indice FOI genera-
le, coefficiente di rivalutazione 1.319), oltre interessi dalla decisione al saldo.
* * *
14. Il quarto motivo è infondato e non merita accoglimento.
14.1 L'art. 1913, primo comma, c.c. stabilisce l'assicurato debba dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, en-
tro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
L'art. 4 delle condizioni generali di polizza stabilisce che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato debba darne avviso scritto all'agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avu-
to conoscenza e che l'inadempimento di tale obbligo possa comportare l'aperta totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Nel costituirsi a seguito della chiamata in causa del la Pt_1 CP_13
cepì il mancato tempestivo avviso per iscritto della proposizione dell'TP e della chiamata in causa in questo giudizio e la mancata comunicazione degli elementi utili per istruire il sinistro.
pagina 37 di 43 Ai fini della tempestività dell'eccezione della non rileva la circo- CP_2
stanza che la relativa comparsa di costituzione fosse stata inserita nel procedi-
mento originato dalla piuttosto che in quello (corretto) promosso CP_3
dal nei confronti del CP_1 Pt_1
Dall'originale dell'atto di costituzione della si ricava che, pur non CP_2
indicando il numero di iscrizione a ruolo della causa, la tempestiva comparsa
(depositata l'11 settembre 2013 a fronte dell'udienza del 15 ottobre 2013) con- tesse tutti gli altri elementi per l'univoco abbinamento alla causa promossa dal
(indicato come attore) nei confronti della (indicata come CP_1 CP_3
convenuta) e dell'ing. (indicato come convenuto-chiamante in causa). Pt_1
Riesce, dunque, assolutamente plausibile che la comparsa di costituzione della sia stata inserita dalla cancelleria della Sezione distaccata di CP_2
Sanluri nel procedimento introdotto dalla piuttosto che in quello CP_3
corretto promosso dal in un'epoca in cui il fascicolo cartaceo era ge- CP_1
stito esclusivamente dalla cancelleria, la quale provvedeva, tra l'altro, all'inserimento degli atti nei diversi fascicoli.
La chiamata in causa, pertanto, non incorse in alcuna decadenza, essendosi costituita in giudizio ben oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
In questa situazione, una volta riscontrato l'errore, la non avrebbe CP_2
neanche dovuto chiedere di essere rimessa in termini –come invece lamentato nell'atto di appello- in quanto non era incorsa essa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Correttamente, preso atto della problematica, il primo giudice si limitò a da-
re istruzioni alla propria cancelleria per la regolarizzazione dei fascicoli.
pagina 38 di 43 Quanto ora considerato comporta anche il rigetto del motivo sotto l'invocato profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c.
A fronte della specifica eccezione sollevata dalla non può ritenersi CP_2
l'operatività del principio di non contestazione con riguardo all'allegazione del nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., di avvenuta denuncia del sini- Pt_1
stro, atteso che la espressa contestazione di tali allegazioni era avvenuta sin dalla costituzione in giudizio.
14.2 Nel merito della decisione, contestata dall'appellante, occorre osserva-
re che:
- la stessa proposizione, anche nei suoi confronti, dell'TP integrava il presupposto della denuncia all'assicurazione, giacché l'accertamento ri-
chiesto dal era ovviamente inteso a verificare le eventuali re- CP_1
sponsabilità del professionista;
- non rileva -ai fini della prova dell'adempimento della comunicazione all'assicurazione- che il potesse avere interesse ad attivare la Pt_1
propria assicurazione;
ciò che rileva è che egli non l'abbia fatto malgra-
do la consapevolezza, ricavabile in via presuntiva (quantomeno) dalla sua qualità di professionista, del presupposto minimo di operatività
dell'assicurazione, ossia la necessità di comunicazione del(l'eventuale)
sinistro.
* * *
15. Sono infondate le domande subordinate di ammissione dei mezzi di pro-
va dedotti in primo grado.
15.1 È infondata, in particolare, la subordinata di ammissione delle prove orali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria pagina 39 di 43 ex art. 183 c.p.c. dall'appellante.
