Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. nr. 1010/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 1010/2023 R.A.C.C., vertente
TRA nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], CF. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Manuela Di Croce, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Vasto, Via Martiri della Libertà, n. 15;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...], CF. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avv. Rocco Scatamacchia, giusta procura su foglio separato, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Viale di Trastevere, n. 26;
E
(CF. P.I. ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti p.t. ed amministratori delegati Dott. e Dott. Controparte_3 CP_4
, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, n. 14, rappresentata e difesa
[...]
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dall'Avv. Anna Paola Mormino, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Viale Pinturicchio, n. 204;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 276/2023 del
12.09.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 425/2020, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 12.02.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto ha rigettato le domande risarcitorie proposte dall'originaria parte attrice, la quale aveva richiesto la condanna dell'Avvocato
al risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi euro Controparte_1
187.119,00 nonché al rimborso delle spese processuali sostenute, derivanti dalla asserita condotta negligente ed imprudente assunta dall'originario convenuto, quale difensore e procuratore del in ulteriore e distinto procedimento. Parte_1
A sostegno della propria pretesa, l'originaria parte attrice deduceva che:
- nell'anno 1997, a seguito di sinistro stradale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Lanciano il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e la Compagnia Sai Ass.ni, poiché il conducente del veicolo che aveva causato l'incidente proseguiva la sua corsa e, pertanto, restava sconosciuto;
- all'esito del predetto giudizio, il Tribunale di Lanciano accoglieva parzialmente le domande avanzate dal , rigettando quella relativa al danno da lucro cessante per assenza di Parte_1
ripercussione della invalidità permanente sulla capacità di lavoro specifica, e riconoscendo a costui la somma di: lire 87.500.000 a titolo di danno da I.P.; lire 40.000.00 a titolo di danno morale e lire 780.000 per le spese mediche documentate;
- avverso la suddetta sentenza l'odierno appellante proponeva appello, il cui giudizio si concludeva con l'accoglimento parziale dei relativi motivi, e gli veniva riconosciuta un'incidenza di invalidità permanente sulla capacità di lavoro specifica nella misura del
32%, con conseguente liquidazione in suo favore di ulteriori euro 35.567,73;
- ed ancora, l'odierno appellante impugnava anche tale ultima sentenza e mediante contratto di incarico professionale nominava quale suo difensore l'Avv. , il quale Controparte_1
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proponeva ricorso in Cassazione al fine di veder riconosciuto in capo al proprio assistito un grado di invalidità permanente maggiore;
- all'esito del predetto giudizio, la Suprema Corte: accoglieva parzialmente il ricorso, cassando con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila il provvedimento censurato;
riconosceva all'originario attore una invalidità permanente pari al 44%, e da ultimo, invitava il giudice della riassunzione alla valutazione della ripercussione del sinistro sull'interruzione degli studi universitari del;
Parte_1
- dunque, anche nel giudizio di riassunzione, l'appellante si serviva della prestazione d'opera professionale dell'Avv. , e nell'anno 2016 il predetto giudizio si concludeva con CP_1
l'accertamento: del 44% di I.P. per complessivi euro 154.000,00 (euro 3.500 x 44 punti); del danno non patrimoniale per complessivi euro 108.810,02; del danno patrimoniale futuro per l'interruzione degli studi universitari per complessivi euro 25.000,00; del danno patrimoniale per le spese della consulenza di parte per complessivi euro 4.800,00; nonché con la condanna della controparte al rimborso di tutte le spese legali sostenute nei vari gradi di giudizio
(primo grado, appello, Cassazione e giudizio di riassunzione);
1.2. In ragione di quanto riportato nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel suddetto giudizio di rinvio, all'interno della quale veniva evidenziato che “Quanto alla liquidazione, lo stesso attore chiede, non di applicare le tabelle del Tribunale di Milano al momento del fatto (con riconoscimento di somma anche superiore a quella richiesta dall'attore), ma di considerare per ogni punto percentuale di invalidità permanente la somma di euro 3.000/3.500,00”, nonostante a più riprese esso assistito avesse invitato – vanamente – il proprio legale a chiedere l'applicazione delle suddette Tabelle, costui proponeva l'azione per cui è causa dinanzi al Tribunale di Vasto per asserita responsabilità professionali dell'odierno appellato.
1.3. Si costituiva in giudizio il professionista convenuto, concludendo per il rigetto di tutte le domande ed in subordine, chiamava in garanzia l'assicuratore , al fine di Controparte_2
essere manlevato da qualsivoglia pretesa e responsabilità, eventualmente sussistente.
Formulava altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del proprio assistito al pagamento dei compensi maturati nonché al pagamento della sanzione ex art. 96 cpc.
1.4. Si costituiva in giudizio anche la , la quale chiedeva nel merito il Controparte_2
rigetto integrale delle domande.
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1.5. Il Tribunale di Vasto, all'esito dell'istruttoria, rigettava le domande. Asseriva in particolare il giudice di prime cure che, considerata l'evoluzione giurisprudenziale corrente negli anni interessati dalla celebrazione dei vari gradi del giudizio instaurato dal Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lanciano, nel 2016 la Corte d'Appello di L'Aquila avrebbe dovuto e potuto applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della corretta liquidazione del danno, anche in assenza di richieste pervenute dalle parti. Pertanto, secondo il Tribunale di
Vasto, pur essendosi verificato un errore nella liquidazione del quantum, l'evento produttivo del pregiudizio sarebbe da imputare alla decisione della Corte d'Appello di
L'Aquila, non già alla condotta dell'originario convenuto e ciò sulla scorta di una nota pronuncia della Suprema Corte dell'anno 2011 (ben 5 anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio dinanzi alla suddetta Corte), la quale enunciava il principio di diritto secondo cui “I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di
Milano costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di legittimità, il valore da ritenersi equo, ovvero quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità”. In altro punto della sentenza gravata tuttavia veniva rilevato che, seppur accertato l'inadempimento contrattuale dell'Avv. , ritenuto rilevante dal Giudice di CP_1
prime cure ex art. 1460 cc, non sussisteva l'efficienza causale dello stesso nel pregiudizio effettivamente subito dall'odierno appellante.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello , articolando tre motivi, di Parte_1
seguito così riassunti.
2.1. Con primo motivo d'appello, l'appellante censura la parte motiva del provvedimento gravato laddove appare ritenere, erroneamente, la sussistenza della responsabilità in capo alla Corte d'Appello di L'Aquila sulla scorta di quella giurisprudenza di legittimità risalente e granitica che ritiene applicabili da parte del giudice le Tabelle meneghine anche in assenza di specifica domanda avanzata dalla parte. L'appellante, di converso, nello specifico lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Vasto poiché nel 2016 e per diversi anni, sino ad arrivare all'anno 2022 l'applicazione delle suddette tabelle doveva necessariamente essere oggetto di specifica istanza di parte.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, il lamenta la parte della sentenza impugnata Parte_1
laddove ritiene che la Corte d'Appello di L'Aquila avrebbe errato nel non applicare le tabelle milanesi, per i motivi suesposti, ma anche perché l'appellante aveva fatto espresso pagina 4 di 22 5
rinvio alle conclusioni già spiegate nei precedenti gradi di giudizio. Orbene, a dire dell'appellante tale circostanza sarebbe idonea a confermare ulteriormente l'errore commesso dal professionista, in quanto la Corte d'Appello se avesse applicato le Tabelle in parola sarebbe incorsa in un vizio di ultra petita.
2.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante si duole della parte motiva del provvedimento oggetto di censura che disconosce apoditticamente la totale responsabilità del professionista
, dopo avere in altro punto della decisione asserito invece l'affermazione della CP_1
stessa, anche ai fini del rigetto della avversa domanda riconvenzionale di adempimento ed ex art. 1460 cc.
3. Si costituiscono in giudizio gli appellati, i quali contestando recisamente gli avversi assunti, chiedono il rigetto dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito spiegate.
3.1. In particolare, l'appellato propone altresì appello incidentale racchiuso in CP_1
quattro motivi, così riassumibili: i) con il primo motivo lamenta la parte della sentenza che erroneamente non riteneva perfettamente adempiente l'originario convenuto;
ii) con la seconda censura chiede la riforma del provvedimento in parola nella parte in cui ha accertato la negligenza del professionista quanto meno per l'omesso inserimento della clausola di stile “maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”; iii) mediante il terzo motivo d'appello incidentale, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non riconosce che il , in virtù del lavoro svolto dal , ha ricevuto un Parte_1 CP_1 risarcimento maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere con l'applicazione delle
Tabelle milanesi;
iv) con quarto motivo, l'appellato incidentale censura la parte motiva della sentenza che non ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da esso originario convenuto sulla scorta di una errata ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice.
3.2. Parimenti, l'appellata propone appello incidentale consistente nei Controparte_2
medesimi motivi suelencati, ed altresì, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Vasto compensava le spese di lite tra le parti, sul presupposto della reciproca soccombenza, in quanto l'originario attore non avrebbe esteso la domanda nei confronti della terza chiamata.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 12.2.2025.
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5. L'appello principale è infondato.
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condanna del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cassazione civile, sez.
II, 02/02/2016, n. 1984 Cassazione civile, sez. III, 24/05/2016, n. 10698)
In tema di responsabilità professionale (nella specie: avvocato) quindi da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176, comma 2, c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (Tribunale Roma, sez. XIII,
01/06/2016, n. 11138).
Per affermare la responsabilità del professionista, occorre allora non semplicemente allegare l'esistenza di un errore professionale, ma altresì assumere la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore, l'esito della controversia e il pregiudizio lamentato dal cliente. A rilevare non è l'errore in sé quindi, ma l'errore quale causa di un danno.
5.1 Ritiene la Corte che agli atti si evinca la prova certa che già alcuna colpa o violazione del dovere di diligenza possa enuclearsi in capo al professionista convenuto, nella mancata specifica richiesta di applicazione delle tabelle Milanesi nell'ambito del giudizio di rinvio definito da questa stessa Corte nella decisione del 2016, che pure aveva evidenziato che
“Quanto alla liquidazione, lo stesso attore chiede, non di applicare le tabelle del Tribunale di
Milano al momento del fatto (con riconoscimento di somma anche superiore a quella richiesta dall'attore), ma di considerare per ogni punto percentuale di invalidità permanente la somma di euro 3.000/3.500,00”.
Come mostrava di comprendere l'estensore della gravata decisione, nonché la difesa della parte appellante, la condotta del professionista deve essere qui valutata proprio facendo pagina 6 di 22 7
riferimento ai principi giurisprudenziali in materia correnti al momento della adozione delle rispettive scelte difensive processuali e tuttavia, proprio all'esito di tale esame, si perviene alla pronuncia ampiamente assolutoria in favore del professionista qui appellato principale.
5.1.1.L'avv. non ha rappresentato e difeso il sig. né in primo grado CP_1 Parte_1
dinanzi il Tribunale di Lanciano né in fase di appello bensì solo nel giudizio di legittimità e, poi, in quello di rinvio (nei quali risultava pienamente vittorioso).
Il Tribunale di Lanciano con sentenza n. 244/2001, all'esito del giudizio, aveva accertato la totale responsabilità del veicolo rimasto ignoto, con condanna del FGVS e, per esso, della designata Compagnia, al pagamento di lire 87.500.000 a titolo di danno permanente su IP pari al 35%, lire 40.000.000 a titolo di danno morale oltre spese mediche documentate altresì rigettando la domanda di risarcimento per danni da lucro cessante in assenza di ripercussione della citata invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica. Avverso la decisione del Tribunale di Lanciano, il – sempre con il patrocinio di altri Parte_1
difensori rispetto al convenuto– aveva interposto appello con il quale aveva denunciato quella decisione di primo grado, per non avere il Tribunale di Lanciano liquidato i postumi permanenti riconosciuti dal ctu nella misura del 44% di i.p. considerando le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, per non aver liquidato la somma di lire 5.000.00= (pari ad €
2.582,28) per ogni punto di invalidità e per aver rigettato la richiesta di perdita del danno da capacità lavorativa specifica.
Il suddetto atto di appello non conteneva alcun motivo che involgesse la mancata applicazione delle tabelle meneghine o il danno morale e/o l'inabilità temporanea giornaliera.
La Corte di appello de l'Aquila, con sentenza n. 81 del 18.02.2008, previa rinnovazione della
CTU, in parziale accoglimento dell'appello, riconosceva l'incidenza della invalidità permanente sulla capacità di lavoro specifica nella misura del 32%, liquidando, quindi, ulteriori € 35.567,73. Tuttavia, confermava il grado di invalidità permanente nella misura del 35% e di lire 2.500.000 a punto, oltre rivalutazione.
Subentrato il professionista qui convenuto nella difesa dell'appellante e proposto ricorso per cassazione, l'oggetto del successivo giudizio di rinvio veniva delimitato dal provvedimento della Corte di legittimità.
La Corte accoglieva e dichiarava fondati:
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a) i motivi 1 e 2 per la riforma della sentenza impugnata con la determinazione e liquidazione del danno calcolata sulla percentuale del 44% di invalidità permanente indicata dal CTU dovendosi applicare le disposizioni previste dall'art. 21 della legge 990/69 2°comma;
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b) il motivo n. 3 in relazione alla determinazione e quantificazione del ristoro del danno biologico permanente, calcolato dalla Corte di merito nell'importo di €1.610,71, in virtù della propria consuetudine di liquidare una somma compresa tra i 1300 e i 6000 euro per punto percentuale, senza tenere in conto, contraddittoriamente con quanto da essa stessa indicato,
l'oscillazione all'interno di tale fascia dovuta alla gravità dei postumi e dell'età del danneggiato;
con tale motivo si è chiesta la liquidazione dei danni in misura maggiore;
c) il motivo n. 4 in merito alla determinazione e quantificazione del ristoro del danno biologico permanente con riferimento ai danni per perdita di chance per il lavoro futuro;
d) il motivo n. 5 relativo al danno futuro (determinazione del danno con la componente della possibilità di conseguire ulteriori vantaggi economici grazie agli studi universitari e al conseguimento della laurea);
e) dichiarava non fondati i motivi n. 6 e 7;
f) dichiarava assorbito il motivo n. 8 e rimetteva al giudice del rinvio la determinazione delle spese.
5.1.2 Il quadro giurisprudenziale di riferimento al momento dell'assunzione dell'incarico da parte del professionista convenuto nel 2009, al momento della predisposizione dell'atto di citazione in riassunzione del 30.5.2011 ed al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio coincidente con l'udienza del 27.4.2016 (La sentenza della corte d'appello è sentenza n. 856/2016 dell'11/08/2016).
Per anni allora è stato affermato il principio per cui, in sede di legittimità, la denuncia di violazione delle tabelle milanesi era ammessa solo ove nel giudizio di merito fossero state allegate le tabelle o, quantomeno, fossero riprodotte negli scritti defensionali (Cass.
27562/2017; Cass. 17678/2016; Cass. 12397/2016; Cass. 3505/2016; Cass. 3015/2016; Cass.
24205/2014; Cass. 23778/2014).
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Si legge in particolare in Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, (ud. 19/01/2016, dep.
21/04/2016), n.8045 “Questa Corte, con la nota sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, correttamente richiamata dal ricorrente, ha stabilito che le tabelle adottate dal Tribunale di
Milano per la liquidazione del danno biologico garantiscono un'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e sono, pertanto, da assumere come parametro ai fini della valutazione equitativa di tale voce di danno. La citata sentenza, però, seguita da altre più recenti
(v. la sentenza 13 novembre 2014, n. 24205), ha anche aggiunto che, affinchè il profilo di una liquidazione eventualmente inferiore conseguente all'applicazione di tabelle diverse possa essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge, occorre da una parte che la questione sia stata posta in sede di giudizio di merito e, dall'altra, che le tabelle milanesi siano state versate in atti. Nel caso in esame, è pacifico che la questione è stata posta alla Corte
d'appello di Roma, come risulta dal tenore della sentenza impugnata la quale ha dato atto che il primo motivo di appello lamentava, appunto, la mancata applicazione delle tabelle milanesi.Non risulta però dimostrato nè l'odierno ricorso fornisce alcun ausilio sul punto che la Corte
d'appello di Roma avesse realmente a disposizione, siccome prodotte dall'odierno appellante, dette tabelle”.
Ancora Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, (ud. 17/10/2017, dep. 21/11/2017), n.27562: “In sede di legittimità l'omessa o erronea applicazione di tali parametri tabellari può essere fatta valere come violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., mentre l'omesso esame del fatto specializzante, che giustifichi lo scostamento o finanche l'abbandono, può essere fatto valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. In ogni caso, la questione dell'applicazione dei suddetti parametri tabellari deve essere stata posta nel giudizio di merito, nel quale l'attore ha l'onere di produrre le tabelle o, almeno, di allegarne il contenuto".
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Ma – si noti - è stato solo con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 10/01/2018, (ud.
13/07/2017, dep. 10/01/2018), n.392 che la Corte di legittimità ha affermato che nel caso di decisioni d'appello pronunciate dopo il 7.6.2011, era sufficiente che l'applicazione del criterio
"milanese" fosse stata invocata dalla parte interessata e non vi fosse dunque per essa alcun obbligo di deposito in giudizio di tali tabelle, dovendo di regola il giudice di merito - salvo motivato dissenso - attenersi ai principi interpretativi dettati da questa Corte, e dovendo ritenersi quindi che egli sappia di dover liquidare il danno alla salute applicando i valori risultanti dalle "Tabelle" del Tribunale di Milano, peraltro facilmente reperibili sulle riviste specializzate, nella trattatistica o sul web
Tale sentenza del gennaio 2018 in particolare fa riferimento anche alla capostipite 12408 del
2011 ed imputa a tale sentenza del 2011 l'introduzione della rilevante distinzione temporale ai fini de quibus tra sentenze di appello ante (per le quali restava fermo il previo necessario deposito) e post 2011 (per le quali poteva ritenersi sufficiente la mera richiesta).
Nella sentenza del 2011 in verità si legge invece “Perchè il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano;
e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti.”).
Solo allora la decisione nr. 392/18 sembra per la prima volta introdurre chiaramente la distinzione tra sentenze di appello adottate in data successiva al 7.6.2011, per le quali sarebbe sufficiente la mera richiesta, e quelle antecedenti tale data per le quali andrebbe verificata l'effettiva produzione.
Ed infatti, nella decisione Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, (ud. 17/10/2017, dep.
21/11/2017), n.27562 di cui sopra ad esempio, la sentenza della Corte di Appello era del settembre 2014 e, nonostante ciò, la Corte aveva affermato, come visto, che “In ogni caso, la questione dell'applicazione dei suddetti parametri tabellari deve essere stata posta nel giudizio di merito, nel quale l'attore ha l'onere di produrre le tabelle o, almeno, di allegarne il contenuto".
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Ancora in Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12397) su sentenza di Corte d'appello del 21.6.2011, il Supremo Consesso aveva affermato lo stesso principio "l'applicazione di diverse tabelle, ancorchè comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass. n. 12408/2011)
Nel caso in esame, non risulta che gli attuali ricorrenti si siano espressamente doluti, in sede di gravame, della mancata applicazione delle tabelle milanesi, nè che tali tabelle abbiano versato in atti.”
Vero è pertanto che solo con Cassazione civile sez. VI, 10/01/2018, (ud. 13/07/2017, dep.
10/01/2018), n.392 è stato inequivocabilmente, ma per così dire con effetto “retroattivo”, vale a dire attribuendolo alla decisione capostipite del 2011, affermato il principio in forza del quale nel caso di decisioni d'appello pronunciate dopo il 7.6.2011, è sufficiente che l'applicazione del criterio "milanese" sia stata invocata dalla parte interessata, mentre non vi sia per essa alcun obbligo di deposito in giudizio di tali tabelle.
D'altra parte, e proprio per completare il quadro nell'ambito del quale si è mosso il professionista convenuto, ancora con la recente sentenza Cassazione civile sez. III,
11/12/2023, (ud. 11/09/2023, dep. 11/12/2023), su una sentenza Corte d'appello di Roma addirittura del 2019, la Corte di legittimità, nonostante l'apperentemente definitivo arresto contenuto in nr. 33005/21 depositata il 10 novembre 2021, è tornata invece a riaffermare il principio per cui le "tabelle" dei Tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare le somme risultanti dall'applicazione delle stesse, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito e il luogo del processo in cui risultino reperibili, mentre non è ammissibile la loro successiva produzione ex art. 372 c.p.c., comma 2, non trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso (Cass., 15/06/2016, n. 12288).
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Se questo è allora il quadro normativo/interpretativo nel quale si è mosso il professionista convenuto, è escluso che lo stesso alla data di redazione del ricorso per cassazione (2009), alla data di redazione dell'atto di citazione nel giudizio di appello di rinvio (30.5.2011) ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte di Appello in sede di rinvio
(27.4.2016), potesse chiedere, con una valutazione prognostica di adeguata probabilità di successo, ora idonea a costituire presupposto per l'imputabilità dell'omessa richiesta a sua negligenza, l'applicazione delle tabelle milanesi;
posto che la richiesta non era mai stata formulata in sede di merito né in quella sede erano state prodotte le relative tabelle da parte del precedente difensore.
Alla data di redazione di quegli atti pertanto (sino ad aprile 2016) era univoca, in sede di legittimità, l'interpretazione secondo cui la richiesta di applicazione delle tabelle milanesi doveva non solo era essere formulata dalla parte, ma anche accompagnata dal deposito delle stesse e non avendo in tale senso proceduto il precedente difensore (circostanza pacifica), opportunamente l'appellato difensore aveva omesso ogni richiesta sul punto sia in sede di formulazione del ricorso sia nella redazione dell'atto di citazione e delle conclusioni in sede di rinvio, in quanto avrebbe rischiato la “soccombenza” sul punto, con ogni conseguenza anche in relazione alla statuizione delle spese di lite.
Laddove allora questa Corte d'appello, nel procedere alla liquidazione monetaria del danno non patrimoniale, esplicitava la seguente precisazione: “Quanto alla liquidazione, lo stesso attore chiede, non di applicare le tabelle del Tribunale di Milano al momento del fatto (con riconoscimento di somma anche superiore a quella richiesta dall'attore), ma di considerare per ogni punto percentuale di invalidità permanente la somma di € 3.000/3.500,00” ,deve ritenersi abbia manifestato una mera constatazione incidente sulla propria statuizione, del tutto scevra invece da una valutazione dell'operato della difesa tecnica.
5.1.3.L'oggetto del giudizio di rinvio era poi delimitato della provvedimento della Corte di
Cassazione, come sopra già evidenziato.
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In caso di riassunzione del giudizio in sede di appello a seguito di rinvio da parte della
Cassazione, è preclusa la facoltà di produrre nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore, atteso che la riassunzione della causa instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse.
Il giudizio di rinvio realizza un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza di appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata. L'articolo 394 del
Cpc reintegra, dunque, le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, vietando ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e perciò anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando ciò non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento (in termini Cassazione civile sez. II,
05/05/2022, n.14249).
In applicazione pertanto di tali principi, preso atto del percorso segnato dalla decisione di rinvio, sia in sede di redazione dell'atto di citazione sia ancora in sede di conclusioni (aprile
2016), non poteva esservi spazio né per la mera richiesta di applicazione delle tabelle milanesi (in quanto neanche formulata in sede di gravame avverso la sentenza Trib.
Lanciano che quelle tabelle non aveva applicato) né tantomeno per la produzione delle stesse;
produzione, come visto, ritenuta invece indispensabile dalla giurisprudenza sino al
2018.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato.
6. Le stesse ragioni sottese al rigetto dell'appello principale, sorreggono anche la pronuncia di accoglimento dell'appello incidentale formulato dal professionista e volte ad ottenere il pagamento del compenso convenuto con il proprio assistito, che, secondo quanto sin qui esposto e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può affatto legittimamente eccepire l'avverso inadempimento ex art. 1460 cc.
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Anche allora con riferimento alla prestazione resa dall'avvocato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, che introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso ed in tale prospettiva assegna rilevanza primaria all'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi e, infine, alla determinazione del giudice. Pertanto, il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito (su tutte Corte di Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza 18 dicembre 2019 - 17 aprile 2020 n. 7904).
6.1. In relazione tuttavia alla convenzione intercorsa tra le parti e relativa alle spese di lite, la parte convenuta in riconvenzionale aveva sin da subito eccepito quanto segue “In particolare contesta la ricostruzione dei fatti e dei giudizi offerta da parte convenuta ed in particolare la validità ed efficacia del contratto per incarico professionale (cfr. doc. 8) contenente pattuizioni nulle, invalide ed inefficaci in quanto disposte contra legem, in particolare per quanto riguarda la determinazione del compenso in misura percentuale sul ricavato, atteso che gli artt. 43 e 45 del Cod. deontologico avevano puntualizzato che il pur ammesso (con.
D.L. Bersani) patto di quota lite, doveva rispettare il disposto dell'art 2233 comma 2 c.c.. Nel caso di specie, la quota lite a carico del cliente veniva portata in aggiunta alle spese legali liquidate dall''Autorità Giudiziaria, che nel caso di specie sono state liquidate in favore dell'attore e non del legale, non essendosi quest'ultimo dichiarato antistatario, con la conseguenza che le stesse, corrisposte per intero all'avv. , andavano sottratte CP_1
della somma che sarebbe spettata in conseguenza della quota lite.”.
6.2 Eccepisce pertanto il cliente (almeno ed a prescindere dalla reconventio di restituzione) la nullità della clausola de qua.
La clausola azionata dal professionista e contenuta nel contratto di conferimento d'incarico così recita ““In caso di definizione positiva del giudizio (anche in via stragiudiziale) il compenso e l'onorario dell'avv. è determinato in misura percentuale del 20% CP_1
sino alla liquidazione in favore del di euro 50.000,00: su ogni somma superiore sarà Parte_1
corrisposta la percentuale del 15%, intendendosi con tale compenso il pagamento del giudizio avanti alla cassazione e dell'eventuale giudizio di rinvio avanti alla corte di appello. Il professionista, oltre quanto sopra pattuito, percepirà le spese legali per diritti ed onorari liquidati dall'Autorità Giudiziaria.”
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Nella valutazione di tenuta della clausola de qua non si può davvero prescindere da quanto statuito da Cass. ss.uu. nr. 25012/14 e tanto non solo per l'assoluta autorevolezza di quella
Corte, ma anche per la circostanza che nell'occasione si vengono in sostanza anche a recepire le condivisibili motivazioni ivi assunte proprio dal CNF nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un professionista.
L'evoluzione della disciplina in materia va dall'art. 2333 c.c., che vietava i patti di quota lite, alla L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha abrogato ogni divieto di compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sino alla
L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la quale, all'art. 13, da un lato ha reintrodotto il principio in base al quale "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" e dall'altro ha previsto la validità della pattuizione con cui si determini il compenso al difensore "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".
La percentuale può essere pertanto rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovarsene", che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della
Contr prestazione professionale. Questa interpretazione - secondo lo stesso - ha dalla sua, oltre che la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Il patto di quota lite non può quindi tradursi in una illegittima ed illecita cessione della res litigiosa: interpretazione, questa, che, coerente con la ratio della normativa del 2006 e del codice deontologico, trova oggi una conferma, autentica e retrospettiva, nella citata L. n. 247 del 2012.
Il patto di quota lite integra allora un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perchè il risultato da raggiungere non è certo nel quantum nè, soprattutto, nell'an.
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Il testo dell'art. 45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal
D.L. n. 223 del 2006, applicabile ratione temporis, sotto la rubrica "accordi sulla definizione del compenso", consente bensì all'avvocato e al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma fermo il divieto di cui all'art. 1261 c.c., e fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque proporzionati all'attività svolta.
Secondo lo stesso Consiglio nazionale forense, il rispetto della proporzionalità della pretesa costituisce canone deontologico che deve improntare la condotta dell'avvocato.
In punto di verifica della tenuta dei patti stipulati tra la cd. legge Bersani e la reintroduzione assoluta del divieto L. n. 247 del 2012, ritiene allora questa Corte di dover condividere appunto quella impostazione in forza della quale il sindacato giudiziale sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso rispetto all'opera prestata trova fondamento nella previsione codicistica dell'art. 2233 comma 2 c.c. e nell'art. 45 del codice deontologico, con la conseguenza che il giudice può valutare l'equità del patto di quota lite, e stabilire se la stima effettuata dalle parti all'epoca dell'accordo era ragionevole o eccessiva rispetto alla tariffa professionale (Cass. SSUU 26243/14). Negli stessi termini anche più recentemente in sede di legittimità (Cass 05 ottobre 2022 n. 28914) si è affermato che il patto di quota lite, stipulato dopo il decreto legge del 2006 e prima della nuova legge professionale, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c. “è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art.45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo, non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali”.
Nella fattispecie al vaglio della Corte appare allora ben evidente come: il compenso fosse stato parametrato in percentuale rispetto al risultato (l'effettiva utilità economica conseguita dal cliente) e non al valore dell'affare; la fissazione di quella misura in quelle percentuale progressivamente innalzata, superata la soglia del pressochè certo riconoscimento dei
50.000,00 euro fosse manifestamente sproporzionata, anche tenuto conto che comunque al professionista veniva garantito pure il compenso liquidato dal giudice in favore della parte;
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rapporto intercorso tra il professionista ed il cliente avesse pertanto assunto i caratteri del sostanziale rapporto associativo, con l'assunzione anche da parte del professionista del rischio connesso all'esito del procedimento e per un compenso non equo.
Il patto de quo va pertanto dichiarato radicalmente nullo con riferimento ad ogni aspetto relativo al compenso ivi disciplinato.
6.3 Occorre allora procedere allo scrutinio della domanda subordinata di accertamento delle competenze asseritamente dovute, in applicazione delle tariffe professionali;
domanda riproposta in sede di appello incidentale.
A norma del disposto di cui all'art. 28 del DM 55 cit, le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, onde la circostanza che l'attività svolta si sia svolta ed esaurita in data antecedente resta del tutto irrilevante.
A norma quindi dell'art. 5, 2° co, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Il giudice di merito deve pertanto verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa (Cassazione civile, sez. II, 31/05/2010, n. 13229 in relazione alla precedente disciplina).
Sul punto, il procuratore qui appellante non formula in verità alcun rilievo critico né in relazione al valore né con riferimento al criterio di liquidazione assunti dalla stessa Corte
d'Appello nel 2016 nel liquidare in favore del proprio assistito sia per il giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione sia davanti alla stessa Corte le seguenti somme: quanto al giudizio di
Cassazione, in complessivi € 10.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15 %, e quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15 % .
Non rinviene oggi la Corte elementi per distaccarsi da quella valutazione già compiuta in relazione alla regolamentazione del rapporto tra le parti.
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A tale importo (euro 22.000,00 maggiorato degli accessori di legge), che va quindi riconosciuto in favore del professionista istante, va poi sottratta la somma di euro 20.000,00 già corrisposta dal cliente.
A pg. della comparsa infatti si legge: “Il ha corrisposto al sottoscritto legale per Parte_1
l'attività prestata l'importo di €20.000,00=, comprensivo degli oneri di legge mediante due bonifici di €10.000,00= ciascuno, in data 30 novembre 2016 (cfr. doc. 16) e in data 29 dicembre2016 (cfr. doc. 17).
Dell'asserito esborso, in favore dell'avv. Ranalli da parte del professionista qui appellante incidentale non v'è invece adeguata prova, essendosi limitato questo ad indicare di essere in possesso di mera fattura rilasciata dal preteso creditore (Cass. nr. 3293/18 sulla insufficienza probatoria ai fini de quibus della fattura emessa dal terzo)
6.4. Almeno la presenza di quella mal interpretata indicazione fornita da questa Corte nel
2016 e la rilevata nullità della convenzione relativa al pagamento del corrispettivo escludono in radice la possibilità di applicazione dell'art. 96 cpc.
7. sulla regolamentazione delle spese di lite.
A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente pagina 19 di 22 20
soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep.
26/09/2019), n.23985).
In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione ai motivi di appello nel solo rapporto tra appellante principale/appellato professionista, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22), inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24).
In forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore, qualora, come nella fattispecie al vaglio, la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889).
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Tale statuizione rileva in relazione al mancato accoglimento integrale dell'appello principale.
P.Q.M.
rigetta in ogni sua parte l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, accertato il diritto del professionista parte appellante incidentale a ricevere dall'appellato incidentale la somma di euro 22.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge ed accertato che il cliente appellato ha pagina 20 di 22 21
corrisposto la minor somma di euro 20.000,00, condanna nato a [...]
NE ER NO (CH), il 29.01.1959 ed ivi residente a[...], CF.
al pagamento in favore del primo della differenza tra i due importi, C.F._1
oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore;
dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto cliente/professionista e condanna per il residuo nato a [...], il Parte_1
29.01.1959 ed ivi residente a[...], CF. al C.F._1
pagamento in favore di , nato a [...], il [...], CF. Controparte_1
e (CF. P.I. C.F._2 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
degli importi di : euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in relazione al primo grado, in favore di ciascuno dei due e qui liquidate per l'intero nel rapporto cliente/professionista; euro 1.138,00 in favore del professionista ed euro 355,00 in favore del chiamato per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in relazione al presente grado, in favore di ciascuno dei due e qui liquidate per l'intero nel rapporto cliente/professionista si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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