TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.563/2023
Oggi 28/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Marta Capuzzo in sostituzione;
per la parte resistente l'avv. Lovero in sostituzione.
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che ad un tanto non si è ancora provveduto formalmente revoca l'ordinanza istruttoria nel punto in cui venivano ammessi i capitoli di prova nr. 4, 7, 9, ed 11 del ricorso, in quanto superflui alla luce della documentazione allegata al ricorso.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 563/2023 R.L. promossa da nella causa proposta da . Parte_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._1 Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4 [...]
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
) e (C.F. C.F._5 Parte_7
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Moro C.F._6
e Lucia Rupolo;
ricorrenti contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Fuso Riccardo, Di Matteo Antonella e Fazio Carmelo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertato quanto in premessa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
2 sede legale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti dal sig. per la patologia descritta Parte_8
in narrativa, e per l'effetto condannarsi la società convenuta ut supra rappresentata al pagamento a favore dei ricorrenti, in proporzione alla rispettive quote ereditarie ex lege, dell'importo di € 133.670,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla insorgenza dei sintomi clinici al saldo;
condannarsi inoltre la convenuta in persona del legale rappresentante protempore al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni non patrimoniali da rottura del rapporto parentale sofferti jure proprio e descritti in narrativa, da quantificarsi quanto alla signora in € 296.120,00, quanto al signor Parte_1 Parte_4
in € 198.535,00, quanto alla signora in € Parte_7
262.470,00, quanto alla signora in € 205.265,00, Parte_5
quanto alla signora in € 188.440,00 e quanto alla Parte_6
signora in € 188.440,00, o nelle diverse misure Parte_3
maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del decesso al saldo;
condannarsi infine la convenuta alla rifusione in favore della signora della somma di € Parte_1
305,00 per anticipazioni mediche;
con rifusione di spese e compensi professionali come per legge e con distrazione a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta: - in via principale, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la responsabilità di a CP_1
3 quanto strettamente provato dal ricorrente, in ogni caso proporzionando
e graduando la presunta responsabilità della società resistente tenendo conto che il sig. ha lavorato anche per altre e diverse Parte_8
società, come ampiamente argomentato in memoria (paragrafo C). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.11.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere prossimi congiunti del sig. , deceduto il Parte_8
18.05.2021 a causa di un mesotelioma pleurico metastatico avanzato localmente sviluppatosi a seguito dell'esposizione all'amianto, così come accertato da documentazione medica allegata al ricorso e nella relazione del dott. in sede di accertamento medico Persona_1
legale di parte. Deducevano che il loro congiunto aveva contratto la suddetta patologia come conseguenza dell'esposizione professionale all'amianto nel corso degli anni di attività lavorativa, dal 1968 al 1973, quale carpentiere leggero in ferro presso poi divenuta Controparte_2
in seguito a fusione presso lo stabilimento produttivo Controparte_1
di Monfalcone. Deducevano ancora i ricorrenti che nel 2016 il loro congiunto si sottoponeva ad alcuni esami strumentali in esito ai quali gli veniva diagnosticato di essere affetto da placche pleuriche bilaterali calcifiche. L' aveva riconosciuto l'origine professionale della CP_3
malattia ed era stata promossa azione giudiziale innanzi al Tribunale di
Gorizia conclusasi, in data 23 ottobre 2018, con una conciliazione in cui si ammetteva l'esperibilità di ulteriori azioni per patologie diverse.
Deducevano ulteriormente che nel marzo del 2021 il loro de cuius, in seguito ad un episodio di dispnea, si era sottoposto ad esami strumentali in esito ai quali gli era diagnosticata una neoplasia pleurica con metastasi
4 linfonodali e polmonari bilaterali che lo aveva portato al decesso in data
18.05.2021. L'autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria aveva affermato che la causa del decesso era riconducibile ad un mesotelioma asbesto correlato evidenziando la presenza di 5.750 corpi dell'asbesto per ciascun grammo di tessuto secco polmonare, oltre alle placche pleuriche. Il dott. , consulente di parte, nella propria Persona_1
relazione di data 17.02.2022 aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la patologia amianto correlata e il decesso in ragione della esposizione alla sostanza nociva e della presenza di notevole quantità di corpi di amianto nel tessuto polmonare del de cuius.
2. Evidenziavano dunque i ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali. Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , Persona_2 Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6 Per_7
su incarico del P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste,
[...]
nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Venivano evidenziate, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Si rilevava che la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata alla luce delle determinazioni assunte dall' e dalla Contarp che individuavano il CP_3
periodo di presenza dell'amianto per quanto di rilevanza fino al 1988.
Rilevava ancora parte ricorrente che il sig. era stato Parte_8
certamente esposto all'amianto avendo prestato la sua attività
5 esclusivamente a bordo nave in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con i saldatori e tutti gli altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
3. Rilevava parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto. Infine i ricorrenti procedevano alla quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis e rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
4. Con memoria difensiva del 17.01.2024 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di risarcimento del danno iure hereditatis per intervenuta conciliazione. Parte resistente contestava, poi, che il sig. Parte_8
fosse mai stato esposto all'amianto nell'esecuzione delle
[...]
mansioni allo stesso assegnate ed eccependo l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione del de cuius. Deduceva la convenuta l'assenza di nesso di causalità tra il decesso del sig.
[...]
e il mesotelioma, ritenendo più probabile, alla luce delle Parte_8
tempistiche del caso concreto, che la morte fosse stata causata dalla grave cardiopatia di natura arteriosclerotica ed ipertensiva da cui era affetto il de cuius. In relazione all'assenza di nesso di causalità, deduceva, altresì, che il sig. nel Controparte_1 Parte_8
periodo tra il 1960 e il 1968, nonché dal 1973 sino al pensionamento, aveva lavorato alle dipendenze di altre società. Deduceva, inoltre, la
6 resistente l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva sufficiente l'indennizzo liquidato dall' In secondo luogo, CP_3
nell'ambito del ricorso introduttivo, controparte era tenuta a precisare l'indennizzo liquidato, o liquidabile dall' o la capitalizzazione della CP_3
rendita disposta in suo favore, costituendo lo stesso il necessario termine di raffronto per calcolare ed apprezzare la differenza eventualmente dovuta.
5. Quanto alla ricostruzione dei fatti, contestava l'esposizione ad amianto durante l'espletamento delle mansioni del sig. Parte_8
nonché la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri e di aver sempre garantito la pulizia e l'igiene all'interno di tutta la struttura e dei relativi grandi spazi. Contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis ritenendo preclusiva la conciliazione conclusa in data 23 ottobre 2018 innanzi al
7 Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia. L'eccezione è infondata.
La conciliazione di data 23.10.2018 si riferisce espressamente a tutte le eventuali pretese civilistiche derivanti dalla patologia “placche pleuriche” e fa salva ogni azione per eventuali patologie diverse;
ebbene, come confermato altresì dal nominato CTU, le placche pleuriche e il mesotelioma pleurico, patologia oggetto del presente ricorso, sono eventi morbosi differenti e distinti. Le placche pleuriche, infatti, non presentano necessariamente carattere evolutivo in senso neoplastico e non sono di per sé considerate fattori di rischio per le neoplasie asbesto-correlate dalla letteratura di settore.
9. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del
1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
8 del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell o CP_3
del risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n. 12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
10. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
11. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro.
12. Si devono in primo luogo considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc.
26 allegato al ricorso) redatto dai dott. , Persona_2 Per_3
9 , , , e Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Per_7
su incarico del Procuratore Generale di Trieste dr.
[...] Per_8
nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di
Monfalcone. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
- l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento); ù
- era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, Per_9
controsoffitti e per il rivestimento di superfici delle navi;
- era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
- era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
- era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
- era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
Nell'ambito del citato l'elaborato tecnico collegiale, il sig. , CP_4
carpentiere dal 1955 al 1978, ha affermato: “in questo periodo, in cui io effettuavo fresature, taglio e saldature, l'amianto veniva utilizzato per applicazione a spruzzo da altri operai che lavoravano negli stessi locali.
10 Io stesso lavoravo direttamente su manufatti in amianto, quando in particolare riparavo parti di sommergibili, mezzi la cui carenatura era totalmente rivestita allora in amianto all'interno. In questi casi mi trovavo ad asportare amianto con spazzole di acciaio, per riportare il ferro a nudo”.
13. Quanto alla denunciata promiscuità delle lavorazioni in cantiere di notevole importanza appaiono i verbali di sommarie informazioni allegati al ricorso, nei quali lavoratori che hanno svolto, come il ricorrente, mansioni di carpentiere a bordo nave nel cantiere di
Monfalcone hanno confermato la nocività dell'ambiente lavorativo: citando solo alcune di tali dichiarazioni, si deve rilevare che il sig.
[...]
, carpentiere in ferro dal 1959 al 1994, ha riferito: “dalla mia CP_5
assunzione fino a circa il 1987 si impiegava l'amianto. Facevamo le coibentazioni nelle porte tagliafuoco, nell'interno di quelle porte mettevamo l'amianto che si presentava come in panni di colore bianco.
Nell'apparato motore, i tubi del camino erano tutti rivestiti d'amianto.
All'esterno dell'officina facevano l'impasto di amianto per poi applicarlo nei tubi ad alta caloria. Per le ventilazioni, le guarnizioni erano in amianto (…). Tutti erano a conoscenza dell'impiego dell'amianto, era quasi come il ferro (…). Nessuno sapeva niente della sua pericolosità. Tutti erano a conoscenza che si usava l'amianto” (cfr. doc. 38 allegato al ricorso).
14. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (docc. 43-44-45 allegati al ricorso), ed in particolare quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il 1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza
11 degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…)”. Con il parere del 10.4.1997 (doc. 44 allegato al ricorso) il
Contarp ha completato il quadro e, per quanto di particolare interesse nella controversia, ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”.
15. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie, appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo in quanto contaminato dall'amianto, sia nelle officine che a bordo delle navi in costruzione. Manca peraltro nella memoria difensiva, una ricostruzione specifica delle mansioni svolte dal ricorrente, con la conseguenza che la ricostruzione sul punto contenuta nel ricorso introduttivo deve ritenersi provata (Cass. nr. 16970/2018).
16. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che
12 includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n.
1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'
13 amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L.
12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del
1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del
2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491
14 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo
Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303
15 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
17. In ragione delle risultanze documentali descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato dopo avere esaminato la documentazione agli atti, ha osservato che: “Sulla scorta delle oggettività morfologiche e istopatologiche prodotte dall'esame autoptico eseguito sul cadavere di il giorno 20 maggio 2021, il Parte_8
decesso dello stesso è attribuibile alle complicanze sistemiche di mesotelioma pleurico bifasico metastatico, mentre la successiva conta dei corpi di asbesto su campioni di tessuto polmonare secco prelevati al tavolo autoptico consente, secondo l'attuale criteriologia medico-legale di ricondurre la genesi della patologia neoplastica all'esposizione lavorativa all'asbesto nel periodo compreso tra il 29 gennaio 1968 e il
13 settembre 1973 presso la (poi di Monfalcone CP_2 CP_1
(GO) che appare comprovata dalla disanima della documentazione prodotta in allegato al ricorso, con particolare attenzione al libretto di lavoro del , alla documentazione prodotta dalla Parte_8 [...]
e all'anamnesi lavorativa presente nel certificato medico di CP_6
malattia professionale del 4 maggio 2021. Giova, tuttavia, sottolineare che l'anamnesi lavorativa del prevede, a cavallo di tale Parte_8
attività lavorativa un primo periodo occupazionale - tra il 3 agosto 1960
16 e il 27 gennaio 1968 - presso varie ditte afferenti a con CP_1
mansione di apprendista fabbro meccanico e meccanico frigorista e un ulteriore periodo - tra il 26 novembre 1973 e il 5 dicembre 1978 - presso varie ditte afferenti ad Ansaldo con mansione di carpentiere in ferro e saldatore. Relativamente a tali periodi, non vi è in documentazione in atti alcun riferimento specifico al tipo di attività svolta, alle modalità di impiego, alle condizioni di lavoro e, soprattutto, ad una eventuale esposizione all'asbesto (se non nel primo certificato medico di malattia professionale) che, qualora accertata (e qualificata, nei termini previsti), rileverebbe - in maniera differente per entrambi i periodi - concausalmente nel determinismo della patologia neoplastica e, conseguentemente, dell'exitus del signor ”. Parte_8
18. Il nominato consulente, quanto al danno patito dal sig. ha Parte_8
rassegnato le seguenti conclusioni: “la documentazione sanitaria presa in visione ed acclusa al fascicolo di giustizia consente di collocare la diagnosi della patologia polmonare in data 24 marzo 2021 e di definire un danno protratto per tutto il periodo di follow up e di cure, pari a 55 giorni, esauritosi il 18 maggio 2021, data in cui il decedeva. Parte_8
Contestualmente, ai fini di una migliore definizione della sofferenza che accompagnava la patologia neoplastica, giova infine sottolineare che
l'esame della documentazione sanitaria presa in visione, in considerazione della rapidità della progressione del quadro clinico del
, consente di definire come tale intervallo cronologico sia da Parte_8
considerare come gravato da un elevato grado di sofferenza per la sua intera durata, nonché che il manteneva, sino all'exitus, una Parte_8
lucida consapevolezza della natura della propria condizione di malato neoplastico, dell'evoluzione ineluttabile della patologia”.
17 19. La descritta valutazione fatta dal CTU, sulla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ricorrente e la quantificazione dei postumi dannosi accertati, appare immune da incongruenze e viene condivisa dallo scrivente.
20. La resistente ha dedotto che durante i sette anni precedenti all'assunzione del sig. alle proprie dipendenze lo stesso Parte_8
avrebbe svolto le mansioni di carpentiere in ferro e saldatore in diverse ditte metalmeccaniche e che durante tali esperienze lavorative sarebbe stato esposto all'amianto. Tale prospettazione non è condivisibile ed è generica in quanto nulla è stato allegato in ordine a tali esperienze lavorative ed alcuna valutazione può essere espressa in ordine ad un'effettiva esposizione ad amianto del lavoratore e sulla sua idoneità a porsi come antecedente causale della patologia sofferta. In sostanza, le argomentazioni della resistente gravitano nel campo della possibilità e non del più “probabile che non”. Tale conclusione, del resto, è ribadita altresì dal nominato CTU, che nel rispondere alle osservazioni sollevate dal CTP di parte resistente ha osservato che: “la presunta esposizione ad asbesto per causa lavorative del nei periodi 1960-1968 e Parte_8
1974-1977 (…) non trova alcun riscontro in altra documentazione allegata al ricorso, tale da qualificarne la possibilità come sufficiente ad orientare in alcun modo il giudizio medico legale. Di fatto, allo stato degli odierni accertamenti non è possibile risalire, nei periodi oggetto delle contestazioni del consulente tecnico di parte, alle informazioni inerenti le esatte mansioni svolte, i turni lavorativi, la presenza ambientale dell'asbesto e nel contesto della specifica lavorazione, che dunque, ad oggi, non può essere neanche presunta in via astratta”.
21. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno.
18 22. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14; Cass. nr. 252/2019)
23. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di
Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione
19 (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di €
53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma.
Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
24. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 52 gg.: € 44.582,00, importo sul quale andrà apportata una personalizzazione del 30% pari ad € 13.374,60, in quanto ha evidenziato il CTU di causa che: “l'esame della documentazione sanitaria presa in visione, in considerazione della rapidità della progressione del quadro clinico del , consente di definire come tale intervallo Parte_8
cronologico sia da considerare come gravato da un elevato grado di sofferenza per la sua intera durata, nonché che il manteneva, Parte_8
sino all'exitus, una lucida consapevolezza della natura della propria condizione di malato neoplastico, dell'evoluzione ineluttabile della patologia”.
In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad € 93.203,60 da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
20 25. Deve essere accolta anche la richiesta di risarcimento danno richiesta jure proprio, alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
26. Ha dichiarato in merito il teste attoreo marito della Testimone_1
ricorrente : “Sono a conoscenza del fatto che Parte_7
condivideva con mia moglie e con Parte_8 Parte_7
la passione della corsa. Ogni domenica andavano a Parte_1
correre insieme, ogni tanto anche il sabato. dopo la Parte_1
morte del marito, non voleva più mangiare e da sola non poteva stare.
Ci siamo trasferiti a casa sua per tre mesi e proprio recentemente ci siamo trasferiti a Ronchi Dei Legionari per starle più vicini. Confermo che e anche da quando è morto non Parte_7 Parte_1 Pt_8
sono più andate a correre. ha vissuto coi genitori fin da Parte_7
quando è nata. In seguito, da quando ha iniziato l'Università e dunque si
è trasferita a Trieste si è vista con il padre due o tre volte a settimana.
Sia che non hanno potuto assistere Parte_7 Parte_1 Pt_8
durante il ricovero ospedaliero a causa delle restrizioni covid. Anche quando è morto si trovava in ospedale e solo Pt_8 Parte_1
ha potuto salutarlo per qualche minuto”. La sig.ra ha Tes_2
confermato che era solito incontrare il padre al bar al Parte_4
mattino anche più volte alla settimana, mentre d'estate spesso si vedevano e trascorrevano del tempo insieme alle “sagre” di paese;
entrambi condividevano la passione per il calcio e per l'Inter: spesso il
21 signor – da solo o con la moglie – si recava con Parte_8
a vedere le partite di calcio di suo nipote (figlio di Pt_4 Per_10
. Pt_4
27. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso
(18.05.2021) il sig. aveva 74 anni, la moglie Parte_8 [...]
aveva 63 anni, la FI 34 anni, il figlio Pt_1 Parte_7
52 anni, la FI 48 anni, la Parte_4 Parte_5
FI 46 anni;
la FI 45 anni. Parte_6 Parte_3
28. In base a tali parametri, sono attribuibili a moglie del Parte_1
de cuius, 12 punti per l'età della vittima primaria, 16 per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 14 punti per la presenza di un familiare superstite del nucleo familiare originario (la FI
essendo risultata assenza di rapporti con i figli di Parte_7 Pt_8
avuti da precedente relazione); 23 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva tra marito e moglie (l'intensità della relazione trova conferma nella testimonianza di e nella necessità, Testimone_1
evidenziata dallo stesso, di trasferirsi con la moglie presso l'abitazione della per complessivi 81 punti, che moltiplicati per il valore- Pt_1
punto di € 3.911,00 forniscono un ammontare complessivo del risarcimento pari ad € 316.791,00.
Alla FI del de cuius , nata dal secondo Parte_7
matrimonio con la sig.ra devono essere riconosciuti 12 Parte_1
punti per l'età della vittima primaria (74 anni); 22 punti per età della vittima secondaria (34 anni); 14 punti per la presenza di un superstite del nucleo familiare originario (la madre;
18 punti per Parte_1
l'intensità della relazione affettiva (condivisione della passione per la corsa, frequentazione di tre o quattro volte al mese) per un totale di 66
22 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 258.126,00.
Al figlio del de cuius , nato dal primo matrimonio, Parte_4
devono essere riconosciuti: 12 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per età della vittima secondaria;
9 punti per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario, 18 punti per l'intensità della relazione affettiva (frequentazione breve per più volte a settimana, condivisione per passione del calcio e sport nipote) per un totale di 57 punti che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00, danno un ammontare complessivo di € 222.927,00.
Alla FI , nata dal primo matrimonio, devono Parte_5
essere riconosciuti 12 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per età della vittima secondaria;
9 punti per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
15 punti per l'intensità della relazione affettiva (frequentazione relativamente intensa, emersa in maniera generica) per un totale di 56 punti che moltiplicati per il valore-punto di
€ 3.911,00, danno un ammontare complessivo di € 219.016,00.
Alla FI , nata dal primo matrimonio, devono essere Parte_6
riconosciuti: 12 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per età della vittima secondaria;
9 punti per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario, 10 punti per l'intensità della relazione (da presumersi in mancanza di prove specifiche) affettiva per un totale di 51 punti che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00, danno un ammontare complessivo di € 199.461,00.
Alla FI , nata dal primo matrimonio, devono essere Parte_3
riconosciuti: 12 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per età della vittima secondaria, 9 punti per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario, 10 punti per l'intensità della relazione
23 affettiva (da presumersi in mancanza di prove specifiche) per un totale di
51 punti che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00, danno un ammontare complessivo di € 199.461,00.
29. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese per € 305,00 sostenute da per la perizia strumentale al deposito del ricorso, delle Parte_1
quali è stata data adeguata documentazione (doc. 55 allegato al ricorso), mentre non è stato documentata la corresponsione di alcuna somma di danaro per le spese di CTP relative al presente procedimento. La società convenuta va dunque condannata alla corresponsione di € 305,00 in favore di Parte_1
30. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 18.977,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
31. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, ritenendosi congrue, ai fini dell'assolvimento dell'incarico, nr. 240 vacazioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale Parte_8
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da , Parte_1 Parte_7 Parte_3
, , ed e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
specificatamente a corrispondere agli stessi, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 93.203,60 da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno oltre
24 interessi legali sulla somma devalutata dal 18.05.2021 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a
[...]
€ 316.791,00; ad € 258.126,00; ad Pt_1 Parte_7
€ 222.927,00; a € 219.016,00; ad Parte_4 Parte_5
€ 199.461,00 e ad € 199.461,00 il Parte_6 Parte_3
tutto oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata dal
18.05.2021, data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
condanna altresì la convenuta a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 305,00 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u. che liquida in €
1.962,53 oltre iva se dovuta;
4) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 18.977,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Trieste in data 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Paolo Ancora
25