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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa EV TI - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15307 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. LA BELLA MICHELINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. GAMBARDELLA BARBARA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2025 e chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati Per_ fuori dal matrimonio: (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 14/10/2025 le parti, con note di trattazione scritta ritualmente depositate in data
30/9/2025, si riportavano al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta, rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti prevede la percezione da parte del genitore collocatario degli assegni familiari, e ritenuto che l'attuale disciplina della materia fa piuttosto riferimento all'assegno unico e che i due istituti hanno caratteristiche e presupposti diversi, di talché non è possibile riqualificare quanto previsto dalle parti, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 13.11.2025, disponendo la comparizione figurata delle parti.
All'udienza cartolare del 13.11.2025, le parti con note di udienza depositate in data 6.11.2025, fornivano le integrazioni/chiarimenti richiesti, pertanto il Giudice, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Al P.M. che aveva già espresso parere favorevole non era richiesto di esprimere nuovamente parere, avendo le parti fornito i chiarimenti richiesti dal Giudice relatore.
In particolare, i ricorrenti chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1. Affido congiunto.
Per_ I figli minori, e , resteranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e Per_2 vivranno con la madre presso l'immobile dei suoi genitori in Napoli alla via Vincenzo Ciardo n.54.
Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare eventuali modifiche circa i luoghi di dimora.
2. Diritto di visita.
Si premette che il ristorante “La Pietra Ristopub” presso cui lavora il sig. osserva la chiusura Pt_1 al pubblico di domenica pomeriggio e di lunedì (anche se in estate spesso è aperto la domenica sera), mentre nei restanti giorni della settimana è aperto al pubblico dalle ore 13,00 alle 15,30 e dalle 19,00 alle 23,00/24,00, con regime di turnazione settimanale del personale. Conseguentemente, gli istanti fino a quando persisterà il rapporto lavorativo in essere, stabiliscono un diritto di visita che verrà regolamentato in maniera più flessibile, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze dei minori, nel seguente modo: Il padre terrà con sé i figli: - nei periodi scolastici: a settimane alterne, dalle ore 18,30 della domenica fino al martedì alle ore 8,00 e li accompagnerà a scuola, nelle altre due settimane in cui i ragazzi non pernottano dal padre, li terrà il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore
21,00; - nel periodo estivo, tenuto conto che dal mese di maggio al mese di settembre, il padre lavora la domenica sino a tarda sera, sempre a settimane alterne, terrà con se i figli dal lunedì dalle ore 10,00 circa sino alla mattina del martedì (09,30 circa); - il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola, ore 13.30 sino alle ore 18,00; nel periodo estivo dalla mattina fino alle ore 18,00; - valutato che sta partecipando al corso di catechismo, che si tiene il venerdì dalle ore 16,45 alle ore 18,00, Per_2
l'orario di vista del padre sarà ridotto poiché il provvederà ad accompagnarlo al corso e la Pt_1 sig.ra lo riprenderà. Si è fatto riferimento, per il diritto di visita, ai giorni di turnazione attuale CP_1 del tuttavia se dovessero cambiare, tale diritto sarà valido per i giorni che saranno assegnati Pt_1 nel rispetto delle medesime modalità. Nel corso dei fine settimana, tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato del sig. presso il ristorante 'La Pietra', che comporta un'intensificazione Pt_1 dell'impegno lavorativo nelle giornate di sabato e domenica, con particolare frequenza nel periodo compreso tra la primavera e l'autunno, si conviene che i minori potranno trascorrere del tempo con il padre, previa intesa, con la sig.ra in merito ai tempi e alle modalità, nel rispetto degli orari di CP_1 lavoro e degli impegni personali e familiari della stessa.
2.1 Per le festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni 24 dicembre, 1 e 6 gennaio con la madre e i giorni 25 e 31 dicembre con il padre, con alternanza annuale, salvo diverso accordo da intraprendere almeno una settimana prima. Il padre comunicherà alla madre ogni modifica che attiene la turnazione che dovrà rispettare al lavoro;
si conviene che i minori trascorreranno, con il padre anche i residui giorni del periodo, se non lavorati.
L'orario di prelievo sarà entro le 10,30 mentre quello di accompagnamento sarà la mattina successiva entro le 10,30. 2.2 Per le festività pasquali, la domenica di Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre, con alternanza annuale, salvo diverso accordo da intraprendere almeno una settimana prima.
Il padre comunicherà alla madre ogni modifica che attiene la turnazione che dovrà rispettare al lavoro;
si conviene che i minori trascorreranno, con il padre anche i residui giorni del periodo se non lavorati.
2.3 Nel periodo estivo, è facoltà per entrambi i genitori organizzare le vacanze con i figli durante i rispettivi periodi di permanenza. Le parti si impegnano a comunicare per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno (o appena viene comunicata la turnazione al sig. se intendono utilizzare le proprie Pt_1 ferie nel mese di luglio, agosto o settembre prima dell'inizio della scuola, stabilendo di tenere i figli per
15 giorni consecutivi durante tale periodo. Considerando il periodo di ferie, dunque, viene talvolta concesso al padre nel mese di settembre, i figli potranno stare con lo stesso i 15 giorni precedenti l'inizio delle attività scolastiche. Le parti concordano che ogni altra intesa sarà stabilita di volta in volta in base agli impegni ed esigenze dei minori. Ove i ragazzi non vadano in vacanza con la madre: nel mese di luglio e di agosto, si osserveranno le medesime modalità di frequentazione settimanale previste per il periodo invernale.
2.4. I figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, nonché la Festa del Papà. I figli trascorreranno sempre con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la Festa della Mamma. I figli trascorreranno con la madre il giorno del loro compleanno e con il padre quello dell'onomastico, sempre con alternanza, sempre che non concordino di trascorrerlo con entrambi i genitori oppure diversamente, previa intesa tra i genitori medesimi. I figli trascorreranno con la madre ed il padre, in modo alternato, anche le festività nazionali;
il padre comunicherà alla madre una settimana prima della festività se è di turno o è libero.
2.5 I genitori dovranno preventivamente informarsi reciprocamente circa la loro intenzione di effettuare brevi gite in compagnia dei figli, sia in Italia che all'estero; in tutte le ipotesi di viaggio i genitori dovranno altresì comunicare i tempi e luoghi in cui intendono recarsi;
i genitori si impegneranno a non far coincidere le date ed i luoghi di viaggio con quelli personali.
2.6 Le parti si impegnano reciprocamente a evitare l'emersione di qualsiasi forma di conflitto dinanzi ai figli, adoperandosi attivamente per preservare il rapporto individuale con ciascuno di essi, promuovendo un clima affettivo sereno e privo di condizionamenti, in modo da non indurre i minori ad assumere posizioni di parte nei confronti dei genitori e tutelarne, così, l'equilibrio emotivo e psicologico. Si fanno salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori.
2.7 I genitori concordano che potranno chiamare i Per_ figli ogni giorno sul telefono (che il padre ha già comprato a provvedendo a farne limitare le Per_ funzioni per internet) e sarà utilizzata la stessa utenza per entrambi i genitori per contattare , mentre per contattare il padre potrà utilizzare il numero della madre sino a quando il minore Per_2 sarà dotato di un cellulare con sim, previa intesa tra i medesimi genitori e non prima del compimento del decimo anno di età.
2.8 Il regime deve intendersi assolutamente minimale e derogabile in senso ampliativo, risponde alla logica di assicurare alle visite paterne tempi adeguati anche infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita quotidiana, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica dei minori e della madre.
3. Mantenimento dei minori.
Per_ Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, Pt_1 CP_1
e , la somma mensile di €. 400,00 (euro quattrocento) (200,00 cadauno), per 12 mesi all'anno. Per_2
L'importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su carta Post
Pay Evolution intestata alla madre avente il seguente IBAN [...]. Nelle more il sig. in virtù delle pattuizioni intercorse, corrisponderà detto importo dal mese di agosto Pt_1
2025.
4. Assegno Unico:
l'assegno unico e universale per i figli a carico spettante ai minori nella misura di € 200,00 cadauno, per l'importo complessivo pari ad € 400,00 (quattrocento euro), sarà percepito integralmente dalla sig.ra ed il sig. autorizza fin da agosto 2025 l'INPS ad eseguirne il pagamento in suo CP_1 Pt_1 favore.
5. Spese straordinarie.
Ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei figli, dovrà sempre essere adottata di comune accordo tra i genitori e dunque saranno ripartite al 50%. Le spese sono da intendersi come straordinarie non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. I genitori convengono espressamente che sono da considerarsi straordinarie le spese come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Napoli – parte integrante del presente atto - considerate paritetiche solo se preventivamente concordate e documentate.
6. I genitori danno il consenso al rilascio del passaporto e della Carta di identità dei figli. I genitori si concedono vicendevolmente il diritto all'espatrio.
7. Conto cointestato. Il conto corrente cointestato tra i genitori acceso presso la Banca Intesa San Paolo sul quale avvengono le rimesse per il pagamento del mutuo e vengono accreditati anche gli assegni familiari per i minori, successivamente alla regolarizzazione della posizione presso l'Inps relativa all'accredito esclusivo dell'assegno unico in favore della sig.ra , resterà intestato al solo sig. CP_1
all'uopo sarà onere e cura della sig.ra comunicare il recesso alla Banca. Nelle more la Pt_1 CP_1 sig.ra , in virtù delle pattuizioni intercorse, sarà autorizzata dal mese di agosto 2025 a prelevare CP_1 per intero l'importo di € 400,00 come corrisposto dall'INPS.
8. I genitori danno atto di aver regolato in relazione ai minori qualsivoglia pendenza tra loro (di ordine economico, patrimoniale, pregresso e attuale) e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con riferimento a quanto espressamente precisato nel presente ricorso.
9. I genitori si impegnano a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione, al fine di garantire sia tra loro che nei confronti dei figli un rapporto equilibrato, cosicché i minori possano giovare dell'apporto di entrambi i genitori per la loro crescita e formazione.
10. Ogni genitore sosterrà le spese del proprio legale che a loro volta rinuncia al vincolo della solidarietà ex art.13 LPF.
11. Le parti precisando che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse, si dichiarano soddisfatti delle suddette condizioni che accettano e sottoscrivono.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi dei minori – in particolare, quanto all'importo dell'assegno a carico del padre, osservandosi che il consentendo al genitore collocatario di percepire integralmente l'Assegno Unico pari ad euro Pt_1
400,00 mensili, integra in tal modo il proprio apporto economico al mantenimento indiretto dei figli, in misura che appare congrua rispetto alle sue condizioni economiche e idonea a soddisfare le esigenze ordinarie dei figli - il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV TI dott. Raffaele Sdino