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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4521/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti CANTORE ANTONIA e GARZELLI FELIX, elettivamente domiciliate presso i difensori avv. avv.ti CANTORE ANTONIA e GARZELLI FELIX
APPELLANTI contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VICCARI FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. VICCARI FRANCESCO
APPELLATO
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMCE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2610/2020 depositata il 21.12.2020 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Mottola sulla S.S. 100 in data 12.11.2017, mentre si trovavano quale terze trasportate a bordo del veicolo Ford Fiesta tg
DC842BV - di proprietà di ed assicurato con -. Controparte_2 CP_1
A sostegno dell'appello, lamentavano l'erroneità della decisione in quanto il Giudice di Pace, facendo propria la stima del CTU, aveva riconosciuto per entrambe le danneggiate un danno biologico nella minor misura del 3%; contestavano le risultanze della perizia effettuata in primo grado e ne chiedevano la rinnovazione;
lamentavano, altresì, l'errata quantificazione anche in merito al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, concludevano per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e conseguente condanna degli appellati al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.911,36 in favore di e di euro 11.238,43 in favore di da cui erano stati detratti gli acconti, oltre Parte_2 Parte_1 interessi.
Ritualmente costituita in giudizio, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal CP_1
Giudice di prime cure;
concludeva per il rigetto dell'appello con condanna al pagamento alle spese di lite del presente giudizio.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, all'udienza del 12.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve in primo luogo premettersi che nel corso del giudizio di primo grado è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Fiesta tg DC842BV, non essendovi stata alcuna contestazione da parte della compagnia costituita circa la verificazione e la dinamica del sinistro.
A fronte della domanda, in mancanza di contestazioni sull'an, il Giudice di prime cure ha posto alla base del proprio convincimento le argomentazioni tecniche svolte dal CTU dott. , riconoscendo ad Per_1 Pt_1 la somma di euro 4.406,65 ed a la somma di euro 4.569,21.
[...] Parte_2
Ciò premesso, le odierne appellanti hanno contestato la decisione in quanto il Giudice di Pace ha riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto sulla base di una errata quantificazione del danno effettuata dal consulente che non ha tenuto conto di tutta la documentazione medica.
In particolare, in sede di esame obiettivo delle pazienti, il consulente, dopo aver riscontrato che “tali lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, a causa delle anomale sollecitazioni ricevute dalle strutture muscolo-capsulo-legamentose del rachide cervicale e successivo impatto dell'istante contro le strutture rigide dell'abitacolo dell'autovettura nella quale viaggiava durante le fasi di ribaltamento del veicolo e, considerato il tempo intercorso dalla data del sinistro a quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate”, ha riconosciuto per entrambe le appellanti un danno biologico pari al 3%, senza alcun riflesso negativo sulla specifica attività lavorativa e sulle consuete attività extra lavorative.
In particolare, per i danni subiti da la perizia a firma del dott. - nell'accertare una Parte_1 Per_1 condropatia post traumatica - si sarebbe posta in contrasto con le risultanze degli esami strumentali di RMN del
05.02.201 (ove invece si fa riferimento ad una “Condropatia rotula post traumatica di 2° e 3°”).
A tal proposito, deve osservarsi che dette contestazioni non risultano condivisibili in quanto la relazione del
CTU risulta corretta ed immune da vizi;
in particolare, il dott. dopo aver accertato che “ in ordine ai Per_1
pagina 2 di 5 postumi permanenti il nostro esame obiettivo ha rilevato gli esiti del trauma distorsivo del rachide cervicale, sottesi da una rettilineizzazione della fisiologica curvatura lordosica radiograficamente documentata, determinati da una limitazione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione e di roto- inclinazione bilaterale del capo, e gli esiti cicatriziali a carico delle ginocchia, in soggetto di sesso femminile e di giovane età, di lieve pregiudizio estetico”, ha precisato, in risposta alle osservazioni, che “la valutazione si ritiene perfettamente in linea sia con la documentazione sanitaria presente in atti, sia con l'obiettività clinica riscontrata e sia con gli attuali orientamenti medico-legale tabellari e giurisprudenziali”; ha inoltre aggiunto che “per quanto attiene la valutazione del pregiudizio estetico questo è stato considerato dallo scrivente di natura 'lieve' in considerazione della sede e delle caratteristiche morfo-strutturali degli esiti cicatriziali riportati”.
Ciò detto, non si condividono le critiche che l'appellante ha mosso alla consulenza tecnica: non risulta infatti corretta l'affermazione secondo cui il CTU non abbia tenuto conto dell'esame strumentale RMN del 05.02.2018 in quanto il consulente ha concluso specificando di non aver considerato ai fini valutativi la condropatia rotulea del ginocchio destro rilevata strumentalmente “atteso che trattasi di una patologia di natura degenerativa e non traumatica e pertanto causalmente svincolata dal sinistro de quo”.
Sul punto, quindi, il CTU - chiamato anche a chiarimenti nel corso del giudizio di primo grado - ha spiegato, in modo completo ed esaustivo, che la patologia è di natura non traumatica, atteso che “la genesi di una condropatia di natura traumatica è identificabile invece in un trauma fratturativo dell'articolazione del ginocchio e/o in una lussazione rotulea con coinvolgimento del tessuto cartilagineo periarticolare, eventi questi che nel caso di specie non si sono verificati”; lo stesso CTU ha, inoltre, precisato che “l'istante, in qualità di trasportata in un'autovettura, ha riportato un trauma contusivo delle ginocchia con ferite lacero-contuse tant'è che l'esame obiettivo ha evidenziato esclusivamente gli esiti cicatriziali senza alcun deficit della funzionalità articolare delle ginocchia. Si conferma pertanto la natura non traumatica della condropatia rotulea del ginocchio destro strumentalmente rilevata, escludendola quindi ai fini valutativi”.
A fronte di tale puntuale accertamento, il Tribunale ritiene che non vi siano incongruenze tali da giustificare la rinnovazione dell'esame peritale in quanto le conclusioni cui è giunto il tecnico sono supportate da dati oggettivi e documentali da cui ne sono derivate risposte esaustive ai singoli quesiti posti ed alle osservazioni pervenute.
A tal proposito giova ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno certamente efficacia vincolante ed il Giudice può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, “dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u” (
Cass. n. 5707/2021)”, elementi che nel caso di specie non si rinvengono per quanto sopra detto.
Non risultano invece contestazioni specifiche in ordine alla valutazione del danno subìto dall'altra danneggiata;
ad ogni modo, anche per la sig.ra gli accertamenti eseguiti dal CTU appaiono condivisibili in quanto i Pt_2
pagina 3 di 5 postumi permanenti sono stati ricavati tenendo conto dei riscontri radiografici che hanno evidenziato degli esiti anatomici della frattura della VII e VIII costa dell'emitorace sinistro e del trauma distorsivo del rachide cervicale.
Parimenti non può essere accolto l'altro motivo di impugnazione relativo alla invocata personalizzazione del danno in mancanza di prova sul punto;
a tal proposito giova osservare che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.
23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che "in presenza di un danno permanente alla salute (….) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione")" (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ.
7513/2018).
Quindi, nel caso di lesioni micro-permanenti, il Giudice dovrà operare una "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima solo se il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Tanto chiarito, nel caso di specie l'istanza risarcitoria avanzata dalle appellanti non può trovare accoglimento in quanto le parti non hanno assolto agli oneri di allegazione posto che non sono state indicate le peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il Giudice di primo grado a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Conclusivamente, per i motivi sopra delineati, l'appello va rigettato.
Attesa la particolarità delle questioni trattate di natura essenzialmente tecnica, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 115/2002 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4521/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti CANTORE ANTONIA e GARZELLI FELIX, elettivamente domiciliate presso i difensori avv. avv.ti CANTORE ANTONIA e GARZELLI FELIX
APPELLANTI contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VICCARI FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. VICCARI FRANCESCO
APPELLATO
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMCE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2610/2020 depositata il 21.12.2020 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Mottola sulla S.S. 100 in data 12.11.2017, mentre si trovavano quale terze trasportate a bordo del veicolo Ford Fiesta tg
DC842BV - di proprietà di ed assicurato con -. Controparte_2 CP_1
A sostegno dell'appello, lamentavano l'erroneità della decisione in quanto il Giudice di Pace, facendo propria la stima del CTU, aveva riconosciuto per entrambe le danneggiate un danno biologico nella minor misura del 3%; contestavano le risultanze della perizia effettuata in primo grado e ne chiedevano la rinnovazione;
lamentavano, altresì, l'errata quantificazione anche in merito al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, concludevano per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e conseguente condanna degli appellati al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.911,36 in favore di e di euro 11.238,43 in favore di da cui erano stati detratti gli acconti, oltre Parte_2 Parte_1 interessi.
Ritualmente costituita in giudizio, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal CP_1
Giudice di prime cure;
concludeva per il rigetto dell'appello con condanna al pagamento alle spese di lite del presente giudizio.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, all'udienza del 12.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve in primo luogo premettersi che nel corso del giudizio di primo grado è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Fiesta tg DC842BV, non essendovi stata alcuna contestazione da parte della compagnia costituita circa la verificazione e la dinamica del sinistro.
A fronte della domanda, in mancanza di contestazioni sull'an, il Giudice di prime cure ha posto alla base del proprio convincimento le argomentazioni tecniche svolte dal CTU dott. , riconoscendo ad Per_1 Pt_1 la somma di euro 4.406,65 ed a la somma di euro 4.569,21.
[...] Parte_2
Ciò premesso, le odierne appellanti hanno contestato la decisione in quanto il Giudice di Pace ha riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto sulla base di una errata quantificazione del danno effettuata dal consulente che non ha tenuto conto di tutta la documentazione medica.
In particolare, in sede di esame obiettivo delle pazienti, il consulente, dopo aver riscontrato che “tali lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, a causa delle anomale sollecitazioni ricevute dalle strutture muscolo-capsulo-legamentose del rachide cervicale e successivo impatto dell'istante contro le strutture rigide dell'abitacolo dell'autovettura nella quale viaggiava durante le fasi di ribaltamento del veicolo e, considerato il tempo intercorso dalla data del sinistro a quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate”, ha riconosciuto per entrambe le appellanti un danno biologico pari al 3%, senza alcun riflesso negativo sulla specifica attività lavorativa e sulle consuete attività extra lavorative.
In particolare, per i danni subiti da la perizia a firma del dott. - nell'accertare una Parte_1 Per_1 condropatia post traumatica - si sarebbe posta in contrasto con le risultanze degli esami strumentali di RMN del
05.02.201 (ove invece si fa riferimento ad una “Condropatia rotula post traumatica di 2° e 3°”).
A tal proposito, deve osservarsi che dette contestazioni non risultano condivisibili in quanto la relazione del
CTU risulta corretta ed immune da vizi;
in particolare, il dott. dopo aver accertato che “ in ordine ai Per_1
pagina 2 di 5 postumi permanenti il nostro esame obiettivo ha rilevato gli esiti del trauma distorsivo del rachide cervicale, sottesi da una rettilineizzazione della fisiologica curvatura lordosica radiograficamente documentata, determinati da una limitazione antalgica ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione e di roto- inclinazione bilaterale del capo, e gli esiti cicatriziali a carico delle ginocchia, in soggetto di sesso femminile e di giovane età, di lieve pregiudizio estetico”, ha precisato, in risposta alle osservazioni, che “la valutazione si ritiene perfettamente in linea sia con la documentazione sanitaria presente in atti, sia con l'obiettività clinica riscontrata e sia con gli attuali orientamenti medico-legale tabellari e giurisprudenziali”; ha inoltre aggiunto che “per quanto attiene la valutazione del pregiudizio estetico questo è stato considerato dallo scrivente di natura 'lieve' in considerazione della sede e delle caratteristiche morfo-strutturali degli esiti cicatriziali riportati”.
Ciò detto, non si condividono le critiche che l'appellante ha mosso alla consulenza tecnica: non risulta infatti corretta l'affermazione secondo cui il CTU non abbia tenuto conto dell'esame strumentale RMN del 05.02.2018 in quanto il consulente ha concluso specificando di non aver considerato ai fini valutativi la condropatia rotulea del ginocchio destro rilevata strumentalmente “atteso che trattasi di una patologia di natura degenerativa e non traumatica e pertanto causalmente svincolata dal sinistro de quo”.
Sul punto, quindi, il CTU - chiamato anche a chiarimenti nel corso del giudizio di primo grado - ha spiegato, in modo completo ed esaustivo, che la patologia è di natura non traumatica, atteso che “la genesi di una condropatia di natura traumatica è identificabile invece in un trauma fratturativo dell'articolazione del ginocchio e/o in una lussazione rotulea con coinvolgimento del tessuto cartilagineo periarticolare, eventi questi che nel caso di specie non si sono verificati”; lo stesso CTU ha, inoltre, precisato che “l'istante, in qualità di trasportata in un'autovettura, ha riportato un trauma contusivo delle ginocchia con ferite lacero-contuse tant'è che l'esame obiettivo ha evidenziato esclusivamente gli esiti cicatriziali senza alcun deficit della funzionalità articolare delle ginocchia. Si conferma pertanto la natura non traumatica della condropatia rotulea del ginocchio destro strumentalmente rilevata, escludendola quindi ai fini valutativi”.
A fronte di tale puntuale accertamento, il Tribunale ritiene che non vi siano incongruenze tali da giustificare la rinnovazione dell'esame peritale in quanto le conclusioni cui è giunto il tecnico sono supportate da dati oggettivi e documentali da cui ne sono derivate risposte esaustive ai singoli quesiti posti ed alle osservazioni pervenute.
A tal proposito giova ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno certamente efficacia vincolante ed il Giudice può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, “dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u” (
Cass. n. 5707/2021)”, elementi che nel caso di specie non si rinvengono per quanto sopra detto.
Non risultano invece contestazioni specifiche in ordine alla valutazione del danno subìto dall'altra danneggiata;
ad ogni modo, anche per la sig.ra gli accertamenti eseguiti dal CTU appaiono condivisibili in quanto i Pt_2
pagina 3 di 5 postumi permanenti sono stati ricavati tenendo conto dei riscontri radiografici che hanno evidenziato degli esiti anatomici della frattura della VII e VIII costa dell'emitorace sinistro e del trauma distorsivo del rachide cervicale.
Parimenti non può essere accolto l'altro motivo di impugnazione relativo alla invocata personalizzazione del danno in mancanza di prova sul punto;
a tal proposito giova osservare che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.
23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che "in presenza di un danno permanente alla salute (….) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione")" (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ.
7513/2018).
Quindi, nel caso di lesioni micro-permanenti, il Giudice dovrà operare una "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima solo se il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Tanto chiarito, nel caso di specie l'istanza risarcitoria avanzata dalle appellanti non può trovare accoglimento in quanto le parti non hanno assolto agli oneri di allegazione posto che non sono state indicate le peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il Giudice di primo grado a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Conclusivamente, per i motivi sopra delineati, l'appello va rigettato.
Attesa la particolarità delle questioni trattate di natura essenzialmente tecnica, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 115/2002 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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