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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 880/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa da avv. ZACCARIA Parte_1
FILOMENA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. SELLITTI RAFFAELE Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 27/01/2025 ed il P.M. con nota del 30/01/2025.
Il Pubblico ministero concludeva con note del 30.1.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 10/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 02/09/2016 matrimonio in Taranto (Ta) con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio il 22/12/2017 in
[...] Per_1
Taranto (Ta), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un comportamento anaffettivo e distaccato del marito verso la stessa e verso il figlio, sfociato in ripetute condotte di violenza di tipo fisico nei confronti del figlio e in offese e continue umiliazioni in suo danno;
riferiva, inoltre, che la casa coniugale era stata acquistata dalla stessa, così come tutti gli arredamenti e, che il marito né in costanza di matrimonio né dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, ha mai contribuito alle spese familiari e al mantenimento del figlio, ad eccezione di un unico versamento a titolo di contributo al mantenimento per il minore della somma di euro 150,00; chiedeva pertanto l'affido esclusivo del figlio e disporsi a carico del l'obbligo del versamento della somma di euro 600,00 Controparte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, in particolare evidenziava un atteggiamento prevaricatore da parte della ricorrente e della famiglia di lei nei suoi confronti, rilevava inoltre di non aver mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti del figlio o offensivi verso la ricorrente e di non essersi mai sottratto ai suoi doveri morali e materiali verso la famiglia;
chiedeva, dunque, l'addebito della separazione a carico della moglie, disporsi l'affido condiviso del figlio e la condanna della resistente al risarcimento per i danni morali e materiali dallo stesso subiti in conseguenza della rottura del vincolo coniugale.
Nominato il Giudice Istruttore e adottati con Ordinanza in data 18/09/2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del 27/01/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo
status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 880/2023 R.G., tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 26/08/1983, uniti in matrimonio in Taranto (Ta) in data
02/09/2016 (con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta),
n. 176, p. 2, s. A, dell'anno 2016);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto (Ta) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 880/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa da avv. ZACCARIA Parte_1
FILOMENA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. SELLITTI RAFFAELE Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 27/01/2025 ed il P.M. con nota del 30/01/2025.
Il Pubblico ministero concludeva con note del 30.1.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 10/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 02/09/2016 matrimonio in Taranto (Ta) con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio il 22/12/2017 in
[...] Per_1
Taranto (Ta), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un comportamento anaffettivo e distaccato del marito verso la stessa e verso il figlio, sfociato in ripetute condotte di violenza di tipo fisico nei confronti del figlio e in offese e continue umiliazioni in suo danno;
riferiva, inoltre, che la casa coniugale era stata acquistata dalla stessa, così come tutti gli arredamenti e, che il marito né in costanza di matrimonio né dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, ha mai contribuito alle spese familiari e al mantenimento del figlio, ad eccezione di un unico versamento a titolo di contributo al mantenimento per il minore della somma di euro 150,00; chiedeva pertanto l'affido esclusivo del figlio e disporsi a carico del l'obbligo del versamento della somma di euro 600,00 Controparte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, in particolare evidenziava un atteggiamento prevaricatore da parte della ricorrente e della famiglia di lei nei suoi confronti, rilevava inoltre di non aver mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti del figlio o offensivi verso la ricorrente e di non essersi mai sottratto ai suoi doveri morali e materiali verso la famiglia;
chiedeva, dunque, l'addebito della separazione a carico della moglie, disporsi l'affido condiviso del figlio e la condanna della resistente al risarcimento per i danni morali e materiali dallo stesso subiti in conseguenza della rottura del vincolo coniugale.
Nominato il Giudice Istruttore e adottati con Ordinanza in data 18/09/2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del 27/01/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo
status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 880/2023 R.G., tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 26/08/1983, uniti in matrimonio in Taranto (Ta) in data
02/09/2016 (con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta),
n. 176, p. 2, s. A, dell'anno 2016);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto (Ta) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara