Decreto cautelare 27 agosto 2025
Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 11/09/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Sazio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della IA, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto Comprensivo-OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di non ammissione della minore -OMISSIS-, al 3° anno della Scuola Secondaria di I° grado presso l’Istituto Comprensivo Statale “--OMISSIS-” di -OMISSIS- pubblicato in data 17.06.2025;
- del verbale in data 06.06.2025 del Consiglio della classe “2°E” dell’Istituto Comprensivo Statale “--OMISSIS-” di -OMISSIS-, inerente le operazioni di scrutinio finale, nella parte in cui sono stati attribuiti alla studentessa -OMISSIS- i voti delle singole discipline d’insegnamento e nella conseguente parte in cui è deliberata la non ammissione della stessa alla classe terza;
- di ogni ulteriore atto prodromico e/o consequenziale anche indirettamente connesso a quelli sopra indicati;
nonché per l’accertamento, del diritto della minore -OMISSIS- ad essere ammessa alla successiva classe terza E della Scuola Secondaria di I Grado presso l’Istituto Comprensivo Statale “--OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
1.-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore -OMISSIS-, agiscono per l’annullamento del provvedimento di non ammissione di questa ultima al terzo anno della Scuola Secondaria di I grado, presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2024, di cui al verbale del 6 giugno 2025 del Consiglio della classe II E dell’Istituto Comprensivo in questione.
2. Il mezzo di tutela, notificato il 21 agosto 2025 e depositato il 26 agosto successivo, è affidato ad un’unica censura con cui i ricorrenti lamentano:
“ Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 62 del 13.04.2017. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009. Violazione e/o falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca n. 1865 del 10.10.2017. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990. Eccesso di potere per errore manifesto nella valutazione dei fatti presupposti, per sviamento e violazione dei principi di proporzionalità ”.
Parte ricorrente denunzia, anzitutto, la violazione dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, stante l’asserita mancanza di un’adeguata motivazione del gravato provvedimento di non ammissione della discente alla classe successiva. Sotto diverso profilo, i ricorrenti lamentano che l’insufficiente profitto della minore non sarebbe mai stato rappresentato alla famiglia della studentessa e che la Scuola non avrebbe approntato gli strumenti didattici necessari al superamento delle rilevate insufficienze, così violando le specifiche previsioni dettate dal PTOF dell’Istituto sul punto.
3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che con memoria dell’8 settembre 2025 hanno chiesto il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione alle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 c.p.a., della possibilità di adottare una decisione in forma semplificata.
5. Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni controverse.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, ritenendo fondata ed assorbente la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, in ragione del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo va osservato che, dalla documentazione in atti, risulta che la minore ha frequentato la classe seconda E della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e che, al termine dell’anno scolastico, è stata gravata da quattro insufficienze in matematica, scienze, inglese e francese, materie nelle quali è stata valutata 5/10.
Il gravato provvedimento di non ammissione alla classe successiva è stato deliberato dal Consiglio di classe con la seguente motivazione (cfr. verbale dello scrutinio finale del 6 giugno 2025, allegato 003 del deposito originale): “ Gli alunni OMISSIS e -OMISSIS-, avendo conseguito rispettivamente cinque e quattro insufficienze, non sono ammessi dal C.d.C. all’unanimità alla classe successiva”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che tale motivazione si ponga in manifesto contrasto con la lettera e con la ratio dell’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza.
La norma citata, a ben vedere, ha introdotto una disciplina innovativa in ordine alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
In forza di tale disciplina, detti alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni specifici casi di grave sanzione disciplinare (primo comma), o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (secondo comma).
In relazione a quest’ultimo caso, rilevante nella fattispecie in esame, è previsto che « il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo ».
Secondo il disegno normativo, quindi, non opera alcun automatismo.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione, in effetti, con circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017, ha fornito “ indicazioni ” riguardo alla predetta norma, ribadendo: (i) che l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più discipline; (ii) che, pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione; (iii) che, al fine di garantire equità e trasparenza, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e i criteri di non ammissione alla classe successivi e all’esame di Stato sono deliberati dal collegio dei docenti nel PTOF e resi pubblici; (iv) che, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10); (v) che la non ammissione viene deliberata a maggioranza.
Nell’interpretare tale normativa, la giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che:
- «… la valutazione finale, dunque, anche ove negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva, imponendo, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall’alunno successivamente, mediante strategie di intervento all’uopo da attivare. Soltanto qualora tale verifica si concluda negativamente, allora, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva » (così, Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2022, n. 8384; in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 638, 26 giugno 2020, n. 4107 e 27 agosto 2019, n. 5917 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. IV bis , 9 settembre 2024, n. 16248 e TAR Venezia, sez. IV, 13 febbraio 2025, n. 219);
- « l’espressione della circolare n. 1865/17 cit., secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza (ma maggiore chiarezza) rispetto a quanto stabilito dall’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli. L’espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit., e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole » (così, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5917/2019, cit.).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio reputa evidente la inadeguatezza della motivazione addotta dal Consiglio di classe a sostegno del gravato provvedimento di non ammissione alla classe successiva della studentessa -OMISSIS-.
In sostanza il ricorso è fondato, atteso che nella scuola secondaria di primo grado la decisione di non ammettere un alunno alla classe successiva va adeguatamente giustificata all’esito di una verifica negativa della possibilità di recupero, nel corso dell’anno scolastico successivo, delle carenze riscontrate (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8384/2022 cit., pure concernente un caso di non ammissione di un alunno alla terza classe della scuola secondaria di primo grado), ossia nei casi in cui, nonostante l’attivazione e l’espletamento di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, l’alunno non venga ritenuto in grado di colmare le riscontrate lacune nel prosieguo dei suoi studi.
Ora, in disparte ogni considerazione sui documentati problemi di salute di cui ha sofferto in corso d’anno scolastico, dal documento di valutazione della discente emerge che costei:
- ha ottenuto un giudizio più che sufficiente (7/10) in storia, geografia, musica, educazione fisica e religione, di sufficienza (6/10) in italiano, tecnologia, arte e immagine ed educazione civica;
- non è riuscita a recuperare le insufficienze non gravi (5/10) in matematica e francese riportate in esito allo scrutinio del primo quadrimestre, invece ha recuperato un’insufficienza non grave (5/10) in tecnologia, ed ha dimostrato un calo del rendimento, passando dalla sufficienza all’insufficienza non grave (da 6/10 a 5/10), in scienze ed in inglese.
A fronte di un parziale raggiungimento degli obiettivi formativi e di un calo del rendimento nel corso del II quadrimestre, il Consiglio di Classe ha del tutto omesso di valutare la effettiva capacità di recupero dell’alunna nel corso dell’anno scolastico successivo ritenendo, senza tuttavia in alcun modo motivare tali conclusioni, ed in contraddizione con le indicazioni ministeriali e con la giurisprudenza prevalente, che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in alcune discipline del secondo anno della scuola secondaria di primo grado di per sé precludesse all’alunna l’ammissione all’anno successivo.
Il Collegio ritiene dunque che l’assenza di ogni valutazione in ordine alla impossibilità di recuperare le carenze rilevate, mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto scolastico anche successivamente alla valutazione negativa, come sopra espressa dall’organo competente, vizi irrimediabilmente la deliberazione di non ammissione alla classe successiva (cfr. in termini, TAR Milano, sez. V, 11 settembre 2024, n. 2388).
7. In conclusione, per le ragioni esposte e previo assorbimento delle censure non espressamente scrutinate, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Dalla presente decisione deriva l’obbligo per l’Istituto resistente di reinvestire il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunna alla classe successiva, in modo tale che il medesimo possa esprimersi in merito prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
9. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Dispone che l’Istituto-OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore , provveda, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ad investire il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunna alla classe successiva e a tal fine manda alla Segreteria di trasmettere la sentenza anche all’Istituto scolastico, in proprio.
Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.