Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03021/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3021 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pignatiello, Alexandro Capogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN IC, ER CI, EL AN, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l'annullamento,
- per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in motivazione, del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, contente il Bando di concorso con cui il Ministero dell'Interno indiceva una procedura di concorso interno, per soli titoli e aperta agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato “in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso [30.1.2021, ndr]” e finalizzato alla “copertura di n. 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del medesimo Decreto, impedisce all'odierno ricorrente (i) di accedere alla riserva di posti prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte (n. 665 posti “riservati, in particolare, ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 [cd. normativa sul “riordino delle carriere delle Forze di Polizia”, entrato in vigore il 7.7.2017, ndr]”), nonché in ogni caso (ii) di far valere il proprio diritto, anche ai fini della corretta valutazione dei titoli di servizio del concorrente, alla retrodatazione giuridica della propria nomina a vice sovrintendente in allineamento a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale, in violazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella propria sent. n. 224 del 27.10.2020, nonché del quadro giuridico normativo derivante dalla citata sentenza;
- per quanto occorrer possa, del modulo di presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, di cui all'art. 3 del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, nella parte in cui non prevede la possibilità per l'odierno ricorrente di indicare, tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione al concorso, (i) la propria qualità di soggetto nominato originariamente vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario, come tale avente diritto all'allineamento della decorrenza giuridica della nomina a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e (ii) la doverosità per l'Amministrazione di retrodatare la propria nomina nel ruolo iniziale dei Sovrintendenti di Polizia di Stato al 31.12.2003 o, comunque, all'1.1.2004, con conseguente accesso alla riserva di posti prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte;
- della nota prot. n. 333-B/0002468 del 2.2.2021, notificata il successivo 10.2.2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali, in riscontro dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente in data 29.1.2021, con la quale lo stesso chiedeva alla resistente Amministrazione di volerlo ammettere “con riserva all'aliquota dei 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo in ambito del concorso per 2.662 vice ispettori indetto con Bando 31.12.2020” dichiarava di non poter accogliere la richiesta “in quanto la qualifica rivestita attualmente dal candidato non consente l'accesso alla riserva richiesta”;
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto
Nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso,
Nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI RI il 3/8/2021:
esteso con i presenti motivi aggiunti
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
- della scheda titoli validata dall'ente matricolare della Questura di Roma, comunicata al ricorrente in data 7.6.2021,
- del foglio matricolare del ricorrente nei limiti di cui nei presenti motivi aggiunti;
- del verbale della riunione del 18.6.2021, della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti da vice ispettore della Polizia di Stato pubblicato in data 8.7.2021 sul supplemento straordinario n. 1/19 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno,
- per quanto occorrer possa, della Circolare matr.1.2.9/10 del 19.5.2021 della Questura di Roma - Ufficio Personale, della Circolare n. 333-a/9806.D.1/9624-2017, datata 19.12.2017, del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio per le relazioni sindacali, avente ad oggetto “Annotazioni matricolari – criticità”, nonché della precedente circolare sulle annotazioni matricolari n. 333-a/9806.D.1, datata 18.11.2008, del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio I – Affari Generali e Giuridici;
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto,
Nonché per l'accertamento
- del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/2020, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso,
Nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere l'inserimento nel foglio matricolare e il riconoscimento e la valutazione, anche ai fini del presente concorso, dell'idoneità conseguita all'esito della frequentazione dei seguenti corsi di specializzazione: i) Corso sui Laboratori Clandestini e Nuove Sostanze Psicoattive (Roma 26 - 28 giugno 2019), ii) X Seminario antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 8 – 9 marzo 2018), iii) XXVII Corso Antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 27 marzo – 7 aprile 2017).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI RI il 27/10/2021:
esteso con i secondi motivi aggiunti
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
- della nota del Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Personale, Cat. B1a-Matr. n. 76427/s.n., avente ad oggetto “Sovrintendente Capo della Polizia di Stato TI RI – Annotazioni matricolari”, datata 21.7.2021 e ricevuta in data 12.8.2021, nonché della relativa nota di trasmissione;
- della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, n. 333-B, riguardante il non accoglimento dell'istanza sulla integrazione titoli del concorso in oggetto, datata 11.8.2021 e ricevuta in data 13.8.2021, nonché della relativa nota di trasmissione;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 5 del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, contenente il Bando di concorso interno, per soli titoli e aperta agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato, finalizzato alla copertura di n. 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, nei limiti di cui ai presenti motivi aggiunti;
- del foglio matricolare del ricorrente nei limiti di cui nei presenti motivi aggiunti;
- del verbale della riunione del 18.6.2021, della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti da vice ispettore della Polizia di Stato pubblicato in data 8.7.2021 sul supplemento straordinario n. 1/19 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno,
- per quanto occorrer possa, della Circolare matr.1.2.9/10 del 19.5.2021 della Questura di Roma - Ufficio Personale, della Circolare n. 333-a/9806.D.1/9624-2017, datata 19.12.2017, del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio per le relazioni sindacali, avente ad oggetto “Annotazioni matricolari – criticità”, nonché della precedente circolare sulle annotazioni matricolari n. 333-a/9806.D.1, datata 18.11.2008, del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio I – Affari Generali e Giuridici;
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto,
Nonché per l'accertamento
- del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/2020, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso,
Nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere l'inserimento nel foglio matricolare e il riconoscimento e la valutazione, anche ai fini del presente concorso, dell'idoneità conseguita all'esito della frequentazione dei seguenti corsi di specializzazione: i) Corso sui Laboratori Clandestini e Nuove Sostanze Psicoattive (Roma 26 - 28 giugno 2019), ii) X Seminario antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 8 – 9 marzo 2018), iii) XXVII Corso Antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 27 marzo – 7 aprile 2017).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI RI il 6/9/2022:
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 21.6.2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/25 Ter del 22.6.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiararti i vincitori del concorso interno, in particolare nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio errato, nonché della graduatoria stessa (all. 13);
- del Decreto del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 5.7.2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/28 Bis del 6.7.2022, con il quale è stata rideterminata la graduatoria di merito ed è stata rettificata la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, nella parte in cui il punteggio con cui l'odierno ricorrente è stato dichiarato vincitore è errato, dovendo egli ottenere un punteggio superiore e un miglior posizionamento in graduatoria, nonché della graduatoria rideterminata (all. 13 Bis);
- delle Schede di Valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice, sia per la graduatoria pubblicata il 22.6.2022, sia per la graduatoria rideterminata il 5.7.2022 (all. 14), del già impugnato Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, recante criteri per la valutazione dei titoli (all. 15), del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13.5.2021 di nomina della Commissione, di ogni ulteriore atto o verbale inerente la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio lesivo degli interessi del ricorrente;
- del Verbale n. 75 del 4.7.2022 della Commissione esaminatrice, nonché della Comunicazione del 6.7.2022 caricata sui siti web https://doppiavela.poliziadistato.it e https://dv.poliziadistato.it, con cui lo stesso Verbale è stato per la prima volta comunicato, con cui la Commissione esaminatrice ha deliberato di non dare corso alla valutazione delle ulteriori istanze di riesame pervenute dopo le ore 12.00 del 4.7.2022;
- per quanto occorrer possa, della Nota n. 555/RS/AREA I, prot. n. 0003054, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22.6.2022 (all. 16), della Circolare prot. n. 14004 dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato del 22.6.2022, della Circolare prot. n. 14994 dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato del 5.7.2022, nonché da ultimo della Circolare telegrafica n. 333/ISP/Sez. Mobilità/Coll.9041-BC/16, prot. n. 0003429 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (all. 17), con cui è stato disposto l'avvio del 16° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, a partire dal 28.7.2022 e ne sono state individuate le disposizioni organizzative;
- di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per il ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui è stato attribuito un punteggio errato al ricorrente;
Nonché per l'accertamento
- del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/2020, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso,
Nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Nonché per l'accertamento
- del diritto del Sig. RI TI, previa corretta valutazione dei titoli di anzianità e assegnazione del relativo punteggio, nei termini che sono stati esposti nel ricorso introduttivo, nel I e nel II ricorso per motivi aggiunti, nonché nei termini che saranno esposti nei motivi del presente ricorso, ad essere inserito nella graduatoria di merito in posizione utile più elevata rispetto a quella attualmente ricoperta, in forza del punteggio, quantomeno, di 33,267 punti, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 318° posto della graduatoria rideterminata il 5.7.2022, o comunque di 32,387 punti, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 508° posto della graduatoria rideterminata, e, dunque, nell'elenco dei vincitori del concorso, anche in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente già risulta vincitore del concorso in questione, con un punteggio di 26,554, con cui si è collocato nella 2559° posizione della graduatoria rideterminata il 5.7.2022;
Nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere l'inserimento nel foglio matricolare e il riconoscimento e la valutazione, anche ai fini del presente concorso, dell'idoneità conseguita all'esito della frequentazione dei seguenti corsi di specializzazione: i) Corso sui Laboratori Clandestini e Nuove Sostanze Psicoattive (Roma 26 - 28 giugno 2019), ii) X Seminario antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 8 – 9 marzo 2018), iii) XXVII Corso Antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 27 marzo – 7 aprile 2017),
Con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
E, in ogni caso, per la condanna,
- dell'Amministrazione resistente a inserire il ricorrente nella graduatoria di merito in posizione utile più elevata rispetto a quella attualmente ricoperta, in forza del punteggio, quantomeno, di 33,267, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 318° posto della graduatoria rideterminata il 5.7.2022, o comunque di 32,387 punti, con cui si collocherebbe al 508° posto della medesima graduatoria, previa corretta valutazione dei relativi titoli.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI RI il 24/10/2023:
Per l'annullamento,
- per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in motivazione, della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato, prot.333/ISP/I/SEZ. 2/UPC6577, avente ad oggetto “Sovrintendente Capo della Polizia di Stato TI RI – nato il [...] – Conferimento della Qualifica di Vice Ispettore”, datata 12.07.2023 e ricevuta in data 8.8.2023, nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in motivazione, del Decreto del Capo della Polizia datato 30.06.2023, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero in data 5.07.2023 al n. 4297, nella misura in cui il ricorrente è stato nominato vice ispettore ma sulla base di una graduatoria errata, nella quale il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore e un miglior posizionamento;
- di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per il ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi quelli già impugnati e i verbali e gli atti con cui è stato attribuito un punteggio errato al ricorrente;
Nonché per l'accertamento
- del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/2020, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso,
Nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
Nonché per l'accertamento
- del diritto del Sig. TI, previa corretta valutazione dei titoli di anzianità e assegnazione del relativo punteggio, nei termini che sono stati esposti nel ricorso introduttivo, nel I, nel II e nel III ricorso per motivi aggiunti, nonché nei termini che saranno esposti nei motivi del presente ricorso, ad essere inserito nella graduatoria di merito in posizione utile più elevata rispetto a quella attualmente ricoperta, in forza del punteggio, quantomeno, di 33,267 punti, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 318° posto della graduatoria rideterminata il 5.7.2022, o comunque di 32,387 punti, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 508° posto della graduatoria rideterminata, e, dunque, nell'elenco dei vincitori del concorso, anche in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente già risulta vincitore del concorso in questione, con un punteggio di 26,554, con cui si è collocato nella 2559° posizione della graduatoria rideterminata il 5.7.2022;
Nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere l'inserimento nel foglio matricolare e il riconoscimento e la valutazione, anche ai fini del presente concorso, dell'idoneità conseguita all'esito della frequentazione dei seguenti corsi di specializzazione: i) Corso sui Laboratori Clandestini e Nuove Sostanze Psicoattive (Roma 26 - 28 giugno 2019), ii) X Seminario antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 8 – 9 marzo 2018), iii) XXVII Corso Antidroga per Agenti Sottocopertura (Roma, 27 marzo – 7 aprile 2017),
Con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
E, in ogni caso, per la condanna,
- dell'Amministrazione resistente a inserire il ricorrente nella graduatoria di merito in posizione utile più elevata rispetto a quella attualmente ricoperta, in forza del punteggio, quantomeno, di 33,267, in base al quale lo stesso si posizionerebbe al 318° posto della graduatoria rideterminata il 5.7.2022, o comunque di 32,387 punti, con cui si collocherebbe al 508° posto della medesima graduatoria, previa corretta valutazione dei relativi titoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa UD AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il Bando di concorso, per soli titoli e aperta agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato per la “copertura di n. 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del medesimo Decreto, impedisce all’odierno ricorrente di accedere alla riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2, seconda parte.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Accertamento del diritto dell’odierno ricorrente alla retrodatazione della propria nomina nel ruolo dei sovrintendenti di polizia di stato, tramite riallineamento della stessa a quella, più favorevole, riconosciuta ai sensi dell’art. 24 quater, co. 7 d.P.R. n. 335/82 al personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente della polizia di stato mediante procedure concorsuali o selettive interne e in esito al superamento dei relativi corsi di formazione, terminati successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale. Illegittimità delle disposizioni del bando di gara, nonché del modulo di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva violazione della sent. Corte costituzionale n. 224/20. Violazione artt. 41 carta di Nizza; 2, 3 e 97 cost.; 1 e 3 l. n. 241/90; 75, co. 1 e 24 quater d.P.R. n. 335/82, alla luce dei principi esposti dalla corte costituzionale nella propria sent. n. 224/20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza. II. Illegittimità della nota di riscontro negativo all’istanza presentata in data 29.1.2021 dal sovrintendente capo berti, per violazione e/o falsa applicazione della sent. Corte costituzionale n. 224/20. Violazione artt. 41 carta di nizza; 2, 3 e 97 Cost.; 1 e 3 l. n. 241/90; 75, co. 1 e 24 quater d.P.R. n. 335/82, alla luce dei principi esposti dalla corte costituzionale nella propria sent. n. 224/20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la scheda titoli validata dall’ente matricolare della Questura di Roma, comunicata al ricorrente in data 7.6.2021, e il foglio matricolare del ricorrente nei limiti di cui nei presenti motivi aggiunti.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: III. Illegittimità in via autonoma e derivata della scheda titoli validata dall’ente matricolare. Accertamento del diritto dell’odierno ricorrente alla retrodatazione della propria nomina nel ruolo dei sovrintendenti di polizia di stato, tramite riallineamento della stessa a quella, più favorevole, riconosciuta ai sensi dell’art. 24 quater, co. 7 d.p.r. n. 335/82 al personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente della polizia di stato mediante procedure concorsuali o selettive interne e in esito al superamento dei relativi corsi di formazione, terminati successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale. Violazione e/o falsa applicazione della sent. Corte costituzionale n. 224/20. Violazione artt. 41 carta di Nizza; 2, 3 e 97 Cost.; 1 e 3 l. N. 241/90; 75, co. 1 e 24 quater d.p.r. n. 335/82, alla luce dei principi esposti dalla corte costituzionale nella propria sent. n. 224/20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza. III.2 Alla luce delle censure sopra illustrate è evidente l’illegittimità della scheda titoli impugnata con i presenti motivi aggiunti nella parte in cui indica, nella Sezione “Anzianità”, quale data di decorrenza di immissione del ricorrente nel ruolo dei Sovrintendenti, il 27.9.2011, mentre la decorrenza della attuale qualifica di Sovrintendente Capo è fissata all’1.1.2020. IV. Illegittimità della scheda titoli validata dall’ente matricolare per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 carta di Nizza; 2, 3 e 97 Cost.; 1 e 3 l. N. 241/90, dell’art. 55, del d.P.R. 3/57. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, nonché per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza, e del principio di non retroattività.
Con secondi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato le note di non accoglimento dell’istanza sulla integrazione titoli del concorso in oggetto.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: V. Illegittimità in via autonoma e derivata degli atti indicati in epigrafe impugnati con i presenti motivi aggiunti. Accertamento del diritto dell’odierno ricorrente alla retrodatazione della propria nomina nel ruolo dei sovrintendenti di polizia di stato, tramite riallineamento della stessa a quella, più favorevole, riconosciuta ai sensi dell’art. 24 quater, co. 7 d.P.R. n. 335/82 al personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente della polizia di stato mediante procedure concorsuali o selettive interne e in esito al superamento dei relativi corsi di formazione, terminati successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale. Violazione e/o falsa applicazione della sent. Corte costituzionale n. 224/20. Violazione artt. 41 carta di Nizza; 2, 3 e 97 Cost.; 1 e 3 l. N. 241/90; 75, co. 1 e 24 quater d.P.R. n. 335/82, alla luce dei principi esposti dalla corte costituzionale nella propria sent. n. 224/20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza. VI. Illegittimità in via autonoma e derivata degli atti indicati in epigrafe impugnati con i presenti motivi aggiunti per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 carta di Nizza; 2, 3 e 97 Cost.; 1 e 3 l. n. 241/90, dell’art. 55, del d.P.R. 3/57. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, nonché per sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza, e del principio di non retroattività.
Con terzi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito.
Con quarti motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la graduatoria nella misura in cui il ricorrente è stato nominato vice ispettore ma sulla base di una graduatoria errata, nella quale il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore e un miglior posizionamento.
Il Ministero resistente si è costituito controdeducendo nel merito.
All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha insistito per la decisione evidenziando come l’avvenuta nomina di vice ispettore non ha soddisfatto l’interesse del ricorrente volendosi acquisire una posizione migliore.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza costante sono infondati tutti i motivi con cui si chiede la retrodatazione della propria nomina.
Da ultimo il Consiglio di Stato ha rilevato che << la procedura concorsuale oggetto del presente giudizio innescava un nutrito contenzioso in ordine al quale questo Consiglio di Stato, e in particolare la Sezione, ha già avuto modo di pronunciarsi con posizione ormai consolidata stabilendo l'illegittimità dell'illustrato meccanismo di ricostruzione virtuale dell'anzianità nel ruolo del Sovrintendenti ai soli fini della partecipazione alla procedura.
È stato infatti affermato dalla Sezione, in presenza di fattispecie analoga decisa in primo grado con motivazioni sovrapponibili (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2025, n. 7553, condividendo "le ragioni già esplicitate da questo Consiglio nelle sentenze n. 5434/2025, n. 821/2025, n. 10230/2024 e n. 9644/2024" alla quale si rinvia per quanto non espressamente richiamato):
- che "il bando di concorso faceva riferimento ai titoli risultanti dallo stato matricolare, secondo quanto previsto con decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 ("Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95")";
- che "il bando presupponeva che l'anzianità fosse allora cristallizzata nel ruolo, che non poteva ritenersi immediatamente inciso dall'intervento della Corte Costituzionale (Consiglio di Stato Sezione II, 3 febbraio 2025, n. 855; Id., 2 dicembre 2024, n. 9644). In sostanza e in disparte ulteriori argomentazioni affermate dalle sentenze di questo Consiglio rese in relazione alla vicenda in esame, l'aspetto che pare decisivo al Collegio è costituito dalla collocazione in ruolo risultante al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso che non poteva né ritenersi automaticamente adeguato alla pronuncia della Corte né modificato riconoscendo, come affermato dal Giudice di primo grado, un'anzianità meramente virtuale e ai soli fini della procedura concorsuale";
- che "il giudice di primo grado ha ampliato l'oggetto del giudizio - proposto come azione di annullamento di una procedura concorsuale per la illegittimità del bando di concorso e delle valutazioni della Commissione - non solo alla domanda di accertamento di illegittimità della procedura concorsuale (inclusa nella richiesta di annullamento di tale procedura) ma anche all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di modificare le anzianità a seguito delle pronunce della Corte costituzionale pur ai soli fini del concorso; domanda che, invero, non rientrava nell'oggetto del presente giudizio";
- che "l'Amministrazione ha, correttamente, agito tenendo conto della situazione esistente al momento del bando di concorso, non potendo la stessa considerare un'anzianità meramente virtuale e ai soli fini concorsuali, in difetto di un preventivo adeguamento del ruolo, da vagliarsi alla luce di un'eventuale istanza del soggetto interessato" >> (Cons. St., sez. VI, 19 novembre 2025, n. 9042).
Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi con cui si lamenta la mancata considerazione di alcuni corsi e seminari di formazione.
Le circolari del 2018 e del 2077 – concernente le immatricolazioni matricolari – stabiliscono espressamente che “ in estrema sintesi devono, pertanto, essere iscritti a matricola i corsi …, che prevedono esami o un esame finale o, comunque, una specifica valutazione finale del singolo frequentatore … ”.
Nel caso in esame, per i corsi indicati dal ricorrente “ non si è proceduto alla trascrizione, non essendo stato previsto per gli stessi alcun esame e/o valutazione finale ”.
La ratio di queste disposizioni è chiara e non illogica.
Infatti, una cosa è frequentare un corso e sottoporsi a un esame finale o ad una valutazione sule conoscenza acquisite, e altra cosa, è ottenere un attestato di mera partecipazione.
Nel primo caso, le conoscenze del corso vengono validate da un esame, mentre, nel secondo caso, la mera attestazione non comporta alcuna certezza in ordine all’effettiva acquisizione delle conoscenze acquisite durante il corso proprio perché non vi è stata alcuna verifica finale.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Stanate la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ LI, Presidente
UD AT, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD AT | AZ LI |
IL SEGRETARIO