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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg1914 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio contenzioso
[...]
(c.f.: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GUARINO GIOVANNI (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA (c.f.: ) C.F._4
presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 19.06.2025 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza parziale e rimettersi la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a seguito di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 L.
162/2014 del 24.11.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Bacoli il 20.02.2008
(atto n. 3, parte II, s.A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bacoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio contenzioso
[...]
(c.f.: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GUARINO GIOVANNI (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA (c.f.: ) C.F._4
presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 19.06.2025 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza parziale e rimettersi la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a seguito di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 L.
162/2014 del 24.11.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Bacoli il 20.02.2008
(atto n. 3, parte II, s.A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bacoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3