Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1740/2024
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1740/2024 vertente
TRA
,nato a [...] il [...] CF C.F.1 residente in [...]1
Napoli al Borgo Marinari n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Capaccio con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta in atti apposta in calce (comunicazioni al fax n. 081/0112453 o alla PEC:
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- ricorrente in opposizione-
E
Controparte 1 C.F. P.IVA 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio Per 1 di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, numero Rep. 37875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., (comunicazioni all'indirizzo PEC:
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)
- convenuto resistente -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 371/2023/0009046483 000, regolarmente notificato in data 16.12.2023, con il quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni - Gestione commercianti – per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad euro 7.477,37.
Conclusioni: per la parte ricorrente:
"1) in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, o, in subordine, con ordinanza previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n. 371 2023 00090464 83 000.
2) Nel merito dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'avviso di addebito n° n.ro 371
2023 00090464 83 000 opposto - ed ogni altro provvedimento ad esso inerente, connesso o conseguenziale - e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nel presente atto.
3) Accertare e dichiarare la cessazione dell'obbligo contributivo nella Gestione
4) In ogni caso, condannare Controparte_1 P.IVA 1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione (Codice Fiscale n° all'avvocato costituito antistatario".
Per il convenuto CP 1
"a) Rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma richiesta nell'avviso di addebito, o, in subordine, di quella diversa somma che emergerà in corso di causa;
b) Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio" Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di avere ricevuto in data 16.12.2023 l'avviso di addebito indicato in oggetto relativo all'omesso versamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuali e sanzioni Gestione commercianti – per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad euro 7.477,37; che l'avviso di addebito sopra descritto è illegittimo per i motivi indicati in ricorso;
di essere residente a [...]; P.IVA 2di essere stato titolare di una ditta individuale (Epil Easy) avente partita iva cessata il 25.09.2017 quindi in data antecedente al periodo indicto nell'avviso oggetto della presente opposizione;
che, nel periodo oggetto di causa (2019-2022), è stato amministratore unico e socio unico di due società: (che dal 10.11.2023 ha cambiato Controparte_2 ragione sociale in Controparte_3 ) e Controparte_4 che operano nell'ambito del beauty mediante centri estetici;
si occupa di epilazione professionale che la società Controparte_2
e, alla data del novembre 2022, possedeva circa 20 centri estetici su tutto il territorio nazionale e che per tutto il periodo oggetto dell'avviso di addebito, la società [...] i cui ha usufruito di una forza lavoro media di 45 dipendenti Controparte 2
(dai 20 del gennaio 2019 ai 74 del dicembre 2022 tra estetiste e amministrativi (impiegati amministrativi, contabilità, graphic designer, marketing, social media manager, district manager); che la si occupa, invece, della marginale attività Controparte_4 onicotecnica in un unico centro estetico situato a Napoli alla via Arcoleo, aperto in data 26.06.2019 e attualmente chiuso (come da documentazione in atti); che detta società durante il periodo di cui all'Avviso di Addebito in questione, ha contato una forza lavoro media di circa 7 lavoratori tra estetiste e amministrativi;
di essere in possesso di una laurea in economia e commercio e di non aver mai svolto (anche perché non ne ha titolo), l'attività di estetista e/o comunque le attività svolte dai suoi dipendenti;
che in entrambe le società egli si limitava ad attività di amministratore tout court per il quale percepiva regolare compenso versando i relativi contributi alla Gestione Separata;
che, in ogni caso, non ha mai svolto attività lavorativa, con i requisiti di abitualità e prevalenza, finalizzata alla realizzazione del core business delle indicate società; che, in data 12.09.2022, mediante un cassetto previdenziale aveva comunicato all' _1, che richiedeva i contributi alla Gestione Commercianti, la cancellazione della partita iva personale di cui al punto 1) e, per l'effetto, la cessazione della sua attività “commerciale" con conseguente cancellazione dalla Gestione Commercianti;
che l'_1 aveva replicato che il ricorrente rivestiva la qualità di socio e amministratore di altre società per cui non poteva essere cancellato dalla Gestione Commercianti donde si deduce che l'iscrizione alla Gestione Commercianti sia stata effettuata sulla base di tali infondate presunzioni;
che l'CP 1 non aveva fatto alcuna ispezione nei locali aziendali donde il ricorrente non è mai stato rinvenuto ad eseguire mansioni che esulassero da quelle di amministratore;
che, quindi, è illegittima la sua iscrizione alla Gestione Commercianti così come la conseguente richiesta di contributi per il periodo oggetto di addebito;
che la pretesa dell'_1, è frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento;
di non avere mai esercitato in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Tanto premesso la parte ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio si costituiva ritualmente l'_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si perveniva così all'udienza del 16.01.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di "trattazione scritta" della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione svolta con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono
In sostanza l'_1 richiede il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale calcolati sul minimale dovuto alla gestione commercianti.
