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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1847/2024 r.g.v.g., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRO (CS) in data 28/08/1963
E
C.F. , parte nata a MESSINA (ME) in [...] Parte_2 C.F._2
24/01/1965 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. DI IACOVO PASQUALE RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti all'udienza del 21.11.2024 hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio come da ricorso introduttivo ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 21/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (recte: scioglimento del matrimonio) tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 29.6.2016 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in Pag. 2 di 2
mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso (“- Assegnare la casa coniugale ed il vano magazzino unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti sita in Corigliano-Rossano alla Via Marocco, 17 dell'area urbana di Corigliano, alla sig.ra ”). Parte_2
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite, con la precisazione che in assenza di figli minori o maggiorenni autosufficienti la pattuizione intercorsa non costituisce assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Corigliano Calabro in data
2/8/1986 tra e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati (atto n. 4, Parte I, anno 1986), alle condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1847/2024 r.g.v.g., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRO (CS) in data 28/08/1963
E
C.F. , parte nata a MESSINA (ME) in [...] Parte_2 C.F._2
24/01/1965 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. DI IACOVO PASQUALE RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti all'udienza del 21.11.2024 hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio come da ricorso introduttivo ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 21/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (recte: scioglimento del matrimonio) tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 29.6.2016 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in Pag. 2 di 2
mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso (“- Assegnare la casa coniugale ed il vano magazzino unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti sita in Corigliano-Rossano alla Via Marocco, 17 dell'area urbana di Corigliano, alla sig.ra ”). Parte_2
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite, con la precisazione che in assenza di figli minori o maggiorenni autosufficienti la pattuizione intercorsa non costituisce assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Corigliano Calabro in data
2/8/1986 tra e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati (atto n. 4, Parte I, anno 1986), alle condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò