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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 364 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. e (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. presso il cui studio – in Ruffano (LE) al corso Parte_2
Umberto I n. 22 - sono elettivamente domiciliati, in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 (c.f./p.iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la Parte_5
(c.f./p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3
dagli avv.ti Dario D'Oria e Vittorio D'Oria, presso il cui studio – in Maglie (Le) alla via Matteotti n. 21 è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 660/2021 pubbl. il
05/03/2021: “Con atto in data 27.02.2017 la ha citato in giudizio i convenuti innanzi al Controparte_1
Tribunale di Lecce, chiedendo: “ A) dichiarare inefficace nei confronti della e per l'effetto revocare Controparte_1
ex art. 2901 c.c., l'atto di donazione stipulato con atto per notaio del 26.02.2015 …., con il quale il sig. Persona_1
ha donato ai figli e gli immobili …. riservandosi, per sé e per il Parte_1 Parte_4 Parte_3
coniuge , il diritto di abitazione … e il diritto di usufrutto;
B) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Parte_2
Lecce di eseguire le annotazioni previste dalla legge …;”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare la banca attrice in punto di fatto ha dedotto che: -) alle date del 14/01/2010, 14/02/2011, 26/02/2013
e 15/07/2013 prestava fideiussione in favore di (da ultimo, fino alla Parte_1 Controparte_1
concorrenza di €. 120.000,00), garantendo il rimborso dei finanziamenti dalla stessa accordati a società di CP_3
cui era l'Amministratore Unico;
-) con atto di costituzione in mora ricevuto il 22/01/2015 la banca revocava l'apertura di credito concessa e intimava agli obbligati (società e fideiussore) di pagare in solido tra loro, entro il termine di 5 giorni, la somma di €. 114.115,34 portata dal saldo passivo del conto corrente n. 031/330/0000001; -) appena un mese dopo (il
26/02/2015) il fideiussore dismetteva l'intero suo patrimonio immobiliare, donando ai figli e Parte_4 Parte_3
l'abitazione in Ruffano alla via Carlo Pisacane e la nuda proprietà di un compendio immobiliare, sito in Ruffano tra le vie
Arciprete Zezza e Corso Umberto;
-) il 23/01/2016 il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 326/2016 R.G. nei confronti della debitrice principale e del fideiussore, provvedimento poi divenuto definitivo per mancata opposizione, e spedito in forma esecutiva il 20/04/2016.
2 Si sono costituiti in giudizio i convenuti, deducendo che:
1. debitrice originaria e principale dell'attrice è la società CP_3
2. con nota del 20.05.2016 nella qualità di amministratore unico anche di
[...] Parte_1 CP_3
offriva in solutum delle esposizioni un immobile sito a Ruffano (LE) del valore di quasi due milioni e mezzo di euro, senza ottenere riscontro alcuno dalla Banca attrice. Nel merito chiedono il rigetto della domanda attrice perché inammissibile ed infondata. Con vittoria di onorari e spese di giudizio. All'udienza del 03.10.2018 il G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, all'uopo fissando l'udienza del 02.10.2019.
Con comparsa di intervento in data 06.02.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, e per essa, nella qualità di mandataria, Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, facendo proprie le domande, conclusioni e istanze già formulate da
[...]
e chiedendone l'estromissione dal giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Con la suddetta sentenza n. 660/2021, il Tribunale di Lecce, così decideva: “dichiara l'inefficacia nei confronti di e di dell'atto di donazione per notar del Controparte_1 Controparte_2 Per_1
26.2.2015 n. 27249 rep n 12526 racc., con cui ha donato ai figli e Parte_1 Parte_4 Parte_3
la piena proprietà di un'abitazione sita in Ruffano alla via Carlo Pisacane in NCEU fg 18 part 800 sub 2
[...]
cat A7 vani 10,5 sub 9 graffato (riservando il diritto di abitazione per se e, in caso di premorienza e dopo di se per il coniuge) nonché la nuda proprietà di un fabbricato sito in Ruffano via Arciprete Zezza, Corso Umberto in NCEU fg 27 part 315 sub 5, cat C2, cl 1, mq 12, sub 13, cat A10, cl unica, vani 4, sub 14 cat C2, cl 2, mq 66, sub 15, cat A3, cl
3, vani 5, sub 16 cat A3, cl 3 vani 4 (riservando il diritto di abitazione per se e, in caso di premorienza e dopo di se per il coniuge).
Ordina al Conservatore dei RR I.I dell'Agenzia del Territorio-Ufficio Prov.le di Lecce, Servizio di Pubblicità Immobiliare, le conseguenti trascrizioni, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo”.
Il tribunale ha ritenuto che “Nel caso di specie è indubbio che l'obbligazione fideiussoria sia stata assunta dal Pt_1
prima della donazione in favore dei figli;
inoltre, sempre prima dell'atto di donazione, con atto di costituzione in mora ricevuto il 22/01/2015, la banca ha revocato l'apertura di credito concessa ed ha intimato agli obbligati (società e fideiussore) di pagare in solido tra loro, entro il termine di 5 giorni, la somma di €. 114.115,34
3 Risulta ex actis, dunque, come il debitore, al momento della donazione fosse consapevole della pretesa da parte della banca attrice e del conseguente pregiudizio che egli avrebbe arrecato con l'atto posto in essere alle ragioni di credito della banca, poiché si spogliava degli unici beni immobili di sua proprietà.”
Avverso detta decisione i sigg.ri proponevano appello, cui resisteva la Parte_6 CP_2
.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17/3/2021, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, per la stretta connessione vengono trattati unitariamente
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.”, in particolare assumono che “Nel caso di specie, Il Giudice di primo grado ha concesso la revocazione di un atto di donazione del 26.02.2015, mentre il credito della è divenuto CP_1
certo, liquido ed esigibile il 16.04.2016 (a causa della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 228/2016) e, quindi,
a distanza di più di un anno.”.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.”, assumono che “La non ha assolto all'onere probatorio posto CP_1
a suo carico dalla legge.”
Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti lamentano “NULLITA' DELLA SENTENZA PER
FALSA MOTIVAZIONE”, sostengono che “Si ribadisce che il Giudice di prime cure ha basato la propria decisione sui seguenti presupposti errati: = che l'atto di donazione del 26.02.2015 sia stato compiuto dopo l'insorgere del Cont credito di
= che i deducenti non hanno contestato la circostanza che i beni immobili che hanno formato oggetto dell'atto di donazione costituiscono l'intero patrimonio di ”. Parte_1
I motivi sono fondati.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto di
4 disposizione e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il primo giudice ha ritenuto che “Nel caso di specie è indubbio che l'obbligazione fideiussoria sia stata assunta dal prima della donazione in favore dei figli;
inoltre, sempre prima dell'atto di donazione, con atto di costituzione in Pt_1
mora ricevuto il 22/01/2015, la banca ha revocato l'apertura di credito concessa ed ha intimato agli obbligati (società e fideiussore) di pagare in solido tra loro, entro il termine di 5 giorni, la somma di €. 114.115,34
Risulta ex actis, dunque, come il debitore, al momento della donazione fosse consapevole della pretesa da parte della banca attrice e del conseguente pregiudizio che egli avrebbe arrecato con l'atto posto in essere alle ragioni di credito della banca, poiché si spogliava degli unici beni immobili di sua proprietà”.
Orbene, questa corte osserva che l'art. 2901 richiede che l'istante abbia la qualità di creditore e che il credito sia anteriore rispetto all'atto dispositivo e che tale anteriorità sia valutata con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (v. Cass 17356/2011).
La giurisprudenza ha inteso la qualità di creditore in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una «ragione di credito anche eventuale», non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito.
Nel caso di specie il danno è stato effettivamente lamentato prima che il de cuius compisse l'atto di disposizione del patrimonio, oggetto del presente giudizio.
Invero, alle date del 14/01/2010, 14/02/2011, 26/02/2013 e 15/07/2013 prestava Parte_1
fideiussione in favore di garantendo il rimborso dei finanziamenti dalla stessa Controparte_1
accordati a società di cui era l'Amministratore Unico e con atto di costituzione in mora CP_3
ricevuto il 22/01/2015 la banca revocava l'apertura di credito concessa e intimava agli obbligati (società
e fideiussore) di pagare in solido tra loro, entro il termine di 5 giorni, la somma di €. 114.115,34 portata dal saldo passivo del conto corrente n. 031/330/0000001. Solo un mese dopo (il 26/02/2015) il fideiussore donava ai figli l'immobile in questione: il credito era già in vita e lo stesso era consapevole del possibile danno che poteva derivare dall'atto dispositivo alle ragioni dei creditori.
Invero “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” (Cass 28423/2021).
5 La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni (Cass., n.
7452/2000). In particolare, per giurisprudenza pacifica, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità di tale pregiudizio nel debitore e (in ipotesi di atto a titolo oneroso) nel terzo, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis) (Cass. n. 7262/2000).
La dismissione del patrimonio da parte del sig. in favore dei figli (futuri eredi) e in conto alla Pt_1
legittima e ove occorra alla disponibile si configura come disegno preordinato a liberarsi dei beni ed evitare che gli stessi potessero essere aggrediti da eventuali creditori: le donazioni anticipatorie agli eredi dei beni costituenti l'intero o parte consistente del patrimonio del de cuius rappresentano una chiara organizzazione dei propri affari fatta dall'imprenditore.
Si ricorda che, per la tutela revocatoria, è sufficiente il solo pericolo del danno che possa derivare dall'atto dispositivo che comunque modifichi la situazione patrimoniale del debitore in modo da rendere incerta l'esecuzione dell'obbligazione.
La Suprema Corte con la sentenza n. 5649 del 23/02/2023, ha ribadito un consolidato orientamento, secondo cui, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. e pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del
2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del 2004; n. 12144 del 1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. n. 7262 del 2000); il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(v. Cass. n. 5105 del 2006); non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale c:ompromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza,
6 sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.; n. 15257 del 2004; n. 11471 del 2003).
Assumono ancora gli appellanti, sempre con il primo motivo di gravame, che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere sussistente l'eventus damni, in quanto il sig. aveva offerto “in solutum delle esposizioni delle Pt_1
società che rappresento (circa un milione di euro per ed € 263.729,47 per a tutti i Parte_7 CP_3
creditori destinatari della presente circolare, l'immobile sito in Ruffiano (LE), via Carlo Pisacane n. 30, sede di Pt_7
e composto……” del valore di circa 2.400.000,00 euro. Anche tale argomento è privo di Parte_7
fondamento: invero, emerge dagli atti che è soltanto titolare di una quota di Parte_1
partecipazione nel capitale di una società in nome collettivo ( , alla quale egli partecipa Parte_7
unitamente ai germani e del cui patrimonio l'immobile costituisce una componente attiva. Per_2 Per_3
Per tutto quanto argomentato l'appello deve essere rigettato e a sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 660/2021 pubbl. il 05/03/2021, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata, nella qualità, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 e oltre contributo unificato, IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 4.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott.Maurizio Petrelli)
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