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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 101/2020 RG vertente
TRA
Parte_1
(P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della ATI costituita con le imprese
, , OM. , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, con sede legale in
[...] Controparte_5 Controparte_6
Milano Piazzale Damiano Chiesa n.2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Cristiana Centanni e Riccardo Barberis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gattoni, in Potenza alla via Plebiscito n.7
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_7 P.IVA_2
del Commissario Liquidatore, con sede legale in Potenza, alla via Maestri del Lavoro
n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Feliciano Longo, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo, in subordine presso il suo studio in Potenza, alla via Nazario Sauro n. 102
(P.IVA , in persona del presidente e legale Controparte_8 P.IVA_3
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Brancati
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Potenza;
appalto di opere pubbliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2007 ed il 25.6.2007, l'impresa CP_9
in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con le imprese , CP_1 [...]
OM. , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, OM. , conveniva in giudizio dinanzi Controparte_5 Controparte_6
al Tribunale civile di Potenza, la e la Controparte_10 [...]
, quale concessionario della progettazione e della costruzione del primo CP_8
tronco della Tangenziale di Potenza, per ottenere: - di accertare e dichiarare il diritto dell'impresa a vedersi corrispondere da parte delle convenute la somma CP_9
di € 9.102.644,40, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nella esecuzione del contratto stipulato in data 8.6.1988; - per l'effetto, di condannare le convenute al pagamento, in favore della dell'importo complessivo di € CP_9
9.102.644,40, oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, oltre gli interessi anatocistici ed al credito legato al mantenimento delle polizze prestate.
In particolare, la società attrice, a fondamento della domanda, deduceva che:
- con delibera consiliare n. 788 del 1985, la aveva approvato il Controparte_8
programma pluriennale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 80/1984, che prevedeva che gli interventi di importo pari o superiore a £ 3.000.000.000 sarebbero stati realizzati dagli enti attuatori mediante l'istituto della concessione;
- sulla base di tali provvedimenti la aveva stabilito di Controparte_10
procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione delle attività e dei lavori concernenti la realizzazione del primo tronco della “Tangenziale Città di
Potenza”;
- era intervenuta l'aggiudicazione in favore dell'associazione temporanea di imprese rappresentata da (ora ed il relativo contratto era stato Controparte_11 CP_9
stipulato l'8.6.1988 per l'importo a forfait di £ 16.637.000.000;
- i lavori dovevano essere ultimati in diciotto mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, avrebbero dovuto essere completati entro il 31.12.1989;
- nel corso dei lavori venivano concesse dalla una Controparte_10
serie di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, che veniva differito fino al
4.8.1993;
- con verbale del 13.9.1993, il Direttore dei lavori dichiarava ultimate le opere in tempo utile ovvero in data 4.8.1993;
- nel corso dei lavori erano state approvate due perizie di variante con alcuni nuovi prezzi;
- in data 9.11.1995 veniva compilato lo stato finale dei lavori e il collaudo veniva sottoscritto in data 10.9.1997;
- l'impresa, nello stato finale, confermava la riserva n.1 iscritta nei documenti contabili per £ 5.536.727.418 a titolo di maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento dei tempi necessari per l'approvazione della perizia di variante n.2;
- l'impresa intratteneva con la Comunità concedente un'attività tesa alla definizione bonaria della vertenza, che sfociava in una possibilità di accordo nella corresponsione all'ATI esecutrice della somma di £ 2.300.000.000, ma detta proposta non aveva seguito;
la stante l'assenza di riscontri ai numerosi solleciti, notificava CP_9
alla la domanda di arbitrato per la risoluzione delle Controparte_10
controversie insorte in relazione ai lavori;
- la con deliberazione della Giunta comunitaria n.75 del 2.5.2007, Controparte_10
adottava il formale provvedimento di declinatoria della competenza arbitrale;
- l'impresa aveva iscritto nel registro di contabilità 4 riserve, ma nel corso del rapporto contrattuale aveva rinunciato alle riserve n. 2, 3 e 4, confermando nello stato finale la sola riserva n.1, relativa agli oneri sopportati dall'impresa a causa dell'abnorme prolungamento dei tempi necessari per il perfezionamento degli atti afferenti alla perizia di variante n. 2 per il fermo cantiere e, quindi, per l'ammortamento e la manutenzione di macchinari ed attrezzature, per il deprezzamento del materiale di cantiere (spese per il personale, spese varie e spese di sede), per la manutenzione di manufatti e per le fideiussioni.
Sosteneva che:
- vi era una responsabilità della a causa dell'abnorme Controparte_10
prolungamento dei tempi occorsi per il perfezionamento degli atti relativi alla perizia di variante n. 2, presentata dal concessionario con nota dell'1.8.1990 e approvata dalla il 18.12.1991, con la conseguente notevole riduzione della Controparte_10
produzione programmata per un periodo di 643 giorni dall'1.12.1990 fino al 4.9.1992, data di stipula dell'atto aggiuntivo che recepiva tale perizia;
- soltanto con la rideterminazione del Responsabile dell'area Tecnica dell'11.4.2006, la aveva svincolato le polizze prestate dal concessionario a Controparte_10
garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dall'affidamento dei lavori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2007, si costituiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_8
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, e, nel merito, allegava il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2007, si costitutiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_10
prescrizione del diritto al risarcimento del danno per inutile decorso, in assenza di atti interruttivi, del termine di prescrizione quinquennale dalla data della iscrizione delle riserve e la decadenza dalla pretesa risarcitoria per effetto della mancata riproposizione della riserva n. 1 sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione apposta in data
20-7-1995, nonché la decadenza dalla facoltà di proporre la domanda giudiziale per effetto della violazione del termine processuale stabilito dall'articolo 33 del Decreto ministeriale n. 145 del 2000; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 19.4.2013 veniva nominato CTU l'ing. che depositava Persona_1
l'elaborato peritale il 5.2.2015, seguito da chiarimenti resi con relazione depositata il
28.6.2016.
All'udienza del 6.7.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con sentenza n. 96/2019 pubblicata in data 28.1.2019, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda;
- compensava interamente fra le parti le spese processuali;
- poneva definitivamente a carico della società il pagamento delle spese Parte_1
relative alla CTU.
In particolare, il Tribunale osservava che:
a) doveva essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
, vertendosi nell'ambito di una pretesa attinente alla fase del Controparte_8
rapporto successiva alla conclusione della procedura di affidamento dei lavori
(e, in particolare, alla fase esecutiva del contratto) ed essendo l'azione proposta dalla società attrice un'azione contrattuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal fermo del cantiere, previo accertamento della responsabilità della stazione appaltante e dell'ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2;
b) dalla documentazione in atti risultava che, già prima dell'instaurazione del giudizio, la società era subentrata alla società che CP_9 Controparte_11
aveva sottoscritto il contratto di appalto;
nel corso del giudizio, alla società CP_9
trasformata in era subentrata la società
[...] CP_12 [...]
Controparte_13 c) le eccezioni sollevate dalla erano tempestive Controparte_10
in quanto proposte nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., ma non erano idonee a paralizzare la pretesa attorea;
d) il diritto azionato dalla società essendo incentrato sulla allegazione CP_9
di una responsabilità contrattuale della si prescriveva nel Controparte_10
termine ordinario di dieci anni;
detto termine di prescrizione decorreva dal momento dell'approvazione del collaudo e, tuttavia, al momento della proposizione della domanda giudiziale tale collaudo non era ancora stato approvato;
essendo previsto al quarto comma dell'art. 5 della L. 741/1981 che il collaudo doveva essere approvato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato per la conclusione delle operazioni di collaudo (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salva diversa previsione del capitolato speciale) e che, in caso di mancata approvazione di collaudo nel termine, l'appaltatore aveva il diritto di proporre giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche in difetto di approvazione del collaudo, si doveva concludere che da quel momento -ovverosia decorso il termine di due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del collaudo- iniziava a decorrere il termine di prescrizione dello stesso diritto;
nel caso di specie, l'art. 16 del contratto prevedeva per il collaudo il termine di otto mesi dall'ultimazione dei lavori e nel verbale del 13.9.1993 il Direttore dei lavori aveva dichiarato ultimati i lavori in data 4.8.1993, con la conseguenza che il termine contrattualmente previsto per le operazioni di collaudo scadeva il 4.4.1994 e che il termine per l'approvazione del collaudo scadeva dopo due mesi e quindi il
4.6.1994; tale termine era stato interrotto, nelle more del corso della prescrizione, con diversi atti interruttivi, come la lettera raccomandata inviata dalla società al fine di ribadire la richiesta risarcitoria esplicitata Controparte_11
nella riserva n. 1, ricevuta dalla il 21.1.1998; pertanto, al Controparte_10 momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non era ancora maturato il termine di prescrizione del diritto;
e) quanto alle eccezioni di decadenza per mancata riproposizione della riserva n.1 nel registro di contabilità al momento della sottoscrizione apposta in data
20.7.1995 e per violazione del termine processuale stabilito dall'art. 33 del
Decreto ministeriale n. 145/2000: premesso che gravava sull'appaltatore l'onere di dimostrare di avere iscritto tempestivamente la riserva negli atti contabili, occorreva rilevare che la non aveva contestato la tempestiva Controparte_10
iscrizione della riserva n.1 e non essendo necessario reiterare le riserve già iscritte nel registro di contabilità ad ogni sottoscrizione del registro stesso,
l'eccezione di decadenza sotto il profilo della omessa reiterazione della riserva n. 1 al momento della sottoscrizione del registro di contabilità apposta il
20.7.1995 doveva essere rigettata;
anche l'eccezione di decadenza sotto il profilo della violazione del termine stabilito dall'art. 33 del Decreto ministeriale n.
145/2000 era infondata, non risultando detta norma applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che il Decreto ministeriale n. 145/2000 era intervenuto in un momento successivo alla stipula del contratto, risalente all'8.6.1988;
f) nel merito, la domanda risarcitoria formulata dalla non appariva CP_9
meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni, attinenti: da un lato, al difetto del presupposto dell'adozione di un formale provvedimento di sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante, e, dall'altro, alla mancanza di prova in ordine alla interruzione dei lavori e alla riconducibilità del lamentato ritardo nella approvazione della perizia di variante al comportamento non collaborativo della e della;
Controparte_10 Controparte_8
g) stante la mancata adozione di un provvedimento formale di sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante e in considerazione del difetto di prova in ordine alla configurabilità di una responsabilità della stazione appaltante e dell'Ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n.
2 presentata dal concessionario, oltre che della mancata dimostrazione della riconducibilità a tale ritardo di una sospensione di fatto dei lavori, con conseguente aggravio per il concessionario degli oneri legati al fermo del cantiere, doveva essere riconosciuta la infondatezza della riserva n. 1 tempestivamente iscritta dal concessionario nei documenti contabili e la domanda risarcitoria proposta doveva essere rigettata;
h) doveva essere altresì rigettata la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del pagamento dei premi in relazione alle polizze prestate al momento della stipula del contratto e svincolate dalla CP_10
con ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori, non avendo la società
[...]
attrice fornito dimostrazione dell'ammontare dell'onere economico sostenuto per il pagamento dei premi nel periodo compreso fra i dodici mesi successivi all'ultimazione dei lavori e l'adozione del provvedimento di svincolo delle polizze.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 19.2.2020, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_2
n. 96/2019, al fine di ottenere: - l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento delle domande formulate da parte attrice in primo grado al fine di: accertare e dichiarare il diritto dell'impresa a vedersi CP_9
corrispondere, da parte della e da parte della Controparte_10 [...]
, in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, la somma di € CP_8
9.102.644,40, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT e dalla mancata disponibilità finanziaria, sulla base dei tassi di interesse praticati dai migliori Istituti di Credito, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nell'esecuzione del contratto stipulato l'8.6.1988; aggiungendo a tale importo gli interessi anatocistici ed il credito legato al mantenimento delle polizze prestate;
condannare la e la al pagamento Controparte_10 Controparte_8
in favore della di € 9.102.644,40 o di quella diversa ritenuta di giustizia, CP_9
oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT e dalla mancata disponibilità finanziaria, sulla base dei tassi di interesse praticati dai migliori Istituti di
Credito, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nell'esecuzione del contratto stipulato l'8.6.1988, aggiungendo a tale importo gli interessi anatocistici ed il credito legato al mantenimento delle polizze prestate;
- in via istruttoria, la rinnovazione della CTU.
Deduceva, in particolare:
5.1. che la sentenza era errata laddove respingeva le domande risarcitorie dell'attore sostenendo che l'Amministrazione committente non avesse responsabilità poiché non aveva mai adottato un provvedimento formale di sospensione dei lavori;
affermava l'appellante che il danno subito dall'appaltatore derivava proprio dal fatto che l'Amministrazione committente non aveva mai emesso un provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, obbligando l'appaltatore a rimanere inoperante in cantiere subendo ingenti danni da sottoproduzione e sconvolgimento del programma operativo ovvero da fermo dell'apparato di cantiere;
sosteneva che la sentenza era contraddittoria nella parte in cui affermava, da un lato, che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili e, dall'altro, che era esente da responsabilità l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili;
5.2 che la sentenza era errata laddove affermava che l'attore non aveva provato la colpa dell'Amministrazione per aver impiegato due anni per adottare la perizia di variante;
affermava che la colpa dell'Amministrazione risultava provata dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo che la medesima aveva impiegato per l'approvazione della variante, lasciando l'impresa in cantiere in stato di sottoproduzione e sconvolgimento del programma dei lavori;
sosteneva che la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata anche certificata dal RUP;
riteneva che la colpa dell'Amministrazione era dimostrata dal fatto che il procedimento amministrativo per l'adozione della variante si era concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore ovverosia la perizia di variante, che aveva consentito all'appaltatore di proseguire i lavori;
evidenziava che l'appaltatore aveva dimostrato i danni subiti con la iscrizione di riserva nella contabilità di appalto e con la produzione in giudizio di documentazione idonea alla dimostrazione dei danni;
5.3. che era errata la statuizione della sentenza riguardante l'inesistenza di incompatibilità del CTU rispetto alla causa;
affermava che il CTU era iscritto in un albo dei professionisti tenuto dalla convenuta in giudizio Controparte_10
dall'attore e che da ciò derivava l'assenza di imparzialità dello stesso rispetto all'oggetto della causa;
sosteneva che le conclusioni della perizia erano frutto di un errato iter conoscitivo, erano viziate da errori tecnici, metodologici e contenevano erronee valutazioni;
insisteva per la rinnovazione della CTU, anche con altro consulente.
6. Con memoria di costituzione depositata in data 18.6.2020 si costituiva in giudizio la
, chiedendo il rigetto integrale dell'appello, manifestando espressa Controparte_8
opposizione all'istanza di rinnovazione della CTU.
7. Con comparsa di costituzione depositata in data 9.7.2020 si costituiva in giudizio la
, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare Controparte_10
inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e in subordine ex artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello per la sua totale infondatezza;
- di condannare in ogni caso la società al pagamento delle spese e competenze del presente Pt_1
procedimento.
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellata le quali, risultando Controparte_10
infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando, nei termini che di seguito saranno illustrati, i passaggi argomentativi che li sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
9. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
9.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande risarcitorie dell'attore sostenendo che l'Amministrazione committente non avesse responsabilità poiché non aveva mai adottato un provvedimento formale di sospensione dei lavori. Ha affermato l'appellante: che il danno subito dall'appaltatore derivava proprio dal fatto che l'Amministrazione committente non aveva mai emesso un provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, obbligando l'appaltatore a rimanere inoperante in cantiere subendo ingenti danni da sottoproduzione e sconvolgimento del programma operativo ovvero da fermo dell'apparato di cantiere;
che la sentenza era contraddittoria nella parte in cui affermava, da un lato, che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili e, dall'altro, che era esente da responsabilità l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale in punto di qualificazione della domanda, l'azione risarcitoria proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti del committente è stata formulata sulla base delle seguenti ragioni: “a) la responsabilità contrattuale della per aver predisposto un progetto carente, tale Controparte_10
da rendere necessaria l'adozione di una perizia di variante, e per aver dilatato ingiustificatamente i tempi necessari la approvazione della stessa perizia e b) il verificarsi nella sua sfera giuridica di un pregiudizio di carattere patrimoniale riconducibile al fermo di cantiere nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2”.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'impresa ha dedotto che “oggetto del presente giudizio è soltanto la riserva relativa all'andamento dell'appalto e, in particolare, al lungo tempo occorso per la approvazione della perizia di variante n.
2”; detta riserva era stata così formulata dall'impresa: “Nel richiamare le precedenti note, l'impresa formula espressa riserva in ordine agli oneri dalla stessa subiti in conseguenza dell'abnorme prolungamento dei tempi occorrenti per il perfezionamento di tutti gli atti afferenti la perizia di variante n. 2” e il danno di cui si è chiesto il ristoro
è stato ricondotto al “fermo cantiere, dovuto al mancato perfezionamento di tutti gli atti afferenti la Perizia di Variante n. 2 – 01.08.1990 … protratto dall'01.12.1990 al
04.09.1992, in quanto, non era più eseguibile alcuna lavorazione se non a totale rischio di questa Impresa”.
Si deve dunque ritenere che il Tribunale abbia correttamente qualificato la domanda, individuando come “fonte del danno lamentato una interruzione, nel tempo necessario per l'approvazione della perizia di variante, delle lavorazioni strumentali alla realizzazione dell'opera commissionata e, quindi, una sospensione di fatto dei lavori”.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto infondata detta riserva, conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria, per un duplice ordine di ragioni: per un verso, ha spiegato che difettava l'adozione, da parte del committente, di un provvedimento di sospensione dei lavori e, per altro verso, ha spiegato che non sussisteva la prova né in ordine alla interruzione dei lavori ovvero ad una sospensione di fatto dei lavori asseritamente dovuta ad un ritardo nell'approvazione della detta perizia, comportante aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, né in ordine ad una responsabilità del committente e dell'ente finanziatore per il Controparte_10 Controparte_8
ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2 presentata dall'appaltatore.
In particolare, sotto il primo profilo, il Tribunale ha correttamente spiegato che la sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962, che prevede che l'Ingegnere capo o il direttore dei lavori possa ordinare la sospensione dei lavori quando cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili condizioni speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (primo comma) oppure, fuori dei suddetti casi, per ragioni di pubblico interesse o necessità (secondo comma), stabilendo, per tali casi, che la durata della sospensione non è calcolata nel termine stabilito nel contratto per il completamento delle opere e che non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo;
quindi, la sospensione legittima dei lavori, disposta in presenza dei presupposti di legge, determina la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo corrispondente a quello della durata della sospensione, ma non attribuisce all'appaltatore il diritto al risarcimento del danno da fermo del cantiere;
soltanto nel caso in cui la sospensione sia stata ordinata per ragioni di pubblico interesse o necessità
e si sia protratta per più di sei mesi, purchè l'appaltatore abbia chiesto lo scioglimento del contratto senza indennità e il committente si sia opposto a tale richiesta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962 spetta all'appaltatore il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi della sospensione;
nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione sia stata ab origine illegittima oppure sia stata legittimamente disposta per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali, ma si sia protratta anche dopo il venire meno della causa che la aveva inizialmente giustificata, l'appaltatore, iscrivendo apposita riserva negli atti contabili, può vantare una pretesa risarcitoria secondo le regole ordinarie nei confronti del committente.
Ne consegue che, in difetto di un formale atto di sospensione dei lavori -che può essere adottato dal solo committente, ha efficacia costitutiva, è vincolato nella forma ed è tipico-, la sospensione “non è neppur configurabile, e non è di conseguenza ipotizzabile alcun giudizio di corrispondenza delle ragioni del fermo con quelle individuate dagli art.16 r.d. 350 e 30 d.p.r. 1063, né infine di responsabilità dell'amministrazione per illegittimità iniziale o sopravvenuta della sospensione;
che se di fatto attuata resta imputabile all'appaltatore (che ne è l'autore)” (Cass. Civ., n. 4605/2017), salvo doversi tener conto, con riferimento all'ipotesi di arresto o fermo dei lavori ad opera dell'appaltatore, della circostanza che “poiché l'appalto di opere p. rientra pur sempre nell'attività privatistica-contrattuale della p.a., trovano altresì applicazione le disposizioni del codice civile sulle obbligazioni in generale, fra cui quella dell'art.1218 cod. civ. che esclude la responsabilità del debitore allorquando il suo inadempimento
(o ritardo nella esecuzione della prestazione) è determinato "da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Senonchè detta norma comporta, allorquando ricorra tale fattispecie, la sola conseguenza di esimere da responsabilità il contraente inadempiente, e quindi di sottrarlo all'obbligo del risarcimento del danno, altrimenti dovuto alla controparte: non anche quella ulteriore di trasferire su quest'ultima la responsabilità connessa all'inadempimento in questione” (Cass. Civ.,
n. 4605/2017), con la conseguenza che l'appaltatore è esonerato da responsabilità nei confronti del committente nelle fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In applicazione dei richiamati principi, è evidente che, nel caso di specie, stante la mancata adozione di alcun atto di sospensione dei lavori da parte del committente, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2, nessuna responsabilità risulti configurabile in capo al committente per il pregiudizio asseritamente subito dall'appaltatore a causa della sospensione di fatto dei lavori conseguente all'abnorme protrarsi dei tempi necessari all'approvazione della citata perizia di variante. Ciò posto, l'appellante ha sostenuto che il danno asseritamente subito dall'impresa sia derivato dall'omessa adozione, da parte del committente, del provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, ed ha ritenuto contraddittoria la sentenza nella parte in cui, pur avendo affermato che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili, ha ritenuto esente da responsabilità
l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili.
Ebbene, in disparte la circostanza che l'omessa adozione del provvedimento di sospensione non rientrava tra le doglianze espressamente prospettate in primo grado come profilo di responsabilità in capo al committente -avendo invece l'attore in primo grado allegato la sospensione di fatto dei lavori riconducibile all'abnorme protrarsi dei tempi necessari per l'approvazione della perizia di variante e, quindi, la responsabilità del committente per aver predisposto un progetto carente e dilatato i tempi necessari all'approvazione della perizia di variante-, la doglianza non coglie comunque nel segno.
Ed invero, la sospensione disposta in presenza dei presupposti di legge avrebbe determinato la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo corrispondente a quello della durata della sospensione, ma non avrebbe attribuito all'appaltatore il diritto al risarcimento del danno da fermo del cantiere, che l'appaltatore ha invece chiesto nel presente giudizio.
Soltanto nel caso di sospensione ordinata per ragioni di pubblico interesse o necessità, protrattasi per più di sei mesi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R.
n. 1063 del 1962 sarebbe spettato all'appaltatore il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi della sospensione, in caso di richiesta, da parte dell'appaltatore, di scioglimento del contratto senza indennità, seguita dall'opposizione del committente a tale richiesta;
ma l'appaltatore non ha dedotto la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui alla citata disposizione normativa ed, in particolare, non ha dedotto che avrebbe chiesto lo scioglimento del contratto.
Nell'ipotesi di sospensione ab origine illegittima oppure legittimamente disposta per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali, ma protrattasi anche dopo il venire meno della causa che la aveva inizialmente giustificata,
l'appaltatore avrebbe potuto iscrivere apposita riserva negli atti contabili, al fine di vantare, secondo le regole ordinarie, una pretesa risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
Nel caso di specie, -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il Tribunale non si è limitato ad affermare che, in difetto di adozione di un atto formale di sospensione dei lavori da parte del committente, non potesse sussistere una responsabilità per illegittimità originaria o sopravvenuta della sospensione, avendo poi proceduto ad esaminare l'eventuale fondatezza della riserva n. 1 iscritta nel registro di contabilità dall'impresa “in ordine agli oneri dalla stessa subiti in conseguenza dell'abnorme prolungamento dei tempi occorrenti per il perfezionamento di tutti gli atti afferenti la perizia di variante n. 2” e, quindi, la eventuale fondatezza delle doglianze formulate dall'appaltatore in ordine alla responsabilità del committente per il dilatamento dei tempi necessari all'approvazione della variante, doglianze che sono state ritenute infondate, determinando il rigetto della domanda risarcitoria;
ha spiegato sul punto il
Tribunale che non sussisteva la prova non solo in ordine all'interruzione dei lavori causata da un ritardo nell'approvazione della perizia e comportante un aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, ma anche in ordine ad un'asserita responsabilità del committente e dell'ente finanziatore Controparte_10 [...]
per il dilatamento dei tempi di approvazione della perizia di variante n. 2 CP_8
presentata dall'appaltatore e ad un'asserita responsabilità del committente CP_10
riconducibile a carenze progettuali.
[...]
Le argomentazioni svolte dal Tribunale al fine di escludere la responsabilità del committente per asserite carenze progettuali e per il dilatamento dei tempi di approvazione della perizia di variante -argomentazioni condivisibili, come di seguito si dirà- inducono la Corte a ritenere che i danni lamentati dall'impresa non sarebbero risultati risarcibili neanche nell'ipotesi -prospettata dall'impresa nell'atto di appello- di adozione da parte del committente di un atto di sospensione dei lavori, che sarebbe risultato legittimo per tutto il tempo necessario all'approvazione della perizia di variante.
9.2 Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non aveva provato la colpa dell'Amministrazione per aver impiegato due anni per adottare la perizia di variante.
Ha affermato l'appellante che: la colpa dell'Amministrazione risultava provata dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo che la medesima aveva impiegato per l'approvazione della variante, lasciando l'impresa in cantiere in stato di sottoproduzione e sconvolgimento del programma dei lavori;
la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata certificata dal RUP;
la colpa dell'Amministrazione era dimostrata dal fatto che il procedimento amministrativo per l'adozione della variante si era concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore ovverosia la perizia di variante, che aveva consentito all'appaltatore di proseguire i lavori;
l'appaltatore aveva dimostrato i danni subiti con la iscrizione di riserva nella contabilità di appalto e con la produzione in giudizio di documentazione idonea alla dimostrazione dei danni.
Il motivo è infondato.
Ed invero, al fine di escludere la responsabilità della stazione appaltante e dell'ente finanziatore per il dilatamento dei tempi necessari all'approvazione della perizia di variante, il Tribunale ha osservato che: la si era difesa deducendo Controparte_10
che la complessità della variante aveva richiesto un'istruttoria complicata e che la perizia di variante presentata dal concessionario in data 1.8.1990 era stata approvata soltanto con deliberazione del Consiglio n. 28 del 18.12.1991 perché la perizia originariamente presentata necessitava di modificazioni ed integrazioni ad opera del concessionario;
a fronte di tale specifica contestazione, la società attrice non aveva dimostrato di aver presentato una perizia di variante completa e attuabile, non producendo in giudizio l'ipotesi di variante originariamente presentata in allegato alla nota dell'1.8.1990 inviata alla (nota prot. int. 1S/249/90 richiamata Controparte_10 nell'atto introduttivo del giudizio), così da non consentire di verificare la dedotta superfluità delle integrazioni e modificazioni che la aveva ritenuto Controparte_10
necessarie per rendere la variante presentata completa ed attuabile;
al contrario, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti prodotta nel fascicolo di parte della CP_10
risultava che con nota del 3.6.1991 la al termine
[...] Controparte_10
dell'istruttoria, aveva ritenuto non attuabile l'ipotesi di perizia di variante così come presentata dal concessionario, perché soltanto la variante tecnica, coperta dal finanziamento, era completa, mentre la parte suppletiva necessitava di un'integrazione
“con l'indicazione degli interventi da realizzare per la sistemazione dell'area di sedime aggravata dal sisma del 5.5.1990, per la definizione di quanto richiesto dalla
Sovrintendenza archeologica e per il completamento dello svincolo Piani del Mattino, come richiesto dal Dipartimento Anas di Potenza” (documenti allegati sub 8 al fascicolo di parte del convenuto); né la prova, almeno indiziaria, della dedotta responsabilità della poteva evincersi dalla mancata applicazione di Controparte_10
una penale a carico del concessionario in sede di stipula dell'atto aggiuntivo per l'affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante n. 2 (atto aggiuntivo del 4.9.1992 allegato sub 8 al fascicolo di parte della società attrice), dal momento che la mancata previsione di una penale a carico del concessionario trovava la propria giustificazione non nell'ammissione, ad opera della stazione appaltante, di un ritardo ad essa imputabile nell'approvazione della perizia di variante, che aveva determinato un prolungamento dei tempi di definizione dell'appalto, ma nel riconoscimento, ribadito dalle parti anche nel corso del giudizio, dell'esistenza di cause oggettive, non imputabili al concessionario, ostative all'attuazione del progetto originario, che potevano essere rimosse soltanto con una variante.
Inoltre, il Tribunale, al fine di escludere ogni profilo di responsabilità in capo alla riconducibile a carenze progettuali che, secondo la prospettazione Controparte_10
attorea, avevano reso necessaria l'adozione della perizia di variante n. 2, affermando che: il contratto di affidamento in concessione dei lavori di realizzazione del primo tronco della “Tangenziale Città di Potenza” stipulato in data 8-6-1988 fra CP_11 in qualità di capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese, e la
[...]
prevedeva all'articolo 3 che la progettazione di massima ed Controparte_10
esecutiva spettasse al concessionario;
il CTU nominato nel corso del giudizio aveva verificato che l'approvazione della perizia di variante n. 2 si era resa necessaria non per carenze progettuali, ma per esigenze emerse in corso d'opera in seguito all'acquisizione delle aree dopo l'approvazione della variante n. 1, alla richiesta formulata dagli Enti gestori dei sottoservizi ed alla attivazione di movimenti franosi per effetto del sisma del 5.5.1990 (pag. 28 e 29 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 5.2.2015). Persona_1
Ebbene, l'appellante senza specificamente contestare le molteplici condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per spiegare che l'adozione della perizia si era resa necessaria non per carenze progettuali e che il prolungamento dei tempi di approvazione della variante non era imputabile al committente, si è limitato a sostenere che la colpa dell'Amministrazione per la ritardata adozione della perizia di variante dovrebbe ritenersi provata “dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo (due anni) che la medesima Amministrazione ha impiegato per l'approvazione della variante” e dimostrata “dal fatto stesso che il procedimento amministrativo per
l'adozione della variante si è concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore, ossia la perizia di variante” -quando, invece, non esistono ragioni di ordine né logico né giuridico per ritenere che il mero decorso di un lungo periodo di tempo sia sufficiente a far presumere la colpa o che l'avvenuta approvazione della variante proposta dall'appaltatore possa essere di per sé ritenuta indice di responsabilità del committente-.
Quanto, poi, alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla esistenza della prova della sospensione di fatto dei lavori nelle more dell'approvazione della variante n. 2, osserva la Corte che il Tribunale ha affermato che: l'interruzione dei lavori era stata contestata dalla gli elementi di prova acquisiti nel corso del Controparte_10
processo non soltanto, in quanto contradditori, non risultavano idonei a fornire la prova piena che effettivamente, nel tempo impiegato dalla stazione appaltante e dall'Ente finanziatore per l'approvazione della perizia di variante, personale e mezzi dell'Associazione Temporanea di Imprese erano rimasti rispettivamente fermi ed inutilizzati, ma in alcuni casi fornivano addirittura la prova contraria;
se, da un lato, deponevano nel senso della sospensione di fatto dell'attività di cantiere le dichiarazioni rese da alcuni testi escussi nel corso del giudizio, i quali avevano riferito, in qualità di dipendenti della società che nel periodo compreso fra l'1.12.1990 e il Controparte_11
4.9.1992 vi era stato il fermo del cantiere ed erano stati eseguiti soltanto lavori di messa in sicurezza del cantiere e delle opere (dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 10.2.2010 e dal teste all'udienza del Testimone_2
16.2.2011), dall'altro, elementi di prova significativi della prosecuzione dei lavori anche nelle more della approvazione della perizia di variante erano evincibili dalle risultanze della relazione peritale redatta dal CTU nominato nel corso del giudizio e dal contenuto di numerosi documenti ufficiali, contabili e non contabili, anche a firma del concessionario, relativi al rapporto contrattuale in questione: il Registro di contabilità, la relazione dell'Ingegnere Capo, prof. ing. relativa alla Persona_2
perizia di variante n. 2, la relazione tecnica relativa alla perizia di variante n. 2 presentata da e la nota datata 31.10.1990 a firma del rappresentante Controparte_11
legale della di sollecito all'approvazione della perizia di variante;
in Controparte_11
particolare, il CTU aveva verificato, sulla base dei dati emergenti dalla contabilità dei lavori agli atti del giudizio, che nel periodo interessato dalla approvazione della perizia di variante n. 2 le lavorazioni non erano state interrotte, ma avevano subito soltanto un rallentamento: il CTU, procedendo al confronto analitico della produttività media del cantiere nel periodo interessato dall'approvazione della perizia di variante, nel periodo antecedente e nel periodo successivo, aveva concluso che “la produttività giornaliera media per l'intera durata dei lavori, escludendo il periodo interessato dal VII S.A.L. e, quindi, dall'approvazione della perizia di variante n. 2, è di lire/g 12.635.000; nel caso in cui vi fosse stata una sospensione dei lavori, i giorni da prendere a riferimento sarebbero stati 26, ossia dal 5-9-1992 (giorno successivo all'approvazione della variante) al 30-9-1992 (giorno di redazione del S.A.L.), determinando una produttività media giornaliera par a lire/g 112.231.582., poco realistica in quanto circa dieci volte maggiore di quella media;
viceversa, supponendo la mancanza di alcuna interruzione delle lavorazioni, il periodo da considerare per il sarebbe stato dall'1-12- Parte_3
1990 (giorno successivo alla redazione del al 30-9-1992 (giorno di Parte_3
redazione del per giorni 670, determinando una produttività giornaliera Parte_3
media di lire/g 4.355.255” (pag. 35, 36 e 37 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 5.2.2015); le risultanze cui era pervenuto il CTU sulla base di Persona_1
valutazioni di carattere strettamente tecnico trovavano conferma nella documentazione prodotta dalle parti;
in particolare, nel Registro di contabilità –contenente annotazioni aventi valenza di prova fino a querela di falso, in quanto inserite in un atto pubblico- risultavano contabilizzati lavori che sarebbero stati eseguiti proprio nel periodo compreso fra il mese di Agosto del 1990 e il mese di Settembre del 1992 (annotazioni inserite da pag. 13 a pag 33 del Registro di contabilità n. 1 prodotto sub 7 nel fascicolo di parte della;
a fronte della allegazione, ad opera della società Controparte_10
attrice, dell'inserimento nel Registro di contabilità di contabilizzazioni in conto provvisorio, premesso che alcune annotazioni erano relative a misure in accreditamento definitivo, con riferimento alle misure in accreditamento provvisorio il
CTU nominato nel corso del giudizio aveva chiarito che “le contabilizzazioni di entità in conto provvisorio sono sostanzialmente riferite a lavorazioni già effettivamente eseguite in cantiere. La modalità di contabilizzazione in conto provvisorio attiene al fatto che quasi sempre il notevole lasso di tempo occorrente per effettuare una precisa misurazione delle opere realizzate non è compatibile con la necessità dell'appaltatore di monetizzazione del S.A.L., pertanto si decide di concerto fra la D.L. e l'appaltatore di chiudere lo stato di Avanzamento Lavori e, quindi, riconoscere (e liquidare all'impresa) opere non ancora ufficializzate sotto l'aspetto formale..il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria quantità dedotte da misurazioni sommarie
(pag. 8 e 9 della relazione integrativa depositata dall'ing. in data Persona_1
28.6.2016); le suddette argomentazioni apparivano condivisibili, in quanto coerenti con le modalità di rilevamento delle quantità dei lavori eseguiti che caratterizzano l'appalto di opere pubbliche e con la disciplina specifica delle annotazioni delle misure dei lavori “in partita provvisoria”; pertanto, poteva dirsi, sulla base delle risultanze del
Registro di contabilità, che nel periodo in cui, secondo la prospettazione attorea, i lavori sarebbero stati di fatto sospesi, con conseguente fermo del cantiere, a causa della necessità di attendere l'esito dell'iter di approvazione della perizia di variante n. 2 il concessionario aveva eseguito lavori che erano stati contabilizzati, in parte in partita provvisoria e in parte in partita definitiva, dalla Direzione dei lavori;
nella relazione sulla perizia di variante n. 2 redatta dall'Ingegnere Capo datata 28.3.1991 si leggeva:
“allo stato parte dei lavori in variante risultano di fatto già eseguiti, in quanto giudicati dalla Direzione lavori indifferibili ed urgenti: tuttavia, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2 sono stati contabilizzati, ma non liquidati” (documento allegato sub 12 al fascicolo di parte della;
anche da tale Controparte_10
documento, quindi, emergeva che nel mese di Marzo del 1991, nonostante fosse ancora in corso il procedimento di approvazione della perizia di variante n. 2, il concessionario aveva già eseguito lavori relativi alla stessa perizia, che erano stati contabilizzati, ma non liquidati;
dirimenti risultavano, infine, la relazione tecnica relativa alla prima fase
“senza aumento di spesa” della variante n. 2 presentata da allegata Controparte_11
dalla nel suo fascicolo di parte e non disconosciuta dalla società Controparte_10
attrice, e la nota datata 31.10.1990 a firma del rappresentante legale della società
prodotta dalla stessa società attrice nel corso del giudizio, in cui la Controparte_11
capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria -con dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte e, quindi, integranti una confessione stragiudiziale resa all'altra parte, avente valore di prova legale in base al combinato disposto degli articoli 2733 e 2735 c.c.- rispettivamente ammetteva che “atteso che il finanziamento attualmente disposto per il I tronco della tangenziale non è ancora esaurito, si è reputato opportuno operare una scelta di priorità esecutive con il duplice scopo di non arrestare i lavori” (relazione tecnica prodotta sub 9 nel fascicolo di parte del convenuto) e riconosceva che “nelle more di approvazione della perizia questo Raggruppamento, in assenza di una regolare disposizione di sospensione lavori, ha proceduto all'esecuzione di opere previste nella perizia stessa, dandone informazione alla Direzione lavori e a codesto Ente” e, nella consapevolezza che, in assenza di un formale provvedimento di sospensione nessun diritto avrebbe potuto vantare in relazione al pregiudizio legato alla eventuale sospensione di fatto dei lavori, invitava la a provvedere Controparte_10
all'approvazione della perizia di variante con l'avvertimento che “qualora dovessero interporsi ulteriori ritardi, si troverà costretto..a richiedere ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962 provvedimento di sospensione dei lavori fino alla formale regolarizzazione della perizia” (documento allegato sub 6 al fascicolo di parte della società attrice); né poteva ritenersi rilevante ai fini della prova della contestata sospensione dell'attività di cantiere nel periodo in questione il contenuto della proposta di accordo bonario datata 28.10.2002 elaborata dal Responsabile del procedimento, ing. , ai sensi dell'articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994 (documento Persona_3
allegato alla delibera della Giunta esecutiva della del 28.11.2002 Controparte_10
prodotta sub 15 nel fascicolo di parte della società attrice), posto che, indipendentemente dalla completezza della documentazione in possesso del R.U.P. al momento della sua elaborazione, la proposta di accordo bonario, che doveva essere sottoposta per l'eventuale approvazione alla stazione appaltante, costituiva mero atto endoprocedimentale finalizzato ad evitare un contenzioso, avente natura transattiva e, in quanto tale, non vincolante per la stazione appaltante ed inidoneo ad assumere alcuna valenza sul piano della prova dei fatti in contestazione.
Ebbene, l'appellante senza specificamente contestare tutte le molteplici condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per spiegare che non vi era la prova che, nel tempo impiegato dal committente e dall'ente finanziatore Controparte_10 [...]
per l'approvazione della perizia di variante n. 2, vi fosse stata l'interruzione CP_8
dei lavori e quindi il fermo del personale e dei mezzi -addotto quale fonte del lamentato danno-, si è limitato ad evidenziare che la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata certificata dal RUP;
tuttavia, in ordine a questo specifico profilo richiamato nell'atto di appello, l'appellante non ha adeguatamente contrastato le argomentazioni -innanzi richiamate- con le quali il Tribunale ha affrontato e risolto anche la questione relativa alla valenza della proposta di accordo bonario elaborata dal responsabile del procedimento;
si deve pertanto confermare la conclusione tratta dal Tribunale secondo cui, mancando la prova della responsabilità del committente e dell'ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2 presentata dal concessionario e mancando la prova della riconducibilità a tale ritardo di una sospensione di fatto dei lavori, con aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, deve essere riconosciuta la infondatezza della riserva n. 1, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
9.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di ragioni di incompatibilità del CTU rispetto alla causa. Ha affermato l'appellante che: il CTU era iscritto in un albo dei professionisti tenuto dalla convenuta in giudizio dall'attore e che da ciò derivava Controparte_10
l'assenza di imparzialità dello stesso rispetto all'oggetto della causa;
le conclusioni della perizia erano frutto di un errato iter conoscitivo, erano viziate da errori tecnici, metodologici e contenevano erronee valutazioni;
occorreva disporre la rinnovazione della CTU, anche con altro consulente.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni tratte dal CTU nell'elaborato redatto, ha affermato che, per un verso, non vi era ragione di dubitare dell'imparzialità del consulente, in ragione della dedotta semplice iscrizione del predetto in un albo di professionisti tenuto dalla in mancanza di un rapporto contrattuale Controparte_10
in corso tra il professionista e l'ente e, per altro verso, che le valutazioni svolte dal consulente risultavano condivisibili, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici.
Ebbene, premesso che questa Corte condivide l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la semplice iscrizione, del professionista nominato CTU, in un albo di professionisti tenuto dall'ente convenuto in giudizio non determina l'imparzialità del consulente, in assenza di alcun rapporto contrattuale in essere tra le parti, appare in ogni caso utile ricordare che la terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, che richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, “è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione“ (cfr. Cass. Civ.,
n. 27916/2019 e n. 13667/2004).
Ne consegue che, se è vero che la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, l'ordinamento prevede che gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio debbano essere fatti valere dalle parti mediante il ricorso allo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Civ., n. 12822/2014), ma nel caso di specie non risulta che ciò sia avvenuto.
Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'asserita erroneità delle conclusioni tratte dal CTU, evidenzia la Corte che la parte appellante non ha assolto l'onere di allegare pertinenti rilievi critici ai risultati della CTU cui il primo giudice ha aderito, limitandosi ad una generica contestazione delle “conclusioni della CTU … frutto di un non corretto iter conoscitivo, viziate da errori tecnici, metodologici ed erronee valutazioni”, senza indicare in dettaglio quali diverse tecniche di espletamento dell'incarico peritale o quali diverse modalità operative avrebbe dovuto adottare il
CTU e senza allegare e comprovare circostanze oggettive idonee ad alimentare il ragionevole convincimento che, ove l'ausiliare avesse condotto le operazioni peritali nell'osservanza di tali differenti tecniche o modalità operative, gli esiti dell'accertamento sarebbero stati maggiormente affidabili rispetto a quelli resi dal CTU
e posti dal primo giudice a fondamento della decisione.
Ne consegue che non sia risultato necessario provvedere alla rinnovazione della CTU mediante nomina di altro consulente. 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 8.000.000,01 ed Euro
16.000.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 96/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 28.1.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 26.435,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 101/2020 RG vertente
TRA
Parte_1
(P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della ATI costituita con le imprese
, , OM. , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, con sede legale in
[...] Controparte_5 Controparte_6
Milano Piazzale Damiano Chiesa n.2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Cristiana Centanni e Riccardo Barberis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gattoni, in Potenza alla via Plebiscito n.7
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_7 P.IVA_2
del Commissario Liquidatore, con sede legale in Potenza, alla via Maestri del Lavoro
n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Feliciano Longo, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo, in subordine presso il suo studio in Potenza, alla via Nazario Sauro n. 102
(P.IVA , in persona del presidente e legale Controparte_8 P.IVA_3
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Brancati
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Potenza;
appalto di opere pubbliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2007 ed il 25.6.2007, l'impresa CP_9
in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con le imprese , CP_1 [...]
OM. , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, OM. , conveniva in giudizio dinanzi Controparte_5 Controparte_6
al Tribunale civile di Potenza, la e la Controparte_10 [...]
, quale concessionario della progettazione e della costruzione del primo CP_8
tronco della Tangenziale di Potenza, per ottenere: - di accertare e dichiarare il diritto dell'impresa a vedersi corrispondere da parte delle convenute la somma CP_9
di € 9.102.644,40, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nella esecuzione del contratto stipulato in data 8.6.1988; - per l'effetto, di condannare le convenute al pagamento, in favore della dell'importo complessivo di € CP_9
9.102.644,40, oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, oltre gli interessi anatocistici ed al credito legato al mantenimento delle polizze prestate.
In particolare, la società attrice, a fondamento della domanda, deduceva che:
- con delibera consiliare n. 788 del 1985, la aveva approvato il Controparte_8
programma pluriennale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 80/1984, che prevedeva che gli interventi di importo pari o superiore a £ 3.000.000.000 sarebbero stati realizzati dagli enti attuatori mediante l'istituto della concessione;
- sulla base di tali provvedimenti la aveva stabilito di Controparte_10
procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione delle attività e dei lavori concernenti la realizzazione del primo tronco della “Tangenziale Città di
Potenza”;
- era intervenuta l'aggiudicazione in favore dell'associazione temporanea di imprese rappresentata da (ora ed il relativo contratto era stato Controparte_11 CP_9
stipulato l'8.6.1988 per l'importo a forfait di £ 16.637.000.000;
- i lavori dovevano essere ultimati in diciotto mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, avrebbero dovuto essere completati entro il 31.12.1989;
- nel corso dei lavori venivano concesse dalla una Controparte_10
serie di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, che veniva differito fino al
4.8.1993;
- con verbale del 13.9.1993, il Direttore dei lavori dichiarava ultimate le opere in tempo utile ovvero in data 4.8.1993;
- nel corso dei lavori erano state approvate due perizie di variante con alcuni nuovi prezzi;
- in data 9.11.1995 veniva compilato lo stato finale dei lavori e il collaudo veniva sottoscritto in data 10.9.1997;
- l'impresa, nello stato finale, confermava la riserva n.1 iscritta nei documenti contabili per £ 5.536.727.418 a titolo di maggiori oneri sostenuti a causa del prolungamento dei tempi necessari per l'approvazione della perizia di variante n.2;
- l'impresa intratteneva con la Comunità concedente un'attività tesa alla definizione bonaria della vertenza, che sfociava in una possibilità di accordo nella corresponsione all'ATI esecutrice della somma di £ 2.300.000.000, ma detta proposta non aveva seguito;
la stante l'assenza di riscontri ai numerosi solleciti, notificava CP_9
alla la domanda di arbitrato per la risoluzione delle Controparte_10
controversie insorte in relazione ai lavori;
- la con deliberazione della Giunta comunitaria n.75 del 2.5.2007, Controparte_10
adottava il formale provvedimento di declinatoria della competenza arbitrale;
- l'impresa aveva iscritto nel registro di contabilità 4 riserve, ma nel corso del rapporto contrattuale aveva rinunciato alle riserve n. 2, 3 e 4, confermando nello stato finale la sola riserva n.1, relativa agli oneri sopportati dall'impresa a causa dell'abnorme prolungamento dei tempi necessari per il perfezionamento degli atti afferenti alla perizia di variante n. 2 per il fermo cantiere e, quindi, per l'ammortamento e la manutenzione di macchinari ed attrezzature, per il deprezzamento del materiale di cantiere (spese per il personale, spese varie e spese di sede), per la manutenzione di manufatti e per le fideiussioni.
Sosteneva che:
- vi era una responsabilità della a causa dell'abnorme Controparte_10
prolungamento dei tempi occorsi per il perfezionamento degli atti relativi alla perizia di variante n. 2, presentata dal concessionario con nota dell'1.8.1990 e approvata dalla il 18.12.1991, con la conseguente notevole riduzione della Controparte_10
produzione programmata per un periodo di 643 giorni dall'1.12.1990 fino al 4.9.1992, data di stipula dell'atto aggiuntivo che recepiva tale perizia;
- soltanto con la rideterminazione del Responsabile dell'area Tecnica dell'11.4.2006, la aveva svincolato le polizze prestate dal concessionario a Controparte_10
garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dall'affidamento dei lavori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2007, si costituiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_8
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, e, nel merito, allegava il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2007, si costitutiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_10
prescrizione del diritto al risarcimento del danno per inutile decorso, in assenza di atti interruttivi, del termine di prescrizione quinquennale dalla data della iscrizione delle riserve e la decadenza dalla pretesa risarcitoria per effetto della mancata riproposizione della riserva n. 1 sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione apposta in data
20-7-1995, nonché la decadenza dalla facoltà di proporre la domanda giudiziale per effetto della violazione del termine processuale stabilito dall'articolo 33 del Decreto ministeriale n. 145 del 2000; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 19.4.2013 veniva nominato CTU l'ing. che depositava Persona_1
l'elaborato peritale il 5.2.2015, seguito da chiarimenti resi con relazione depositata il
28.6.2016.
All'udienza del 6.7.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con sentenza n. 96/2019 pubblicata in data 28.1.2019, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda;
- compensava interamente fra le parti le spese processuali;
- poneva definitivamente a carico della società il pagamento delle spese Parte_1
relative alla CTU.
In particolare, il Tribunale osservava che:
a) doveva essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
, vertendosi nell'ambito di una pretesa attinente alla fase del Controparte_8
rapporto successiva alla conclusione della procedura di affidamento dei lavori
(e, in particolare, alla fase esecutiva del contratto) ed essendo l'azione proposta dalla società attrice un'azione contrattuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal fermo del cantiere, previo accertamento della responsabilità della stazione appaltante e dell'ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2;
b) dalla documentazione in atti risultava che, già prima dell'instaurazione del giudizio, la società era subentrata alla società che CP_9 Controparte_11
aveva sottoscritto il contratto di appalto;
nel corso del giudizio, alla società CP_9
trasformata in era subentrata la società
[...] CP_12 [...]
Controparte_13 c) le eccezioni sollevate dalla erano tempestive Controparte_10
in quanto proposte nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., ma non erano idonee a paralizzare la pretesa attorea;
d) il diritto azionato dalla società essendo incentrato sulla allegazione CP_9
di una responsabilità contrattuale della si prescriveva nel Controparte_10
termine ordinario di dieci anni;
detto termine di prescrizione decorreva dal momento dell'approvazione del collaudo e, tuttavia, al momento della proposizione della domanda giudiziale tale collaudo non era ancora stato approvato;
essendo previsto al quarto comma dell'art. 5 della L. 741/1981 che il collaudo doveva essere approvato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato per la conclusione delle operazioni di collaudo (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salva diversa previsione del capitolato speciale) e che, in caso di mancata approvazione di collaudo nel termine, l'appaltatore aveva il diritto di proporre giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche in difetto di approvazione del collaudo, si doveva concludere che da quel momento -ovverosia decorso il termine di due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del collaudo- iniziava a decorrere il termine di prescrizione dello stesso diritto;
nel caso di specie, l'art. 16 del contratto prevedeva per il collaudo il termine di otto mesi dall'ultimazione dei lavori e nel verbale del 13.9.1993 il Direttore dei lavori aveva dichiarato ultimati i lavori in data 4.8.1993, con la conseguenza che il termine contrattualmente previsto per le operazioni di collaudo scadeva il 4.4.1994 e che il termine per l'approvazione del collaudo scadeva dopo due mesi e quindi il
4.6.1994; tale termine era stato interrotto, nelle more del corso della prescrizione, con diversi atti interruttivi, come la lettera raccomandata inviata dalla società al fine di ribadire la richiesta risarcitoria esplicitata Controparte_11
nella riserva n. 1, ricevuta dalla il 21.1.1998; pertanto, al Controparte_10 momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non era ancora maturato il termine di prescrizione del diritto;
e) quanto alle eccezioni di decadenza per mancata riproposizione della riserva n.1 nel registro di contabilità al momento della sottoscrizione apposta in data
20.7.1995 e per violazione del termine processuale stabilito dall'art. 33 del
Decreto ministeriale n. 145/2000: premesso che gravava sull'appaltatore l'onere di dimostrare di avere iscritto tempestivamente la riserva negli atti contabili, occorreva rilevare che la non aveva contestato la tempestiva Controparte_10
iscrizione della riserva n.1 e non essendo necessario reiterare le riserve già iscritte nel registro di contabilità ad ogni sottoscrizione del registro stesso,
l'eccezione di decadenza sotto il profilo della omessa reiterazione della riserva n. 1 al momento della sottoscrizione del registro di contabilità apposta il
20.7.1995 doveva essere rigettata;
anche l'eccezione di decadenza sotto il profilo della violazione del termine stabilito dall'art. 33 del Decreto ministeriale n.
145/2000 era infondata, non risultando detta norma applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che il Decreto ministeriale n. 145/2000 era intervenuto in un momento successivo alla stipula del contratto, risalente all'8.6.1988;
f) nel merito, la domanda risarcitoria formulata dalla non appariva CP_9
meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni, attinenti: da un lato, al difetto del presupposto dell'adozione di un formale provvedimento di sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante, e, dall'altro, alla mancanza di prova in ordine alla interruzione dei lavori e alla riconducibilità del lamentato ritardo nella approvazione della perizia di variante al comportamento non collaborativo della e della;
Controparte_10 Controparte_8
g) stante la mancata adozione di un provvedimento formale di sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante e in considerazione del difetto di prova in ordine alla configurabilità di una responsabilità della stazione appaltante e dell'Ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n.
2 presentata dal concessionario, oltre che della mancata dimostrazione della riconducibilità a tale ritardo di una sospensione di fatto dei lavori, con conseguente aggravio per il concessionario degli oneri legati al fermo del cantiere, doveva essere riconosciuta la infondatezza della riserva n. 1 tempestivamente iscritta dal concessionario nei documenti contabili e la domanda risarcitoria proposta doveva essere rigettata;
h) doveva essere altresì rigettata la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del pagamento dei premi in relazione alle polizze prestate al momento della stipula del contratto e svincolate dalla CP_10
con ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori, non avendo la società
[...]
attrice fornito dimostrazione dell'ammontare dell'onere economico sostenuto per il pagamento dei premi nel periodo compreso fra i dodici mesi successivi all'ultimazione dei lavori e l'adozione del provvedimento di svincolo delle polizze.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 19.2.2020, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_2
n. 96/2019, al fine di ottenere: - l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento delle domande formulate da parte attrice in primo grado al fine di: accertare e dichiarare il diritto dell'impresa a vedersi CP_9
corrispondere, da parte della e da parte della Controparte_10 [...]
, in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, la somma di € CP_8
9.102.644,40, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT e dalla mancata disponibilità finanziaria, sulla base dei tassi di interesse praticati dai migliori Istituti di Credito, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nell'esecuzione del contratto stipulato l'8.6.1988; aggiungendo a tale importo gli interessi anatocistici ed il credito legato al mantenimento delle polizze prestate;
condannare la e la al pagamento Controparte_10 Controparte_8
in favore della di € 9.102.644,40 o di quella diversa ritenuta di giustizia, CP_9
oltre agli interessi legali e moratori ed al risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT e dalla mancata disponibilità finanziaria, sulla base dei tassi di interesse praticati dai migliori Istituti di
Credito, a ristoro dei maggiori oneri sopportati nell'esecuzione del contratto stipulato l'8.6.1988, aggiungendo a tale importo gli interessi anatocistici ed il credito legato al mantenimento delle polizze prestate;
- in via istruttoria, la rinnovazione della CTU.
Deduceva, in particolare:
5.1. che la sentenza era errata laddove respingeva le domande risarcitorie dell'attore sostenendo che l'Amministrazione committente non avesse responsabilità poiché non aveva mai adottato un provvedimento formale di sospensione dei lavori;
affermava l'appellante che il danno subito dall'appaltatore derivava proprio dal fatto che l'Amministrazione committente non aveva mai emesso un provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, obbligando l'appaltatore a rimanere inoperante in cantiere subendo ingenti danni da sottoproduzione e sconvolgimento del programma operativo ovvero da fermo dell'apparato di cantiere;
sosteneva che la sentenza era contraddittoria nella parte in cui affermava, da un lato, che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili e, dall'altro, che era esente da responsabilità l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili;
5.2 che la sentenza era errata laddove affermava che l'attore non aveva provato la colpa dell'Amministrazione per aver impiegato due anni per adottare la perizia di variante;
affermava che la colpa dell'Amministrazione risultava provata dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo che la medesima aveva impiegato per l'approvazione della variante, lasciando l'impresa in cantiere in stato di sottoproduzione e sconvolgimento del programma dei lavori;
sosteneva che la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata anche certificata dal RUP;
riteneva che la colpa dell'Amministrazione era dimostrata dal fatto che il procedimento amministrativo per l'adozione della variante si era concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore ovverosia la perizia di variante, che aveva consentito all'appaltatore di proseguire i lavori;
evidenziava che l'appaltatore aveva dimostrato i danni subiti con la iscrizione di riserva nella contabilità di appalto e con la produzione in giudizio di documentazione idonea alla dimostrazione dei danni;
5.3. che era errata la statuizione della sentenza riguardante l'inesistenza di incompatibilità del CTU rispetto alla causa;
affermava che il CTU era iscritto in un albo dei professionisti tenuto dalla convenuta in giudizio Controparte_10
dall'attore e che da ciò derivava l'assenza di imparzialità dello stesso rispetto all'oggetto della causa;
sosteneva che le conclusioni della perizia erano frutto di un errato iter conoscitivo, erano viziate da errori tecnici, metodologici e contenevano erronee valutazioni;
insisteva per la rinnovazione della CTU, anche con altro consulente.
6. Con memoria di costituzione depositata in data 18.6.2020 si costituiva in giudizio la
, chiedendo il rigetto integrale dell'appello, manifestando espressa Controparte_8
opposizione all'istanza di rinnovazione della CTU.
7. Con comparsa di costituzione depositata in data 9.7.2020 si costituiva in giudizio la
, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare Controparte_10
inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e in subordine ex artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello per la sua totale infondatezza;
- di condannare in ogni caso la società al pagamento delle spese e competenze del presente Pt_1
procedimento.
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellata le quali, risultando Controparte_10
infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando, nei termini che di seguito saranno illustrati, i passaggi argomentativi che li sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
9. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
9.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande risarcitorie dell'attore sostenendo che l'Amministrazione committente non avesse responsabilità poiché non aveva mai adottato un provvedimento formale di sospensione dei lavori. Ha affermato l'appellante: che il danno subito dall'appaltatore derivava proprio dal fatto che l'Amministrazione committente non aveva mai emesso un provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, obbligando l'appaltatore a rimanere inoperante in cantiere subendo ingenti danni da sottoproduzione e sconvolgimento del programma operativo ovvero da fermo dell'apparato di cantiere;
che la sentenza era contraddittoria nella parte in cui affermava, da un lato, che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili e, dall'altro, che era esente da responsabilità l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale in punto di qualificazione della domanda, l'azione risarcitoria proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti del committente è stata formulata sulla base delle seguenti ragioni: “a) la responsabilità contrattuale della per aver predisposto un progetto carente, tale Controparte_10
da rendere necessaria l'adozione di una perizia di variante, e per aver dilatato ingiustificatamente i tempi necessari la approvazione della stessa perizia e b) il verificarsi nella sua sfera giuridica di un pregiudizio di carattere patrimoniale riconducibile al fermo di cantiere nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2”.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'impresa ha dedotto che “oggetto del presente giudizio è soltanto la riserva relativa all'andamento dell'appalto e, in particolare, al lungo tempo occorso per la approvazione della perizia di variante n.
2”; detta riserva era stata così formulata dall'impresa: “Nel richiamare le precedenti note, l'impresa formula espressa riserva in ordine agli oneri dalla stessa subiti in conseguenza dell'abnorme prolungamento dei tempi occorrenti per il perfezionamento di tutti gli atti afferenti la perizia di variante n. 2” e il danno di cui si è chiesto il ristoro
è stato ricondotto al “fermo cantiere, dovuto al mancato perfezionamento di tutti gli atti afferenti la Perizia di Variante n. 2 – 01.08.1990 … protratto dall'01.12.1990 al
04.09.1992, in quanto, non era più eseguibile alcuna lavorazione se non a totale rischio di questa Impresa”.
Si deve dunque ritenere che il Tribunale abbia correttamente qualificato la domanda, individuando come “fonte del danno lamentato una interruzione, nel tempo necessario per l'approvazione della perizia di variante, delle lavorazioni strumentali alla realizzazione dell'opera commissionata e, quindi, una sospensione di fatto dei lavori”.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto infondata detta riserva, conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria, per un duplice ordine di ragioni: per un verso, ha spiegato che difettava l'adozione, da parte del committente, di un provvedimento di sospensione dei lavori e, per altro verso, ha spiegato che non sussisteva la prova né in ordine alla interruzione dei lavori ovvero ad una sospensione di fatto dei lavori asseritamente dovuta ad un ritardo nell'approvazione della detta perizia, comportante aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, né in ordine ad una responsabilità del committente e dell'ente finanziatore per il Controparte_10 Controparte_8
ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2 presentata dall'appaltatore.
In particolare, sotto il primo profilo, il Tribunale ha correttamente spiegato che la sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962, che prevede che l'Ingegnere capo o il direttore dei lavori possa ordinare la sospensione dei lavori quando cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili condizioni speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (primo comma) oppure, fuori dei suddetti casi, per ragioni di pubblico interesse o necessità (secondo comma), stabilendo, per tali casi, che la durata della sospensione non è calcolata nel termine stabilito nel contratto per il completamento delle opere e che non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo;
quindi, la sospensione legittima dei lavori, disposta in presenza dei presupposti di legge, determina la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo corrispondente a quello della durata della sospensione, ma non attribuisce all'appaltatore il diritto al risarcimento del danno da fermo del cantiere;
soltanto nel caso in cui la sospensione sia stata ordinata per ragioni di pubblico interesse o necessità
e si sia protratta per più di sei mesi, purchè l'appaltatore abbia chiesto lo scioglimento del contratto senza indennità e il committente si sia opposto a tale richiesta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962 spetta all'appaltatore il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi della sospensione;
nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione sia stata ab origine illegittima oppure sia stata legittimamente disposta per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali, ma si sia protratta anche dopo il venire meno della causa che la aveva inizialmente giustificata, l'appaltatore, iscrivendo apposita riserva negli atti contabili, può vantare una pretesa risarcitoria secondo le regole ordinarie nei confronti del committente.
Ne consegue che, in difetto di un formale atto di sospensione dei lavori -che può essere adottato dal solo committente, ha efficacia costitutiva, è vincolato nella forma ed è tipico-, la sospensione “non è neppur configurabile, e non è di conseguenza ipotizzabile alcun giudizio di corrispondenza delle ragioni del fermo con quelle individuate dagli art.16 r.d. 350 e 30 d.p.r. 1063, né infine di responsabilità dell'amministrazione per illegittimità iniziale o sopravvenuta della sospensione;
che se di fatto attuata resta imputabile all'appaltatore (che ne è l'autore)” (Cass. Civ., n. 4605/2017), salvo doversi tener conto, con riferimento all'ipotesi di arresto o fermo dei lavori ad opera dell'appaltatore, della circostanza che “poiché l'appalto di opere p. rientra pur sempre nell'attività privatistica-contrattuale della p.a., trovano altresì applicazione le disposizioni del codice civile sulle obbligazioni in generale, fra cui quella dell'art.1218 cod. civ. che esclude la responsabilità del debitore allorquando il suo inadempimento
(o ritardo nella esecuzione della prestazione) è determinato "da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Senonchè detta norma comporta, allorquando ricorra tale fattispecie, la sola conseguenza di esimere da responsabilità il contraente inadempiente, e quindi di sottrarlo all'obbligo del risarcimento del danno, altrimenti dovuto alla controparte: non anche quella ulteriore di trasferire su quest'ultima la responsabilità connessa all'inadempimento in questione” (Cass. Civ.,
n. 4605/2017), con la conseguenza che l'appaltatore è esonerato da responsabilità nei confronti del committente nelle fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In applicazione dei richiamati principi, è evidente che, nel caso di specie, stante la mancata adozione di alcun atto di sospensione dei lavori da parte del committente, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2, nessuna responsabilità risulti configurabile in capo al committente per il pregiudizio asseritamente subito dall'appaltatore a causa della sospensione di fatto dei lavori conseguente all'abnorme protrarsi dei tempi necessari all'approvazione della citata perizia di variante. Ciò posto, l'appellante ha sostenuto che il danno asseritamente subito dall'impresa sia derivato dall'omessa adozione, da parte del committente, del provvedimento di sospensione dei lavori nelle more dell'adozione della variante, ed ha ritenuto contraddittoria la sentenza nella parte in cui, pur avendo affermato che la variante era necessaria poiché i lavori erano ineseguibili, ha ritenuto esente da responsabilità
l'Amministrazione che non aveva sospeso i lavori accertati come ineseguibili.
Ebbene, in disparte la circostanza che l'omessa adozione del provvedimento di sospensione non rientrava tra le doglianze espressamente prospettate in primo grado come profilo di responsabilità in capo al committente -avendo invece l'attore in primo grado allegato la sospensione di fatto dei lavori riconducibile all'abnorme protrarsi dei tempi necessari per l'approvazione della perizia di variante e, quindi, la responsabilità del committente per aver predisposto un progetto carente e dilatato i tempi necessari all'approvazione della perizia di variante-, la doglianza non coglie comunque nel segno.
Ed invero, la sospensione disposta in presenza dei presupposti di legge avrebbe determinato la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo corrispondente a quello della durata della sospensione, ma non avrebbe attribuito all'appaltatore il diritto al risarcimento del danno da fermo del cantiere, che l'appaltatore ha invece chiesto nel presente giudizio.
Soltanto nel caso di sospensione ordinata per ragioni di pubblico interesse o necessità, protrattasi per più di sei mesi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R.
n. 1063 del 1962 sarebbe spettato all'appaltatore il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi della sospensione, in caso di richiesta, da parte dell'appaltatore, di scioglimento del contratto senza indennità, seguita dall'opposizione del committente a tale richiesta;
ma l'appaltatore non ha dedotto la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui alla citata disposizione normativa ed, in particolare, non ha dedotto che avrebbe chiesto lo scioglimento del contratto.
Nell'ipotesi di sospensione ab origine illegittima oppure legittimamente disposta per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali, ma protrattasi anche dopo il venire meno della causa che la aveva inizialmente giustificata,
l'appaltatore avrebbe potuto iscrivere apposita riserva negli atti contabili, al fine di vantare, secondo le regole ordinarie, una pretesa risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
Nel caso di specie, -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il Tribunale non si è limitato ad affermare che, in difetto di adozione di un atto formale di sospensione dei lavori da parte del committente, non potesse sussistere una responsabilità per illegittimità originaria o sopravvenuta della sospensione, avendo poi proceduto ad esaminare l'eventuale fondatezza della riserva n. 1 iscritta nel registro di contabilità dall'impresa “in ordine agli oneri dalla stessa subiti in conseguenza dell'abnorme prolungamento dei tempi occorrenti per il perfezionamento di tutti gli atti afferenti la perizia di variante n. 2” e, quindi, la eventuale fondatezza delle doglianze formulate dall'appaltatore in ordine alla responsabilità del committente per il dilatamento dei tempi necessari all'approvazione della variante, doglianze che sono state ritenute infondate, determinando il rigetto della domanda risarcitoria;
ha spiegato sul punto il
Tribunale che non sussisteva la prova non solo in ordine all'interruzione dei lavori causata da un ritardo nell'approvazione della perizia e comportante un aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, ma anche in ordine ad un'asserita responsabilità del committente e dell'ente finanziatore Controparte_10 [...]
per il dilatamento dei tempi di approvazione della perizia di variante n. 2 CP_8
presentata dall'appaltatore e ad un'asserita responsabilità del committente CP_10
riconducibile a carenze progettuali.
[...]
Le argomentazioni svolte dal Tribunale al fine di escludere la responsabilità del committente per asserite carenze progettuali e per il dilatamento dei tempi di approvazione della perizia di variante -argomentazioni condivisibili, come di seguito si dirà- inducono la Corte a ritenere che i danni lamentati dall'impresa non sarebbero risultati risarcibili neanche nell'ipotesi -prospettata dall'impresa nell'atto di appello- di adozione da parte del committente di un atto di sospensione dei lavori, che sarebbe risultato legittimo per tutto il tempo necessario all'approvazione della perizia di variante.
9.2 Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non aveva provato la colpa dell'Amministrazione per aver impiegato due anni per adottare la perizia di variante.
Ha affermato l'appellante che: la colpa dell'Amministrazione risultava provata dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo che la medesima aveva impiegato per l'approvazione della variante, lasciando l'impresa in cantiere in stato di sottoproduzione e sconvolgimento del programma dei lavori;
la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata certificata dal RUP;
la colpa dell'Amministrazione era dimostrata dal fatto che il procedimento amministrativo per l'adozione della variante si era concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore ovverosia la perizia di variante, che aveva consentito all'appaltatore di proseguire i lavori;
l'appaltatore aveva dimostrato i danni subiti con la iscrizione di riserva nella contabilità di appalto e con la produzione in giudizio di documentazione idonea alla dimostrazione dei danni.
Il motivo è infondato.
Ed invero, al fine di escludere la responsabilità della stazione appaltante e dell'ente finanziatore per il dilatamento dei tempi necessari all'approvazione della perizia di variante, il Tribunale ha osservato che: la si era difesa deducendo Controparte_10
che la complessità della variante aveva richiesto un'istruttoria complicata e che la perizia di variante presentata dal concessionario in data 1.8.1990 era stata approvata soltanto con deliberazione del Consiglio n. 28 del 18.12.1991 perché la perizia originariamente presentata necessitava di modificazioni ed integrazioni ad opera del concessionario;
a fronte di tale specifica contestazione, la società attrice non aveva dimostrato di aver presentato una perizia di variante completa e attuabile, non producendo in giudizio l'ipotesi di variante originariamente presentata in allegato alla nota dell'1.8.1990 inviata alla (nota prot. int. 1S/249/90 richiamata Controparte_10 nell'atto introduttivo del giudizio), così da non consentire di verificare la dedotta superfluità delle integrazioni e modificazioni che la aveva ritenuto Controparte_10
necessarie per rendere la variante presentata completa ed attuabile;
al contrario, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti prodotta nel fascicolo di parte della CP_10
risultava che con nota del 3.6.1991 la al termine
[...] Controparte_10
dell'istruttoria, aveva ritenuto non attuabile l'ipotesi di perizia di variante così come presentata dal concessionario, perché soltanto la variante tecnica, coperta dal finanziamento, era completa, mentre la parte suppletiva necessitava di un'integrazione
“con l'indicazione degli interventi da realizzare per la sistemazione dell'area di sedime aggravata dal sisma del 5.5.1990, per la definizione di quanto richiesto dalla
Sovrintendenza archeologica e per il completamento dello svincolo Piani del Mattino, come richiesto dal Dipartimento Anas di Potenza” (documenti allegati sub 8 al fascicolo di parte del convenuto); né la prova, almeno indiziaria, della dedotta responsabilità della poteva evincersi dalla mancata applicazione di Controparte_10
una penale a carico del concessionario in sede di stipula dell'atto aggiuntivo per l'affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante n. 2 (atto aggiuntivo del 4.9.1992 allegato sub 8 al fascicolo di parte della società attrice), dal momento che la mancata previsione di una penale a carico del concessionario trovava la propria giustificazione non nell'ammissione, ad opera della stazione appaltante, di un ritardo ad essa imputabile nell'approvazione della perizia di variante, che aveva determinato un prolungamento dei tempi di definizione dell'appalto, ma nel riconoscimento, ribadito dalle parti anche nel corso del giudizio, dell'esistenza di cause oggettive, non imputabili al concessionario, ostative all'attuazione del progetto originario, che potevano essere rimosse soltanto con una variante.
Inoltre, il Tribunale, al fine di escludere ogni profilo di responsabilità in capo alla riconducibile a carenze progettuali che, secondo la prospettazione Controparte_10
attorea, avevano reso necessaria l'adozione della perizia di variante n. 2, affermando che: il contratto di affidamento in concessione dei lavori di realizzazione del primo tronco della “Tangenziale Città di Potenza” stipulato in data 8-6-1988 fra CP_11 in qualità di capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese, e la
[...]
prevedeva all'articolo 3 che la progettazione di massima ed Controparte_10
esecutiva spettasse al concessionario;
il CTU nominato nel corso del giudizio aveva verificato che l'approvazione della perizia di variante n. 2 si era resa necessaria non per carenze progettuali, ma per esigenze emerse in corso d'opera in seguito all'acquisizione delle aree dopo l'approvazione della variante n. 1, alla richiesta formulata dagli Enti gestori dei sottoservizi ed alla attivazione di movimenti franosi per effetto del sisma del 5.5.1990 (pag. 28 e 29 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 5.2.2015). Persona_1
Ebbene, l'appellante senza specificamente contestare le molteplici condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per spiegare che l'adozione della perizia si era resa necessaria non per carenze progettuali e che il prolungamento dei tempi di approvazione della variante non era imputabile al committente, si è limitato a sostenere che la colpa dell'Amministrazione per la ritardata adozione della perizia di variante dovrebbe ritenersi provata “dal fatto stesso del lunghissimo periodo di tempo (due anni) che la medesima Amministrazione ha impiegato per l'approvazione della variante” e dimostrata “dal fatto stesso che il procedimento amministrativo per
l'adozione della variante si è concluso con l'adozione del provvedimento favorevole per l'appaltatore, ossia la perizia di variante” -quando, invece, non esistono ragioni di ordine né logico né giuridico per ritenere che il mero decorso di un lungo periodo di tempo sia sufficiente a far presumere la colpa o che l'avvenuta approvazione della variante proposta dall'appaltatore possa essere di per sé ritenuta indice di responsabilità del committente-.
Quanto, poi, alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla esistenza della prova della sospensione di fatto dei lavori nelle more dell'approvazione della variante n. 2, osserva la Corte che il Tribunale ha affermato che: l'interruzione dei lavori era stata contestata dalla gli elementi di prova acquisiti nel corso del Controparte_10
processo non soltanto, in quanto contradditori, non risultavano idonei a fornire la prova piena che effettivamente, nel tempo impiegato dalla stazione appaltante e dall'Ente finanziatore per l'approvazione della perizia di variante, personale e mezzi dell'Associazione Temporanea di Imprese erano rimasti rispettivamente fermi ed inutilizzati, ma in alcuni casi fornivano addirittura la prova contraria;
se, da un lato, deponevano nel senso della sospensione di fatto dell'attività di cantiere le dichiarazioni rese da alcuni testi escussi nel corso del giudizio, i quali avevano riferito, in qualità di dipendenti della società che nel periodo compreso fra l'1.12.1990 e il Controparte_11
4.9.1992 vi era stato il fermo del cantiere ed erano stati eseguiti soltanto lavori di messa in sicurezza del cantiere e delle opere (dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 10.2.2010 e dal teste all'udienza del Testimone_2
16.2.2011), dall'altro, elementi di prova significativi della prosecuzione dei lavori anche nelle more della approvazione della perizia di variante erano evincibili dalle risultanze della relazione peritale redatta dal CTU nominato nel corso del giudizio e dal contenuto di numerosi documenti ufficiali, contabili e non contabili, anche a firma del concessionario, relativi al rapporto contrattuale in questione: il Registro di contabilità, la relazione dell'Ingegnere Capo, prof. ing. relativa alla Persona_2
perizia di variante n. 2, la relazione tecnica relativa alla perizia di variante n. 2 presentata da e la nota datata 31.10.1990 a firma del rappresentante Controparte_11
legale della di sollecito all'approvazione della perizia di variante;
in Controparte_11
particolare, il CTU aveva verificato, sulla base dei dati emergenti dalla contabilità dei lavori agli atti del giudizio, che nel periodo interessato dalla approvazione della perizia di variante n. 2 le lavorazioni non erano state interrotte, ma avevano subito soltanto un rallentamento: il CTU, procedendo al confronto analitico della produttività media del cantiere nel periodo interessato dall'approvazione della perizia di variante, nel periodo antecedente e nel periodo successivo, aveva concluso che “la produttività giornaliera media per l'intera durata dei lavori, escludendo il periodo interessato dal VII S.A.L. e, quindi, dall'approvazione della perizia di variante n. 2, è di lire/g 12.635.000; nel caso in cui vi fosse stata una sospensione dei lavori, i giorni da prendere a riferimento sarebbero stati 26, ossia dal 5-9-1992 (giorno successivo all'approvazione della variante) al 30-9-1992 (giorno di redazione del S.A.L.), determinando una produttività media giornaliera par a lire/g 112.231.582., poco realistica in quanto circa dieci volte maggiore di quella media;
viceversa, supponendo la mancanza di alcuna interruzione delle lavorazioni, il periodo da considerare per il sarebbe stato dall'1-12- Parte_3
1990 (giorno successivo alla redazione del al 30-9-1992 (giorno di Parte_3
redazione del per giorni 670, determinando una produttività giornaliera Parte_3
media di lire/g 4.355.255” (pag. 35, 36 e 37 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 5.2.2015); le risultanze cui era pervenuto il CTU sulla base di Persona_1
valutazioni di carattere strettamente tecnico trovavano conferma nella documentazione prodotta dalle parti;
in particolare, nel Registro di contabilità –contenente annotazioni aventi valenza di prova fino a querela di falso, in quanto inserite in un atto pubblico- risultavano contabilizzati lavori che sarebbero stati eseguiti proprio nel periodo compreso fra il mese di Agosto del 1990 e il mese di Settembre del 1992 (annotazioni inserite da pag. 13 a pag 33 del Registro di contabilità n. 1 prodotto sub 7 nel fascicolo di parte della;
a fronte della allegazione, ad opera della società Controparte_10
attrice, dell'inserimento nel Registro di contabilità di contabilizzazioni in conto provvisorio, premesso che alcune annotazioni erano relative a misure in accreditamento definitivo, con riferimento alle misure in accreditamento provvisorio il
CTU nominato nel corso del giudizio aveva chiarito che “le contabilizzazioni di entità in conto provvisorio sono sostanzialmente riferite a lavorazioni già effettivamente eseguite in cantiere. La modalità di contabilizzazione in conto provvisorio attiene al fatto che quasi sempre il notevole lasso di tempo occorrente per effettuare una precisa misurazione delle opere realizzate non è compatibile con la necessità dell'appaltatore di monetizzazione del S.A.L., pertanto si decide di concerto fra la D.L. e l'appaltatore di chiudere lo stato di Avanzamento Lavori e, quindi, riconoscere (e liquidare all'impresa) opere non ancora ufficializzate sotto l'aspetto formale..il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria quantità dedotte da misurazioni sommarie
(pag. 8 e 9 della relazione integrativa depositata dall'ing. in data Persona_1
28.6.2016); le suddette argomentazioni apparivano condivisibili, in quanto coerenti con le modalità di rilevamento delle quantità dei lavori eseguiti che caratterizzano l'appalto di opere pubbliche e con la disciplina specifica delle annotazioni delle misure dei lavori “in partita provvisoria”; pertanto, poteva dirsi, sulla base delle risultanze del
Registro di contabilità, che nel periodo in cui, secondo la prospettazione attorea, i lavori sarebbero stati di fatto sospesi, con conseguente fermo del cantiere, a causa della necessità di attendere l'esito dell'iter di approvazione della perizia di variante n. 2 il concessionario aveva eseguito lavori che erano stati contabilizzati, in parte in partita provvisoria e in parte in partita definitiva, dalla Direzione dei lavori;
nella relazione sulla perizia di variante n. 2 redatta dall'Ingegnere Capo datata 28.3.1991 si leggeva:
“allo stato parte dei lavori in variante risultano di fatto già eseguiti, in quanto giudicati dalla Direzione lavori indifferibili ed urgenti: tuttavia, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2 sono stati contabilizzati, ma non liquidati” (documento allegato sub 12 al fascicolo di parte della;
anche da tale Controparte_10
documento, quindi, emergeva che nel mese di Marzo del 1991, nonostante fosse ancora in corso il procedimento di approvazione della perizia di variante n. 2, il concessionario aveva già eseguito lavori relativi alla stessa perizia, che erano stati contabilizzati, ma non liquidati;
dirimenti risultavano, infine, la relazione tecnica relativa alla prima fase
“senza aumento di spesa” della variante n. 2 presentata da allegata Controparte_11
dalla nel suo fascicolo di parte e non disconosciuta dalla società Controparte_10
attrice, e la nota datata 31.10.1990 a firma del rappresentante legale della società
prodotta dalla stessa società attrice nel corso del giudizio, in cui la Controparte_11
capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria -con dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte e, quindi, integranti una confessione stragiudiziale resa all'altra parte, avente valore di prova legale in base al combinato disposto degli articoli 2733 e 2735 c.c.- rispettivamente ammetteva che “atteso che il finanziamento attualmente disposto per il I tronco della tangenziale non è ancora esaurito, si è reputato opportuno operare una scelta di priorità esecutive con il duplice scopo di non arrestare i lavori” (relazione tecnica prodotta sub 9 nel fascicolo di parte del convenuto) e riconosceva che “nelle more di approvazione della perizia questo Raggruppamento, in assenza di una regolare disposizione di sospensione lavori, ha proceduto all'esecuzione di opere previste nella perizia stessa, dandone informazione alla Direzione lavori e a codesto Ente” e, nella consapevolezza che, in assenza di un formale provvedimento di sospensione nessun diritto avrebbe potuto vantare in relazione al pregiudizio legato alla eventuale sospensione di fatto dei lavori, invitava la a provvedere Controparte_10
all'approvazione della perizia di variante con l'avvertimento che “qualora dovessero interporsi ulteriori ritardi, si troverà costretto..a richiedere ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962 provvedimento di sospensione dei lavori fino alla formale regolarizzazione della perizia” (documento allegato sub 6 al fascicolo di parte della società attrice); né poteva ritenersi rilevante ai fini della prova della contestata sospensione dell'attività di cantiere nel periodo in questione il contenuto della proposta di accordo bonario datata 28.10.2002 elaborata dal Responsabile del procedimento, ing. , ai sensi dell'articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994 (documento Persona_3
allegato alla delibera della Giunta esecutiva della del 28.11.2002 Controparte_10
prodotta sub 15 nel fascicolo di parte della società attrice), posto che, indipendentemente dalla completezza della documentazione in possesso del R.U.P. al momento della sua elaborazione, la proposta di accordo bonario, che doveva essere sottoposta per l'eventuale approvazione alla stazione appaltante, costituiva mero atto endoprocedimentale finalizzato ad evitare un contenzioso, avente natura transattiva e, in quanto tale, non vincolante per la stazione appaltante ed inidoneo ad assumere alcuna valenza sul piano della prova dei fatti in contestazione.
Ebbene, l'appellante senza specificamente contestare tutte le molteplici condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per spiegare che non vi era la prova che, nel tempo impiegato dal committente e dall'ente finanziatore Controparte_10 [...]
per l'approvazione della perizia di variante n. 2, vi fosse stata l'interruzione CP_8
dei lavori e quindi il fermo del personale e dei mezzi -addotto quale fonte del lamentato danno-, si è limitato ad evidenziare che la sospensione di fatto del cantiere risultava dalla relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell'impresa ed era stata certificata dal RUP;
tuttavia, in ordine a questo specifico profilo richiamato nell'atto di appello, l'appellante non ha adeguatamente contrastato le argomentazioni -innanzi richiamate- con le quali il Tribunale ha affrontato e risolto anche la questione relativa alla valenza della proposta di accordo bonario elaborata dal responsabile del procedimento;
si deve pertanto confermare la conclusione tratta dal Tribunale secondo cui, mancando la prova della responsabilità del committente e dell'ente finanziatore per il ritardo nell'approvazione della perizia di variante n. 2 presentata dal concessionario e mancando la prova della riconducibilità a tale ritardo di una sospensione di fatto dei lavori, con aggravio per l'appaltatore degli oneri legati al fermo del cantiere, deve essere riconosciuta la infondatezza della riserva n. 1, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
9.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di ragioni di incompatibilità del CTU rispetto alla causa. Ha affermato l'appellante che: il CTU era iscritto in un albo dei professionisti tenuto dalla convenuta in giudizio dall'attore e che da ciò derivava Controparte_10
l'assenza di imparzialità dello stesso rispetto all'oggetto della causa;
le conclusioni della perizia erano frutto di un errato iter conoscitivo, erano viziate da errori tecnici, metodologici e contenevano erronee valutazioni;
occorreva disporre la rinnovazione della CTU, anche con altro consulente.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni tratte dal CTU nell'elaborato redatto, ha affermato che, per un verso, non vi era ragione di dubitare dell'imparzialità del consulente, in ragione della dedotta semplice iscrizione del predetto in un albo di professionisti tenuto dalla in mancanza di un rapporto contrattuale Controparte_10
in corso tra il professionista e l'ente e, per altro verso, che le valutazioni svolte dal consulente risultavano condivisibili, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici.
Ebbene, premesso che questa Corte condivide l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la semplice iscrizione, del professionista nominato CTU, in un albo di professionisti tenuto dall'ente convenuto in giudizio non determina l'imparzialità del consulente, in assenza di alcun rapporto contrattuale in essere tra le parti, appare in ogni caso utile ricordare che la terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, che richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, “è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione“ (cfr. Cass. Civ.,
n. 27916/2019 e n. 13667/2004).
Ne consegue che, se è vero che la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, l'ordinamento prevede che gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio debbano essere fatti valere dalle parti mediante il ricorso allo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Civ., n. 12822/2014), ma nel caso di specie non risulta che ciò sia avvenuto.
Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'asserita erroneità delle conclusioni tratte dal CTU, evidenzia la Corte che la parte appellante non ha assolto l'onere di allegare pertinenti rilievi critici ai risultati della CTU cui il primo giudice ha aderito, limitandosi ad una generica contestazione delle “conclusioni della CTU … frutto di un non corretto iter conoscitivo, viziate da errori tecnici, metodologici ed erronee valutazioni”, senza indicare in dettaglio quali diverse tecniche di espletamento dell'incarico peritale o quali diverse modalità operative avrebbe dovuto adottare il
CTU e senza allegare e comprovare circostanze oggettive idonee ad alimentare il ragionevole convincimento che, ove l'ausiliare avesse condotto le operazioni peritali nell'osservanza di tali differenti tecniche o modalità operative, gli esiti dell'accertamento sarebbero stati maggiormente affidabili rispetto a quelli resi dal CTU
e posti dal primo giudice a fondamento della decisione.
Ne consegue che non sia risultato necessario provvedere alla rinnovazione della CTU mediante nomina di altro consulente. 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 8.000.000,01 ed Euro
16.000.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 96/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 28.1.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 26.435,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta