Art. 1925. Assegno straordinario 1. A ciascuna medaglia al valor militare e' annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare e' fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46. 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46. 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.