Tempestività dell'opposizione
L'atto opposto è stato notificato - come emerge dalla documentazione depositata dalle parti a mezzo posta in data 16.12.2023 mentre il relativo ricorso giudiziale è stato depositato
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in cancelleria in data 24.1.2024 e, pertanto, esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99. In altre parole la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 371202200229827 56 000.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la
Controparte 5 ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. 1. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Controparte_6Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 a norma del quale "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile" -, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale "alle entrate indicate nel comma 1 non si
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applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (argomento che assorbe la questione relativa alla “capacità notificatoria" di coloro che hanno materialmente effettuato l'attività di notifica).
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass.
7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 e tra queste vi sono anche i crediti contributivi non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt.
615 e 617 cpc.
Va, quindi, ribadito che l'opposizione deve essere dichiarata ammissibile.
L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, come già ricordato, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
Deve, pertanto, ritenersi senz'altro tempestiva l'opposizione.
Merito
Quanto al merito della questione sottoposta all'attenzione del giudicante va ribadito che è stato opposto l'avviso di addebito emesso dall' _1 n. 371/2023/0009046483 000, con il quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni Gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022, per un importo
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complessivo pari ad euro 7.477,37.
La pretesa creditoria fa, dunque, riferimento ad un asserito mancato versamento di contributi I.V.S. fissi a titolo di Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni accessori e spese ulteriori per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2022. Il Parte 1 è stato titolare di una ditta individuale (Epil Easy) avente partita iva con attività indiscutibilmente cessata in data decisamente antecedente al P.IVA 2 periodo indicato dell'avviso di addebito oggetto della presente opposizione.
Tanto emerge dal documento n.3 allegato al ricorso rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrata dalla quale emerge che l'esame della partita IVA n. P.IVA 2 (riferita alla società Epil Easy) “ha prodotto il seguente risultato: Partita IVA CESSATA;
data inizio attività 1.4.2016; data cessazione 25.9.2017 ")".
L'_1, precisa poi, che le osservazioni svolte sul punto nel ricorso sarebbero irrilevanti ed inconferenti "in quanto si rileva che l'iscrizione d'ufficio del Sig. Parte 1 alla Gestione Commercianti a partire dall'01.07.2017 è giustificata dal fatto che il ricorrente risulta essere socio della società Controparte_4 n. REA-968735 (si allega visura camerale delibera di iscrizione e Sezione AC)".
Tale affermazione al di là della valenza suggestiva, tuttavia, non appare decisiva in assenza di altri elementi di tipo probatorio. Occorre ricordare, infatti, che a norma dell'art. 1 L. n. 1397/1960 per l'iscrizione alla gestione commercianti devono ricorrere tra l'altro i seguenti presupposti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia......
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
La prova della sussistenza della circostanza fattuali indicate nella norma appena richiamata grava, come più diffusamente si dirà più avanti, certamente sull' _1 che deve "dimostrare l'effettiva sussistenza (come, peraltro, previsto dalla stessa circolare _1 n. 78/2013) di tutti i presupposti per l'iscrizione del Parte_1 alla gestione commercianti".
In assenza di prova puntuale e specifica deve ritenersi che effettivamente il Parte 1 in qualità di legale rappresentante della società Controparte_4 non è soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo di Gestione commercianti non avendo mai svolto - manca sul punto ogni prova offerta dall' CP 1 di sicuro affidamento -, all'interno della stessa, alcuna delle mansioni svolte tipicamente dai dipendenti;
certamente non può ritenersi che le abbia svolte con abitualità e prevalenza.
Dalla visura prodotta in atti si evince che il Parte 1 è stato amministratore della società e non certo un dipendente della stessa e che ad ogni buon conto ha svolto e svolge all'interno dell'azienda unicamente una funzione di rappresentanza e null'altro.
Occorre, data la particolarità della questione oggetto del presente giudizio, riportare - questa volta per intero - le norme che disciplinano la presente fattispecie e la loro evoluzione normativa e giurisprudenziale.
L'art. 1, comma 202, della legge n.662 del 23.12.1996 dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti"
Il successivo comma 203 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, 1. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art. 1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208 dispone, poi, che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' _1 decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente...".
Successivamente, con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante,
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuta una norma, che si è autodefinita norma di interpretazione autentica che ha così disposto: "l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995".
In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria.
Inoltre la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità di iscrizione, i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione.
Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 pone fine, in modo probabilmente definitivo, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità anche a livello costituzionale della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. 1. 78/2010 (conv. in 1.30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia va evidenziato che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15 del 2012 pone l'accento ai fini della doppia iscrizione previdenziale del
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socio di s.r.l. di società commerciale - sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.
Nel caso in esame, al contrario quanto sopra nonèemerso.
Parte opposta _1 (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che l' _1, parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' _1 convenuto nella presente controversia.
Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'_1 provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' _1 (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
A giudizio di chi scrive, infatti, non è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante, l'assunto di parte opposta. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto delle cartelle esattoriali impugnate in base ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Peraltro, anche da ultimo nella circolare CP 1 n. 78/2013 si è ribadito che "il carattere dell'abitualità e della prevalenza che costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti" deve essere dimostrato dallo stesso Istituto che si asserisce creditore, essendo obbligato quest'ultimo a fornire, caso per caso, la prova della legittimità dell'iscrizione.
A norma dell'art. 2697 c.c., dunque, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Va sottolineato e ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti ricade, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sull'ente previdenziale e non sul parte ricorrente (SUL PUNTO DA ULTIMO CASSAZIONE N. 21470/2019), onere nella specie non assolto. In un caso analogo deciso da questo stesso ufficio giudiziario, il giudice assegnatario di quel procedimento scriveva:
"L'opposizione può essere accolta nei termini in cui si dirà.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: siano titolari gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con
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carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella citata sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie dagli atti risulta quanto segue: dal 12.4.2019 al 12.10.2019 risulta in essere (vi è contratto versato in atti) un rapporto di lavoro part time a carattere subordinato tra la Agenzia Nuova Frontiere Lavoro spa (società di somministrazione) con prestazione lavorativa da rendere presso Hotel Albatros riconducibile alla Ischia for ever srl;
dal 17.4.2019 al 12.10.2019 dall'estratto contributivo si evince l'esistenza di un rapporto a carattere subordinato part time con la CP_7 per il periodo successivo il ricorrente risulta aver fruito di indennità Naspi. Ebbene, non risulta che il Sig. Pt 2 partecipasse all'attività aziendale della CP 7 con un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l' ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la prevalenza della stessa attività, dato che emerge per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto nel periodo oggetto di osservazione". (cfr. sentenza del giudice Borrelli, n. 2887/2023, pubblicata in data 03/05/2023 e relativa al procedimento avente NRG 1596/2022).
Nel caso in esame la richiesta di pagamento contenuta nell'avvisto di addebito notificato dall' _1 risulta del pari illegittima e non fondata in quanto il ricorrente Parte 1 sebbene legale rappresentante della società non può essere Controparte_4 ritenuto soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo di Gestione commercianti non essendo stata fornita la prova che egli abbia mai ricoperto, all'interno della stessa, alcuna delle mansioni tipicamente svolte dai dipendenti.
Occorre ribadire che dalla visura prodotta in atti si evince che egli è stato amministratore della società e non certo un dipendente della stessa e che ad ogni buon conto che svolge all'interno dell'azienda unicamente una funzione di rappresentanza e null'altro.
Dagli atti di causa non vi è alcun atto da cui evincere che la parte ricorrente, nel periodo in contestazione che qui interessa, abbia mai partecipato all'attività aziendale né, soprattutto, che abbia prestato la sua attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
Deve essere ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 1. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione
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personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 1. 662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione.
Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, occorre ribadire ancora una volta, difettano i requisiti per l'iscrizione di Parte_1 (ricorrente in questo giudizio) nella gestione commercianti.
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova, come detto, che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale (cfr. sentenza n. 3027/2023 pubblicata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania in data 04/07/2023; procedimento NRG 3119/2023).
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta ed, alla luce di quanto sopra, l'avviso di addebito oggetto di questo giudizio deve essere annullato.
Alla soccombenza dell' _1 consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P. Q. M.
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 371/2023/0009046483 000, regolarmente notificato in data 16.12.2023 al ricorrente Parte 1 con il quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni Gestione commercianti - per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad euro 7.477,37 importo che, pertanto, non è dovuto dal ricorrente;
b) condanna la parte convenuta _1 a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in misura pari ad € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario Napoli 12.2.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile