Art. 6.
Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.
Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.