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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11969 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27145/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA IE LL
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 27145/2020
TRA
(C.F.: ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Esposito Parte_3 C.F._3
Ziello (C.F.: CodiceFiscale_4
OPPONENTI
E
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di NA , R.E.A. CP_1 P.IVA_1
n. 149681), in persona del legale rappresentanti p.t., quale procuratrice di Controparte_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma ), giusta procura del P.IVA_2
31/08/2018 per notaio (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003: all.to A), rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Luciana Cipolla, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6463/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
23-26.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo 6463/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23-26.10.2020, questo
Tribunale ingiungeva a , quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
denominata T.G. Costruzioni di CI GI (debitore principale), e a e Parte_2
, in qualità di fideiussori, il pagamento, in favore di procuratrice di Parte_3 CP_1
quest'ultima pretesa cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità Controparte_2
di Banca Monte dei Paschi di NA s.p.a., della somma di € 66.506,16 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. 3873 acceso dalla predetta ditta presso la Banca
Monte dei Paschi di NA (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di
. Controparte_2
Avverso detto decreto proponeva opposizione e i quali Parte_2 Parte_3
negavano di essere mai stati diffidati al pagamento in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e, per questo motivo, contestavano la debenza degli interessi di mora per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente, avvenuta nel mese di marzo 2016.
In ogni caso, rappresentavano di aver prestato garanzia nei limiti della somma di € 12.000,00 e, pertanto, chiedevano, per il caso di soccombenza, limitarsi la condanna a tale minore importo.
Proponeva opposizione, altresì, lamentando che l'addebito, ad opera Parte_1
dell'istituto di credito, degli interessi fino alla data di chiusura del conto corrente fosse contrario a buona fede, posto che il suddetto conto non risultava essere stato movimentato dal lontano 2008.
In sede di prima udienza, inoltre, gli opponenti eccepivano il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria.
Su tali assunti, gli ingiunti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con ordinanza del 10 settembre 2025, questo giudice ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal successivo 12 settembre.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo depositato
26.4.2022).
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve essere accolta, infatti, l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata dagli opponenti.
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
A fronte della specifica contestazione in ordine all'effettiva esistenza dell'atto di cessione del credito, dunque, l'avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che ha affermato di Controparte_2
essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca dei Monte dei Paschi s.p.a.
E tuttavia, a fondamento della propria asserzione, la parte non ha depositato in giudizio copia del contratto di cessione ma solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione il quale, per i motivi su esposti, non costituisce prova idonea del trasferimento del credito.
In tale carente contesto probatorio, nessuna rilevanza può assumere, di per sé sola considerata, la dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione, nella cessione in blocco in parola, del credito ceduto (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte opposta).
Escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non
è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun nocumento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, di testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c. A ciò si aggiunga che in esso neppure è riportato l'importo del credito in discorso precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza tra il presunto credito ceduto all'opposta e quello azionato in via monitoria.
In definitiva, a parere del Tribunale non vi è prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dalla parte opponente.
2.2. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4448/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.07.2020.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 27145/2020, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6463/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 23-26.10.2020;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Esposito Ziello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA IE LL
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 27145/2020
TRA
(C.F.: ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Esposito Parte_3 C.F._3
Ziello (C.F.: CodiceFiscale_4
OPPONENTI
E
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di NA , R.E.A. CP_1 P.IVA_1
n. 149681), in persona del legale rappresentanti p.t., quale procuratrice di Controparte_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma ), giusta procura del P.IVA_2
31/08/2018 per notaio (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003: all.to A), rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Luciana Cipolla, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6463/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
23-26.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo 6463/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23-26.10.2020, questo
Tribunale ingiungeva a , quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
denominata T.G. Costruzioni di CI GI (debitore principale), e a e Parte_2
, in qualità di fideiussori, il pagamento, in favore di procuratrice di Parte_3 CP_1
quest'ultima pretesa cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità Controparte_2
di Banca Monte dei Paschi di NA s.p.a., della somma di € 66.506,16 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. 3873 acceso dalla predetta ditta presso la Banca
Monte dei Paschi di NA (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di
. Controparte_2
Avverso detto decreto proponeva opposizione e i quali Parte_2 Parte_3
negavano di essere mai stati diffidati al pagamento in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e, per questo motivo, contestavano la debenza degli interessi di mora per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente, avvenuta nel mese di marzo 2016.
In ogni caso, rappresentavano di aver prestato garanzia nei limiti della somma di € 12.000,00 e, pertanto, chiedevano, per il caso di soccombenza, limitarsi la condanna a tale minore importo.
Proponeva opposizione, altresì, lamentando che l'addebito, ad opera Parte_1
dell'istituto di credito, degli interessi fino alla data di chiusura del conto corrente fosse contrario a buona fede, posto che il suddetto conto non risultava essere stato movimentato dal lontano 2008.
In sede di prima udienza, inoltre, gli opponenti eccepivano il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria.
Su tali assunti, gli ingiunti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con ordinanza del 10 settembre 2025, questo giudice ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal successivo 12 settembre.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo depositato
26.4.2022).
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve essere accolta, infatti, l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata dagli opponenti.
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
A fronte della specifica contestazione in ordine all'effettiva esistenza dell'atto di cessione del credito, dunque, l'avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che ha affermato di Controparte_2
essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca dei Monte dei Paschi s.p.a.
E tuttavia, a fondamento della propria asserzione, la parte non ha depositato in giudizio copia del contratto di cessione ma solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione il quale, per i motivi su esposti, non costituisce prova idonea del trasferimento del credito.
In tale carente contesto probatorio, nessuna rilevanza può assumere, di per sé sola considerata, la dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione, nella cessione in blocco in parola, del credito ceduto (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte opposta).
Escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non
è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun nocumento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, di testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c. A ciò si aggiunga che in esso neppure è riportato l'importo del credito in discorso precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza tra il presunto credito ceduto all'opposta e quello azionato in via monitoria.
In definitiva, a parere del Tribunale non vi è prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dalla parte opponente.
2.2. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4448/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.07.2020.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 27145/2020, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6463/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 23-26.10.2020;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Esposito Ziello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi