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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. AN TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado cui al R.G.A.C.C. n. 648/25, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del giudice di pace di Frosinone e vertente
tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Angelo Pincivero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (FR), alla Via M.T. Cicerone, n. 164 appellante
e:
(C.F.: ) in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore appellata contumace posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante: come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
ha proposto gravame avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Parte_1
Frosinone del 26/11/2024, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con
1 restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della vicenda, come disposto con ordinanza della Corte di Cassazione emessa in data 27/06/2024.
A sostegno delle proprie pretese, l'appellante ha allegato quanto segue: a) con provvedimento del 03/05/2023, il Prefetto della Provincia di Frosinone ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale dell'appellante in quanto “il cittadino straniero è destinatario di provvedimento, emesso in data 28/10/2014 e notificato in data
15/11/2014, di rifiuto del permesso di soggiorno”; b) il decreto prefettizio non è stato convalidato dal Giudice di Pace competente nelle successive 48 ore;
c) con ricorso depositato in data 25/05/2023, l' ha impugnato il decreto di espulsione, Pt_1 chiedendone l'annullamento, in quanto emesso in violazione del diritto all'unità familiare del cittadino espulso e del diritto del fanciullo, ma il Giudice di Pace, con ordinanza del 12/07/2023, ha rigettato il ricorso sul presupposto che, tanto il permesso di soggiorno del coniuge, quanto quello di figli, era scaduto in data 31/12/2022; d) avverso il suddetto provvedimento l'Avdiu ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento; e) la Corte , con ordinanza emessa in data 27/06/2024, ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Giudice di Pace di Frosinone in diversa composizione;
f) con ricorso depositato in data 17/10/2024,
l' ha riassunto il giudizio, ma quest'ultimo è stato dichiarato estinto per mancata Pt_1
tempestiva riassunzione;
g) la decisione del Giudice di Pace è errata, in quanto ha considerato come data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione il
27/06/2024, data dell'udienza, anziché il 09/09/2024, data di effettiva pubblicazione.
La , in persona del Prefetto pro tempore, regolarmente citata in Controparte_1
giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata la sua contumacia.
Con decreto del 24/04/2025 è stata sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato e all'udienza del 08/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia di parte appellante dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 24108/24 del 9/9/2024, ha accolto il proposto ricorso, cassando l'ordinanza n. 1454/2023 del 12/07/2023 e rinviando al
Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della questione ed anche per provvedere sulle spese.
2 L'art. 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
È principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio decorre, sia che la Corte di Cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere pronunciati all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso (ex multis Cass. Civ., n. 29204/18).
Nel caso di specie, l'ordinanza è stata emessa in data 27/06/2024, giorno in cui si è tenuta l'udienza, ma è stata depositata in cancelleria solo in data 09/09/2024, come si evince dal documento depositato in atti (all. n. 5 di parte appellante), mediante apposizione di timbro e firma del cancelliere.
Pertanto, il dies a quo per la riassunzione è iniziato a decorrere dal 09/09/2024, data di deposito in cancelleria del provvedimento e di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, mentre l'atto in riassunzione è stato depositato in data 17/10/2024 e, dunque, ampiamente nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione della
[...]
nel presente giudizio e del fatto che l'appello è connesso ad un error in CP_1
iudicando del giudice di prime cure non causato dalle difese di una delle parti, esse vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado cui al
R.G.A.C.C. n. 648/2025, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ; Controparte_1
2. annulla l'ordinanza del Giudice di Pace di Frosinone impugnata;
3 3. rinvia all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone in diversa composizione per un nuovo esame del merito della vicenda, assegnando termini di legge per la riassunzione;
4. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. AN TE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. AN TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado cui al R.G.A.C.C. n. 648/25, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del giudice di pace di Frosinone e vertente
tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Angelo Pincivero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (FR), alla Via M.T. Cicerone, n. 164 appellante
e:
(C.F.: ) in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore appellata contumace posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante: come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
ha proposto gravame avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Parte_1
Frosinone del 26/11/2024, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con
1 restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della vicenda, come disposto con ordinanza della Corte di Cassazione emessa in data 27/06/2024.
A sostegno delle proprie pretese, l'appellante ha allegato quanto segue: a) con provvedimento del 03/05/2023, il Prefetto della Provincia di Frosinone ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale dell'appellante in quanto “il cittadino straniero è destinatario di provvedimento, emesso in data 28/10/2014 e notificato in data
15/11/2014, di rifiuto del permesso di soggiorno”; b) il decreto prefettizio non è stato convalidato dal Giudice di Pace competente nelle successive 48 ore;
c) con ricorso depositato in data 25/05/2023, l' ha impugnato il decreto di espulsione, Pt_1 chiedendone l'annullamento, in quanto emesso in violazione del diritto all'unità familiare del cittadino espulso e del diritto del fanciullo, ma il Giudice di Pace, con ordinanza del 12/07/2023, ha rigettato il ricorso sul presupposto che, tanto il permesso di soggiorno del coniuge, quanto quello di figli, era scaduto in data 31/12/2022; d) avverso il suddetto provvedimento l'Avdiu ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento; e) la Corte , con ordinanza emessa in data 27/06/2024, ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Giudice di Pace di Frosinone in diversa composizione;
f) con ricorso depositato in data 17/10/2024,
l' ha riassunto il giudizio, ma quest'ultimo è stato dichiarato estinto per mancata Pt_1
tempestiva riassunzione;
g) la decisione del Giudice di Pace è errata, in quanto ha considerato come data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione il
27/06/2024, data dell'udienza, anziché il 09/09/2024, data di effettiva pubblicazione.
La , in persona del Prefetto pro tempore, regolarmente citata in Controparte_1
giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata la sua contumacia.
Con decreto del 24/04/2025 è stata sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato e all'udienza del 08/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia di parte appellante dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 24108/24 del 9/9/2024, ha accolto il proposto ricorso, cassando l'ordinanza n. 1454/2023 del 12/07/2023 e rinviando al
Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della questione ed anche per provvedere sulle spese.
2 L'art. 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
È principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio decorre, sia che la Corte di Cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere pronunciati all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso (ex multis Cass. Civ., n. 29204/18).
Nel caso di specie, l'ordinanza è stata emessa in data 27/06/2024, giorno in cui si è tenuta l'udienza, ma è stata depositata in cancelleria solo in data 09/09/2024, come si evince dal documento depositato in atti (all. n. 5 di parte appellante), mediante apposizione di timbro e firma del cancelliere.
Pertanto, il dies a quo per la riassunzione è iniziato a decorrere dal 09/09/2024, data di deposito in cancelleria del provvedimento e di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, mentre l'atto in riassunzione è stato depositato in data 17/10/2024 e, dunque, ampiamente nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione della
[...]
nel presente giudizio e del fatto che l'appello è connesso ad un error in CP_1
iudicando del giudice di prime cure non causato dalle difese di una delle parti, esse vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado cui al
R.G.A.C.C. n. 648/2025, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ; Controparte_1
2. annulla l'ordinanza del Giudice di Pace di Frosinone impugnata;
3 3. rinvia all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone in diversa composizione per un nuovo esame del merito della vicenda, assegnando termini di legge per la riassunzione;
4. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Frosinone, 24/07/2025
IL G.I.
Dr. AN TE
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