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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025
TRIBUNALE DI VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
La Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Dario Morsiani Giudice relatore dott. Gabriele Conti Giudice
nel procedimento n. 533/25 RG per reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.) proposto da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice (C.F. Parte_2
), con l'avv. MARIO BARILA' P.IVA_2
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata cui sono stati riuniti i procedimenti n. 537/25 RG proposto da
(C.F. rappresentata dalla procuratrice Parte_3 P.IVA_4
(C.F. ), con l'avv. Parte_2 P.IVA_2
GIULIANO PAVAN
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata
e n. 538/25 RG proposto da
1 (C.F. ), con Parte_2 P.IVA_2
l'avv. MARIA CHIARA MARCHIORI
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. I tre reclami riuniti hanno tutti ad oggetto l'ordinanza 25.1.2025 con la quale, nell'ambito della procedura di esecuzione di immobiliare a carico di il CP_1
Giudice dell'Esecuzione, a seguito delle opposizione esecutive proposte ex art. 615 comma 2 c.p.c. dall'esecutata, ha disposto la sospensione dell'esecuzione.
L'esecuzione è stata promossa da con interventi della stessa CP_2 CP_2
di in LCA e di in LCA. I crediti Parte_3 Parte_1
della procedente e degli intervenuti traggono origine da mutui fondiari o ipoteche concesse a garanzia dei mutui (e, nel caso dell'intervento di anche da un decreto CP_2
ingiuntivo esecutivo).
2. Nell'ordinanza impugnata il GE ha dato conto che l'opponente ha CP_1 contestato l'ammontare del proprio debito e ha riconosciuto di essere debitrice di somme inferiori a quelle esposte dal creditore procedente e dagli intervenuti. Il GE ha ritenuto che l'incertezza circa l'importo dei crediti azionati esecutivamente non consenta di proseguire nell'esecuzione, neppure per l'ammontare non contestato, tenuto conto che tale incertezza impedirebbe di verificare, nel corso della vendita dei 24 lotti in cui è diviso il compendio pignorato, il rispetto di quanto disposto dall'art. 504 c.p.c. e cioè che il ricavato della vendita non superi l'ammontare delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al pignorante e ai creditori intervenuti. A tali conclusioni non osterebbe il fatto che il valore dei beni pignorati sia stato stimato in un importo complessivo (€ 4.447.000,00) minore del totale dei crediti non contestati (€
2 4.825.856,06) posto che, per la tipologia dei beni, sarebbe probabile che il prezzo di aggiudicazione superi quello di stima.
3. I motivi di reclamo esposti dalle tre reclamanti sono in parte sovrapponibili.
3.1 in LCA deduce che: Parte_1
a. a fronte di un credito riconosciuto dallo stesso debitore pari al 95,24% del
Cont credito azionato da , sarebbe scorretto negare al creditore il diritto di procedere esecutivamente, esistendo strumenti a tutela dell'esecutato diversi e più opportuni rispetto alla sospensione dell'intera procedura esecutiva;
b. l'ipotesi che il prezzo di aggiudicazione superi il valore di stima non sarebbe fondata, posto che il prezzo di vendita indicato dal perito in € 3.700.700,00, già inferiore all'ammontare dei crediti riconosciuti, potrebbe verosimilmente essere ulteriormente diminuito dai successivi ribassi d'asta;
c. in ogni caso l'esigenza di non contravvenire all'art. 504 c.p.c. potrebbe essere perseguita per altra via, ad esempio disponendo, in prima battuta, la vendita di una parte soltanto dei lotti o sospendendo l'esecuzione solo per la parte di crediti non riconosciuti o solo per alcuni lotti;
d. l'opposizione all'esecuzione proposta sarebbe comunque priva di fondamento, Cont anche tenuto conto che ha imputato le somme ricevute al solo capitale e non agli interessi.
3.2 in LCA si duole che: Parte_3
a. la previsione dell'ordinanza circa l'ammontare delle somme verosimilmente ricavabili dalla vendita forzata sarebbe immotivata e in contrasto con le risultanze peritali;
b. non vi sarebbe periculum in mora posto che il debitore esecutato, che ha riconosciuto debiti per un valore superiore alla propria garanzia patrimoniale immobiliare, potrebbe al più tutelare i propri interessi in sede distributiva chiedendo l'assegnazione in suo favore di un eventuale residuo e contare comunque sul fatto che la liquidazione coatta amministrativa è tenuta ad effettuare i doverosi accantonamenti delle somme percepite, mentre il ritardo
3 nella vendita determinato dalla sospensione concessa porrebbe a carico dei creditori il rischio di subire gli effetti della perdita di valore dei beni pignorati;
c. non vi sarebbe neppure il fumus boni iuris a sostegno delle ragioni dell'opponente essendo infondate le contestazioni mosse dalla debitrice rispetto alle ragioni di credito della reclamante.
3.3 sostiene che: CP_2
a. non sussisterebbero i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione, non potendosi tali motivi identificare nel mancato accordo tra creditori ed esecutata né nel paventato rischio di un'eccedenza ricavata dalla vendita dei beni pignorati, essendo tale possibilità molto remota e potendo comunque trovare rimedio nella cessazione della vendita al raggiungimento del risultato;
b. le ragioni di opposizione di rispetto al credito della procedente CP_1
sarebbero infondate, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
4. La reclamata chiede la conferma del provvedimento impugnato, CP_1
evidenziando che:
a. essa è una società immobiliare pura che, ove venisse dato seguito alle vendite forzose, sarebbe condannata a cessare la sua attività, rendendo per essa priva di utilità un'eventuale pronuncia favorevole al termine del giudizio di opposizione;
b. la sospensione dell'esecuzione, viceversa, non arrecherebbe alcun danno ai creditori procedenti e intervenuti, posto che i canoni di locazione degli immobili locati dell'esecutata vengono incamerati dal custode nominato e che i reclamanti godono di ipoteche consolidate di primo grado ampiamente capienti;
c. anche ove la parte contestata dei crediti azionati venisse riconosciuta come dovuta, la reclamata sarebbe in grado di far fronte al relativo debito disponendo di un rilevante patrimonio immobile, meglio valorizzabile mediante vendite sul libero mercato;
d. le ragioni di opposizione all'esecuzioni esposte da - e in particolare CP_1
quelle attinenti alla natura usuraria degli interessi – costituirebbero gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione.
4 5. I reclami sono fondati.
5.1 La sospensione dell'esecuzione è stata disposta per il timore che le vendite disposte in sede esecutiva determinino ricavi eccedenti il valore complessivo dei crediti azionati e che ciò non possa essere impedito in una condizione di incertezza relativa all'importo effettivamente dovuto ai creditori.
L'integrale sospensione dell'esecuzione appare però come una misura eccessiva rispetto alla detta finalità, considerato che una quota rilevante del credito non è oggetto di contestazione. Come osservato dai reclamanti, infatti, la suddivisione del compendio pignorato in molti lotti consentirà l'organizzazione delle operazioni di vendita in modo da verificare il rispetto del limite suindicato. Sulla scorta degli esiti delle prime vendite sarà possibile comprendere, in particolare, la fondatezza dell'ipotesi esposta dal giudice dell'esecuzione secondo la quale il valore di aggiudicazione dei lotti potrebbe essere superiore a quello stimato. Da parte sua, il debitore esecutato potrà tutelare le proprie ragioni, sempre al fine di evitare di vedere alienati propri beni immobili per valori eccedenti il debito, attraverso gli strumenti che il codice di rito – e in particolare gli artt.
496 e 617 c.p.c. - gli riconosce.
5.2 Il fatto che l'esecuzione possa continuare facendo affidamento sull'avvenuto riconoscimento da parte del debitore della fondatezza di una frazione non irrilevante delle ragioni creditorie dei reclamanti, esime questo collegio dalla necessità di esaminare il fumus boni iuris delle opposizione proposte ed esclude altresì, per quanto detto, il rischio che la mancata sospensione possa arrecare al debitore un pregiudizio irreparabile.
6. All'accoglimento dei reclami segue la condanna di parte reclamata alla rifusione delle spese del presente procedimento.
5
PQM
Il Tribunale, in accoglimento dei reclami proposti e in riforma dell'ordinanza 25.1.2025 del giudice dell'esecuzione:
1) rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 482/22 RG es. imm., ex art. 624 c.p.c., formulata da CP_1
2) condanna a rifondere a ciascuna delle parti reclamanti le spese del CP_1 presente procedimento, liquidate, per ognuna, in € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 20 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone
6
TRIBUNALE DI VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
La Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Dario Morsiani Giudice relatore dott. Gabriele Conti Giudice
nel procedimento n. 533/25 RG per reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.) proposto da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice (C.F. Parte_2
), con l'avv. MARIO BARILA' P.IVA_2
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata cui sono stati riuniti i procedimenti n. 537/25 RG proposto da
(C.F. rappresentata dalla procuratrice Parte_3 P.IVA_4
(C.F. ), con l'avv. Parte_2 P.IVA_2
GIULIANO PAVAN
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata
e n. 538/25 RG proposto da
1 (C.F. ), con Parte_2 P.IVA_2
l'avv. MARIA CHIARA MARCHIORI
Parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA BERTUZZO CP_1 P.IVA_3
Parte reclamata
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. I tre reclami riuniti hanno tutti ad oggetto l'ordinanza 25.1.2025 con la quale, nell'ambito della procedura di esecuzione di immobiliare a carico di il CP_1
Giudice dell'Esecuzione, a seguito delle opposizione esecutive proposte ex art. 615 comma 2 c.p.c. dall'esecutata, ha disposto la sospensione dell'esecuzione.
L'esecuzione è stata promossa da con interventi della stessa CP_2 CP_2
di in LCA e di in LCA. I crediti Parte_3 Parte_1
della procedente e degli intervenuti traggono origine da mutui fondiari o ipoteche concesse a garanzia dei mutui (e, nel caso dell'intervento di anche da un decreto CP_2
ingiuntivo esecutivo).
2. Nell'ordinanza impugnata il GE ha dato conto che l'opponente ha CP_1 contestato l'ammontare del proprio debito e ha riconosciuto di essere debitrice di somme inferiori a quelle esposte dal creditore procedente e dagli intervenuti. Il GE ha ritenuto che l'incertezza circa l'importo dei crediti azionati esecutivamente non consenta di proseguire nell'esecuzione, neppure per l'ammontare non contestato, tenuto conto che tale incertezza impedirebbe di verificare, nel corso della vendita dei 24 lotti in cui è diviso il compendio pignorato, il rispetto di quanto disposto dall'art. 504 c.p.c. e cioè che il ricavato della vendita non superi l'ammontare delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al pignorante e ai creditori intervenuti. A tali conclusioni non osterebbe il fatto che il valore dei beni pignorati sia stato stimato in un importo complessivo (€ 4.447.000,00) minore del totale dei crediti non contestati (€
2 4.825.856,06) posto che, per la tipologia dei beni, sarebbe probabile che il prezzo di aggiudicazione superi quello di stima.
3. I motivi di reclamo esposti dalle tre reclamanti sono in parte sovrapponibili.
3.1 in LCA deduce che: Parte_1
a. a fronte di un credito riconosciuto dallo stesso debitore pari al 95,24% del
Cont credito azionato da , sarebbe scorretto negare al creditore il diritto di procedere esecutivamente, esistendo strumenti a tutela dell'esecutato diversi e più opportuni rispetto alla sospensione dell'intera procedura esecutiva;
b. l'ipotesi che il prezzo di aggiudicazione superi il valore di stima non sarebbe fondata, posto che il prezzo di vendita indicato dal perito in € 3.700.700,00, già inferiore all'ammontare dei crediti riconosciuti, potrebbe verosimilmente essere ulteriormente diminuito dai successivi ribassi d'asta;
c. in ogni caso l'esigenza di non contravvenire all'art. 504 c.p.c. potrebbe essere perseguita per altra via, ad esempio disponendo, in prima battuta, la vendita di una parte soltanto dei lotti o sospendendo l'esecuzione solo per la parte di crediti non riconosciuti o solo per alcuni lotti;
d. l'opposizione all'esecuzione proposta sarebbe comunque priva di fondamento, Cont anche tenuto conto che ha imputato le somme ricevute al solo capitale e non agli interessi.
3.2 in LCA si duole che: Parte_3
a. la previsione dell'ordinanza circa l'ammontare delle somme verosimilmente ricavabili dalla vendita forzata sarebbe immotivata e in contrasto con le risultanze peritali;
b. non vi sarebbe periculum in mora posto che il debitore esecutato, che ha riconosciuto debiti per un valore superiore alla propria garanzia patrimoniale immobiliare, potrebbe al più tutelare i propri interessi in sede distributiva chiedendo l'assegnazione in suo favore di un eventuale residuo e contare comunque sul fatto che la liquidazione coatta amministrativa è tenuta ad effettuare i doverosi accantonamenti delle somme percepite, mentre il ritardo
3 nella vendita determinato dalla sospensione concessa porrebbe a carico dei creditori il rischio di subire gli effetti della perdita di valore dei beni pignorati;
c. non vi sarebbe neppure il fumus boni iuris a sostegno delle ragioni dell'opponente essendo infondate le contestazioni mosse dalla debitrice rispetto alle ragioni di credito della reclamante.
3.3 sostiene che: CP_2
a. non sussisterebbero i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione, non potendosi tali motivi identificare nel mancato accordo tra creditori ed esecutata né nel paventato rischio di un'eccedenza ricavata dalla vendita dei beni pignorati, essendo tale possibilità molto remota e potendo comunque trovare rimedio nella cessazione della vendita al raggiungimento del risultato;
b. le ragioni di opposizione di rispetto al credito della procedente CP_1
sarebbero infondate, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
4. La reclamata chiede la conferma del provvedimento impugnato, CP_1
evidenziando che:
a. essa è una società immobiliare pura che, ove venisse dato seguito alle vendite forzose, sarebbe condannata a cessare la sua attività, rendendo per essa priva di utilità un'eventuale pronuncia favorevole al termine del giudizio di opposizione;
b. la sospensione dell'esecuzione, viceversa, non arrecherebbe alcun danno ai creditori procedenti e intervenuti, posto che i canoni di locazione degli immobili locati dell'esecutata vengono incamerati dal custode nominato e che i reclamanti godono di ipoteche consolidate di primo grado ampiamente capienti;
c. anche ove la parte contestata dei crediti azionati venisse riconosciuta come dovuta, la reclamata sarebbe in grado di far fronte al relativo debito disponendo di un rilevante patrimonio immobile, meglio valorizzabile mediante vendite sul libero mercato;
d. le ragioni di opposizione all'esecuzioni esposte da - e in particolare CP_1
quelle attinenti alla natura usuraria degli interessi – costituirebbero gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione.
4 5. I reclami sono fondati.
5.1 La sospensione dell'esecuzione è stata disposta per il timore che le vendite disposte in sede esecutiva determinino ricavi eccedenti il valore complessivo dei crediti azionati e che ciò non possa essere impedito in una condizione di incertezza relativa all'importo effettivamente dovuto ai creditori.
L'integrale sospensione dell'esecuzione appare però come una misura eccessiva rispetto alla detta finalità, considerato che una quota rilevante del credito non è oggetto di contestazione. Come osservato dai reclamanti, infatti, la suddivisione del compendio pignorato in molti lotti consentirà l'organizzazione delle operazioni di vendita in modo da verificare il rispetto del limite suindicato. Sulla scorta degli esiti delle prime vendite sarà possibile comprendere, in particolare, la fondatezza dell'ipotesi esposta dal giudice dell'esecuzione secondo la quale il valore di aggiudicazione dei lotti potrebbe essere superiore a quello stimato. Da parte sua, il debitore esecutato potrà tutelare le proprie ragioni, sempre al fine di evitare di vedere alienati propri beni immobili per valori eccedenti il debito, attraverso gli strumenti che il codice di rito – e in particolare gli artt.
496 e 617 c.p.c. - gli riconosce.
5.2 Il fatto che l'esecuzione possa continuare facendo affidamento sull'avvenuto riconoscimento da parte del debitore della fondatezza di una frazione non irrilevante delle ragioni creditorie dei reclamanti, esime questo collegio dalla necessità di esaminare il fumus boni iuris delle opposizione proposte ed esclude altresì, per quanto detto, il rischio che la mancata sospensione possa arrecare al debitore un pregiudizio irreparabile.
6. All'accoglimento dei reclami segue la condanna di parte reclamata alla rifusione delle spese del presente procedimento.
5
PQM
Il Tribunale, in accoglimento dei reclami proposti e in riforma dell'ordinanza 25.1.2025 del giudice dell'esecuzione:
1) rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 482/22 RG es. imm., ex art. 624 c.p.c., formulata da CP_1
2) condanna a rifondere a ciascuna delle parti reclamanti le spese del CP_1 presente procedimento, liquidate, per ognuna, in € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 20 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone
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