Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 63/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 63/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3046/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2023 – non notificata,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Desio ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via Adige nr. 76, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pizzuti ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore.
- appellato –
E
, e . Controparte_2 Parte_3 CP_3
- altre parti appellate contumaci -
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3046/2023 del Tribunale di Salerno –
Azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/01/2024 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 20/01/2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano gravame avverso la sentenza n. 3046/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) In accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, DICHIARA che il confine tra il fondo di proprietà degli attori sito in Comune di Eboli - località Aversana – e attualmente contrassegnato in Catasto terreni al fg. 45 p.lle 73 e 123, il fondo di proprietà dei convenuti distinto in catasto alle attuali Parte_1
p.lle 3240, 2980 e 2981, e il fondo di proprietà del convenuto distinto in catasto alla p.lla 171, è CP_3 quello risultante dalle mappe catastali d'impianto ed individuato dalla linea viola continua tracciata sul rilievo di cui all'allegato A della perizia tecnica d'ufficio redatta dall'ing. e depositata in atti in Persona_1 data 28.02.2022 (pag. 34 dell'elaborato peritale); 2) ORDINA che, lungo il confine tra i fondi delle parti, come sopra individuato, siano apposti idonei termini lapidei o metallici, a cura e spese comuni di tutte le parti;
3) CONDANNA i convenuti e al rilascio delle Parte_1 Parte_2 Controparte_4 zone di terreno illegittimamente occupate in danno degli attori, comprese tra la linea di confine tra p.lle 73 e
123 (proprietà e le p.lle 3246-2980-2981 (proprietà ) e la linea delineata dal Persona_2 Parte_1 fosso di scolo in terra battuta parallelo al confine (indicato nella rappresentazione grafica a pag. 34 della
CTU come una linea tratteggiata parallela alla linea del confine tra i fondi suddetti); 4) Per_1
RIGETTA la domanda di rilascio articolata nei confronti del convenuto 5) CONDANNA CP_3
i convenuti e ad arretrare gli impianti serricoli di loro Parte_1 Parte_2 Controparte_4 proprietà, presenti in corrispondenza del confine con il fondo di proprietà (anch'essi visibili Persona_2 nella rappresentazione di cui alla pag. 34 della CTU Zamponi), sino alla distanza di 3 metri dal confine sopra individuato;
6) RIGETTA la domanda di rimozione della vasca in terra battuta presente nell'attuale
p.lla 2980 di proprietà , condannando però i convenuti e Parte_1 Parte_1 Parte_2
ad arretrare la recinzione protettiva già esistente sui luoghi sino alla corrispondenza con il Controparte_4 confine individuato dal CTU;
7) CONDANNA i convenuti e Parte_1 Parte_2
a versare in favore degli attori le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_4
pag. 2/7 complessivi € 7.983,00 (di cui € 367,00 per CU e diritti, € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre iva, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
8) COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto 9) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti CP_3
e ”. Per una compiuta esposizione dei fatti, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta e iscritto a ruolo in data 27/02/2008, e Controparte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Controparte_1
Eboli, e esponendo di essere comproprietari di un Parte_4 CP_3 appezzamento di terreno sito nel Comune di Eboli, alla località Aversana, identificato nel
Catasto terreni del predetto Comune al fg. 45, p.lle 73, 123, 167 e 169, acquistato da di loro congiunto e dante causa - – e da con atto per notar Persona_3 Persona_4 del 26/02/1964 - rep. 133197, registrato a Salerno il 16/03/1964 al n. 4198 Persona_5
e successivamente trasferito agli attori tramite successione ab intestato. Riferivano, altresì, che detto fondo confinava da un lato con appezzamento di terreno di proprietà di Parte_4
individuato nel complesso al Catasto terreni del Comune di Eboli al fg. 45, p.lle 85,
[...]
538, 539, 540 e 83, e fg. 46, p.lle 317, 798, 799 e 800 come da atto pubblico per notar e da un altro lato con il terreno di proprietà di;
lamentavano gli Per_6 CP_3 attori che con il passare del tempo – e come da accertamenti tecnici condotti in loco – erano diventati incerti i confini tra le p.lle 123 e 73 di e p.lle 83 e 85 di del Persona_2 Parte_1 fg. 45 del Comune di Eboli e incerti i confini tra la p.lla 123 di e p.lla 171 di Persona_2
del medesimo fg. 45 del Comune di Eboli. In particolare, emergevano incongruenze CP_3 tra la situazione di fatto e quella di diritto, nei termini di uno sconfinamento dei proprietari limitrofi su porzioni di terreno di proprietà degli attori;
inoltre, sempre dagli accertamenti tecnici emergeva, da un lato, il posizionamento da parte del proprietario di serre Parte_1 poste a distanze non regolari dal confine tra i fondi, e dall'altro la presenza di una vasca a scopo venatorio dal profilo irregolare e sconfinante nella proprietà . Pertanto, Persona_2 chiedevano al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Eboli, 1) di accertare e rettificare gli esatti confini tra le particelle individuate, 2) di ordinare la restituzione delle porzioni di terreno indebitamente incluse, 3) di ordinare l'apposizione di nuovi termini per la delimitazione dei confini, 4) di ordinare la rimozione delle serre e della vasca con consequenziale ripristino pag. 3/7 dello status quo ante, 5) con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, chiedevano ammettersi
C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 28/05/2008, si costituiva in giudizio , quale parte Parte_4 convenuta, che contestava la ricostruzione operata dagli attori e tutte le avverse pretese evidenziando l'insussistenza di alcun sconfinamento e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione della zona di terreno della p.lla 83 contraddistinta dal fosso in terra battuta e dal filare di pioppi. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in udienza in data 19/06/2008, si costituiva in giudizio , CP_3 quale altra parte convenuta, che contestava la ricostruzione dei fatti operata dagli attori e chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 21/10/2009 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del convenuto;
con atto di citazione depositato in data Parte_4
15/01/2010, gli attori riassumevano il giudizio e con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 30/03/2010 si costituivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , che reiteravano le difese
[...] Controparte_4 Parte_4 precedentemente svolte. Istruita la causa a mezzo di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
disposto il rinnovo delle operazioni peritali con una nuova C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 29/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3046/2023, emessa e depositata telematicamente in data 03/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno, qualificata preliminarmente la domanda come azione di regolamento dei confini, accoglieva la domanda attorea di regolamento dei confini con le conseguente statuizioni come da sentenza. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, Parte_1
e , censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei motivi così
[...] Parte_2 come meglio articolati in atti e chiedevano all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “-1) dichiarare che né Parte_4
né e – quali aventi causa del primo (questi già costituito con
[...] Parte_1 Pt_2 CP_4
pag. 4/7 comparsa del 26/5/08, atto ribadito con la successiva comparsa del 14/4/2010, da parte dei figli) – hanno
“sovvertito” e/o mutato lo stato dei luoghi “de quibus”, essendo i confini rimasti immutati a seguito dell'assegnazione di essi da parte dell' (ripetesi: 06/04/1956), nello stato non solo “quo ante” ma Pt_5 anche successivo;
conseguentemente, rigettare qualsiasi domanda atta a “sovvertire” lo stato appunto “quo ante” dei luoghi, anche con declaratoria di avvenuta usucapione;
-2) conseguentemente, rigettare la domanda degli attori – ora appellati – di “ripristino dello stato dei luoghi”; -3) dare atto – e tanto anche in relazione alla decisione in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio – che sussistono tutti i presupposti per la compensazione delle spese e competenze (ivi comprese quelle di C.T.U.) dell'intero procedimento, ribadendosi che comunque il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda degli attori in ordine alla “quaestio” della vasca in terra battuta;
-4) compensare anche le spese e competenze del presente grado del giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15/04/2024, si costituiva in giudizio
[...]
, quale parte appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché improponibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio e Controparte_2 Parte_3 CP_3
, quali altre parti appellate, per cui ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza
[...] per il 06/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Parte_3 CP_3
, quali altre parti appellate, regolarmente citate e non costituitesi in giudizio.
[...]
Sempre in via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, in relazione ai motivi di appello prospettati. L'appello va rigettato poiché
pag. 5/7 infondato per le ragioni di seguito riportate. La controversia è data dall'azione di regolamento di confine esperita e comproprietari di un appezzamento Controparte_2 Parte_3 di terreno sito in Comune di Eboli, località Aversana, in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 45, particelle 73,123,167,169 nei confronti di loro confinante, Parte_4 data l'incertezza dei confini e lo sconfinamento con appropriazione di aree di loro proprietà.
Il Giudice di primo grado ha riscontrato lo sconfinamento e regolato la linea di confine per superare lo stato di incertezza. L'appellante si duole che se sconfinamento vi è stato, segnato dal criterio residuale dei dati catastali esso è stato pari ad un metro e sessanta, dunque rientrante nei margini della tollerabilità, senza considerare che lo stessa sarebbe risalente nel tempo all'anno 1956, di qui l'eccepita usucapione, tutto ciò non avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese, considerato anche che la vasca di raccolta acqua non è stata collocata oltre il confine. Il motivo unitariamente valutato è infondato sia perché il consulente accerta una sconfinamento che parte da 1,60 per addivenire ad 3,7 metri, ove si collocano le serre fatto non disconosciuto dalla parte appellante, sia perché la domanda di usucapione non è stata istruita in primo grado e rispetto alla quale non vi una puntuale specificazione del motivo di appello non sviluppato, né in diritto né in fatto, poiché la circostanza che la domanda di usucapione fosse posta come eccezione difensiva non esonera dalla prova del possesso di fatto e della immutata natura dei luoghi nel corso degli anni e circa l'istruttoria che non viene appellata con specifico motivo, né ribadita in appello. L'appello va rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza e in valore della controversia, indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , nonché nei Parte_1 Parte_2 Controparte_1 confronti di e , avverso la sentenza n. Controparte_2 Parte_3 CP_3
3046/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
03/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 6/7 2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 12 /02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7