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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 10.11.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott.ssa IN LO, letti gli atti;
viste le note depositate dalle parti;
P.Q.M.
si ritira, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza.
L'Aquila, 15/12/2025
Il giudice
IN LO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1497 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, in data 10 novembre 2025, promossa da:
(C.F.: , con sede legale in L'Aquila, Parte_1 P.IVA_1
Via Saragat, in persona del suo D.G. e legale rappresentante, Dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Peretti (C.F.: ) che dichiara di CodiceFiscale_1 voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo PEC
in forza di determina del D.G. n. 1454/2021 ed in Email_1 virtù di procura speciale in atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in L'Aquila, Via dei Giardini n.12;
- Attrice opponente-
Contro
in persona dell'Amministratore Unico Dott. , con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Via Guido Reni 2/2, Bologna C.F. e per essa la mandataria P.IVA_2
in persona del legale rapp.te , con sede in Roma Controparte_3 Controparte_4 via Eufemiano 8 (P.Iva , giusta procura del 20.11.2020 a rogito del Notaio P.IVA_3 (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927) rappresentata e difesa dalla Persona_1 [...]
(già (P.Iva e per essa Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4 dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso C.F._2 per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo
VII, 4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
e al numero di fax 065741908; Email_2
- convenuta opposta-
OGGETTO: cessione di crediti – prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
CONCLUSIONI: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della presente opposizione e previa sospensione della immediata esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 247/2021 reso nella procedura monito-ria n. 740/2021 R.G.. Il tutto con condanna della Società opposta al pagamento delle spese e competenze di cui al D.M. n. Controparte_1
55/2014.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o provvedere, ai sensi dell'art.648 c.p.c., a concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, limitatamente alla somma precettata, pari ad € 67.425,44;
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e priva di pregio in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.247/2021;
Part
- In via subordinata, condannare la opponente al pagamento della somma di € 67.425,44, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex d.lgs.231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e i verbali di causa.
Appare opportuno precisare soltanto su cosa verte il processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Oggetto del contendere è il pagamento del credito originariamente vantato dalla struttura sanitaria nei confronti della Parte_3 [...]
per prestazioni sanitarie di degenza RSA erogate in favore Parte_1
Part di cittadini assistiti dalla nell'anno 2018. Il credito è stato acquistato da CP_7 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione che ha avuto inizio con il contratto quadro di cessione, stipulato ai sensi e per gli effetti della l.130/99 e ss. modifiche e integrazioni, pubblicato in G.U., Parte Seconda, n. 91 del 03.08.2017 e notificato al debitore con pec del
04.08.2017, seguito da contratti di cessione dei c.d. portafogli successivi, tutti comunicati all'azienda debitrice (cfr. all.ti 7,8,9,10,11 e 12 al fascicolo monitorio). a sua Controparte_8
Part volta, ha ceduto le fatture acquistate da all'odierna opposta, con Controparte_1 contratto di cessione crediti ex l. 130/99 del 22.05.2019 (cfr. all. 13 al fascicolo monitorio), pubblicato in G.U. n.52 del 28.05.2019 (cfr. all.14 al fascicolo monitorio) e comunicato al debitore con pec del 03.06.2019 (cfr. all.15 al fascicolo monitorio).
Sulla scorta delle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese da ed oggetto Parte_3 di cessione, il Tribunale di L'Aquila ha emesso in favore di il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 247 del 20 maggio 2021 dell'importo di € 102826,94, oltre interessi e spese.
Con atto di precetto notificato in 01.07.2021, dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte, ha richiesto il pagamento della minor somma Controparte_1 di € 67.425,44 di cui € 52.719,15 a titolo di sorte residua, € 10.593,63 a titolo di interessi, €
406,50 a titolo di spese liquidate in d.i., € 2.135,00 a titolo di compenso liquidato in d.i., €
405,00 a titolo di compenso del precetto, oltre 15% di spese forfettarie, 4% cassa avvocati ed
Iva al 22%. Part Con atto di citazione ritualmente notificato l ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare la “improponibilità della domanda monitoria” avendo la
[...] promosso simultaneamente a quella odierna altra richiesta monitoria distinta al n. CP_1
769/2021 R.G. avente ad oggetto crediti fondati su analoghi fatti costitutivi, così dando luogo ad abuso del diritto;
ancora in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Part cessionaria, in quanto la cessione del credito sarebbe inefficace nei confronti della per non averla ella espressamente accettata ed anzi avendone contestata la validità con nota del
4.7.2029 comunicata alla cessionaria via pec.
Si è costituita la deducendo la infondatezza della eccezione CP_1 preliminare di improcedibilità della domanda e poi motivando circa la fondatezza dell'azione monitoria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la convenuta opposta ha dedotto la Part non necessità del consenso della alla cessione del credito, trattandosi di cessione effettuata ai sensi della l. n. 130/1999 nonché la inopponibilità del pactum de non cedendo alla cessionaria, perché da quest'ultima non conosciuto.
Con provvedimento del 21.10.2021, adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2021, il Giudice ha deliberato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, accogliendola sulla base della verosimile fondatezza del motivo di opposizione inerente la mancata accettazione della cessione del credito.
Alla prima udienza del 7.03.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 3.10.2022, veniva rinviata la controversia per la precisazione delle conclusioni al 18.03.2024.
Dopo alcuni rinvii, Il fascicolo è stato assegnato in data 3.7.2025 alla scrivente, che in data 27.8.2025 ha fissato dinanzi a sé udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
21.10.2025 ed, in quella sede, ha rinviato per la discussione orale all'udienza del 10.11.2025.
***
In via assolutamente preliminare, occorre premettere che l'eccezione di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito da parte del creditore è infondata. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 (Pres. D'Ascola, Rel. Rubino) ribadendo principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità: “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
Nel caso di specie, come argomentato dal creditore, le fatture sottese alle due azioni monitorie attengono a rapporti esistenti tra le stesse parti ma fondati su fatti costitutivi diverso con causa diversa (nel caso che occupa si tratta di prestazioni sanitarie rese in favore di soggetti ricoverati in residenze sanitarie assistenziali mentre nell'altro giudizio i crediti attengono a prestazioni di specialistica ambulatoriale, disciplinati da differente normativa ed oggetto di distinto rapporto contrattuale).
Non ricorre, pertanto, una ipotesi di abusivo frazionamento del credito atteso che le pretese creditorie non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ciò posto, può procedersi alla valutazione dell'eccezione pregiudiziale di difetto di Part legittimazione attiva della dedotta dalla opponente. Controparte_1
La questione, in sostanza, attiene, in primo luogo, all'accertamento dell'efficacia dell'atto di cessione del credito di dapprima in favore di e, quindi, da Pt_3 Controparte_8 quest'ultima all'odierna opposta, in secondo luogo all'accertamento della Controparte_1 opponibilità della cessione alla debitrice ceduta, stante la mancanza dell'accettazione della cessione. Da ciò discendono importanti conseguenze in punto di titolarità del credito fatto valere in giudizio.
Prima di tutto, occorre ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in cui la vicenda si inscrive. In linea generale, il contratto di cessione del credito è disciplinato nel codice civile agli artt.
1260 e seguenti. In particolare, l'art. 1260 c.c. prevede che “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
La cessione del credito di presenta profili di specialità rispetto a quella Pt_3 ordinaria disciplinata dal codice civile in quanto è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ossia di cessione in blocco di crediti in favore di una società che ha quale oggetto sociale esclusivo proprio la cartolarizzazione di crediti.
Tale attività, perciò, soggiace al regime normativo descritto dalla Legge n. 130 del
30.04.1999, che per l'appunto si occupa di legiferare in tema di operazioni di cartolarizzazione.
In particolare, di rilievo è l'art. 4 del testo normativo richiamato che, ai fini dell'efficacia e della opponibilità della cessione al debitore ceduto, prescrive in capo al cessionario un onere di pubblicità da soddisfarsi mediante la sola pubblicazione della notizia sulla Gazzetta
Ufficiale. L'art. 4 bis, di più recente introduzione, si occupa della cessione di crediti delle pubbliche amministrazione, prevedendo che: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento
o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Gli articoli del R.D. 2440/1923, che la disposizione richiamata prevede espressamente di derogare, sono le disposizioni che regolano le cessioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui siano ammesse dalle leggi. In particolare, l'art. 69 prescrive che le cessioni debbano essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento;
il successivo art. 70 dispone poi che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e
355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta l'art 9 allegato E dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
In buona sostanza, la legge di contabilità di Stato, che si pone anch'essa in rapporto di specialità rispetto al codice civile, condiziona l'efficacia della cessione di crediti statali a due eventi: il primo è che la cessione sia notificata al debitore ceduto;
il secondo è che l'amministrazione interessata dalla cessione la accetti espressamente (cfr. in tema Cass. civ.,
Sez. III, 06.02.2007, n. 2541).
Ora, non è da mettere in discussione, essendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70 si applichi solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura). Solamente rispetto ad essi, infatti, il legislatore ha richiesto, in deroga al principio generale previsto dal codice civile, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez.
VI, 15.09.2021, n. 24758; Cass. civ., Sez. III, 27.08.2014, n. 18339).
Altresì, è solido nel nostro ordinamento il principio secondo cui “l'art. 69 del R.D. n. 2440 del
1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”.
Tuttavia, se non vi è dubbio che il procedimento rafforzato per la cedibilità dei crediti descritto dal Regio decreto abbia un ambito di applicazione ben perimetrato dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, non vi è ragione di escludere che le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, possano prevedere degli schemi alternativi e rafforzati di formazione della cessione di crediti tra di loro insorti. Nel caso di specie, i contratti relativi agli anni cui ineriscono i crediti ceduti presentano tutti una clausola con cui le parti hanno espressamente derogato la regola codicistica della libera cedibilità dei crediti, prescrivendo, quale condizione di efficacia della cessione, la formale accettazione da parte del debitore ceduto.
La clausola cui si fa riferimento è quella contenuta all'articolo 15 del contratto “per l'erogazione di prestazioni territoriali annualità 2018” sottoscritto da Regione Abruzzo,
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo ed la quale testualmente recita: “1. Parte_3
L'Erogatore (o la Struttura) ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all'Azienda usl competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale
e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Parte_4
e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti
[...] delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al Parte_4 secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L' di pertinenza e della possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Parte_4 cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l e la Parte_4
Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l' e la Regione Abruzzo per Parte_4 eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo”. Dalla lettura della clausola richiamata emerge in maniera univoca la volontà delle parti di condizionare la efficacia della cessione del credito da parte del creditore a terzi, alla accettazione espressa del debitore ceduto. La ratio della previsione si coglie nella stessa clausola, laddove è chiarito che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
Gli articoli 13 e 14, infatti, prevedono una fase di verifica e controllo in capo all'amministrazione, successiva alla produzione da parte della struttura sanitaria delle fatture aventi ad oggetto il rimborso delle prestazioni svolte. Fintanto che la fattura non sia Part verificata dalla - si desume quindi dalla lettura dell'art. 15 insieme con gli articoli 13 e 14
– sussiste l'esigenza che il credito non sia ceduto a terzi.
Tale assetto, giova ricordare, si inscrive nel complesso sistema del regime convenzionale delle prestazioni rese per conto delle aziende sanitarie locali da parte delle strutture sanitarie private in regime di accreditamento, nell'ambito di un rapporto che è pacificamente ricostruito in termini di concessione pubblica. Ed in ciò trova anche la sua ragione giustificativa, atteso che è agevole comprendere che con tale clausola l'amministrazione vuole evitare la circolazione del credito prima che sia stato accertato in contradditorio con la struttura sanitaria.
Sotto tali profili, la clausola contrattuale in tema di cessione del credito contenuta nell'art. 15 presenta evidenti profili di analogia con la normativa in tema di contabilità di
Stato. Ciò a sottendere la volontà delle parti di rinvio implicito a tale disciplina in punto di modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi per l'appunto necessariamente con assenso formale.
Sul tema si è espressa di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, dopo aver esaminato un contratto di tenore identico a quello oggetto di giudizio, ha chiarito che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta.
(cfr. Cass. Sezione Prima civile, Ord.n. 29420 del 24 ottobre 2023).
In uno dei passaggi chiave della sentenza circa l'interpretazione della clausola contrattuale disciplinante la cessione dei crediti, la Corte ha affermato: “Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con “assenso formale”, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.10.2023, n. 29420).
Tale orientamento, di recente, è stato ripreso in più sentenze anche dalla Corte di Appello di
L'Aquila (si veda tra tante CdA L'AQUILA, sentenza N. 96/2025; CdA L'AQUILA, sentenza N. 96 2025 del 19 dicembre 2024; CdA L'AQUILA, sentenza N. 905 del 15 luglio
2025).
A ciò si aggiunga che la clausola di cui si discorre non pone un divieto assoluto di cessione del credito bensì introduce meramente una condizione sospensiva degli effetti della cessione. Essa, dunque, è destinata ad operare sul piano della efficacia e non della validità dell'ipotetico contratto di cessione che il creditore possa stipulare con terzi.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla convenuta nella comparsa conclusionale, inoltre, non si attaglia al caso di specie, facendo riferimento alla diversa ipotesi dell'esistenza di una clausola che vieta la cessione del credito e della sua conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario (trattasi in particolare dalla pronunzia n. 5129/20).
Ebbene, facendo applicazione di quanto fin qui detto al caso di specie, non è controverso, risultando dalla produzione documentale, che per tutti i rapporti citati non vi è stata l'accettazione da parte della la quale ha anzi Parte_1 comunicato formalmente alla cedente e alla cessionaria del credito la volontà di non attribuire alcun effetto alla cessione. Risulta dagli atti, inoltre, ed è verosimile anche viste le tempistiche della cessione immediatamente successiva all'adempimento della prestazione, che Part al momento della cessione i crediti non erano stati verificati dalla di guisa che il procedimento previsto dagli artt. 13 e 14 del contratto non si era ancora ultimato. Deve concludersi, pertanto, che gli atti di cessione sottoscritti da Parte_3 CP_9 ed non producono effetti nei confronti del debitore ceduto, che non li
[...] Controparte_1 ha espressamente accettati.
Difetta perciò in capo ad la legittimazione ad agire nei confronti della Controparte_1 [...]
per il pagamento del credito di titolarità di Controparte_10 Parte_3
La domanda attorea è fondata e viene accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014
Le spese del seguente procedimento seguono il principio di causalità e soccombenza e sono determinate con applicazione dei criteri fissati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi di compenso per la fase di studio e introduttiva ed i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale del giudizio e la discussione orale della causa.
Inoltre, dal momento che l'attrice risulta vittoriosa sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire ma soccombente sulla domanda di improcedibilità dell'azione monitoria, appare opportuno compensare le spese del giudizio per la parte di 1/3 e condannare la convenuta alla sola rifusione di 2/3 di esse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] contro Parte_1 CP_1
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 247/2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della n.1 CP_1 [...]
che si liquidano in € 6.399,40 per compensi, oltre IVA, CPA e Parte_5 rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in L'Aquila, 15.12.2025 Il Giudice
IN LO