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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7026 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Stefania Azzurra Spanò, presso il cui studio a Palermo, via Tevere n. 1, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'inrvento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udenza del giorno 11/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2025 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a IA (PA) il 03/08/2005 e di avere generato due Controparte_1 figli (2001) e (2004), oggi entrambi maggiorenni ed autonomi, ha chiesto la Per_1 Per_2 pronuncia della separazione e l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza il ricorrente ha dichiarato di essere separato di fatto dalla moglie da diversi anni, che i due figli sono autonomi ed hanno, peraltro generato prole e che la resistente svolge attività lavorativa;
alla medesima udienza il ricorrente ha chiesto soltanto la pronuncia di
1 separazione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il tenore dell'atto introduttivo e le dichiarazioni rese dal ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
07/05/1980 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
10/12/1984 ( , i quali hanno contratto matrimonio a IA C.F._2
(PA) il 03/08/2005.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di al n. 15, p. II, serie A, dell'anno 2005).
3) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR IN FR IC
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