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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1180/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), E DA Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. COCCHI ELISA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA C. COLLODI N. 15 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. COCCHI ELISA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. nato a [...], il [...] e la sig.ra nata a Parte_1 Parte_2
Mosca il 25/12/1977 entrambi cittadini italiani, hanno contratto matrimonio il 12/03/2005 a Castel San Pietro Terme (BO) Atto N. 6 parte 1 - anno 2005 - Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) in regime di comunione dei beni;
dall'unione dei coniugi sono nate il 20/08/2004 a MO (BO) NE
e il 08/12/2006 a MO (BO) Rebecca, entrambe cittadine italiane e residenti con la madre;
le parti si sono separate consensualmente con sentenza n. 1618/2024 pubbl. il 04/06/2024 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al numero di R.G. 11146/2023; la separazione prosegue ininterrottamente da allora, essendo venuta definitivamente meno tra i coniugi la comunione, sia materiale che spirituale;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate;
tali condizioni sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col pagina 1 di 2 presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(CA), il 28/12/1973 e la sig.ra nata a Mosca il 25/12/1977 il [...] a [...] Parte_2
San Pietro Terme (BO), con Atto N. 6 parte 1 - anno 2005 - Comune di CASTEL SAN PIETRO
TERME (BO); dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Disporre che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di e Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti, sostenendo al 50% le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna. Le figlie infatti permarranno presso l'abitazione della madre e del padre per il medesimo periodo di tempo nell'arco del mese secondo le loro esigenze e desideri.
2) I coniugi dichiarano entrambi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, dando atto, reciprocamente, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere, avendo definito ogni diverso rapporto patrimoniale.
3) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 1180/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), E DA Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. COCCHI ELISA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA C. COLLODI N. 15 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. COCCHI ELISA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. nato a [...], il [...] e la sig.ra nata a Parte_1 Parte_2
Mosca il 25/12/1977 entrambi cittadini italiani, hanno contratto matrimonio il 12/03/2005 a Castel San Pietro Terme (BO) Atto N. 6 parte 1 - anno 2005 - Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) in regime di comunione dei beni;
dall'unione dei coniugi sono nate il 20/08/2004 a MO (BO) NE
e il 08/12/2006 a MO (BO) Rebecca, entrambe cittadine italiane e residenti con la madre;
le parti si sono separate consensualmente con sentenza n. 1618/2024 pubbl. il 04/06/2024 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al numero di R.G. 11146/2023; la separazione prosegue ininterrottamente da allora, essendo venuta definitivamente meno tra i coniugi la comunione, sia materiale che spirituale;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate;
tali condizioni sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col pagina 1 di 2 presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(CA), il 28/12/1973 e la sig.ra nata a Mosca il 25/12/1977 il [...] a [...] Parte_2
San Pietro Terme (BO), con Atto N. 6 parte 1 - anno 2005 - Comune di CASTEL SAN PIETRO
TERME (BO); dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Disporre che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di e Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti, sostenendo al 50% le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna. Le figlie infatti permarranno presso l'abitazione della madre e del padre per il medesimo periodo di tempo nell'arco del mese secondo le loro esigenze e desideri.
2) I coniugi dichiarano entrambi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, dando atto, reciprocamente, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere, avendo definito ogni diverso rapporto patrimoniale.
3) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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