Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.9147/2024 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 10/1/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 9147/2024 RG. Tra
, nata a [...] il giorno 11 ottobre 1978, ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: e , nata a [...] il giorno 25 giugno 1964 ed ivi C.F._1 Parte_2
residente a[...], C.F.: elett.te C.F._2
domiciliate in Napoli al Viale Villa Santa Maria N° 14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo PEZONE,
C.F.: che le rapp.ta e difende in virtù di procura allegata C.F._3
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna Controparte_1
alla via Stalingrado n. 45, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Anita Simonelli, C.F: P.IVA_1
pec: fax 081.885.21.12, con mc alla C.F._4 Email_1
copia della citazione a firma del procuratore speciale in virtù di procura per Notaio CP_2
Montevergine, 32, presso studio Legale Simonelli APPELLATA
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t.,viale Adriano Olivetti n. 13, Trento, Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7764/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
e hanno proposto appello avverso la sentenza 7764/2024 emessa Parte_1 Parte_2
dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale il primo giudice , nelle cause riunite recanti
R.G.53292/2020 e 53595/2020, ha rigettato le domanda risarcitorie della e della , Pt_1 Pt_2
relativamente al sinistro verificatosi il 23/01/2020 alle ore 11,40 in Napoli alla via Salomone, ove il conducente della vettura Renault LI tg FX 653 DY, di proprietà della e Controparte_3
assicurata con la tamponava la vettura Fiat Punto tg EM 936 SC di proprietà della CP_1
che a sua volta tamponava la vettura Ford Fiesta tg FR 388 LN di proprietà della;
Pt_1 Pt_2
in questa sede le appellanti si dolgono del rigetto delle istanze risarcitorie e della errata motivazione in ordine alla individuazione del legittimato passivo e alla valutazione della prova anche testimoniale;
in contumacia della , e previa costituzione della Controparte_3 CP_1
[...] che ha chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo
[...]
grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, le appellanti, costituitesi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 325 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma,
stante la specificità dei motivi di appello;
infine, va dichiarata la proponibilità delle azioni stante la tempestiva e preventiva messa in mora ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Infatti, premesso che dalla visura P.R.A. prodotta in primo grado emerge che all'epoca del sinistro,
nel 2020, la proprietaria del veicolo Renault LI tg FX 653 DY era la , Controparte_3
ritualmente evocata in giudizio, e la vettura non risulta locata a terzi, quanto alla prova testimoniale ritiene questo giudice di condividere in parte le argomentazioni del primo giudice laddove ha ritenuto non attendibile la prova testimoniale resa dall'unico teste escusso, S_
, figlio di una delle parti in causa, .
[...] Parte_2
Infatti le istanti hanno adito il giudice ex art 2054 cc ed ex decreto legislativo n. 209/2005 che presuppongono comunque a carico delle attrici l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e quindi, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro e la causa dei danni riportati a seguito del sinistro del 23/1/2020 in Napoli alla via Salomone;
sennonché , se si considera che la
C.T.U. ha solo la funzione di determinare i danni ma non sicuramente di provare la dinamica di un sinistro , il cui onere spetta solo a colui che propone la domanda, se si valuta la circostanza che il teste, pur essendo parente di una delle parti, non è stato mai indicato da nessuno in alcun atto antecedente all'inizio del giudizio, in palese violazione dell'art 135 comma 3 bis CdA, se si considera il fatto che tale teste è stato l'unico elemento probatorio addotto in totale assenza di altre prove sia precostituite che costituende, se infine si rileva che appare poco convincente la presenza sui luoghi del , al momento dell'impatto, a bordo di un veicolo, motociclo, diverso S_
dall'auto a bordo della quale viaggiava la madre a breve distanza, ne consegue che a parere di questo giudice non appare dimostrata, con ragionevole certezza o alto grado di probabilità, la presenza del teste sul luogo del sinistro al momento dello scontro, e quindi la sua attendibilità
estrinseca oltre che intrinseca con la ulteriore conseguenza che non risultano credibili le sue dichiarazioni né sufficienti a fondare la domanda e la prova della dinamica del sinistro ( va rimarcato che in base all'art. 116 cpc Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, e quindi è tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione).
In altri termini, alla luce delle suddette valutazioni, questo giudice non ritiene che sia emersa con sufficiente certezza la prova della dinamica del sinistro come dedotta dalle appellanti stante la scarsa attendibilità dell'unico teste escusso e la non convincente presenza di sui Testimone_1
luoghi al momento del dedotto sinistro e in presenza di elementi indiziari poco tranquillizzanti di segno contrario come la mancata registrazione di un crash sul veicolo di parte appellata ( dotata di scatola nera) , nonostante la elevata velocità a cui viaggiava la Renault LI secondo l'assunto del teste;
poiché le appellanti non hanno ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 2967 cc,
ne consegue il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, e vanno condannate Parte_1 Parte_2
in solido al pagamento delle stesse in favore della liquidate, in base al DM Controparte_1
55/2014 , scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, e Parte_1 Parte_2
[...] , tenute in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Condanna e in solido a pagare le spese del secondo grado in Parte_1 Parte_2
favore della per € 1.200,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e Controparte_1
rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, e Parte_1
, in solido, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2
quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 14/1/2025 Il Giudice