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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1590/2024
Il Giudice, dott. IE IN, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Parte_1 C.F._1
TA e AU RE, presso il cui studio sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà n. 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024, a chiesto il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) in data 6.3.2010, durante il servizio di volante in qualità di capo pattuglia con compiti di contrasto alla criminalità e soccorso pubblico, aveva dato ausilio ad altro equipaggio impiegato nelle operazioni di recupero di un motoveicolo provento di un furto, lungo le sponde del fiume Arno, in Pisa, in una zona impervia, quasi inaccessibile;
b) non potendo raggiungere il luogo con altri mezzi, lo stesso era entrato in detta zona con notevole sforzo fisico e, durante le operazioni di recupero del motoveicolo, aveva accusato un forte dolore all'avambraccio destro, che nei giorni successivi si era fatto sempre più acuto;
c) in data 20.3.2010, nel corso di un servizio di volante finalizzato al contrasto alla criminalità, aveva provveduto a controllare due soggetti, i quali erano in possesso di motoveicolo che avevano semi occultato tra la vegetazione e nell'intento di recuperare la motocicletta, sentiva il riacutizzarsi del forte dolore al braccio;
d) a causa dell'evento aveva riportato le seguenti lesioni: “rottura completa del tendine distale del muscolo bicipite destro” diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Chiara il
23.3.2010;
e) il ricorrente aveva presentato in data 20.3.2017 istanza di riconoscimento come vittima del dovere, che il Ministero rigettava.
1.1. Con memoria depositata l'11.9.202024, si è costituito il , il quale Controparte_1 si è opposto all'accoglimento del ricorso.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22).
Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021).
2.2. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto non possono dirsi integrati i presupposti previsti dai commi 563 o 564 dell'art. 1 della L. 266/2005.
Nello specifico, il ricorrente ha affermato che la rottura completa del tendine distale del muscolo bicipite destro si è verificata per gli sfori da lui compiuti per recuperare delle motociclette, negli interventi del 6 e 20 marzo 2010. Di conseguenza, l'evento dannoso non si è verificato nel contrasto della criminalità, avendo in tali circostanze compiuto solamente un'attività di recupero della refurtiva.
A ben vedere, il ricorrente non stava svolgendo quelle attività pericolose per le quali il legislatore automaticamente riconosce lo status di vittima del dovere, ai sensi del all'art. 1, commi 563 della L.
n. 266 del 2005, né l'evento appare caratterizzato da connotati di imprevedibilità ed eccezionalità riferibili alle missioni effettuate, come previsto dal comma 564.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di causa. rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro
IE IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1590/2024
Il Giudice, dott. IE IN, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Parte_1 C.F._1
TA e AU RE, presso il cui studio sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà n. 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024, a chiesto il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) in data 6.3.2010, durante il servizio di volante in qualità di capo pattuglia con compiti di contrasto alla criminalità e soccorso pubblico, aveva dato ausilio ad altro equipaggio impiegato nelle operazioni di recupero di un motoveicolo provento di un furto, lungo le sponde del fiume Arno, in Pisa, in una zona impervia, quasi inaccessibile;
b) non potendo raggiungere il luogo con altri mezzi, lo stesso era entrato in detta zona con notevole sforzo fisico e, durante le operazioni di recupero del motoveicolo, aveva accusato un forte dolore all'avambraccio destro, che nei giorni successivi si era fatto sempre più acuto;
c) in data 20.3.2010, nel corso di un servizio di volante finalizzato al contrasto alla criminalità, aveva provveduto a controllare due soggetti, i quali erano in possesso di motoveicolo che avevano semi occultato tra la vegetazione e nell'intento di recuperare la motocicletta, sentiva il riacutizzarsi del forte dolore al braccio;
d) a causa dell'evento aveva riportato le seguenti lesioni: “rottura completa del tendine distale del muscolo bicipite destro” diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Chiara il
23.3.2010;
e) il ricorrente aveva presentato in data 20.3.2017 istanza di riconoscimento come vittima del dovere, che il Ministero rigettava.
1.1. Con memoria depositata l'11.9.202024, si è costituito il , il quale Controparte_1 si è opposto all'accoglimento del ricorso.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22).
Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021).
2.2. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto non possono dirsi integrati i presupposti previsti dai commi 563 o 564 dell'art. 1 della L. 266/2005.
Nello specifico, il ricorrente ha affermato che la rottura completa del tendine distale del muscolo bicipite destro si è verificata per gli sfori da lui compiuti per recuperare delle motociclette, negli interventi del 6 e 20 marzo 2010. Di conseguenza, l'evento dannoso non si è verificato nel contrasto della criminalità, avendo in tali circostanze compiuto solamente un'attività di recupero della refurtiva.
A ben vedere, il ricorrente non stava svolgendo quelle attività pericolose per le quali il legislatore automaticamente riconosce lo status di vittima del dovere, ai sensi del all'art. 1, commi 563 della L.
n. 266 del 2005, né l'evento appare caratterizzato da connotati di imprevedibilità ed eccezionalità riferibili alle missioni effettuate, come previsto dal comma 564.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di causa. rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro
IE IN