In disparte ogni altra questione, nessuno dei capitoli di prova indicati nella comparsa di costituzione sarebbe rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto:
- i capi 1-5) sono tutti relativi alle pacifiche circostanze relative all'affidamento dell'incarico e alle indicazioni del Ministero dei beni culturali;
- i capi 6-11) nonché 14) sono relativi alle lavorazioni eseguite e i capi e 37-38) sono relativi allo stato dei luoghi, tutto oggetto di accer-
tamento da parte del tecnico in sede di TP e di c.t.u. e, dunque, super-
flui;
- i capi 12-13) e 17-28) sono relativi ai rapporti tra la D.L. e l'impresa appaltatrice;
- i capi 15-16) sono relativi alle modalità (finestre e condizionato-
ri) di deumidificazione degli ambienti;
- i residui capi tra il 29) e il 42) sono relativi ai rapporti tra il Co-
mune e il professionista.
I capi di prova dedotti nella seconda memoria dall'ing. sono irrile- Pt_1
vanti, in quanto vertenti sulla demolizione e ricostruzione di parte del tetto da parte del questione che, però, non è oggetto del presente appello. CP_1
15.2 È infondata la subordinata di ammissione delle prove dedotte dal Co-
mune nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in quanto tutti i capi dedotti at-
tengono alle condizioni della struttura e alle lavorazioni resesi necessarie per ovviare ai vizi dell'opera, sicché l'appellato non vi ha interesse, stante l'accoglimento della sua domanda sul punto.
pagina 40 di 43 * * *
16. Il quinto motivo è infondato e non merita accoglimento.
16.1 Sotto un primo profilo (sviluppato in seno al secondo motivo d'appello ma logicamente legato al governo delle spese), il ha censurato la sen- Pt_1
tenza per omessa pronuncia su alcune delle domande formulate dalle altre parti,
lamentando come una pronuncia di infondatezza delle stesse avrebbe avuto evidenti riflessi sulla soccombenza e sul regime delle spese del giudizio (so-
prattutto quelle di consulenza).
La censura è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondata.
Inammissibile, perché una parte, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia del giudice su domande proposte da altri, per di più quando proposte contro lo stesso deducente.
Infondata, perché l'eventuale rigetto delle domande in questione non avreb-
be, in ogni caso, determinato un differente governo delle spese di lite (della c.t.u. in particolare), atteso che le doglianze poste a base della domanda del hanno trovato sostanziale accoglimento, al pari della domanda di dan- CP_1
no, sicché un'eventuale rigetto della domanda rispetto a una o più delle voci di danno non si sarebbe tradotta in una soccombenza dell'attore.
16.2 Quanto ai rapporti con la il ha lamenta- Controparte_5 Pt_1
to che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto dell'assicurazione alla rifusione
anche le spese e competenze professionali relative al procedimento riunito
RAC 3000152/2012, nel quale la stessa si era “sua sponte” irritualmente costi-
tuita, in difetto di una sua chiamata in causa ed in rapporto al quale le doman- de formulate dal Comune all'indirizzo dell'Ing. sono state disattese. Pt_1
Il motivo di appello è infondato, giacché dalla parte motiva e dal capo sub h pagina 41 di 43 del dispositivo della sentenza si ricava che la liquidazione delle spese da parte del Tribunale non abbia riguardato fasi distinte dei due procedimenti poi riuni-
ti, ma complessivamente le quattro fasi del giudizio, indicato specificamente con il riferimento alle cause riunite n. 3000145/2012 RAC e n. 3000152/2012
RAC, per distinguere la posizione di tutte le altre parti processuali che erano state protagoniste anche dell'TP.
* * *
17. L'appellante, in considerazione del criterio della soccombenza, deve es-
sere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del CP_1
e della delle spese processuali, che si liquidano in di- Controparte_5
spositivo sullo scaglione parametrato sul decisum.
Quanto, in particolare, ai rapporti tra l'appellante e il deve rimane- CP_1
re ferma –in difetto di appello incidentale- la compensazione per un terzo delle spese di lite disposta dal primo giudice.
La parziale fondatezza di uno dei motivi d'impugnazione e la minima ridu-
zione della somma liquidata a titolo di danni dal primo giudice non fondano neanche una parziale compensazione delle spese del presente grado.
Nulla nei rapporti tra le parti costituite e Parte_7
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
contro la sentenza n. 921 del 30 marzo 2022 (che CP_4
per il resto conferma), condanna l'appellante al pagamento di euro pagina 42 di 43 148.052,38 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla deci-
sione al saldo, in favore del Controparte_1
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati del-
le spese processuali, che liquida in:
• euro 11.191,00 per compensi e in euro 317,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado a favore del
Controparte_1
• euro 9.515,00 per compensi (fasi studio, introduttiva e di deci- sione) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascuno a favore del e della per Controparte_1 Controparte_5
il presente grado di giudizio.
AR, 24 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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