TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 92/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CECCHETTI Parte_1 C.F._1
EMANUELE
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
30.9.2024: “
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.Dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti e che non hanno diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
3.Nulla disporre sulla casa coniugale, di proprietà della Sig.ra Pt_1 visto l'allontanamento volontario del figlio dal Gennaio 2024. Con
[...] Persona_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio il 19.8.2010 in Anzio (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Anzio, atto n. 51, Parte I, Anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio, (n. 26.4.2003), maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato il 5.1.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi.
Parte resistente non si costituiva e all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 15.5.2024 il Giudice delegato dichiarava la sua contumacia e, tenuto conto del trasferimento del figlio , Per_1
maggiorenne, in altra abitazione, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
Veniva quindi fissata l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria. All'udienza del 30.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In ordine alle ulteriori domande, la ricorrente ha precisato le conclusioni dando atto che il figlio
è oggi economicamente indipendente e si è trasferito a vivere altrove. Per_2
Tanto premesso, il Collegio prende atto che le parti sono economicamente indipendenti, come dichiarato dalla ricorrente, e che nulla deve essere disposto in ordine alla casa coniugale, di proprietà della ricorrente e da cui il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, si è Per_1
allontanato.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
1. pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
3. prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 92/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CECCHETTI Parte_1 C.F._1
EMANUELE
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
30.9.2024: “
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.Dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti e che non hanno diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
3.Nulla disporre sulla casa coniugale, di proprietà della Sig.ra Pt_1 visto l'allontanamento volontario del figlio dal Gennaio 2024. Con
[...] Persona_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio il 19.8.2010 in Anzio (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Anzio, atto n. 51, Parte I, Anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio, (n. 26.4.2003), maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato il 5.1.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi.
Parte resistente non si costituiva e all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 15.5.2024 il Giudice delegato dichiarava la sua contumacia e, tenuto conto del trasferimento del figlio , Per_1
maggiorenne, in altra abitazione, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
Veniva quindi fissata l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria. All'udienza del 30.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In ordine alle ulteriori domande, la ricorrente ha precisato le conclusioni dando atto che il figlio
è oggi economicamente indipendente e si è trasferito a vivere altrove. Per_2
Tanto premesso, il Collegio prende atto che le parti sono economicamente indipendenti, come dichiarato dalla ricorrente, e che nulla deve essere disposto in ordine alla casa coniugale, di proprietà della ricorrente e da cui il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, si è Per_1
allontanato.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
1. pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge;
3. prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi