Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio da Cassazione n. 591 /2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.4.2025,
promossa da
(già ), in Parte_1 Parte_2 persona dell'accomandatario Sig. rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni di Parte_1 Bartolomeo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo n. 28, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendere come in calce alla citazione in riassunzione;
Attrice in riassunzione – già appellata ed appellante incidentale contro
in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Scoppito (AQ), Via Valle Partina n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Simonetta Deli che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Paolini in forza di mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellante principale ed appellata incidentale avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1503/2011 depositata l'8.11.2011 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n.1789/01, avente ad oggetto risarcimento danni. Rinvio da Cassazione, Sezione Terza, n. 5915/2023 del 27.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“in via istruttoria, che si disponga la rinnovazione della TU con nomina di altro Consulente. In via subordinata chiede che l'Arch. sia chiamato a rendere chiarimenti sulle questioni CP_2 indicate. In ogni caso e nel merito:
1)in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa e di cui agli scritti difensivi ed agli atti dei precedenti gradi di giudizio, al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 236.849,79, oltre Parte_1 IVA come per legge, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di tutti i precedenti gradi sin qui celebrati.”
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla nella causa civile n. 695/2012 Controparte_1
R.G. nonché delle argomentazioni e difese rassegnate nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di riassunzione, in riforma della sentenza n. 1503/2011 del Tribunale di Pescara, dichiarare come non dovute dalla la somma di Euro 4.000,00 per Controparte_1 rendere conforme alla normativa vigente i gruppi pompa della rete idrica antincendio, la somma di Euro 43.121,17 per la installazione di un nuovo impianto antincendio e di allarme, la somma di Euro 22.048,76 per la installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione, la somma di Euro 20.000,00 a titolo di lucro cessante e la somma di Euro 21.580,00 per la sostituzione integrale dei pannelli della controsoffittatura, così dichiarando la debenza da parte della
[...] unicamente della somma di Euro 61.000,00, con esclusione comunque Controparte_1 sia della rivalutazione monetaria che dell'imposta Iva, per le causali risarcitorie indicate nella consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, ad esclusione della somma di Euro 15.000,00 computata dal C.T.U., Arch. a titolo di ripristino delle celle Persona_1 frigorifere, nonché rigettare l'appello incidentale reiterato dalla Parte_1 con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e, per l'effetto,
[...] dichiarare come non dovute dalla la somma di Euro 34.540,00 per la Controparte_1 ricostruzione delle celle frigorifere, la somma di Euro 7.361,00 per il ripristino dell'impianto elettrico, la somma di Euro 8.723,39 per il ripristino dell'impianto di illuminazione di emergenza, la somma di Euro 9.080,60 per il ripristino dell'impianto di condizionamento degli ambienti, la somma di Euro 2.832,82 per il ripristino del tratto di metri 9,75 circa di recinzione in muratura demolita e per il risanamento degli ambienti esterni, la somma di Euro 2.698,66 per la sostituzione dello scaldabagno elettrico, delle due porte asportate e per la manutenzione del tratto fognario occluso nonché la somma di Euro 9.785,59 a titolo di spese di progettazione esecutiva e di direzione dei lavori e, quindi, complessivamente la somma di Euro 75.022,86; con vittoria di spese e del compenso ex D.M. n. 147/202022 del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 15/18.06.2001, in qualità di amministratore e Controparte_3 legale rappresentante di ( oggi conveniva innanzi il Parte_2 Parte_1 Tribunale di Pescara per ivi sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_1 della convenuta in ordine alla indebita rimozione delle parti essenziali degli impianti a servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice e ad essa concesso in locazione, nonché in ordine al danneggiamento dei pannelli della controsoffittatura e delle linee di alimentazione dei gruppi di produzione del freddo e di refrigerazione interni al locale commerciale e, infine, all'intasamento del tombino per la raccolta delle acque piovane sito nel piazzale di sosta. L'attrice chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che il ripristino degli impianti in tutto o in parte rimossi fosse necessario ai fini della conservazione dell'agibilità dei locali per la finalità commerciale e della restituzione degli stessi in condizioni conformi allo stato preesistente. Infine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni provocati per effetto della illecita condotta, pari a Lire 380.000.000 o a quella diversa maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio , incorporante la eccependo Controparte_1 CP_4 preliminarmente la nullità dell'accertamento tecnico preventivo già eseguito e l'improcedibilità della domanda proposta in violazione dell'art 447 bis cpc;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda adducendo di aver restituito l'immobile in buone condizioni e di avere asportato dallo stesso solo beni mobili ed impianti nei termini espressamente consentiti dal contratto di locazione. Spiegava, altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento di migliorie ed addizioni effettuate pari a Lire 194.000.000 da porre in compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a titolo di credito in favore di parte attrice. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Pescara emetteva la sentenza n.1503/2011, così decidendo:
PQM
- dichiara inammissibile per decadenza e comunque infondata la spiegata domanda riconvenzionale;
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta incorporante Controparte_1 la sia con riferimento alla indebita rimozione delle parti essenziali degli impianti posti a CP_4 servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice, sia con riferimento al danneggiamento degli impianti ed elementi degli stessi individuati;
- accerta e dichiara che il ripristino degli impianti rimossi è necessario ai fini della conservazione dell'agibilità dei locali per le finalità commerciali e per l'effetto condanna la Controparte_1 incorporante la al risarcimento dei danni procurati alla per
[...] CP_4 Parte_2 complessivi € 161.826,93 oltre IVA per le voci inerenti, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data della domanda al saldo.
- condanna la incorporante la alla liquidazione delle spese delle Controparte_1 CP_4 TU;
- condanna la incorporante la al pagamento delle spese Controparte_1 CP_4 processuali nella misura di seguito indicata in favore della che liquida in Parte_2 complessivi € 26.429,61 di cui € 2.593,61 per esborsi, € 7.736,00 per diritti, € 16.000,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la Controparte_1 dichiarazione di nullità- inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo e per l'effetto il rigetto della domanda proposta da , la dichiarazione di nullità della sentenza per Parte_2 violazione dell'art 447 bis cpc e, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta da o Parte_2 la riduzione dell'importo liquidato in primo grado. Resisteva in appello la , divenuta nelle more Parte_2 Parte_1 insistendo per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale finalizzato alla condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di € 75.022,86 oltre Iva o la diversa somma che sarebbe risultata di giustizia o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Questa Corte, investita del gravame, in via principale da e in via Controparte_1 incidentale dalla accoglieva parzialmente l'appello principale e, in riforma della Parte_1 decisione del Tribunale, condannava la conduttrice al pagamento della minor somma di euro 52.277,00, rigettava l'appello incidentale, compensava per 2/3 le spese di lite e poneva il restante terzo a carico di Controparte_1 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione mediante Parte_1 cinque motivi così articolati:
1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n.4 e 156 cp.c.; motivazione apparente sul capo di accoglimento dell'appello principale in punto di quantificazione del danno emergente subito dall'appellante (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.);
2) Omessa valutazione dei fatti, decisivi per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla Relazione di A.T.P. e dalle risultanze della prova per testi (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.);
3)Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 156c.p.c.; mancanza assoluta della motivazione sul capo di implicito accoglimento dell'appello principale in punto di lucro cessante subito dall'appellata (art. 360, comma primo n.4 c.p.c.);
4)Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n.4) e 156 c.p.c. c.p.c.; mancanza assoluta della motivazione della pronuncia di rigetto dell'appello incidentale (art. 360, comma primo, n. 4 cpc); 5)Omesso esame di fatti decisivi per la controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale (art. 360, comma primo, n. 5 cpc). non si costituiva. Controparte_1
La Corte di cassazione, sezione terza, con ordinanza n. 5915/23 pubblicata il 27.2.2023, rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo dichiarando assorbiti i restanti e cassava la sentenza di appello in relazione al motivo accolto, rimettendo le parti innanzi a questa Corte d'Appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte rilevava come la Corte distrettuale avesse adottato la decisione impugnata basandola anche sul fatto che le richieste dell'odierna ricorrente non apparissero sorrette dal necessario supporto probatorio omettendo, tuttavia, di spiegare perché, a prescindere dalla motivazione del Tribunale, mancasse quel supporto e senza considerare i fatti emergenti dalle risultanze dell'ATP e delle prove testimoniali. Disponeva, pertanto, che il giudice del rinvio provvedesse a rendere nuova decisione considerando i fatti emergenti dall'ATP e rappresentati dalle testimonianze. Con atto di citazione in riassunzione ha riassunto la causa chiedendo Parte_1 l'integrale accoglimento delle sue originarie pretese e la condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno in proprio favore nella misura di € 236.849,79 oltre Iva, con vittoria di spese e competenze. Si è costituita la quale ha sostanzialmente insistito per l'accoglimento del suo Controparte_1 precedente appello come da conclusioni in epigrafe riportate. Con ordinanza del 17.7.2024 questa Corte, dovendo procedere a riconsiderare i fatti emergenti dalle risultanze dell'ATP al fine di considerare se le stesse fossero idonee o inidonee a superare gli esiti della TU espletata in primo grado o, comunque, a provare il danno, in considerazione della circostanza che il TU del cautelare non stimò i danni, ha rimesso la causa sul ruolo nominando quale TU l'Arch. al fine di accertare l'entità dei danni reclamati dalla Persona_1 [...] come meglio individuati nel medesimo provvedimento. Pt_1 Con ordinanza del 9.04.2025 questa Corte, quindi, ha riservato la causa in decisione con termini ridotti di gg. 40 + 20 ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova chiarire l'ambito del presente giudizio di rinvio, il quale, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nomofilattica, pur se dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass. SS.UU. sent. n. 11844/2016).
Va ricordato, inoltre che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia – come nel caso in esame- il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (in tal senso, tra le altre, da ultimo, Cass. ord. 17240/2023) e, ovviamente, dai fatti accertati definitivamente sui quali è fondata la sentenza di annullamento (così Cass. sent. n. 3458/2012). Dunque sulla base dei principi appena esposti, la pronuncia rescindente, conseguente all'accoglimento del secondo motivo (con relativo rigetto del primo ed assorbimento dei restanti) del ricorso per Cassazione, ha imposto a questa Corte di rivalutare le risultanze dell'ATP ante causam, sostanzialmente avallate dalla sentenza di primo grado e in buona parte sconfessate dalla sentenza d'appello cassata, al fine di verificare se esse fossero idonee a superare gli esiti della TU poi espletata in primo grado anche procedendo alla stima dei danni rilevati, non effettuata nel predetto giudizio cautelare, in una con le prove testimoniali raccolte. Occorre, comunque, premettere che con scrittura privata registrata in Ascoli Piceno il 6 aprile 1993, intercorsa tra la società (locatrice) corrente in Pescara e la (conduttrice) Parte_2 CP_4 corrente in Ascoli Piceno, si stipulava un contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Pescara fra via Tiburtina Valeria n. 176 e via Lago di Capestrano n. 2 della consistenza di circa mq. 1.000,00 con relativa corte scoperta di mq. 1.500,00 circa per la durata di anni 6 a partire dal 1.03.1993. All'art. 4 lettera b), si concedeva alla conduttrice e per tutta la durata della locazione l'esecuzione di lavori per modifiche interne, a suo insindacabile giudizio, per la migliore gestione dei locali, opere da realizzare interamente a sue cure e spese consistenti nello spostamento di tramezzi, nella modifica di rivestimenti, nell'apertura o chiusura di nuovi ingressi e quant'altro necessario con obbligo della locatrice di sottoscrivere i documenti da presentare alle competenti Parte_2 autorità per il rilascio delle autorizzazioni. Al punto e) di tale articolo, si stabiliva che al termine della locazione la conduttrice avrebbe dovuto riconsegnare il locale nello stato d'uso e con le modifiche eventualmente apportate senza che la
[...]
avesse potuto pretendere somme o richiedere il ripristino concedendo alla la Parte_2 CP_4 possibilità di asportare i macchinari installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. Con convenzione aggiuntiva dell'8.01.1996, registrata in Ascoli Piceno il 27/02/1996, si riconfermava integralmente la tipologia dei lavori concessi esonerando la conduttrice dall'obbligo del ripristino ma conservando lo stato d'uso commerciale acquisito e permettendole di poter asportare solo i macchinari installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. La stessa, inoltre, informava la locatrice che per una migliore fruibilità dell'impianto, era sua intenzione realizzare due nuovi accessi su via Lago di Capestrano, il primo pedonale e l'altro carrabile per cui chiedeva l'autorizzazione a demolire un tratto di recinzione su via Lago di Capestrano da ripristinare a fine locazione. Con il capitolo III (clausola terza – transazione) di pagina 14 della convenzione aggiuntiva, si formalizzava l'impegno da parte della di concorrere alle spese della per un Parte_2 CP_4 totale di £. 89.000.000 oltre Iva a compensazione dei crediti che la locatrice vantava nei riguardi della per canoni non pagati. CP_4 Tanto premesso, si ha che in sede di Atp l'Ing. fu investito dal Tribunale del compito di Pt_3 procedere alla valutazione delle condizioni dell'immobile, nonché della qualità e delle condizioni degli impianti dello stesso, se funzionanti. L'accertamento avvenne pochi mesi dopo il rilascio del capannone consentendo, quindi, al TU nominato di cristallizzare nel proprio elaborato le condizioni riscontrate, il che rese e rende tutt'oggi altamente attendibili le valutazioni in esso contenute. Da esse risultava, incontrovertibilmente, che al momento della restituzione dell'immobile lo stesso non sarebbe stato immediatamente fruibile dal locatore, avendo il conduttore indebitamente reso inutilizzabili gli impianti mediante manomissioni ed illegittime asportazioni puntualmente accertate dal TU in sede di accertamento preventivo e qui di seguito riepilogate.
1.Al punto 3.2.1. il TU rilevò che, quanto alla controsoffittatura e al suo stato di conservazione, 50 pannelli erano in parte mancanti e in parte rotti, 20 pannelli risultavano forati per preesistenti incassi ed alloggiamenti.
2.Al punto 3.2.2., riguardo all'impianto elettrico, rilevò che esso non era funzionante in quanto risultavano rimossi il quadro elettrico generale, i sottoquadri, le prese e gli interruttori, i corpi illuminanti a plafoniera o ad ancoraggio pensile, lo scaldaacqua elettrico, un termostato, due interruttori e il gruppo elettrogeno.
3.Al punto 3.3.3. il TU, quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza, accertò la mancanza di sei insegne luminose in corrispondenza delle uscite di sicurezza, la rimozione di una porta tagliafuoco e la mancanza della porta nel disimpegno locale fornitori nel locale commerciale.
4.Al punto 3.2.4., quanto ai mezzi e presidi antincendio, il TU accertò che mancavano tutti gli estintori in corrispondenza dei relativi 12 cartelli installati a parete e non riscontrò l'esistenza di rilevatori di fumo.
5.Al punto 3.2.5., quanto all'impianto di produzione del freddo, egli riscontrò che nel locale laterale di servizio mancavano i gruppi di produzione del freddo e che mancavano i gruppi di refrigerazione interni al locale commerciale, accertò che le linee di alimentazione risultavano tagliate al livello del controsoffitto in prossimità delle staffe di sostegno delle apparecchiature rimosse.
6.Al punto 3.2.6., infine, quanto all'impianto di termoventilazione, risultavano rimosse 5 unità di termoventilazione e mancavano tratti di canalizzazioni per il trattamento e/o l'estrazione dell'aria. Come già osservato da questa Corte nella propria ordinanza del 17 Luglio 2024, solo i danni riscontrati in sede di Atp devono essere individuati come i danni per cui l'annosa vicenda ha avuto inizio e per i quali la introdusse il giudizio di merito citando l'odierna convenuta in Parte_1 riassunzione al fine di sentirla dichiarare responsabile della rimozione delle parti essenziali degli impianti per come espressamente da lei indicate nei suestesi punti da 3.2.1 a 3.2.6. Nella relazione peritale depositata in questa sede di rinvio si è fatto riferimento sia ai quesiti di cui ai punti da 1 a 6 dell'Ordinanza di incarico del 17.07.2024 trascritti ai capoversi da 3.2.1 a 3.2.6 nella perizia di ATP redatta dall'Ing. sia alle note scritte depositate dalle parti Persona_2 nell'udienza del 25.09.2024 come richiesto da questa Corte, sia agli altri atti e documenti di causa tratti dal fascicolo telematico. Per la stima dei costi delle attrezzature indebitamente asportate dal capannone, necessaria alla quantificazione dei danni, il TU ha fatto ricorso alla ricerca di mercato condotta presso ditte installatrici di impianti tecnologici similari a quelli realizzati nel capannone oggetto di causa fra cui la ditta AN sas con sede in via G. D'Annunzio Alanno (PE), la Controparte_5 corrente in Spoltore (PE) alla via Livenza e la di Francavilla al Mare alla c.da Valle CP_6 Anzuca, ricerca riferita ai costi praticati sul mercato nell'anno 2000. Dati utili alla predetta indagine sono stati desunti anche dai documenti di causa, fra cui il progetto termico del capannone redatto dall'ing. nel 1993 per conto della l'ATP e Persona_3 CP_4 le fotografie allegate dall'Ing. la relazione peritale d'ufficio della causa di merito, Pt_3 avvalendosi, per dove possibile, dei prezzi del listino regionale abruzzese dell'anno 2000 in euro. Il TU, quindi, ha condivisibilmente precisato che la questione fosse incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell'art. 4 lettera b) e dell'art. 4 lettera e) del contratto di affitto e della convenzione aggiuntiva: con il primo veniva concesso alla conduttrice di eseguire a proprie cure e spese tutte le modifiche interne di suo interesse fra cui lo spostamento di tramezzi, il cambiamento di rivestimenti, l'apertura e/o la chiusura di nuovi ingressi e quant'altro necessario per una migliore fruibilità del capannone commerciale;
con il secondo si stabiliva che al termine del contratto, la riconsegna dell'immobile sarebbe dovuta essere nello stato d'uso in cui si trovava, con le modifiche apportate e senza che la locatrice potesse richiedere o pretendere alcuna somma o pretendere il ripristino. Con il predetto comma e), si dava facoltà alla di poter prelevare ed asportare i macchinari CP_4 installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. La controversia, in sostanza, verte ancora oggi sull'interpretazione di cosa intendere per
“restituzione nello stato d'uso dell'immobile" e per “quant'altro di mobile posto in opera”, dal momento che molte apparecchiature sono state asportate perché ritenute dalla conduttrice cose mobili, contrariamente al parere della locatrice. Il TU, quindi, ha brillantemente evidenziato come il capannone era stato concesso in locazione con la destinazione d'uso artigianale, senza alcun impianto o macchinario e che le opere murarie eseguite dalla conduttrice e l'installazione dei relativi impianti e macchinari lo avevano trasformato ad uso commerciale, ottenendone la relativa agibilità. Di conseguenza lo stato d'uso dell'immobile configurava la sua “utilizzabilità” o “uso” allo svolgimento dell'attività di supermercato, avendone conseguito la relativa agibilità. L'asportazione indiscriminata e la manomissione di diversi impianti da parte della conduttrice perché ritenuti, erroneamente, “movibili”, ha compromesso la funzionalità del fabbricato all'uso di supermercato e di conseguenza la validità dell'agibilità ottenuta grazie anche all'intervento economico della locatrice che aveva compensato in favore della crediti di locazione non CP_4 riscossi per la ragguardevole somma di £. 89.000.000 (vedi capo III della convenzione aggiuntiva pagg. 14 e 15): il TU ha affermato, pertanto, che i lavori eseguiti nel capannone per l'ottenimento della relativa “agibilità” a supermercato sono stati pagati anche dalla pur non Parte_2 avendone alcun obbligo contrattuale: lo “stato d'uso” alla riconsegna corrispondeva alla sua condizione di “funzionalità” strutturale ed impiantistica come da certificato di agibilità. Non potevano, quindi, essere asportati:
-il quadro elettrico generale originario, comprensivo dei sottoquadri, perché quello sostitutivo più piccolo, a detta dell'Ing. era inadeguato al funzionamento dell'intera struttura ed Pt_3 inadatto a contenere l'ammasso di fili o cavi in numero 78. (Data la complessità degli impianti presenti e con l'ausilio della consulenza tecnica specifica delle ditte come sopra dichiarate il TU ha stimato, con buona approssimazione, desumibile anche dalla consistenza dell'impianto, una potenza complessiva di 80 Kw ÷ 100 Kw constatato dal fatto che non vi era la presenza di una cabina elettrica (l'Enel obbliga alla costruzione di una cabina elettrica solo per potenze impegnate superiori a 100 Kw);
