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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1129 anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Occhibianco in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_2
contro
, (06.04.1976), , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, (19.11.1980), , , CP_4 Controparte_2 CP_5 CP_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , , e -
[...] CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21
contumaci;
Oggetto: usucapione
LA CAUSA
pagina 1 di 4 IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione del 12 marzo 2024 gli attori convenivano in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito: 1) accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 Parte_2
hanno acquisito a titolo originario per usucapione l'area delimitata da un muro di recinzione
[...] ricadente sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto nonché l'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto nonché l'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto al Fg. 9, particelle 289,290 e 291, così come entrambi riportati nel prospetto grafico allegato al presente atto di citazione che deve ritenersi come facente parte integrante del presente atto;
2)ordinare al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni (…)”
A sostegno della propria domanda gli attori, in qualità di eredi legittimi della de cuius
[...]
sostenevano di essere comproprietari nella misura di ½ indiviso di una porzione di terreno Per_1 sito in agro di Taranto alla contrada “Morroni Nuovi”, individuato originariamente nel Catasto di
Taranto alla partita 738, foglio 9, p.lla 214 ed attualmente alla p.lla n. 294.
Nel dettaglio, la dante causa degli attori insieme alla sorella e ad Persona_1 CP_18
altre 10 persone avevano acquistato pro quota indivisa la proprietà di una porzione del predetto terreno con atto pubblico di compravendita redatto dal dott. notaio in Taranto, il 15 febbraio Persona_2
1985, n. rep. 9575, registrato presso l'ufficio del Registro di Taranto al n. 3271 il 4 marzo 1985.
All'epoca dell'acquisto tutti gli originari comproprietari della particella 214, successivamente 294, avevano di fatto diviso il bene in comproprietà, delimitando ciascuno una porzione del terreno corrispondente alla quota di proprietà acquistata, apponendovi una recinzione ed edificando un fabbricato all'interno della propria area recintata.
Così faceva anche la dante causa degli attori: già nel 1986 all'interno della sua porzione di terreno aveva edificato un fabbricato adibito a civile abitazione, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Taranto al fg. 9, particelle 289,290,291 e delimitato l'area di sua proprietà mediante un muro di recinzione. La predetta area ricade sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto.
Gli attori precisavano che il possesso ultraventennale protrattosi in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco avrebbe fatto acquisire ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà esclusiva del terreno per cui è causa.
pagina 2 di 4 Gli attori affermavano peraltro che anche gli altri comproprietari della p.lla 294 del Catasto Terreni del
Comune di Taranto, partita 738, foglio 9, avevano proposto medesima azione ed ottenuto il riconoscimento della proprietà per usucapione.
Di qui, la domanda giudiziale introduttiva di questo giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza dell'11 settembre 2024 verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione per usucapione ai convenuti, veniva dichiarata la loro contumacia e venivano ammesse le prove testimoniali.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5 febbraio 2025 il giudice, applicando l'art. 281 sexies, invitava il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di depositare la sentenza nei trenta giorni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PROVA DEL POSSESSO AD CP_22
Il compossesso esclusivo e continuato accampato dagli attori, utile per usucapire la proprietà del terreno e dell'abitazione sopra indicato, trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
In particolare, la sorella della dante causa degli attori in sede di interrogatorio formale CP_18 all'udienza del 5 febbraio 2025 confessava “che sin dal 1986 mia sorella e, dopo la sua Per_1
morte, i figli e , hanno esercitato il possesso interrotto, pacifico e Parte_1 Parte_2 pubblico nell'area recintata e nell'abitazione sovrastante”.
Stesso esito probatorio per le dichiarazioni rese dai testi sentiti.
Pertanto la domanda va accolta.
Non luogo a provvedere per le spese stante la rinunzia della parte attrice.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
12 marzo 2024, nei confronti di , (06.04.1976), Controparte_1 Controparte_2
, , (19.11.1980), , CP_3 Controparte_4 Controparte_2 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, , , e CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, così provvede: CP_21
pagina 3 di 4 Accogliendo la domanda, dichiara l'avvenuto acquisto in favore degli attori, in quote uguali indivise, della piena ed esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione, del terreno ricadente sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto nonché dell'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto fg. 9 particelle 289, 290 e 291.
Ordina all'autorità competente la trascrizione di questa sentenza ex art. 2651 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Non luogo a provvedere sulle spese giudiziali.
Taranto, 11 febbraio 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1129 anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Occhibianco in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_2
contro
, (06.04.1976), , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, (19.11.1980), , , CP_4 Controparte_2 CP_5 CP_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , , e -
[...] CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21
contumaci;
Oggetto: usucapione
LA CAUSA
pagina 1 di 4 IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione del 12 marzo 2024 gli attori convenivano in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito: 1) accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 Parte_2
hanno acquisito a titolo originario per usucapione l'area delimitata da un muro di recinzione
[...] ricadente sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto nonché l'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto nonché l'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto al Fg. 9, particelle 289,290 e 291, così come entrambi riportati nel prospetto grafico allegato al presente atto di citazione che deve ritenersi come facente parte integrante del presente atto;
2)ordinare al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni (…)”
A sostegno della propria domanda gli attori, in qualità di eredi legittimi della de cuius
[...]
sostenevano di essere comproprietari nella misura di ½ indiviso di una porzione di terreno Per_1 sito in agro di Taranto alla contrada “Morroni Nuovi”, individuato originariamente nel Catasto di
Taranto alla partita 738, foglio 9, p.lla 214 ed attualmente alla p.lla n. 294.
Nel dettaglio, la dante causa degli attori insieme alla sorella e ad Persona_1 CP_18
altre 10 persone avevano acquistato pro quota indivisa la proprietà di una porzione del predetto terreno con atto pubblico di compravendita redatto dal dott. notaio in Taranto, il 15 febbraio Persona_2
1985, n. rep. 9575, registrato presso l'ufficio del Registro di Taranto al n. 3271 il 4 marzo 1985.
All'epoca dell'acquisto tutti gli originari comproprietari della particella 214, successivamente 294, avevano di fatto diviso il bene in comproprietà, delimitando ciascuno una porzione del terreno corrispondente alla quota di proprietà acquistata, apponendovi una recinzione ed edificando un fabbricato all'interno della propria area recintata.
Così faceva anche la dante causa degli attori: già nel 1986 all'interno della sua porzione di terreno aveva edificato un fabbricato adibito a civile abitazione, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Taranto al fg. 9, particelle 289,290,291 e delimitato l'area di sua proprietà mediante un muro di recinzione. La predetta area ricade sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto.
Gli attori precisavano che il possesso ultraventennale protrattosi in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco avrebbe fatto acquisire ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà esclusiva del terreno per cui è causa.
pagina 2 di 4 Gli attori affermavano peraltro che anche gli altri comproprietari della p.lla 294 del Catasto Terreni del
Comune di Taranto, partita 738, foglio 9, avevano proposto medesima azione ed ottenuto il riconoscimento della proprietà per usucapione.
Di qui, la domanda giudiziale introduttiva di questo giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza dell'11 settembre 2024 verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione per usucapione ai convenuti, veniva dichiarata la loro contumacia e venivano ammesse le prove testimoniali.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5 febbraio 2025 il giudice, applicando l'art. 281 sexies, invitava il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di depositare la sentenza nei trenta giorni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PROVA DEL POSSESSO AD CP_22
Il compossesso esclusivo e continuato accampato dagli attori, utile per usucapire la proprietà del terreno e dell'abitazione sopra indicato, trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
In particolare, la sorella della dante causa degli attori in sede di interrogatorio formale CP_18 all'udienza del 5 febbraio 2025 confessava “che sin dal 1986 mia sorella e, dopo la sua Per_1
morte, i figli e , hanno esercitato il possesso interrotto, pacifico e Parte_1 Parte_2 pubblico nell'area recintata e nell'abitazione sovrastante”.
Stesso esito probatorio per le dichiarazioni rese dai testi sentiti.
Pertanto la domanda va accolta.
Non luogo a provvedere per le spese stante la rinunzia della parte attrice.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
12 marzo 2024, nei confronti di , (06.04.1976), Controparte_1 Controparte_2
, , (19.11.1980), , CP_3 Controparte_4 Controparte_2 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, , , e CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, così provvede: CP_21
pagina 3 di 4 Accogliendo la domanda, dichiara l'avvenuto acquisto in favore degli attori, in quote uguali indivise, della piena ed esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione, del terreno ricadente sulla particella 294 del Catasto Terreni del Comune di Taranto nonché dell'abitazione ivi insistente riportata nel catasto fabbricati del Comune di Taranto fg. 9 particelle 289, 290 e 291.
Ordina all'autorità competente la trascrizione di questa sentenza ex art. 2651 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Non luogo a provvedere sulle spese giudiziali.
Taranto, 11 febbraio 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 4