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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10007/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10007/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2057/19, emesso dal Tribunale di Salerno il 30/06/19, depositato l'01/07/19
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fusco, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazza Gennaro De Crescenzo n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16/10/19 alla proponeva Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2057/19, notificato il 12/09/19, con cui il Tribunale di
Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della Controparte_3 somma di € 7.350,81, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di prestito personale n. 13284222, stipulato dall'opponente il 07/06/13 con la
[...]
alla quale era subentrata, successivamente all'emissione del decreto Controparte_3
ingiuntivo, la quale cessionaria del credito. Controparte_1
pagina 1 di 6 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito;
la mancata erogazione della somma mutuata;
la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ed omessa consegna di una copia dello stesso ad esso mutuatario;
la nullità, per usurarietà, delle clausole relative agli interessi, dovendosi tener conto, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, anche degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c.; la carenza di prova in ordine al credito vantato.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/05/20, si costituiva la la quale, deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/06/20 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10/11/22, si costituiva la (già a Controparte_1 Controparte_1
seguito di fusione per incorporazione), tramite la mandataria la quale Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della
[...]
la quale, secondo l'opponente, sarebbe intervenuta in giudizio dichiarandosi Controparte_2
procuratrice della senza tuttavia produrre la procura notarile richiamata Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione.
L'eccezione è infondata e va rigettata, in quanto, in data 04/06/25, la già Controparte_2
ha prodotto in giudizio la procura per notaio Ausilio del 09/12/20 conferitagli dalla CP_4
Controparte_1
Considerato che l'eccezione di difetto di legittimazione processuale è stata sollevata per la prima volta dall'opponente con la nota conclusiva del 21/05/25, risulta tempestiva la predetta produzione documentale, essendosi rilevato che, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente (nella specie, l'eccezione dell'opponente non è neppure tempestiva)
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a pagina 2 di 6 sanare il difetto, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. n. 29244/21).
Inoltre, la produzione dell'atto o documento, da cui risulti la sussistenza della legittimazione processuale, non è assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico, riguardanti il raccoglimento del materiale probatorio occorrente per decidere la causa nel merito (Cass. n.
22099/13; Cass. n. 11506/04; Cass. n. 8760/00). Invero, il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato anche in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. S.U. n. 4248/16).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la predetta società ha dichiarato che il credito vantato dall'originaria mutuante a seguito di contratto di prestito personale del 07/06/13 veniva da Controparte_3 questa ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, alla Controparte_1
(alla quale subentrava la stessa con contratto del 27/05/19. Controparte_1
Ed invero, risultano prodotti, a riprova di tale cessione, la proposta di contratto di cessione dei crediti del 25/05/19 da parte della e la relativa accettazione del Controparte_3
27/05/19 da parte della nonché la lista omissata dei crediti ceduti, in cui figura Controparte_1
quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e la dichiarazione della cedente del 25/05/19 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n. 10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto). Peraltro, la notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto può avvenire utilmente anche con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo) e anche nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Come se non bastasse, assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la società cessionaria ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria: il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
pagina 3 di 6 Ne consegue che, valutando unitariamente i predetti elementi probatori e presuntivi, e tenuto conto del carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la in data 07/06/13, il contratto di finanziamento personale n. Controparte_3
13284222, per l'importo di € 8.775,00, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di
€ 14.720,16, tramite 108 rate mensili costanti, con TAN dell'11,77%, TAEG del 13,40%, interesse moratorio del 15% annuo sulle rate scadute e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Dall'estratto conto della in atti risulta che l'opponente si rendeva moroso nel pagamento CP_3
delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 04/09/17 (avviso di ricevimento della racc. del 20/09/17: cfr. copia del fascicolo monitorio allegata alla comparsa di risposta della , lasciando un debito residuo di € 8.571,30, di cui € 1.190,50 per rate Controparte_1 scadute ed insolute ed € 7.162,03 per debito residuo, oltre spese ed indennità di mora.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono, invero, tutte infondate.
In primo luogo, il contratto di finanziamento è stato stipulato in forma scritta, con sottoscrizione apposta anche dalla banca mutuante. Dal contenuto del contratto (pag. 11) emerge che l'opponente ha ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
In secondo luogo, la mancata “traditio” della somma mutuata è smentita dall'avvenuto pagamento delle prime rate del finanziamento, come si evince dall'estratto conto (circostanza, peraltro, incontestata), il che costituisce condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
Per quanto attiene alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo” ovvero quale sarebbe il TEG effettivamente applicato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati
pagina 4 di 6 in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati, nella specie, del tutto disattesi da parte dell'opponente.
In ogni caso, il TAN dell'11,77%, il TAEG del 13,40% e l'interesse moratorio del 15% annuo sono di gran lunga inferiori al tasso soglia previsto nel 2° trimestre 2013 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 19,125% (TEGM 12,10%).
In proposito, va rammentato che la tesi propugnata dall'opponente, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva
pagina 5 di 6 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10007/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2057/19, emesso dal
Tribunale di Salerno il 30/06/19, depositato l'01/07/19, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10007/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2057/19, emesso dal Tribunale di Salerno il 30/06/19, depositato l'01/07/19
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fusco, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazza Gennaro De Crescenzo n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16/10/19 alla proponeva Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2057/19, notificato il 12/09/19, con cui il Tribunale di
Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della Controparte_3 somma di € 7.350,81, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di prestito personale n. 13284222, stipulato dall'opponente il 07/06/13 con la
[...]
alla quale era subentrata, successivamente all'emissione del decreto Controparte_3
ingiuntivo, la quale cessionaria del credito. Controparte_1
pagina 1 di 6 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito;
la mancata erogazione della somma mutuata;
la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ed omessa consegna di una copia dello stesso ad esso mutuatario;
la nullità, per usurarietà, delle clausole relative agli interessi, dovendosi tener conto, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, anche degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c.; la carenza di prova in ordine al credito vantato.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/05/20, si costituiva la la quale, deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/06/20 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10/11/22, si costituiva la (già a Controparte_1 Controparte_1
seguito di fusione per incorporazione), tramite la mandataria la quale Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della
[...]
la quale, secondo l'opponente, sarebbe intervenuta in giudizio dichiarandosi Controparte_2
procuratrice della senza tuttavia produrre la procura notarile richiamata Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione.
L'eccezione è infondata e va rigettata, in quanto, in data 04/06/25, la già Controparte_2
ha prodotto in giudizio la procura per notaio Ausilio del 09/12/20 conferitagli dalla CP_4
Controparte_1
Considerato che l'eccezione di difetto di legittimazione processuale è stata sollevata per la prima volta dall'opponente con la nota conclusiva del 21/05/25, risulta tempestiva la predetta produzione documentale, essendosi rilevato che, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente (nella specie, l'eccezione dell'opponente non è neppure tempestiva)
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a pagina 2 di 6 sanare il difetto, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. n. 29244/21).
Inoltre, la produzione dell'atto o documento, da cui risulti la sussistenza della legittimazione processuale, non è assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico, riguardanti il raccoglimento del materiale probatorio occorrente per decidere la causa nel merito (Cass. n.
22099/13; Cass. n. 11506/04; Cass. n. 8760/00). Invero, il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato anche in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. S.U. n. 4248/16).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la predetta società ha dichiarato che il credito vantato dall'originaria mutuante a seguito di contratto di prestito personale del 07/06/13 veniva da Controparte_3 questa ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, alla Controparte_1
(alla quale subentrava la stessa con contratto del 27/05/19. Controparte_1
Ed invero, risultano prodotti, a riprova di tale cessione, la proposta di contratto di cessione dei crediti del 25/05/19 da parte della e la relativa accettazione del Controparte_3
27/05/19 da parte della nonché la lista omissata dei crediti ceduti, in cui figura Controparte_1
quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e la dichiarazione della cedente del 25/05/19 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n. 10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto). Peraltro, la notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto può avvenire utilmente anche con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo) e anche nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Come se non bastasse, assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la società cessionaria ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria: il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
pagina 3 di 6 Ne consegue che, valutando unitariamente i predetti elementi probatori e presuntivi, e tenuto conto del carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la in data 07/06/13, il contratto di finanziamento personale n. Controparte_3
13284222, per l'importo di € 8.775,00, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di
€ 14.720,16, tramite 108 rate mensili costanti, con TAN dell'11,77%, TAEG del 13,40%, interesse moratorio del 15% annuo sulle rate scadute e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Dall'estratto conto della in atti risulta che l'opponente si rendeva moroso nel pagamento CP_3
delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 04/09/17 (avviso di ricevimento della racc. del 20/09/17: cfr. copia del fascicolo monitorio allegata alla comparsa di risposta della , lasciando un debito residuo di € 8.571,30, di cui € 1.190,50 per rate Controparte_1 scadute ed insolute ed € 7.162,03 per debito residuo, oltre spese ed indennità di mora.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono, invero, tutte infondate.
In primo luogo, il contratto di finanziamento è stato stipulato in forma scritta, con sottoscrizione apposta anche dalla banca mutuante. Dal contenuto del contratto (pag. 11) emerge che l'opponente ha ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
In secondo luogo, la mancata “traditio” della somma mutuata è smentita dall'avvenuto pagamento delle prime rate del finanziamento, come si evince dall'estratto conto (circostanza, peraltro, incontestata), il che costituisce condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
Per quanto attiene alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo” ovvero quale sarebbe il TEG effettivamente applicato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati
pagina 4 di 6 in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati, nella specie, del tutto disattesi da parte dell'opponente.
In ogni caso, il TAN dell'11,77%, il TAEG del 13,40% e l'interesse moratorio del 15% annuo sono di gran lunga inferiori al tasso soglia previsto nel 2° trimestre 2013 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 19,125% (TEGM 12,10%).
In proposito, va rammentato che la tesi propugnata dall'opponente, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva
pagina 5 di 6 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10007/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2057/19, emesso dal
Tribunale di Salerno il 30/06/19, depositato l'01/07/19, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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