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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10757/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10757/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'Avv. AUGUSTO ALBERTO BISSON e dell'Avv. PIETRO GIAMPAOLO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._5
C.F. ) Controparte_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7 tutti con il patrocinio dell'Avv. MARCO BALDINI e dell'Avv. FRANCESCO RANIERI
C.F. ) Controparte_4 C.F._8 con il patrocinio dell'Avv. LAURA MANZONI e dell'Avv. SANTIAGO ARGUELLO
CONVENUTI
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate telematicamente, contenenti conclusioni congiunte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio
[...] Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
e per ottenere l'adempimento forzoso di una serie di CP_3 Controparte_4 obbligazioni assunte nell'atto transattivo concluso, tra tutte le parti in causa, in data 10.05.2021, all'esito di un contenzioso stragiudiziale sorto in relazione alla successione testamentaria di Per_1
, deceduto il 20.07.2020.
[...]
In sostanza, nell'atto transattivo, a fronte della rinuncia degli attori (i uali nipoti di primo Pt_1 grado, i quali nipoti di secondo grado del de cuius) ad impugnare tre testamenti olografi (che Pt_3 avevano istituito come unici eredi i convenuti e Controparte_4 Controparte_2 CP_1
nipoti del cuius), nonché della rinuncia a far valere un quarto testamento pubblico, che
[...] istituiva anche gli attori quali eredi testamentari di i convenuti avevano assunto una Persona_1 serie di obbligazioni: (a) obblighi di pagamento di somme di denaro;
(b) obblighi di trasferire determinate quote di immobili;
(c) obblighi di consegna di determinati beni (gioielli, mobilio, tovagliato, biancheria); (d) obblighi di consegna di album fotografici di famiglia per estrarne copia;
(e) obbligo di prendere in consegna armi appartenenti al de cuius;
(f) obbligo a carico del convenuto
(figlio di di rilasciare uno degli appartamenti, con relativo CP_3 Controparte_4 garage, promessi in vendita alle attrici, entro il 10.11.2022, nonché di corrispondere una indennità di occupazione di € 500 mensili, a far data dall'01.02.2022.
Gli attori lamentavano che, nonostante la scadenza di tutti i termini concordati nella transazione, solo parte degli impegni assunti erano stati eseguiti dai convenuti, cosicché erano stati costretti a promuovere la presente azione giudiziaria, per ottenere la condanna dei convenuti all'adempimento delle obbligazioni rimaste ancora inadempiute (parziale mancato pagamento delle somme, trasferimento ex art. 2932 c.c. di tutti gli immobili, consegna di parte dei gioielli, del mobilio, del tovagliato e degli album fotografici di famiglia, rilascio del bene occupato da e CP_3 pagamento dell'indennità di occupazione, cfr. pagg. 11-15 dell'atto di citazione).
pagina 2 di 19 Inoltre, gli attori chiedevano che e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 venissero condannati al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni patiti e patiendi a causa del ritardato adempimento delle obbligazioni immobiliari di cui alla transazione del 10.05.2021, derivanti dal mancato incasso dei canoni mensili di locazione che avrebbero potuto percepire, per effetto del trasferimento degli immobili ad essi spettanti, previsto per il 25.05.2021, qualora i convenuti suindicati avessero regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte nell'atto transattivo;
chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti alla restituzione dei depositi cauzionali versati dai conduttori dei beni promessi in cessione.
2. Si costituivano, con separate comparse di risposta e con difesa unitaria, Controparte_1
e esponendo rispettivamente quanto segue. Controparte_2 CP_3
e dichiaravano di aver già adempiuto alle obbligazioni di Controparte_1 Controparte_2 pagamento di somme di denaro, rispettivamente assunte nell'atto transattivo, e affermavano di essersi sempre resi disponibili ad adempiere all'obbligo di trasferire agli attori la quota loro pervenuta per successione ereditaria, appartenente all'eredità di riferivano che Persona_1 CP_4
, anch'egli firmatario dell'accordo, aveva iniziato a contestare alcuni aspetti della transazione,
[...] fino al punto di rottura con la controparte, che si era determinata ad agire in giudizio per l'adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto per ben due volte, non si era Controparte_4 neppure presentato avanti al notaio per la stipulazione del rogito.
Inoltre, i convenuti rilevavano che le verifiche catastali successive alla sottoscrizione della transazione del 10.05.2021 avevano evidenziato che la quota di un quarto del lastrico solare sito in Bologna, piazza di Porta Ravegnana, indicato come appartenente a rispettivamente padre e nonno Controparte_5 degli attori, che questi ultimi si erano obbligati a cedere agli eredi testamentari di Persona_1 era poi risultato di proprietà del de cuius, e pertanto di e Controparte_4 CP_2 CP_1 cosicché era necessario riequilibrare il valore economico della transazione con il riconoscimento ai convenuti di una somma di denaro aggiuntiva.
In conclusione, e chiedevano che venisse dichiarata la loro Controparte_1 Controparte_2 volontà di dare esecuzione all'atto transattivo, rigettando nei loro confronti la domanda attorea di risarcimento del danno;
chiedevano, inoltre, che venisse condannato a manlevarli Controparte_4 per quanto fossero tenuti eventualmente a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno o, in via subordinata, che venisse dichiarato il loro diritto di regresso nei confronti di CP_4
; chiedevano di essere manlevati da di quanto fossero tenuti eventualmente a
[...] CP_3 pagare in favore degli attori, a causa dell'occupazione da parte dello stesso dell'appartamento sito in pagina 3 di 19 Bologna, via Mascherino n. 9; domandavano che venisse respinta ogni richiesta di manleva e/o imputazione di costi e sanzioni discendenti dalla mancata registrazione della transazione, stante l'assenza di ogni loro responsabilità al riguardo. dichiarava di aver adempiuto, dopo la notifica dell'atto di citazione, all'obbligazione CP_3 posta a suo carico nell'atto transattivo del 10.05.2021, relativa al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile detenuto, già oggetto di un contratto di locazione stipulato con il de cuius e poi di un contratto di comodato concluso con il padre e gli zii Controparte_4 CP_2
e si dichiarava disponibile a rilasciare l'immobile, come previsto nell'atto
[...] CP_1 transattivo, e a tenere indenne e manlevare e di quanto fossero tenuti a Controparte_2 CP_1 pagare agli attori a titolo di indennità di occupazione dell'immobile; rilevava che le altre inadempienze descritte dagli attori non erano a lui ascrivibili e, pertanto, chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
3. Nella comparsa di costituzione, il convenuto dopo aver ampiamente ripercorso i Controparte_4 rapporti tra gli eredi di e tra questi e il de cuius, esponeva che gli attori si erano resi Persona_1 responsabili di un grave inadempimento delle obbligazioni assunte nell'atto transattivo del 10.05.2021, in particolare in relazione alle seguenti condotte:
-mancata consegna agli eredi testamentari della dichiarazione di avente ad oggetto Controparte_5 la rinuncia dello stesso ad impugnare i testamenti del de cuius;
-mancato accordo sostitutivo della pattuizione relativa alla cessione di un quarto del lastrico solare sito in Bologna, piazza di Porta Ravegnana, invero già appartenuto al de cuius e dunque di proprietà dei convenuti. dichiarava che anche si era resa inadempiente alle Controparte_4 Controparte_2 obbligazioni di pagamento di denaro, assunte nell'atto di transazione.
Inoltre, il convenuto deduceva che tale contratto doveva essere dichiarato nullo ex artt. 1326, 1418 c.c., per impossibilità dell'oggetto, in quanto la quota di un quarto del lastrico solare sito a Bologna, piazza di Porta Ravegnana, che doveva essere ceduta dagli attori agli eredi testamentari, si era rivelata già di proprietà di questi ultimi;
in subordine, chiedeva che la transazione venisse annullata per errore rilevante sull'oggetto della prestazione;
rilevava che in ogni caso le condotte degli attori e di sopra richiamate, integravano un inadempimento di non scarsa importanza, Controparte_2 rilevante ai fini della risoluzione della scrittura di transazione.
Il convenuto, nella denegata ipotesi in cui dovesse a lui attribuirsi un qualsivoglia inadempimento, sollevava poi eccezione ex art. 1460 c.c. nei confronti degli attori e di dovendosi Controparte_2
pagina 4 di 19 ritenere del tutto legittima, non già contraria a buona fede, per le ragioni esposte, la sua decisione di non dar corso alla transazione oggetto di causa.
Inoltre, eccepiva l'insussistenza delle condizioni della domanda proposta ex art. Controparte_4
2932 c.c., a causa dell'inadempimento degli attori e degli altri convenuti, nonché l'invalidità, inammissibilità, infondatezza e improcedibilità della domanda di trasferimento immobiliare secondo quote e modalità indicate, in quanto l'atto di transazione nulla precisava in merito alle singole quote di proprietà degli immobili;
esponeva che molti degli immobili oggetto della domanda di trasferimento non presentavano la conformità urbanistica e catastale, richiesta obbligatoriamente dalla vigente normativa ai fini della commerciabilità degli stessi;
deduceva poi l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
In conclusione, chiedeva, preliminarmente, la chiamata in causa degli altri Controparte_4 convenuti ex art. 269 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale diretta e trasversale, l'accertamento della invalidità, inefficacia, improcedibilità, inammissibilità, ineseguibilità della scrittura privata di transazione e/o la declaratoria di risoluzione della stessa per inadempimento delle controparti, nonché l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c..
Sempre in via riconvenzionale, il convenuto chiedeva che gli attori venissero condannati alla restituzione nei suoi confronti di beni, arredi e gioielli.
4. A seguito di un differimento della prima udienza di comparizione, al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, che ha avuto esito negativo, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quindi, con ordinanza del 15.05.2024, veniva ammessa la prova testimoniale dedotta da parte attrice nelle memorie istruttorie, nonché quella richiesta a prova contraria, sul medesimo capitolato, da veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare sia il Controparte_4 valore commerciale del lastrico solare per cui è causa, sia la regolarità urbanistica e catastale, e quindi la commerciabilità, degli immobili per i quali veniva invocato da parte attrice il trasferimento ex art. 2932 c.c., nominando a tal fine, quale perito d'ufficio, l'Ing. Persona_2
Il CTU depositava la propria relazione in data 24.02.2025.
All'udienza dell'11.03.2025, viste le istanze e le deduzioni rispettivamente svolte dalle parti, il Giudice disponeva l'audizione a chiarimenti del CTU, che aveva luogo all'udienza del 13.05.2025.
pagina 5 di 19 Infine, a seguito di un differimento della causa in pendenza di trattative, disposto su concorde richiesta delle parti, il Giudice fissava l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c., nella quale i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte, come da note depositate.
5. All'esito del giudizio, svolta esaustiva attività istruttoria, le conclusioni formulate dalle parti debbono essere accolte.
Si dispone, pertanto, il trasferimento ex art. 2932 c.c. dei beni immobili individuati dalle parti nelle note conclusionali, con le modalità e secondo i valori dalle stesse concordemente indicati, avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio.
Le conclusioni sono accoglibili, in quanto i beni immobili di cui si chiede il trasferimento risultano perfettamente commerciabili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, così come ha accertato il
CTU Ing. nella relazione tecnica depositata il 24.02.2025 e nelle ulteriori precisazioni Per_2 fornite sia nelle note integrative depositate l'11.05.2025, sia all'udienza del 13.05.2025, ove il tecnico è stato appositamente convocato a chiarimenti sui temi della conformità edilizia e catastale degli immobili.
I beni indicati dalle parti, oggetto di disamina da parte del CTU, risultano dunque tutti commerciabili, e pertanto trasferibili ex art. 2932 c.c., secondo la vigente normativa urbanistica.
L'esito dell'attività istruttoria, valutata in relazione alle rispettive deduzioni e allegazioni delle parti, giustifica, come richieste, le decisioni relative sia alla compensazione integrale delle spese di lite, sia alle spese di CTU da porre definitivamente a carico di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle conclusioni congiunte proposte dalle parti, così provvede:
DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 29 comma 1 bis della L. 52/1985
(D.L. 78/2010), con dichiarazione sostitutiva in data 03/10/2025, prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc., le parti hanno affermato:
- che i dati di identificazione catastale riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e in copia nei documenti allegati all'espletata CTU;
pagina 6 di 19 - che le Parti cedenti, quali intestatarie dei beni in oggetto, hanno dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, così come anche risulta dalla relazione tecnica d'ufficio redatta in data 24 febbraio 2025 dal C.T.U. ing. iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4141, dalla successiva Persona_2 relazione di chiarimenti del medesimo CTU in data 11 maggio 2025 e dalle ulteriori dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 13/05/25.
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
DATO ATTO CHE le parti cedenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 3 e 76, consapevoli delle conseguenze penali per il caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria esclusiva responsabilità, a norma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sue proroghe, modifiche e integrazioni, ed in particolare del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con dichiarazione sostitutiva in data 03/10/2025, prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, le parti hanno affermato:
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alle lett. A1-A2-A3- A4 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (immobili di Bologna Via Mascherino) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in particolare in forza di licenza edilizia p.g.n. 35945/1959 PUT 9084/1959 rilasciata il 23 ottobre 1959 e successiva variante p.g.n. 72115/1960 PUT 18474/1960 rilasciata il 21 febbraio 1961 con agibilità rilasciata con pg.n. 24874/1960 del 19 aprile 1961;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria e che le lievi difformità rilevate e conosciute dalle Parti cessionarie, di cui alle relazioni già in possesso delle parti rientrano nell'art. 19 bis L.R. 23/2004, ad eccezione delle lievi difformità riscontrate nei beni indicati alla lettera A4, che la Parte cedente ha dichiarato in ogni caso non incidere sui volumi e le superfici, essere sanabili con SCIA a sanatoria e non compromettere la commerciabilità dei beni, così come risulta anche dalla citata relazione del CTU e come la Parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare;
- che i beni in oggetto, come confermato anche dalla CTU, sono perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi, garantendone la Parte venditrice la regolarità edilizia ed urbanistica;
pagina 7 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alle lett. A5-A6-A7 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Bologna Via Stalingrado) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in particolare in forza di Licenza Edilizia p.g.n. 11312 n. 2945 del 25 febbraio 1958, rilasciata il 2 luglio del 1959, con agibilità prot.n. 61259/1958 rilasciata il 7 novembre 1959, rilasciata per sole unità abitative con esclusione quindi dei negozi in contratto, come la Parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare;
- che risultano le successive pratiche: autorizzazione edilizia a sanatoria p.g.n. 30039/95 rilasciata in data 1 aprile 1997 (relativa al sub 13 –
a5), DIA p.g.n. 255032/2005 del 30 novembre 2005 per accorpamento di due negozi (sub 12 e 13 – a5
e a7) e realizzazione di attività di asporto gelati e piadine e relativa scheda tecnica p.g.n. 81461/2006 Con del 18 aprile 2006;. p.g.n. 17757/2007 per opere di manutenzione straordinaria nella unità immobiliare ad uso gelateria (subb 12 e 13 – a5 e a7);
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia o permesso di costruire o relativi provvedimenti in sanatoria e che le lievi difformità riscontrate di cui alle predette relazioni, conosciute ed accettate dalla Parte cessionaria, non incidono sui volumi e le superfici, sono sanabili con scia a sanatoria e non rilevano ai fini della commerciabilità dei beni in oggetto;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, con la precisazione in merito alla agibilità di cui sopra;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alla lettera A8 e A9 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte San Pietro foglio 53 mappale 111) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che è stata rilasciata concessione in sanatoria il 8 ottobre 1992 p.g.n. 4312 n. 601/80 con rilascio di abitabilità;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia o permesso di costruire o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
pagina 8 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alla lettera A10 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte San Pietro mappale 319) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre
1967, e per lo stesso risulta parere favorevole domanda per ampliamento p.g.n. 2229/59 del 18 luglio
1959;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, non essendo però muniti di agibilità;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui alla lettera A12 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte
San Pietro foglio 53 mappale 135) è stato edificato in data anteriore al 1 settembre 1967;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
-che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui alla lettera A13 del presente foglio di precisazione delle conclusioni è stato edificato in forza di Concessione Edilizia p.g.n. 26365/1991 P.U.T. 6022/91 rilasciata il 23 settembre
1991 e successive varianti n. 240/1992 rilasciata il 21 dicembre 1992 e n. 5506/1993 rilasciata il 6 dicembre 1994;
- che successivamente è stata presentata SCIA p.g.n. 53293/2017;
- che risulta deposito di agibilità p.g.n. 500587/2020;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
pagina 9 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
DATO ATTO CHE agli atti è stato prodotto, unitamente al foglio di pc., il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Monte San Pietro in data 3 luglio 2025 relativo ai terreni in oggetto e le parti hanno dichiarato che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in esso indicati.
DATO ATTO CHE le Parti cedenti, come da dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, hanno affermato sotto la propria esclusiva responsabilità che:
- gli appartamenti di cui alla lettera A1 - A2 - A3 - A4, (Bologna foglio 120 mappali 156 subb 19 - 17
-12 -20), i negozi di cui alle lettere A5 - A6 - A7 (Bologna foglio 120 mappale 256 subb 13 – 14 - 12)
e le abitazioni di cui alle lettere A8 e A9 (Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 subb 1 e 5) sono stati dotati di Attestato di Prestazione Energetica prodotto in giudizio dalle parti unitamente al foglio di pc. e che dal rilascio ad oggi non sono intervenute nei beni in oggetto modifiche che rendano necessario il rilascio di un nuovo aggiornato Attestato;
- le autorimesse (Bologna foglio 20 mappale 156 subb 45 e 47) sono beni il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti energetici;
- il fabbricato collabente, di cui alla lettera A10 è privo di qualsiasi impianto mentre magazzino e la cantina della medesima lettera, sono beni il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti tecnici-energetici;
- il magazzino di cui alla lettera A12 (Monte San Pietro foglio 53 mappale 135) è bene privo di impianti ed escluso dall'obbligo di dotazione della certificazione energetica;
- l'autorimessa di cui alla lettera A13 (Bologna foglio 205 mappale 698 sub 174) è bene il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti tecnici-energetici.
DATO ATTO CHE le Parti, di comune accordo, come da dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di p.c., hanno attribuito a tutti i trasferimenti come sopra richiesti i seguenti valori:
pagina 10 di 19 - € 63.195,10 (sessantatremila centonovantacinque virgola dieci) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A1, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 63.210,95 (sessantatremiladuecentodieci virgola novantacinque) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A2, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro
100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 82.279,97 (ottantaduemila duecentosettantanove virgola novantasette) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A3, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro
100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 81.614,12 (ottantunomila seicentoquattordici virgola dodici) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A4, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A5;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A6;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A7;
- €. 31.236,00 per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A8;
- €. 109.853,55 (centonovemila ottocentocinquantatre virgola cinquantacinque) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A9-10-11 con la precisazione che tale complessiva somma si riferisce quanto a Euro 23.427,00 ai beni indicati con la lettera A9, Euro 36.426,55 (trentaseimila quattrocentoventisei virgola cinquantacinque) ai beni indicati con la lettera A10 e Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero) per quanto riguarda i beni di cui alla lettera A11;
- €. 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ai beni di cui alla lettera A12, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) al fabbricato mappale 135 e quanto ad Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta virgola zero zero) al terreno mappale 136;
- €. 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ai beni cui alla lettera A13.
DATO ATTO CHE
Signori e come da Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3 dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, hanno dichiarato di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione, per quanto riguarda i trasferimenti di cui alle lettere A1 -
A2 - A3 - A4 - A8 - A9 - ai soli fini fiscali, ciascuno per quanto di propria spettanza, hanno chiesto l'applicazione delle imposte con riferimento al valore catastale dei beni oggetto dei trasferimenti pagina 11 di 19 medesimi, come risulta dalla rivalutazione della rendita catastale moltiplicata per il relativo coefficiente, che hanno indicato nei seguenti totali complessivi
€. 62.959,00 (sessantaduemilenovecentocinquantanove virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A1 (foglio 120 mappale 156 sub 19),
€. 62.959,00 (sessantaduemilanovecentocinquantanove virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A2 (foglio 120 mappale 156 sub 17),
€. 82.013,00 (ottantaduemilatredici virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A3 (foglio 120 mappale 156 subb 12 e 45),
€. 81.400,00 (ottantunomilaquattrocento virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A4 (foglio
120 mappale 156 subb 20 e 47),
€. 31.236,00 (trentunomiladuecentotrentasei virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A8
(Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 sub 5),
€. 23.427,00 (ventitremila quattrocentoventisette virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A9
(Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 sub 1).
DATO ATTO CHE
Le parti cessionarie hanno dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L.
14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154 e dall'art. 10 comma 20 del D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
DATO ATTO CHE
Relativamente al trasferimento di cui alla lettera A13 che segue, la parte cessionaria ha dichiarato di conoscere tutti i patti di cui all'atto autenticato nelle firme dal dr. il 12 marzo Persona_3
1991 rep.n. 66232 registrato a Bologna Atti Privati il 19 marzo 1991 al n. 1585 e trascritto a Bologna il
20 maggio 1993 art. 8794 e di essere residente nel centro storico di Bologna e precisamente in Strada
Maggiore n. 77
DISPONE ex art. 2932 c.c. i seguenti trasferimenti immobiliari in favore degli attori, ed in particolare DISPONE di:
- A1) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, ai signori per 50/100 (cinquanta centesimi), per 33/100 (trentatrè Parte_1 Parte_2
pagina 12 di 19 centesimi), e per 8,50/100 (otto virgola cinquanta centesimi) ciascuno - Parte_4 Parte_3
, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento con annessa cantina al seminterrato distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 156 sub 19, rendita catastale 499,67, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, Via
Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale 68 mq. - totale escluse le aree scoperte
67 mq.; confini: parti comuni, beni subb 20- 18 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80, categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A2) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla Signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_1
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al quarto piano con annessa cantina al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio
120 con il mappale 156 sub 17, rendita Euro 499,67, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani
4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale 68 mq. - totale escluse le aree scoperte 67 mq., confini: parti comuni, beni sub 20-94 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A3) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla Signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_2
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al secondo piano con annesse pertinenziali cantina ed autorimessa al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 120 con i mappali 156 sub 12, rendita Euro 592,63, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-2, superfice catastale totale
89 mq. - totale escluse le aree scoperte 86 mq., 156 sub 45, rendita Euro 58,26, zona censuaria 2, pagina 13 di 19 categoria C/6, classe 3, mq.12, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1, superfice catastale totale 12 mq., confini parti comuni, beni subb 11 - 9 - 46 - 14 - 24 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A4) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, ai Signori
e in ragione di una metà indivisa ciascuno, la piena ed intera Parte_4 Parte_3 proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al quarto piano con annesse pertinenziali cantina ed autorimessa al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 120 con i mappali 156 sub 20, rendita Euro 592,63, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale
87 mq. - totale escluse le aree scoperte 84 mq.,156 sub 47, rendita Euro 53,40, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, mq.11, piano S1, Via Ottaviano Mascherino n. 9, superfice catastale totale 11 mq., confini: parti comuni, beni subb 17 - 19 - 46 - 48 - 18 - 27 ed altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A5) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_2
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 13, rendita
Euro 2.981,40, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 6, mq.44, Via Stalingrado n. 22E, piano T, superfice catastale totale 44 mq., subalterno variato per diversa distribuzione degli spazi interni con pratica BO0043763 del 4 marzo 2025, confini: Via Stalingrado, scale comuni, sub 14 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo. pagina 14 di 19 - A6) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno alla signora la piena ed Parte_1 intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 14, rendita
Euro 3.262,36, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 5, mq.56, Via Stalingrado n. 22F, piano T, superfice catastale totale 63 mq. subalterno variato per diversa distribuzione degli spazi interni con pratica BO0043765 del 4 marzo 2025, confini: Via Stalingrado, parti comuni, sub 13 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo.
- A7) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ai Signori e in Parte_4 Parte_3 ragione di una metà indivisa ciascuno, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 12, rendita
Euro 2.439,33, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 6, mq.36, Via Stalingrado n. 22, piano T, superfice catastale totale 37 mq., confini: Via Stalingrado, parti comuni. sub 13 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo.
- A8) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari a 1/6 (un sesto) ciascuno i primi due ed a 4/6 (quattro sesti) la terza, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni ai signori per la quota di 1/3 (un Parte_1 terzo), per la quota di 1/3 (un terzo), e per la Parte_2 Parte_4 Parte_3 quota di 1/6 (un sesto) ciascuno:
- porzione del fabbricato sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli n. 2, costituita da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato, in pessimo stato ed in parte in rovina, distinto il tutto al catasto fabbricati del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con il mappale 111 sub 5, rendita Euro 247,90, categoria A/4, classe 1, vani 7,5, Via Arsenio Beghelli piano S1-T-1, superfice catastale totale 250 mq. - totale escluse le aree scoperte 250 mq., confini: parti comuni, mappale 111 sub 1.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo, in particolare come dichiara la Parte cedente la comproprietà della corte pertinenziale distinta al catasto fabbricati al foglio 53 con il mappale 148 BCNC di complessivi mq. 191 e con diritto alla corte pagina 15 di 19 pertinenziale mappale 134 catasto terreni di complessivi mq. 434, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
- A9-10-11) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari a 2/12 (due dodicesimi) ciascuno i primi due ed a 5/12
[...]
(cinque dodicesimi) la terza, la piena proprietà in ragione di 9/12 (nove dodicesimi), e comunque ogni diritto loro spettante sui seguenti beni ai signori Parte_1 Parte_2
e le prime due per 3/12 (tre dodicesimi) ciascuna e gli ultimi due per Parte_4 Parte_3
3/24 (tre ventiquattresimi) ciascuno:
- a 9) - porzione del fabbricato sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli n.
2, costituita da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato, in pessime condizioni ed in parte in rovina, distinta al catasto fabbricati del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con il mappale 111 sub 1, rendita Euro 247,90, categoria A/4, classe 1,vani 7,5 Via Arsenio Beghelli piano S1-T-1, superfice catastale totale 172 mq. - totale escluse le aree scoperte 172 mq., confini: parti comuni, beni mappale 111 sub 5.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo, in particolare come dichiara la Parte cedente la comproprietà della corte pertinenziale distinta al catasto fabbricati al foglio 53 con il mappale 148 BCNC di complessivi mq. 191 e con diritto alla corte pertinenziale mappale 134 catasto terreni di complessivi mq. 434, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
-a10) - fabbricato collabente da cielo a terra sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo,
Via Beghelli n. 8 costituito da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato e magazzino ai piani terra e primo con area cortiliva pertinenziale, distinti detti beni al catasto fabbricati del Comune di
Monte San Pietro al foglio 53 con i mappali 319 sub 6, categoria F/2, Via Arsenio Beghelli n. 8, piano T-1, subalterno attribuito con denuncia di variazione per variazione della destinazione da abitazione a unità collabente del 5 febbraio 2025 prot.n. BO0021534, derivante dal sub 4, 319 sub 7, categoria F/2, Via Arsenio Beghelli n. 8, piano S1, subalterno attribuito con denuncia di variazione per variazione della destinazione da deposito a unità collabente del 6 febbraio 2025 prot.n.
BO0021821, derivante dal sub 5, 319 sub 3, categoria D/10, rendita Euro 614,00 Via Arsenio Beghelli
n.8, piano T-1; 319 sub 1, Via Arsenio Beghelli piano T, B.C.N.C. ai subb 3 – 6 - 7.
L'area di sedime e circostante il fabbricato è censita anche al catasto terreni al foglio 53 con il mappale
319 Ente Urbano di mq 605. Confini: mappali 318, 136,132 ed altri.
-a 11) - terreni agricoli senza sovrastanti fabbricati in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, distinti detti beni al catasto terreni del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con i mappali pagina 16 di 19 112, bosco ceduo classe 3, mq. 1554, reddito dominicale 0,80, reddito Agrario 0,24
113, cast.frutto, classe U, mq. 6705, reddito dominicale 17,31, reddito Agrario 1,04
114, pioppeto, classe U, mq. 9832, reddito dominicale 76,17, reddito Agrario 15,23
115, incolt.prod., classe U, mq. 6440, reddito dominicale 1,66, reddito Agrario 1,00
124, pioppeto, classe U, mq. 1080, reddito dominicale 8,37, reddito Agrario 1,67
125, incolt.prod., classe U, mq. 5850, reddito dominicale 1,51, reddito Agrario 0,91
126, cast.frutto, classe U, mq. 12.967, reddito dominicale 33,48, reddito Agrario 2,01
127, pascolo, classe U, mq. 1364, reddito dominicale 0,77, reddito Agrario 0,35
128, incolt.prod., classe U, mq. 35.136, reddito dominicale 9,07, reddito Agrario 5,44
129, cast.frutto, classe U, mq. 3039, reddito dominicale 7,85, reddito Agrario 0,47
130, incolt.prod. classe U, mq. 3741, reddito dominicale 0,97, reddito Agrario 0,58
131, incolt.prod., classe U, mq. 2791, reddito dominicale 0,72, reddito Agrario
0,43,
132, incolt.prod., classe U, mq. 976, reddito dominicale 0,25, reddito Agrario 0,15,
133, incolt.ster. , mq. 280, reddito dominicale 0, reddito Agrario 0,
173, pioppeto, classe U, mq. 11669, reddito dominicale 90,40, reddito Agrario 18,08,
174, incolt.prod. classe U, mq. 1416, reddito dominicale 0,37, reddito Agrario 0,22,
175, incolt.prod. classe U, mq. 7490, reddito dominicale 1,93, reddito Agrario 1,16
318, incolt. prod., classe U, mq. 1790, reddito dominicale 0,46, reddito Agrario 0,28.
Confini: mappali 329 - 110 - 122 - 118 - 117 - 116 - 139 e forse altri.
- A12) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari ad 1/6 (un sesto) ognuno, la piena proprietà in
[...] ragione di 1/2 (un mezzo) dei seguenti beni, ai signori Parte_1 Parte_2
e le prime due per 1/6 (un sesto) ciascuna e gli ultimi due per 1/12 Parte_4 Parte_3
(un dodicesimo) ciascuno, volendo che siano comunque trasferiti dai cedenti ogni diritto loro spettante sui predetti beni:
- fabbricato da cielo a terra sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli snc costituito da magazzino con pertinenziale area cortiliva censita al catasto terreni, distinti detti beni al catasto del Comune di Monte San Pietro come segue: catasto fabbricati foglio 53 mappale 135, categoria D/10, rendita Euro 246,00, Via Arsenio
Beghelli, piano T-1, catasto terreni foglio 53 mappali 135, ente urbano, mq. 619 136, canneto, classe U, mq. 356, reddito dominicale Euro 1,56, reddito agrario Euro 0,74.
pagina 17 di 19 Con diritto alla corte mappale 134 catasto terreni, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
Confini: mappali 319- 132- 133 ed altri.
-A13) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà
[...] superficiaria, alla signora la piena ed intera proprietà superficiaria della Parte_2 durata di anni 80 (ottanta) a far tempo dal 12 marzo 1991 dei seguenti beni:
-porzione del fabbricato sito in Bologna Via del Piombo n. 13, costituita da autorimessa al piano secondo interrato, distinta al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 205 con il mappale
698 sub 174, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, mq.14, superfice catastale totale 18 mq. rendita Euro 137,38, Via del Piombo n. 13, piano S2. Confini: corsia comune, altre parti comuni, autorimessa alinea e forse altri.
È compresa nel trasferimento la comproprietà superficiaria condominiale delle parti comuni tali per
Legge, destinazione o titolo.
DATO ATTO CHE
i signori e precisano che la quota millesimale dell'area Controparte_1 CP_4 CP_2 condominiale di pertinenza delle unità immobiliari di cui ai trasferimenti indicati alle lettere A1, A2,
A3, A4, è loro pervenuta quali condomini con atto dr. del 23 novembre 2023 rep. n. Persona_4
19040, trascritto a Bologna per tale acquisto il 27 dicembre 2023 art. 45429;
- B) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 22 dicembre 2021 n. part. 47719 n. gen. 67006 a favore degli attori , Parte_2 Parte_1
e e a carico dei convenuti , e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 CP_2 esonerando da ogni responsabilità in merito il competente conservatore dei registri
[...] immobiliari.
- C) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, ad ogni fine di legge, contro le parti convenute, ciascuna per proprio titolo e rispettivi diritti e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- D) DISPONE: che le imposte e tasse relative alla registrazione della presente sentenza saranno a carico degli attori nella misura del 50% e dei convenuti nella restante quota del 50% da suddividersi in misura paritetica tra loro. pagina 18 di 19 - E) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_4
- F) COMPENSA interamente le spese legali tra le parti.
Bologna, 17 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10757/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'Avv. AUGUSTO ALBERTO BISSON e dell'Avv. PIETRO GIAMPAOLO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._5
C.F. ) Controparte_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7 tutti con il patrocinio dell'Avv. MARCO BALDINI e dell'Avv. FRANCESCO RANIERI
C.F. ) Controparte_4 C.F._8 con il patrocinio dell'Avv. LAURA MANZONI e dell'Avv. SANTIAGO ARGUELLO
CONVENUTI
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate telematicamente, contenenti conclusioni congiunte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio
[...] Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
e per ottenere l'adempimento forzoso di una serie di CP_3 Controparte_4 obbligazioni assunte nell'atto transattivo concluso, tra tutte le parti in causa, in data 10.05.2021, all'esito di un contenzioso stragiudiziale sorto in relazione alla successione testamentaria di Per_1
, deceduto il 20.07.2020.
[...]
In sostanza, nell'atto transattivo, a fronte della rinuncia degli attori (i uali nipoti di primo Pt_1 grado, i quali nipoti di secondo grado del de cuius) ad impugnare tre testamenti olografi (che Pt_3 avevano istituito come unici eredi i convenuti e Controparte_4 Controparte_2 CP_1
nipoti del cuius), nonché della rinuncia a far valere un quarto testamento pubblico, che
[...] istituiva anche gli attori quali eredi testamentari di i convenuti avevano assunto una Persona_1 serie di obbligazioni: (a) obblighi di pagamento di somme di denaro;
(b) obblighi di trasferire determinate quote di immobili;
(c) obblighi di consegna di determinati beni (gioielli, mobilio, tovagliato, biancheria); (d) obblighi di consegna di album fotografici di famiglia per estrarne copia;
(e) obbligo di prendere in consegna armi appartenenti al de cuius;
(f) obbligo a carico del convenuto
(figlio di di rilasciare uno degli appartamenti, con relativo CP_3 Controparte_4 garage, promessi in vendita alle attrici, entro il 10.11.2022, nonché di corrispondere una indennità di occupazione di € 500 mensili, a far data dall'01.02.2022.
Gli attori lamentavano che, nonostante la scadenza di tutti i termini concordati nella transazione, solo parte degli impegni assunti erano stati eseguiti dai convenuti, cosicché erano stati costretti a promuovere la presente azione giudiziaria, per ottenere la condanna dei convenuti all'adempimento delle obbligazioni rimaste ancora inadempiute (parziale mancato pagamento delle somme, trasferimento ex art. 2932 c.c. di tutti gli immobili, consegna di parte dei gioielli, del mobilio, del tovagliato e degli album fotografici di famiglia, rilascio del bene occupato da e CP_3 pagamento dell'indennità di occupazione, cfr. pagg. 11-15 dell'atto di citazione).
pagina 2 di 19 Inoltre, gli attori chiedevano che e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 venissero condannati al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni patiti e patiendi a causa del ritardato adempimento delle obbligazioni immobiliari di cui alla transazione del 10.05.2021, derivanti dal mancato incasso dei canoni mensili di locazione che avrebbero potuto percepire, per effetto del trasferimento degli immobili ad essi spettanti, previsto per il 25.05.2021, qualora i convenuti suindicati avessero regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte nell'atto transattivo;
chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti alla restituzione dei depositi cauzionali versati dai conduttori dei beni promessi in cessione.
2. Si costituivano, con separate comparse di risposta e con difesa unitaria, Controparte_1
e esponendo rispettivamente quanto segue. Controparte_2 CP_3
e dichiaravano di aver già adempiuto alle obbligazioni di Controparte_1 Controparte_2 pagamento di somme di denaro, rispettivamente assunte nell'atto transattivo, e affermavano di essersi sempre resi disponibili ad adempiere all'obbligo di trasferire agli attori la quota loro pervenuta per successione ereditaria, appartenente all'eredità di riferivano che Persona_1 CP_4
, anch'egli firmatario dell'accordo, aveva iniziato a contestare alcuni aspetti della transazione,
[...] fino al punto di rottura con la controparte, che si era determinata ad agire in giudizio per l'adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto per ben due volte, non si era Controparte_4 neppure presentato avanti al notaio per la stipulazione del rogito.
Inoltre, i convenuti rilevavano che le verifiche catastali successive alla sottoscrizione della transazione del 10.05.2021 avevano evidenziato che la quota di un quarto del lastrico solare sito in Bologna, piazza di Porta Ravegnana, indicato come appartenente a rispettivamente padre e nonno Controparte_5 degli attori, che questi ultimi si erano obbligati a cedere agli eredi testamentari di Persona_1 era poi risultato di proprietà del de cuius, e pertanto di e Controparte_4 CP_2 CP_1 cosicché era necessario riequilibrare il valore economico della transazione con il riconoscimento ai convenuti di una somma di denaro aggiuntiva.
In conclusione, e chiedevano che venisse dichiarata la loro Controparte_1 Controparte_2 volontà di dare esecuzione all'atto transattivo, rigettando nei loro confronti la domanda attorea di risarcimento del danno;
chiedevano, inoltre, che venisse condannato a manlevarli Controparte_4 per quanto fossero tenuti eventualmente a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno o, in via subordinata, che venisse dichiarato il loro diritto di regresso nei confronti di CP_4
; chiedevano di essere manlevati da di quanto fossero tenuti eventualmente a
[...] CP_3 pagare in favore degli attori, a causa dell'occupazione da parte dello stesso dell'appartamento sito in pagina 3 di 19 Bologna, via Mascherino n. 9; domandavano che venisse respinta ogni richiesta di manleva e/o imputazione di costi e sanzioni discendenti dalla mancata registrazione della transazione, stante l'assenza di ogni loro responsabilità al riguardo. dichiarava di aver adempiuto, dopo la notifica dell'atto di citazione, all'obbligazione CP_3 posta a suo carico nell'atto transattivo del 10.05.2021, relativa al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile detenuto, già oggetto di un contratto di locazione stipulato con il de cuius e poi di un contratto di comodato concluso con il padre e gli zii Controparte_4 CP_2
e si dichiarava disponibile a rilasciare l'immobile, come previsto nell'atto
[...] CP_1 transattivo, e a tenere indenne e manlevare e di quanto fossero tenuti a Controparte_2 CP_1 pagare agli attori a titolo di indennità di occupazione dell'immobile; rilevava che le altre inadempienze descritte dagli attori non erano a lui ascrivibili e, pertanto, chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
3. Nella comparsa di costituzione, il convenuto dopo aver ampiamente ripercorso i Controparte_4 rapporti tra gli eredi di e tra questi e il de cuius, esponeva che gli attori si erano resi Persona_1 responsabili di un grave inadempimento delle obbligazioni assunte nell'atto transattivo del 10.05.2021, in particolare in relazione alle seguenti condotte:
-mancata consegna agli eredi testamentari della dichiarazione di avente ad oggetto Controparte_5 la rinuncia dello stesso ad impugnare i testamenti del de cuius;
-mancato accordo sostitutivo della pattuizione relativa alla cessione di un quarto del lastrico solare sito in Bologna, piazza di Porta Ravegnana, invero già appartenuto al de cuius e dunque di proprietà dei convenuti. dichiarava che anche si era resa inadempiente alle Controparte_4 Controparte_2 obbligazioni di pagamento di denaro, assunte nell'atto di transazione.
Inoltre, il convenuto deduceva che tale contratto doveva essere dichiarato nullo ex artt. 1326, 1418 c.c., per impossibilità dell'oggetto, in quanto la quota di un quarto del lastrico solare sito a Bologna, piazza di Porta Ravegnana, che doveva essere ceduta dagli attori agli eredi testamentari, si era rivelata già di proprietà di questi ultimi;
in subordine, chiedeva che la transazione venisse annullata per errore rilevante sull'oggetto della prestazione;
rilevava che in ogni caso le condotte degli attori e di sopra richiamate, integravano un inadempimento di non scarsa importanza, Controparte_2 rilevante ai fini della risoluzione della scrittura di transazione.
Il convenuto, nella denegata ipotesi in cui dovesse a lui attribuirsi un qualsivoglia inadempimento, sollevava poi eccezione ex art. 1460 c.c. nei confronti degli attori e di dovendosi Controparte_2
pagina 4 di 19 ritenere del tutto legittima, non già contraria a buona fede, per le ragioni esposte, la sua decisione di non dar corso alla transazione oggetto di causa.
Inoltre, eccepiva l'insussistenza delle condizioni della domanda proposta ex art. Controparte_4
2932 c.c., a causa dell'inadempimento degli attori e degli altri convenuti, nonché l'invalidità, inammissibilità, infondatezza e improcedibilità della domanda di trasferimento immobiliare secondo quote e modalità indicate, in quanto l'atto di transazione nulla precisava in merito alle singole quote di proprietà degli immobili;
esponeva che molti degli immobili oggetto della domanda di trasferimento non presentavano la conformità urbanistica e catastale, richiesta obbligatoriamente dalla vigente normativa ai fini della commerciabilità degli stessi;
deduceva poi l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
In conclusione, chiedeva, preliminarmente, la chiamata in causa degli altri Controparte_4 convenuti ex art. 269 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale diretta e trasversale, l'accertamento della invalidità, inefficacia, improcedibilità, inammissibilità, ineseguibilità della scrittura privata di transazione e/o la declaratoria di risoluzione della stessa per inadempimento delle controparti, nonché l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c..
Sempre in via riconvenzionale, il convenuto chiedeva che gli attori venissero condannati alla restituzione nei suoi confronti di beni, arredi e gioielli.
4. A seguito di un differimento della prima udienza di comparizione, al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, che ha avuto esito negativo, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quindi, con ordinanza del 15.05.2024, veniva ammessa la prova testimoniale dedotta da parte attrice nelle memorie istruttorie, nonché quella richiesta a prova contraria, sul medesimo capitolato, da veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare sia il Controparte_4 valore commerciale del lastrico solare per cui è causa, sia la regolarità urbanistica e catastale, e quindi la commerciabilità, degli immobili per i quali veniva invocato da parte attrice il trasferimento ex art. 2932 c.c., nominando a tal fine, quale perito d'ufficio, l'Ing. Persona_2
Il CTU depositava la propria relazione in data 24.02.2025.
All'udienza dell'11.03.2025, viste le istanze e le deduzioni rispettivamente svolte dalle parti, il Giudice disponeva l'audizione a chiarimenti del CTU, che aveva luogo all'udienza del 13.05.2025.
pagina 5 di 19 Infine, a seguito di un differimento della causa in pendenza di trattative, disposto su concorde richiesta delle parti, il Giudice fissava l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c., nella quale i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte, come da note depositate.
5. All'esito del giudizio, svolta esaustiva attività istruttoria, le conclusioni formulate dalle parti debbono essere accolte.
Si dispone, pertanto, il trasferimento ex art. 2932 c.c. dei beni immobili individuati dalle parti nelle note conclusionali, con le modalità e secondo i valori dalle stesse concordemente indicati, avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio.
Le conclusioni sono accoglibili, in quanto i beni immobili di cui si chiede il trasferimento risultano perfettamente commerciabili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, così come ha accertato il
CTU Ing. nella relazione tecnica depositata il 24.02.2025 e nelle ulteriori precisazioni Per_2 fornite sia nelle note integrative depositate l'11.05.2025, sia all'udienza del 13.05.2025, ove il tecnico è stato appositamente convocato a chiarimenti sui temi della conformità edilizia e catastale degli immobili.
I beni indicati dalle parti, oggetto di disamina da parte del CTU, risultano dunque tutti commerciabili, e pertanto trasferibili ex art. 2932 c.c., secondo la vigente normativa urbanistica.
L'esito dell'attività istruttoria, valutata in relazione alle rispettive deduzioni e allegazioni delle parti, giustifica, come richieste, le decisioni relative sia alla compensazione integrale delle spese di lite, sia alle spese di CTU da porre definitivamente a carico di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle conclusioni congiunte proposte dalle parti, così provvede:
DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 29 comma 1 bis della L. 52/1985
(D.L. 78/2010), con dichiarazione sostitutiva in data 03/10/2025, prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc., le parti hanno affermato:
- che i dati di identificazione catastale riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e in copia nei documenti allegati all'espletata CTU;
pagina 6 di 19 - che le Parti cedenti, quali intestatarie dei beni in oggetto, hanno dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, così come anche risulta dalla relazione tecnica d'ufficio redatta in data 24 febbraio 2025 dal C.T.U. ing. iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4141, dalla successiva Persona_2 relazione di chiarimenti del medesimo CTU in data 11 maggio 2025 e dalle ulteriori dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 13/05/25.
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
DATO ATTO CHE le parti cedenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 3 e 76, consapevoli delle conseguenze penali per il caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria esclusiva responsabilità, a norma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sue proroghe, modifiche e integrazioni, ed in particolare del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con dichiarazione sostitutiva in data 03/10/2025, prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, le parti hanno affermato:
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alle lett. A1-A2-A3- A4 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (immobili di Bologna Via Mascherino) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in particolare in forza di licenza edilizia p.g.n. 35945/1959 PUT 9084/1959 rilasciata il 23 ottobre 1959 e successiva variante p.g.n. 72115/1960 PUT 18474/1960 rilasciata il 21 febbraio 1961 con agibilità rilasciata con pg.n. 24874/1960 del 19 aprile 1961;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria e che le lievi difformità rilevate e conosciute dalle Parti cessionarie, di cui alle relazioni già in possesso delle parti rientrano nell'art. 19 bis L.R. 23/2004, ad eccezione delle lievi difformità riscontrate nei beni indicati alla lettera A4, che la Parte cedente ha dichiarato in ogni caso non incidere sui volumi e le superfici, essere sanabili con SCIA a sanatoria e non compromettere la commerciabilità dei beni, così come risulta anche dalla citata relazione del CTU e come la Parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare;
- che i beni in oggetto, come confermato anche dalla CTU, sono perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi, garantendone la Parte venditrice la regolarità edilizia ed urbanistica;
pagina 7 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alle lett. A5-A6-A7 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Bologna Via Stalingrado) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in particolare in forza di Licenza Edilizia p.g.n. 11312 n. 2945 del 25 febbraio 1958, rilasciata il 2 luglio del 1959, con agibilità prot.n. 61259/1958 rilasciata il 7 novembre 1959, rilasciata per sole unità abitative con esclusione quindi dei negozi in contratto, come la Parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare;
- che risultano le successive pratiche: autorizzazione edilizia a sanatoria p.g.n. 30039/95 rilasciata in data 1 aprile 1997 (relativa al sub 13 –
a5), DIA p.g.n. 255032/2005 del 30 novembre 2005 per accorpamento di due negozi (sub 12 e 13 – a5
e a7) e realizzazione di attività di asporto gelati e piadine e relativa scheda tecnica p.g.n. 81461/2006 Con del 18 aprile 2006;. p.g.n. 17757/2007 per opere di manutenzione straordinaria nella unità immobiliare ad uso gelateria (subb 12 e 13 – a5 e a7);
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia o permesso di costruire o relativi provvedimenti in sanatoria e che le lievi difformità riscontrate di cui alle predette relazioni, conosciute ed accettate dalla Parte cessionaria, non incidono sui volumi e le superfici, sono sanabili con scia a sanatoria e non rilevano ai fini della commerciabilità dei beni in oggetto;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, con la precisazione in merito alla agibilità di cui sopra;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alla lettera A8 e A9 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte San Pietro foglio 53 mappale 111) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che è stata rilasciata concessione in sanatoria il 8 ottobre 1992 p.g.n. 4312 n. 601/80 con rilascio di abitabilità;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia o permesso di costruire o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
pagina 8 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui fanno parte i beni di cui alla lettera A10 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte San Pietro mappale 319) è stato edificato in data anteriore al 1° settembre
1967, e per lo stesso risulta parere favorevole domanda per ampliamento p.g.n. 2229/59 del 18 luglio
1959;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, non essendo però muniti di agibilità;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui alla lettera A12 del presente foglio di precisazione delle conclusioni (Monte
San Pietro foglio 53 mappale 135) è stato edificato in data anteriore al 1 settembre 1967;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
-che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
- che il fabbricato di cui alla lettera A13 del presente foglio di precisazione delle conclusioni è stato edificato in forza di Concessione Edilizia p.g.n. 26365/1991 P.U.T. 6022/91 rilasciata il 23 settembre
1991 e successive varianti n. 240/1992 rilasciata il 21 dicembre 1992 e n. 5506/1993 rilasciata il 6 dicembre 1994;
- che successivamente è stata presentata SCIA p.g.n. 53293/2017;
- che risulta deposito di agibilità p.g.n. 500587/2020;
- che in prosieguo non sono state effettuate opere o modifiche ulteriori suscettibili di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria;
- che i beni in oggetto sono quindi perfettamente commerciabili e trasferibili ai sensi delle vigenti normative urbanistiche anche con riferimento all'agibilità dei medesimi;
pagina 9 di 19 - che gli immobili in oggetto non sono sottoposti a vincoli a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
DATO ATTO CHE agli atti è stato prodotto, unitamente al foglio di pc., il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Monte San Pietro in data 3 luglio 2025 relativo ai terreni in oggetto e le parti hanno dichiarato che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in esso indicati.
DATO ATTO CHE le Parti cedenti, come da dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, hanno affermato sotto la propria esclusiva responsabilità che:
- gli appartamenti di cui alla lettera A1 - A2 - A3 - A4, (Bologna foglio 120 mappali 156 subb 19 - 17
-12 -20), i negozi di cui alle lettere A5 - A6 - A7 (Bologna foglio 120 mappale 256 subb 13 – 14 - 12)
e le abitazioni di cui alle lettere A8 e A9 (Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 subb 1 e 5) sono stati dotati di Attestato di Prestazione Energetica prodotto in giudizio dalle parti unitamente al foglio di pc. e che dal rilascio ad oggi non sono intervenute nei beni in oggetto modifiche che rendano necessario il rilascio di un nuovo aggiornato Attestato;
- le autorimesse (Bologna foglio 20 mappale 156 subb 45 e 47) sono beni il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti energetici;
- il fabbricato collabente, di cui alla lettera A10 è privo di qualsiasi impianto mentre magazzino e la cantina della medesima lettera, sono beni il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti tecnici-energetici;
- il magazzino di cui alla lettera A12 (Monte San Pietro foglio 53 mappale 135) è bene privo di impianti ed escluso dall'obbligo di dotazione della certificazione energetica;
- l'autorimessa di cui alla lettera A13 (Bologna foglio 205 mappale 698 sub 174) è bene il cui uso standard non prevede installazione ed impiego di impianti tecnici-energetici.
DATO ATTO CHE le Parti, di comune accordo, come da dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di p.c., hanno attribuito a tutti i trasferimenti come sopra richiesti i seguenti valori:
pagina 10 di 19 - € 63.195,10 (sessantatremila centonovantacinque virgola dieci) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A1, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 63.210,95 (sessantatremiladuecentodieci virgola novantacinque) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A2, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro
100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 82.279,97 (ottantaduemila duecentosettantanove virgola novantasette) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A3, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro
100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 81.614,12 (ottantunomila seicentoquattordici virgola dodici) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A4, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 100,00 alla porzione millesimale dell'area di ingresso mappale 156 sub 80;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A5;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A6;
- €. 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A7;
- €. 31.236,00 per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A8;
- €. 109.853,55 (centonovemila ottocentocinquantatre virgola cinquantacinque) per quanto riguarda il trasferimento di cui alla lettera A9-10-11 con la precisazione che tale complessiva somma si riferisce quanto a Euro 23.427,00 ai beni indicati con la lettera A9, Euro 36.426,55 (trentaseimila quattrocentoventisei virgola cinquantacinque) ai beni indicati con la lettera A10 e Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero) per quanto riguarda i beni di cui alla lettera A11;
- €. 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ai beni di cui alla lettera A12, con la precisazione che tale somma si riferisce quanto ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) al fabbricato mappale 135 e quanto ad Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta virgola zero zero) al terreno mappale 136;
- €. 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ai beni cui alla lettera A13.
DATO ATTO CHE
Signori e come da Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3 dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio unitamente al foglio di pc, hanno dichiarato di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione, per quanto riguarda i trasferimenti di cui alle lettere A1 -
A2 - A3 - A4 - A8 - A9 - ai soli fini fiscali, ciascuno per quanto di propria spettanza, hanno chiesto l'applicazione delle imposte con riferimento al valore catastale dei beni oggetto dei trasferimenti pagina 11 di 19 medesimi, come risulta dalla rivalutazione della rendita catastale moltiplicata per il relativo coefficiente, che hanno indicato nei seguenti totali complessivi
€. 62.959,00 (sessantaduemilenovecentocinquantanove virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A1 (foglio 120 mappale 156 sub 19),
€. 62.959,00 (sessantaduemilanovecentocinquantanove virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A2 (foglio 120 mappale 156 sub 17),
€. 82.013,00 (ottantaduemilatredici virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A3 (foglio 120 mappale 156 subb 12 e 45),
€. 81.400,00 (ottantunomilaquattrocento virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A4 (foglio
120 mappale 156 subb 20 e 47),
€. 31.236,00 (trentunomiladuecentotrentasei virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A8
(Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 sub 5),
€. 23.427,00 (ventitremila quattrocentoventisette virgola zero zero) per i beni di cui alla lettera A9
(Monte San Pietro foglio 53 mappale 111 sub 1).
DATO ATTO CHE
Le parti cessionarie hanno dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L.
14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154 e dall'art. 10 comma 20 del D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
DATO ATTO CHE
Relativamente al trasferimento di cui alla lettera A13 che segue, la parte cessionaria ha dichiarato di conoscere tutti i patti di cui all'atto autenticato nelle firme dal dr. il 12 marzo Persona_3
1991 rep.n. 66232 registrato a Bologna Atti Privati il 19 marzo 1991 al n. 1585 e trascritto a Bologna il
20 maggio 1993 art. 8794 e di essere residente nel centro storico di Bologna e precisamente in Strada
Maggiore n. 77
DISPONE ex art. 2932 c.c. i seguenti trasferimenti immobiliari in favore degli attori, ed in particolare DISPONE di:
- A1) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, ai signori per 50/100 (cinquanta centesimi), per 33/100 (trentatrè Parte_1 Parte_2
pagina 12 di 19 centesimi), e per 8,50/100 (otto virgola cinquanta centesimi) ciascuno - Parte_4 Parte_3
, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento con annessa cantina al seminterrato distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 156 sub 19, rendita catastale 499,67, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, Via
Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale 68 mq. - totale escluse le aree scoperte
67 mq.; confini: parti comuni, beni subb 20- 18 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80, categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A2) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla Signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_1
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al quarto piano con annessa cantina al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio
120 con il mappale 156 sub 17, rendita Euro 499,67, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani
4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale 68 mq. - totale escluse le aree scoperte 67 mq., confini: parti comuni, beni sub 20-94 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A3) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla Signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_2
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al secondo piano con annesse pertinenziali cantina ed autorimessa al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 120 con i mappali 156 sub 12, rendita Euro 592,63, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-2, superfice catastale totale
89 mq. - totale escluse le aree scoperte 86 mq., 156 sub 45, rendita Euro 58,26, zona censuaria 2, pagina 13 di 19 categoria C/6, classe 3, mq.12, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1, superfice catastale totale 12 mq., confini parti comuni, beni subb 11 - 9 - 46 - 14 - 24 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A4) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, ai Signori
e in ragione di una metà indivisa ciascuno, la piena ed intera Parte_4 Parte_3 proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Mascherino n. 9, costituita da appartamento al quarto piano con annesse pertinenziali cantina ed autorimessa al seminterrato, distinti al catasto fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 120 con i mappali 156 sub 20, rendita Euro 592,63, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Via Ottaviano Mascherino n. 9, piano S1-4, superfice catastale totale
87 mq. - totale escluse le aree scoperte 84 mq.,156 sub 47, rendita Euro 53,40, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, mq.11, piano S1, Via Ottaviano Mascherino n. 9, superfice catastale totale 11 mq., confini: parti comuni, beni subb 17 - 19 - 46 - 48 - 18 - 27 ed altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo ed in particolare la comproprietà in ragione di 2250,75/100.000
(duemiladuecentocinquanta virgola settantacinque centomillesimi) dell'area pertinenziale condominiale costituente l'area di accesso e manovra del fabbricato, sita ove sopra e distinta al foglio 120 con il mappale 156 sub 80 , categoria F/1, mq. 34, Via Ottaviano Mascherino n. 11, piano T;
- A5) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà, alla signora la piena ed intera proprietà dei seguenti beni: Parte_2
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 13, rendita
Euro 2.981,40, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 6, mq.44, Via Stalingrado n. 22E, piano T, superfice catastale totale 44 mq., subalterno variato per diversa distribuzione degli spazi interni con pratica BO0043763 del 4 marzo 2025, confini: Via Stalingrado, scale comuni, sub 14 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo. pagina 14 di 19 - A6) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno alla signora la piena ed Parte_1 intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 14, rendita
Euro 3.262,36, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 5, mq.56, Via Stalingrado n. 22F, piano T, superfice catastale totale 63 mq. subalterno variato per diversa distribuzione degli spazi interni con pratica BO0043765 del 4 marzo 2025, confini: Via Stalingrado, parti comuni, sub 13 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo.
- A7) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ai Signori e in Parte_4 Parte_3 ragione di una metà indivisa ciascuno, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni:
- porzione del fabbricato sito in Bologna Via Stalingrado n. 22, costituita da un negozio al piano terra distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 120 con il mappale 256 sub 12, rendita
Euro 2.439,33, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 6, mq.36, Via Stalingrado n. 22, piano T, superfice catastale totale 37 mq., confini: Via Stalingrado, parti comuni. sub 13 e forse altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà condominiale delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo.
- A8) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ciascuno per i rispettivi diritti pari a 1/6 (un sesto) ciascuno i primi due ed a 4/6 (quattro sesti) la terza, la piena ed intera proprietà dei seguenti beni ai signori per la quota di 1/3 (un Parte_1 terzo), per la quota di 1/3 (un terzo), e per la Parte_2 Parte_4 Parte_3 quota di 1/6 (un sesto) ciascuno:
- porzione del fabbricato sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli n. 2, costituita da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato, in pessimo stato ed in parte in rovina, distinto il tutto al catasto fabbricati del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con il mappale 111 sub 5, rendita Euro 247,90, categoria A/4, classe 1, vani 7,5, Via Arsenio Beghelli piano S1-T-1, superfice catastale totale 250 mq. - totale escluse le aree scoperte 250 mq., confini: parti comuni, mappale 111 sub 1.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo, in particolare come dichiara la Parte cedente la comproprietà della corte pertinenziale distinta al catasto fabbricati al foglio 53 con il mappale 148 BCNC di complessivi mq. 191 e con diritto alla corte pagina 15 di 19 pertinenziale mappale 134 catasto terreni di complessivi mq. 434, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
- A9-10-11) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari a 2/12 (due dodicesimi) ciascuno i primi due ed a 5/12
[...]
(cinque dodicesimi) la terza, la piena proprietà in ragione di 9/12 (nove dodicesimi), e comunque ogni diritto loro spettante sui seguenti beni ai signori Parte_1 Parte_2
e le prime due per 3/12 (tre dodicesimi) ciascuna e gli ultimi due per Parte_4 Parte_3
3/24 (tre ventiquattresimi) ciascuno:
- a 9) - porzione del fabbricato sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli n.
2, costituita da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato, in pessime condizioni ed in parte in rovina, distinta al catasto fabbricati del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con il mappale 111 sub 1, rendita Euro 247,90, categoria A/4, classe 1,vani 7,5 Via Arsenio Beghelli piano S1-T-1, superfice catastale totale 172 mq. - totale escluse le aree scoperte 172 mq., confini: parti comuni, beni mappale 111 sub 5.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà delle parti comuni tali per Legge, destinazione o titolo, in particolare come dichiara la Parte cedente la comproprietà della corte pertinenziale distinta al catasto fabbricati al foglio 53 con il mappale 148 BCNC di complessivi mq. 191 e con diritto alla corte pertinenziale mappale 134 catasto terreni di complessivi mq. 434, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
-a10) - fabbricato collabente da cielo a terra sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo,
Via Beghelli n. 8 costituito da appartamento ai piani terra, primo e seminterrato e magazzino ai piani terra e primo con area cortiliva pertinenziale, distinti detti beni al catasto fabbricati del Comune di
Monte San Pietro al foglio 53 con i mappali 319 sub 6, categoria F/2, Via Arsenio Beghelli n. 8, piano T-1, subalterno attribuito con denuncia di variazione per variazione della destinazione da abitazione a unità collabente del 5 febbraio 2025 prot.n. BO0021534, derivante dal sub 4, 319 sub 7, categoria F/2, Via Arsenio Beghelli n. 8, piano S1, subalterno attribuito con denuncia di variazione per variazione della destinazione da deposito a unità collabente del 6 febbraio 2025 prot.n.
BO0021821, derivante dal sub 5, 319 sub 3, categoria D/10, rendita Euro 614,00 Via Arsenio Beghelli
n.8, piano T-1; 319 sub 1, Via Arsenio Beghelli piano T, B.C.N.C. ai subb 3 – 6 - 7.
L'area di sedime e circostante il fabbricato è censita anche al catasto terreni al foglio 53 con il mappale
319 Ente Urbano di mq 605. Confini: mappali 318, 136,132 ed altri.
-a 11) - terreni agricoli senza sovrastanti fabbricati in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, distinti detti beni al catasto terreni del Comune di Monte San Pietro al foglio 53 con i mappali pagina 16 di 19 112, bosco ceduo classe 3, mq. 1554, reddito dominicale 0,80, reddito Agrario 0,24
113, cast.frutto, classe U, mq. 6705, reddito dominicale 17,31, reddito Agrario 1,04
114, pioppeto, classe U, mq. 9832, reddito dominicale 76,17, reddito Agrario 15,23
115, incolt.prod., classe U, mq. 6440, reddito dominicale 1,66, reddito Agrario 1,00
124, pioppeto, classe U, mq. 1080, reddito dominicale 8,37, reddito Agrario 1,67
125, incolt.prod., classe U, mq. 5850, reddito dominicale 1,51, reddito Agrario 0,91
126, cast.frutto, classe U, mq. 12.967, reddito dominicale 33,48, reddito Agrario 2,01
127, pascolo, classe U, mq. 1364, reddito dominicale 0,77, reddito Agrario 0,35
128, incolt.prod., classe U, mq. 35.136, reddito dominicale 9,07, reddito Agrario 5,44
129, cast.frutto, classe U, mq. 3039, reddito dominicale 7,85, reddito Agrario 0,47
130, incolt.prod. classe U, mq. 3741, reddito dominicale 0,97, reddito Agrario 0,58
131, incolt.prod., classe U, mq. 2791, reddito dominicale 0,72, reddito Agrario
0,43,
132, incolt.prod., classe U, mq. 976, reddito dominicale 0,25, reddito Agrario 0,15,
133, incolt.ster. , mq. 280, reddito dominicale 0, reddito Agrario 0,
173, pioppeto, classe U, mq. 11669, reddito dominicale 90,40, reddito Agrario 18,08,
174, incolt.prod. classe U, mq. 1416, reddito dominicale 0,37, reddito Agrario 0,22,
175, incolt.prod. classe U, mq. 7490, reddito dominicale 1,93, reddito Agrario 1,16
318, incolt. prod., classe U, mq. 1790, reddito dominicale 0,46, reddito Agrario 0,28.
Confini: mappali 329 - 110 - 122 - 118 - 117 - 116 - 139 e forse altri.
- A12) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari ad 1/6 (un sesto) ognuno, la piena proprietà in
[...] ragione di 1/2 (un mezzo) dei seguenti beni, ai signori Parte_1 Parte_2
e le prime due per 1/6 (un sesto) ciascuna e gli ultimi due per 1/12 Parte_4 Parte_3
(un dodicesimo) ciascuno, volendo che siano comunque trasferiti dai cedenti ogni diritto loro spettante sui predetti beni:
- fabbricato da cielo a terra sito in Monte San Pietro (BO), frazione San Chierlo, Via Beghelli snc costituito da magazzino con pertinenziale area cortiliva censita al catasto terreni, distinti detti beni al catasto del Comune di Monte San Pietro come segue: catasto fabbricati foglio 53 mappale 135, categoria D/10, rendita Euro 246,00, Via Arsenio
Beghelli, piano T-1, catasto terreni foglio 53 mappali 135, ente urbano, mq. 619 136, canneto, classe U, mq. 356, reddito dominicale Euro 1,56, reddito agrario Euro 0,74.
pagina 17 di 19 Con diritto alla corte mappale 134 catasto terreni, comune ai mappali 133, 135 e 111 del foglio 53.
Confini: mappali 319- 132- 133 ed altri.
-A13) TRASFERIRE dai Signori e Controparte_1 Controparte_4 CP_2
ciascuno per i rispettivi diritti pari ad un terzo ognuno, ed insieme per l'intera proprietà
[...] superficiaria, alla signora la piena ed intera proprietà superficiaria della Parte_2 durata di anni 80 (ottanta) a far tempo dal 12 marzo 1991 dei seguenti beni:
-porzione del fabbricato sito in Bologna Via del Piombo n. 13, costituita da autorimessa al piano secondo interrato, distinta al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 205 con il mappale
698 sub 174, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, mq.14, superfice catastale totale 18 mq. rendita Euro 137,38, Via del Piombo n. 13, piano S2. Confini: corsia comune, altre parti comuni, autorimessa alinea e forse altri.
È compresa nel trasferimento la comproprietà superficiaria condominiale delle parti comuni tali per
Legge, destinazione o titolo.
DATO ATTO CHE
i signori e precisano che la quota millesimale dell'area Controparte_1 CP_4 CP_2 condominiale di pertinenza delle unità immobiliari di cui ai trasferimenti indicati alle lettere A1, A2,
A3, A4, è loro pervenuta quali condomini con atto dr. del 23 novembre 2023 rep. n. Persona_4
19040, trascritto a Bologna per tale acquisto il 27 dicembre 2023 art. 45429;
- B) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 22 dicembre 2021 n. part. 47719 n. gen. 67006 a favore degli attori , Parte_2 Parte_1
e e a carico dei convenuti , e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 CP_2 esonerando da ogni responsabilità in merito il competente conservatore dei registri
[...] immobiliari.
- C) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, ad ogni fine di legge, contro le parti convenute, ciascuna per proprio titolo e rispettivi diritti e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- D) DISPONE: che le imposte e tasse relative alla registrazione della presente sentenza saranno a carico degli attori nella misura del 50% e dei convenuti nella restante quota del 50% da suddividersi in misura paritetica tra loro. pagina 18 di 19 - E) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_4
- F) COMPENSA interamente le spese legali tra le parti.
Bologna, 17 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 19 di 19