-il gruppo elettrogeno per tale potenza;
- l'impianto di illuminazione di emergenza e relativa segnaletica (n. 6 insegne luminose per uscite di sicurezza;
una porta tagliafuoco;
una porta al bagno per disabili;
una porta locale fornitori);
-le celle frigorifere in numero di 5;
- il banco surgelati e frigo;
- l'impianto di termoventilazione;
- l'impianto antincendio (12 estintori e rilevatori di fumo);
- l'impianto di rilevazione fumi;
- l'impianto di allarme;
Le uniche attrezzature che potevano essere asportate erano solo la centrale frigo, i corpi illuminanti e dotazioni varie mobili, ciò in quanto nel contratto di affitto erano state precisate e dettagliate le attrezzature che la avrebbe potuto portare via alla riconsegna del locale, ossia solo la CP_4 centrale frigo e i corpi illuminanti, dato che la frase “quant'altro di mobile” si riferiva non certamente agli impianti bensì alle dotazioni e corredi delle varie zone amministrative, uffici, spogliatoio, servizi igienici ed altro. Ciò posto, in risposta al quesito che questa Corte ebbe a formulare per aderire alla statuizione di cui alla pronuncia rescindente, ossia “Esaminati gli atti e documenti di causa e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni, il TU dica , in base a quanto accertato nella Relazione di ATP del 21.8.2000, quale sia l'entità dei danni, sub specie di somme occorrenti al ripristino dei locali all'epoca della riconsegna, reclamati da con riguardo ai punti da 1 a 6 della Parte_1 presente ordinanza” , il TU incaricato da questa Corte ha provveduto alla stima dei danni o delle somme occorrenti al ripristino dei locali all'epoca della riconsegna, reclamati dalla per Parte_1 un totale di € 62.712,00, in TU € 60.000,00, così quantificati:
- quanto al ripristino dei n.70 pannelli della controsoffittatura € 1.764,00;
- quanto all'impianto elettrico: € 9.000 per la spesa del quadro elettrico, € 2.000,00 per la spesa di n.5 sottoquadri, € 700,00 per il costo dello scaldaacqua, € 30,00 per il costo di un termostato ambiente ed € 8.000,00 per la spesa di un gruppo elettrogeno;
- quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza: € 800,00 per il costo di n.6 insegne luminose, € 600,00 per la spesa di una porta tagliafuoco ed € 120,00 per il costo di una porta di un locale;
- quanto ai mezzi e presidi antincendio: € 2.500,00 per il costo di n.12 estintori mancati ed € 1.200,00 per la spesa per n.12 cartelli indicatori;
- quanto all'impianto di produzione del freddo e ai gruppi di refrigerazione comprensivi delle linee di refrigerazione che alimentavano le celle frigorifere la somma di € 9.000,00;
- quanto all'impianto di termoventilazione € 12.000,00 per il costo di n.5 unità di termoventilazione ed € 15.000,00 per n.5 celle frigorifere. Agli importi così determinati il consulente ha sommato un'altra spesa, riguardante la progettazione degli impianti, la D.L., la richiesta di nuova agibilità e gli oneri di sicurezza ammontanti circa € 16.000,00, per un danno totale stimato, pari alla somma occorrente al ripristino, di € 76.000,00. Dette valutazioni sono state osservate dal CTP dell'attrice in riassunzione, senza, però, considerare le motivazioni che avevano portato la Corte di legittimità a cassare la sentenza di appello con l'accoglimento del 2° motivo del ricorso proposto dalla stessa con cui aveva contestato Parte_1 l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei fatti come rappresentati in ATP ante causam, nella quale il perito incaricato dal Tribunale di Pescara aveva verificato che gli impianti tecnologici (elettrico, di termoventilazione, antincendio, di rilevazione fumi, d'allarme ) in quanto assoggettati a rimozioni e/o smantellamenti non funzionavano: l'Ing. in tal modo, aveva Pt_3 attribuito e circoscritto tale non funzionamento alla asportazione/smantellamento delle relative apparecchiature o macchinari oltre al danneggiamento della controsoffittatura, il tutto come descritto nei punti da 3.2.1 a 3.2.6 della propria relazione peritale. La Suprema Corte ha sostenuto, nella propria ordinanza, che quella territoriale non aveva tenuto in debito conto quanto emergente dalle risultanze dell'ATP e dalle prove testimoniali le quali, se adeguatamente valutate, avrebbero potuto avere valore decisivo perché riproducevano lo stato dell'immobile sia al momento del suo rilascio che a quello della riconsegna e di cui avrebbe dovuto tenere conto, dopo ben 7 anni, anche la successiva TU esperita nel giudizio di merito per provare il danno. Il CTP della , però, non prende a base delle sua doglianze la perizia di ATP, dalla Parte_1 quale si evinceva che il “non funzionamento” degli impianti dipendesse solo e solamente dalla asportazione/smantellamento delle unità come il quadro elettrico generale, i sottoquadri, il gruppo elettrogeno, gli estintori ed altro: il TU del cautelare ha voluto intendere, in tal modo, che il riposizionamento dei macchinari illecitamente asportati avrebbe fatto rifunzionare l'intero impianto come prima. Ad ogni buon fine, alle osservazioni il TU ha dettagliatamente replicato come segue.
“1) Al punto 3.2.1. il TU rilevò che, quanto alla controsoffittatura e al suo stato di conservazione, 50 pannelli erano in parte mancanti e in parte rotti, 20 pannelli risultavano forati per preesistenti incassi ed alloggiamenti. RISPOSTA Per quanto concerne la controsoffittatura, la spesa del ripristino di n. 70 pannelli è pari a €. 1.764,00 (n. 70 pannelli di 120x60 = n. 70x(0,72 mq x €. 35,00/mq). Nota critica
Il sottoscritto osserva che nella sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007 … … riporta erroneamente solo l'importo di € 1'310,40, relativo al ripristino di soli 50,40 mq di pannelli danneggiati e/o rimossi. … Infatti la intelaiatura portante leggera a T rovescia, sospesa da pendini (tiranti), della pannellatura del controsoffitto, a seguito dello smantellamento delle apparecchiature elettriche e dello sfilamento con tiro dei cavi elettrici si era deformata con ondulazioni e lieve inflessione, perdendo la planarità e probabilmente anche la stabilità. … Risposta alla nota. La descrizione fatta nell'ATP non riporta in alcun modo e non rileva, nemmeno dalle fotografie allegate alla stessa, l'imbarcamento/incurvamento della pannellatura di controsoffitto anche perché se tale fosse stato sarebbe balzata all'occhio del consulente il quale, invece, parla solo di n. 50 pannelli mancanti ed altri 20 danneggiati per cui il danno va limitato a tali quantità per l'importo stimato di €. 1.764,00. 2) Al punto 3.2.2., riguardo all'impianto elettrico, rilevò che esso non era funzionante in quanto risultavano rimossi il quadro elettrico generale, i sottoquadri, le prese e gli interruttori, i corpi illuminanti a plafoniera o ad ancoraggio pensile, lo scaldaacqua elettrico, un termostato, due interruttori e il gruppo elettrogeno. RISPOSTA La spesa del quadro elettrico generale con potenza impegnata di 80 Kw ÷ 100 Kw era stimabile in
€. 9.000,00 (dato desunto dalla ricerca di mercato). La spesa dei sottoquadri in numero di 5 era pari a €. 2.000,00 (dato desunto dalla ricerca di mercato).; Le prese e gli interruttori non sono quantificabili. Le lampade non sono state conteggiate perché autorizzate alla rimozione. Il costo dello scaldaacqua era pari a €. 700,00. Un termostato ambiente era pari a €. 30,00. Un gruppo elettrogeno da 80 Kw ÷ 100 Kw era stimabile intorno a €. 8.000,00. Nota critica. La stima del ripristino dell'impianto elettrico nella mia consulenza agli atti del 24 maggio 2007, è riportata alla super categoria IMPIANTO ELETTRICO ove l'importo complessivo ammonta a € 19,861,00, e nel quale il prezzo del solo quadro elettrico lo avevo ritenuto congruo al maggior importo d € 12'500,00 stabilito dal precedente TU (ing. , stanti le notevoli dimensioni Per_4 della carpenteria e le numerose apparecchiature che conteneva in rapporto ai numerosi cavi di potenza (n°78) che ivi affluivano ben dettagliati sia dall'ing. sia dall'Arch. Pt_3 CP_2 ove il solo ricollegamento e individuazione del fascio di 78 linee scollegate, avrebbe richiesto un notevole costo della manodopera. In linea con le previsioni del TU (Arch. , a detto CP_2 importo di € 19,861,00, ritengo di aggiungere il costo del gruppo elettrogeno a servizio del locale, (gruppo elettrogeno, cioè, distinto da quello antincendio), che l'Arch. ha però stimato CP_2 molto basso (€ 8'000,00) cioè a circa la metà del costo reale dell'epoca. Osservo che il gruppo elettrogeno deve essere però equipaggiato con il quadro di commutazione con avvio automatico, non considerato probabilmente dal TU (Arch. , il quadro per potenze di circa 100 KW CP_2 poteva raggiungere un costo compreso la posa in opera, non inferiore a circa € 4'000,00, pertanto il costo del gruppo elettrogeno, compreso di quadro di commutazione, a mio giudizio ammontava ad almeno € 16'900,00 (Si rileva che anche il TU ing. ha stimato il gruppo elettrogeno da Per_4 110 KW di importo pari a € 16'900,00 a pag. 12-14) Pertanto il costo complessivo dell'impianto elettrico . Risposta alla nota. Il prezzo del quadro elettrico ipotizzato dall'Ing. si riferisce ad una potenza impegnata Per_4 di 110Kw il che avrebbe dovuto comportare la presenza di una cabina elettrica suppletiva a servizio del capannone come da Legge inesistente per cui la potenza impegnata doveva essere sicuramente inferiore e così il suo prezzo stimato in €. 9.000,00. Ciò implica che la spesa del gruppo elettrogeno per una tale potenza possa ritenersi inferiore alla stima del CTP stimata in €. 8.000,00. Si fa presente che più che la ipotizzata ricerca e combinazione di voci desumibili dal prezziario regionale, peraltro molte di sola fornitura, ed in mancanza di progetti esecutivi degli impianti, la corrispondenza degli importi stimati in bozza di ctu ai prezzi correnti di mercato all'epoca della riconsegna, è stata ottenuta grazie all'esperienza delle ditte impiantistiche specializzate consultate dal TU. Per quanto detto pertanto si riconferma la spesa come in ctu. 3) Al punto 3.3.3. il TU, quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza, accertò la mancanza di sei insegne luminose in corrispondenza delle uscite di sicurezza, la rimozione di una porta tagliafuoco e la mancanza della porta nel disimpegno locale fornitori nel locale commerciale. RISPOSTA Le sei insegne luminose il costo era stimabile intorno a €. 800,00. Una porta tagliafuoco intorno a €. 600,00. La porta di un locale costava circa €. 120,00. Nota critica. In riferimento alle sei insegne luminose, che il TU stima in € 800,00, si osserva che le sei insegne luminose poste sulle uscite di sicurezza, non rappresentano le sole insegne luminose di emergenza mancanti al locale, infatti nella planimetria antincendio, redatta dall'Ing. di Ancona Persona_3 depositata presso i VVF il 03/11/1993 prot. 7530 pos.383, che il sottoscritto ha allegato alla sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, si evince con chiarezza che nel locale sono presenti 9 insegne luminose (6 presenti sulle 6 porte di uscita di sicurezza e 3 in prossimità). Ma in planimetria sono presenti, ovviamente, perché obbligatorie, anche le lampade di illuminazione di emergenza posizionate lungo le vie di esodo interne al locale, rappresentate con un rettangolo che nella legenda viene definito come “plafoniera alimentata dal gruppo elettrogeno di emergenza” … in riferimento all'importo di € 600 indicato per la porta tagliafuoco, probabilmente il TU non ha tenuto conto che trattasi di una porta tagliafuoco di grosse dimensioni e a due ante battenti, avente anche funzione di uscita di sicurezza (si veda la foto n.8 della perizia dell'ing. ove tra l'altro è Pt_3 facile individuare la notevole larghezza del vano porta residuale, che corrisponde alla larghezza di oltre tre pannelli del controsoffitto larghi 60cm/cad. Si veda anche la foto 4 ove si vede che detta porta confina con l'esterno). Risposta alla nota. Le osservazioni riguardanti le insegne luminose, come precedentemente detto, non hanno alcun riscontro nell'ATP dell'Ing. né tantomeno delle 43 plafoniere di emergenza. Per quanto Pt_3 riguarda invece la porta tagliafuoco anche se il costo di €. 600,00 riportato in bozza contemplava un infisso completo di normali dimensioni, si accetta la critica e l'importo verrà integrato con + €. 1.023,63 (€1'623,63 - €. 600,00). 4) Al punto 3.2.4., quanto ai mezzi e presidi antincendio, il TU accertò che mancavano tutti gli estintori in corrispondenza dei relativi 12 cartelli installati a parete e non riscontrò l'esistenza di rilevatori di fumo. RISPOSTA N. 12 estintori erano stimabili intorno a €. 2.500,00 n. 12 cartelli costavano 1.200,00. Nota critica. Il sottoscritto infatti nella stima della sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, riportava correttamente alla super categoria IMPIANTI ANTINCENDIO E ALLARME) sia l'impianto di rilevazione incendi completo degli accessori con la relativa centralina di rilevazione incendio con annessi i rilevatori di fumo e ripetitori di segnale (essendo presente il controsoffitto), con annesso allarme acustico (sirena) e pulsante di allarme, sia il gruppo di rilancio idrico antincendio UNI9490 e sia il citato impianto di illuminazione di emergenza. Impianti questi che erano stati completamente smantellati e rimossi e che nel computo sono stati inseriti dal sottoscritto utilizzando per le voci unitarie dei quantitativi congrui con la notevole estensione del locale. L'importo degli IMPIANTI ANTINCENDIO E ALLARME secondo la mia stima ammonta a € 43,121,17 (riconosciuto in primo grado). Risposta alla nota. Si ribadisce quanto già espresso riconfermando che nell'ATP non se ne fa menzione. 6) Al punto 3.2.6., infine, quanto all'impianto di termoventilazione, risultavano rimosse 5 unità di termoventilazione e mancavano tratti di canalizzazioni per il trattamento e/o l'estrazione dell'aria”. n. 5 unità di termoventilazione potevano essere stimate in €. 12.000,00. Le sole celle frigorifere in numero di 5 erano stimabili intorno a €. 15.000,00. Nota critica. Il sottoscritto infatti nella stima della sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, riportava correttamente alla super categoria IMPIANTI ANTINCENDIO E ALLARME) sia l'impianto di rilevazione incendi completo degli accessori con la relativa centralina di rilevazione incendio con annessi i rilevatori di fumo e ripetitori di segnale (essendo presente il controsoffitto), con annesso allarme acustico (sirena) e pulsante di allarme, sia il gruppo di rilancio idrico antincendio UNI9490 e sia il citato impianto di illuminazione di emergenza. Impianti questi che erano stati completamente smantellati e rimossi e che nel computo sono stati inseriti dal sottoscritto utilizzando per le voci unitarie dei quantitativi congrui con la notevole estensione del locale. L'importo degli IMPIANTI ANTINCENDIO E ALLARME secondo la mia stima ammonta a € 43,121,17 (riconosciuto in primo grado). Risposta alla nota. Si ribadisce la stessa risposta della pagina precedente.” Questo collegio non può che condividere quanto replicato dal TU, non potendosi stimare costi prospettati dal CTP per ripristinare impianti la cui esistenza non era emersa in sede di ATP. Quanto alle osservazioni del CTP di parte è stata accolta l'osservazione del Controparte_1 CTP riguardante i cartelli a parete che indicavano gli estintori e pertanto la spesa €. 1.200,00 può, secondo il TU, essere sottratta dal totale ricavato. Ne è derivato, in conclusione, che il TU, preso atto delle note trasmesse dai consulenti tecnici di parte attrice e convenuta ha riconfermato integralmente il contenuto della bozza di relazione peritale fatta loro pervenire ed ha fatto presente che l'integrazione della spesa stimata per la somma di € 1.023,63 (nota critica Ing. per la porta tagliafuoco) e la detrazione della stessa per € Per_5 1.200,00 (nota dell'Arch. per i cartelli dei dispositivi antincendio) confermano l'importo Per_6 stimato in bozza per €. 76.000,00. A dette conclusioni, inappuntabili siccome volte a stimare i soli danni emersi in sede di ATP e reclamati da nella citazione introduttiva del primo grado, come tali non suscettibili di Parte_1 essere estesi ad altre voci, questa Corte si uniforma, aggiungendo che la valenza probatoria delle sopraindicate risultanze oggettive è non è minata dalle altre risultanze istruttorie, in particolare dalla prova testimoniale espletata durante il giudizio di primo grado, da valorizzare in base alla pronuncia rescindente, prova che non consente di riconoscere ulteriori voci di danno. In particolare, , teste di parte attrice escusso all'udienza del 3.12.2003 Testimone_1 affermava “I locali non risultavano più agibili per effetto dello smantellamento degli impianti e si imponeva una nuova progettazione degli stessi al fine di un futuro utilizzo.” Ed ancora “Al momento della riconsegna dei localo ho constatato che diversi pannelli della controsoffittatura erano mancanti oppure rovinati e forati rispetto al momento dell'apertura del supermercato allorquando gli stessi erano in ottimo stato”. Precisava, inoltre, che “sulla controsoffittatura mancavano tutti i punti luce preesistenti, i pannelli erano forati con corrugato e fili elettrici pendenti. Quanto allo scaldaacqua elettrico, lo stesso al momento dell'apertura dell'attività della si trovava nel locale bagno -spogliatoio, nel CP_1 mentre era mancante alla consegna” e confermava la mancanza sempre nel locale bagno-spogliatoio di 1 termostato, 2 interruttori e 8 plafoniere e la presenza di tutti i fili tagliati. Riferiva, inoltre, la circostanza che il quadro elettrico presente al momento del sopralluogo era di dimensioni notevolmente ridotte rispetto al quadro elettrico esistente al momento dell'apertura dei locali. Il testimone, inoltre, confermava anche l'assenza degli estintori, dei rilevatori di fumo negli appositi alloggiamenti sul soffitto nonché la mancanza dei gruppi di produzione del freddo e di refrigerazione originariamente posizionati sul tetto esterno del locale di servizio al momento dell'apertura dell'attività commerciale. Anche in ordine all'impianto di termoventilazione il teste ne riferiva la mancanza delle relative unità, avendo rilevato, durante il sopralluogo, solo la presenza delle staffe che sorreggevano il predetto impianto mentre, quanto gli spazi esterni confermava che “il tombino all'interno del piazzale utilizzato esclusivamente dalla durante il sopralluogo era intasato da Controparte_1 materiale di risulta provocando nel piazzale ristagni di acqua notevoli”. Allo stesso modo, ininfluente al fine di dimostrare la sussistenza degli ulteriori danni lamentati dall'odierna attrice risulta la testimonianza di , teste di parte attrice, Testimone_2 indifferente, escusso all'udienza del 13 aprile 2005 il quale confermava lo stato dei luoghi successivi alla riconsegna locali per essersi ivi recato personalmente e, in particolare: la mancanza e/o rottura di parecchi pannelli della controsoffittatura, la mancanza del quadro elettrico, dei sottoquadri, delle prese ed interruttori dei corpi illuminanti, dello scaldaacqua elettrico, del termostato degli interruttori di 8 plafoniere, della porta tagliafuoco nonché le unità di termoventilazione delle quali constatò la presenza solo dei supporti. La Corte, nella rivalutazione richiesta a seguito del rinvio non può che ritenere dimostrata la sussistenza dei soli danni già individuati compiutamente in sede di accertamento tecnico preventivo, per cui ritiene che vada riformata la sentenza del Tribunale di Pescara, in ordine agli ulteriori danni riconosciuti all'allora parte attrice ed in particolare alle non dovute somme di € 4.000,00 per la messa a norma dei gruppi di pompa della rete idrica antincendio, di € 43.121,17 per l'installazione del nuovo impianto antincendio e allarme, di € 22.048,76 per l'installazione del gruppo di produzione del freddo di refrigerazione e di € 20.000,00 a titolo di lucro cessante quale danno per mancata consegna della documentazione che rendeva idonea l'immobile restituito alla destinazione commerciale. In particolare, quanto al lucro cessante, trattasi di voce di danno nemmeno rivendicata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Pescara. Le spese del giudizio, e con esse quelle delle TU, caratterizzato da alterne decisioni, dall'espletamento di ben tre TU, dalla non particolare chiarezza delle clausole contrattuali vigenti e dall'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento, ancora oggi quantificata dalla
[...] in € 236.849,79, possono essere compensate nella misura del 50% per tutti i gradi di Pt_1 giudizio sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tra cui anche la disponibilità della convenuta a pagare 61mila euro, per il restante 50% dovendo gravare sulla Controparte_1 Esse, per l'intero, vengono così liquidate in base al valore del decisum. Primo grado: euro 13430,00 (sentenza del 2011); Appello: euro 13635,00 (sentenza del 2018); Cassazione: euro 7655,00; Rinvio: 14317,00. Con aggiunta di Iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in parziale accoglimento dell'appello a suo tempo proposto da così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1503/2011 del Tribunale di Controparte_1 Pescara, condanna la al risarcimento dei danni procurati alla Controparte_1 Parte_1 nella misura di complessivi € 76.000,00 oltre IVA, somma da devalutare al giorno della riconsegna dei locali e, quindi, da aumentare per rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino al saldo;
regola le spese di tutti i gradi di giudizio come in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio il 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio