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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024+R.G. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al numero di ruolo generale sopra riportato riunite, promosse
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di Via Freguglia n. 1 in Milano P.IVA_2
APPELLANTE/APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Schino CP_1 C.F._1
(C.F. ) e Vincenzo Conforti (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla via Pirandello n. 8,
APPELLATO/APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
(C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bossi (CF ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pier Lombardo n. 7
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
(CF ) E (C.F. CP_3 C.F._6 CP_4
C.F._7
APPELLATI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di il contratto di compravendita con riserva di diritto di abitazione stipulato Parte_1 tra e in data 15.7.2011 con atto notarile (Notaio repertorio 95605, CP_1 CP_2 Persona_1 raccolta 12470, registrato il 20.7.2011 serie IT numero 23418, sottonumero 0, avente ad oggetto il seguente immobile
(meglio descritto sub doc. 11): appartamento ad uso abitazione sito in Milano (MI), Via Padova n. 204 posto al piano quinto, composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano di solaio al piano sottotetto, censito al Catasto Fabbricati: foglio
204 (duecentoquattro), particella 1 (uno), subalterno 27 (ventisette), zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, Vani 4,5,
Rendita catastale euro 604,25 (seicentoquattro virgola venticinque), Via Padova n.204, piano 5/6. Coerenze da nord in senso orario: (i) dell'appartamento: Via Padova;
Via G. B. de la Salle;
cortile comune e appartamento sub. 31 o già sub.
31; pianerottolo d'accesso e appartamento sub. 29 o già sub. 29; (ii) del solaio: solaio di terzi;
via G. B. de la Salle;
proprietà di terzi;
corridoio comune d'accesso. Con vittoria di spese e onorari della presente causa e di tutte le fasi del procedimento”
Conclusioni per CP_1
“Gli Avvocati si riportano a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta e che, ad ogni buon conto, di seguito si trascrivono:
A)- rigettare la domanda di revocatoria perché infondata;
B)- ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Milano di cui alla nota di trascrizione all' Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare Parte_1 di Milano 1, Registro Generale n. 76540, Registro Particolare n. 51764, Presentazione n. 2 del 23.11.2016, in favore di
TA NO SP (c.f. contro (c.f. ) e (c.f. P.IVA_3 CP_1 C.F._1 CP_2
); C.F._4
C)- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e dell'odierno procedimento di rinvio, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Vittorio Schino e Vincenzo Conforti, anticipatari nei vari gradi, ferma restando quanto ai precedenti gradi di merito la quantificazione delle stesse operata nelle rispettive sedi.
GIUDIZIO R.G. N. 1080/2024
Gli Avvocati si riportano a quelle rassegnate con l'atto di rinnovazione dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. datato 15.04.2024 e che, ad ogni buon conto, di seguito si trascrivono:
A)- rigettare la domanda di revocatoria perché infondata;
pagina 2 di 12 B)- ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Milano il
29.06.2016;
C)- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e dell'odierno procedimento di rinvio, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Vittorio Schino e Vincenzo Conforti, anticipatari nei vari gradi, ferma restando quanto ai gradi precedenti la quantificazione delle stesse operata nelle rispettive sedi”
Conclusioni per Parte_2
“affinché la Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa deduzione, eccezione, istanza o richiesta, voglia, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1700/2018 del 7/12/2018 nel giudizio R.G. n. 38668/2016, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare la domanda di revocatoria dell'atto 15/07/2011 n. 95605/12470 Rep. a rogito dott. Persona_1
Notaio in Milano per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto:
Ordinare la cancellazione della trascrizione 24/11/2016 nn. 133492/84610 in essere presso la Conservatoria di Milano
1. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale, indicando come testimone la sig.ra
(Bussero, v.le Europa n. 21/B), sulle seguenti circostanze: Testimone_1
a)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
b)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>
15.07.2011, con il quale il sig. ha venduto alla sorella la nuda proprietà dell'appartamento in CP_1 CP_2
Milano alla via Padova n. 204, piano quinto, riservandosene il diritto di abitazione, era già stato pagato dalla sig.ra il 25.07.2003 con un assegno circolare >>; CP_2
c)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
d)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>; CP_2
e)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
f)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>
pagina 3 di 12 convenuta depositato come documento sub 8) unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, cpc, che la S.V. mostra al teste>>
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi professionali ex DM 55 / 2014, spese generali del 15% ex art. 2 del DM citato, oltre C.P.A. ed IVA. “
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., , Parte_1 [...]
(in qualità di creditrice, già TA NO SP e d'ora in avanti, per semplicità Parte_1 espositiva, solamente ) riassumeva nei confronti di (debitore), della Curatela CP_5 CP_1 dell'eredità giacente di (ossia della sorella deceduta in data 21.8.20221) e di il CP_2 CP_3 presente giudizio rubricato al N.R.G. 1001/2024, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sez. seconda civile n. 686/2024 depositata in data 9.1.2024 che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da e dichiarati assorbiti i rimanenti due, aveva cassato la sentenza della CP_1 CP_2
Corte d'Appello di Milano n. 4562/2019 pubblicata il 15.11.2019 in relazione al motivo accolto e rinviato alla medesima sezione della Corte, comunque in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Anche in seguito alla medesima sentenza della Corte di Cassazione, proponeva atto di CP_1 citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. nei confronti di della Curatela dell'eredità giacente di CP_5
di e , instaurando il procedimento rubricato RG n. CP_2 CP_3 CP_4
1080/2024 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituivano con separate comparse di risposta la Curatela dell'eredità giacente di (in data CP_2
31.07.2024) e (in data 31.07.2024), chiedendo il rigetto di tutte le domande della CP_1 controparte, con vittoria di spese.
In data 21.11.2024, la Corte, dopo aver dichiarato la contumacia di e di CP_3 CP_4 riuniva alla presente causa il procedimento rubricato RG n. 1080/2024 e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza cartolare del 20/02/2025 che veniva poi rinviata alla successiva udienza del
20.03.2025. Verificata la regolarità della precisazione delle conclusioni la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. All'esito la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.06.2025
Quanto ai precedenti gradi di giudizio, si espongono le seguenti circostanze:
-Giudizio di primo grado 1 Dopo aver depositato istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente di che veniva nominato dal Tribunale di Milano CP_2 con decreto del 27.3.2024 pagina 4 di 12 TA NO SP conveniva in giudizio e la di lui sorella chiedendo al CP_1 CP_2
Tribunale di Milano di accertare la simulazione del contratto di compravendita tra questi stipulato o, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di vantare nei confronti di (quale socio illimitatamente responsabile della Ricci CP_1
Trasporti S.N.C.) un credito pari a € 1.593.391,77 in ragione del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative al periodo 2007-2012;
- che, in data 18.05.2011, notificava al debitore la prima cartella di pagamento;
CP_1
- che, in data 15.11.2011, alienava alla sorella la nuda proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile in cui abitava a Milano (riservandosi il diritto di abitazione vitalizio), per la somma complessiva di € 75.000,00 che, secondo quanto dichiarato dalle parti in sede di stipula, era già stata versata in data antecedente al 4.07.2006;
Sosteneva, dunque, che non essendovi prova del pagamento del prezzo, l'atto dispositivo del 15.11.2011 rappresentava una vendita simulata, e che, in ogni caso, ledendo detta operazione la garanzia patrimoniale generica del proprio debitore, sussistevano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria, e ciò anche alla luce del fatto che, nel medesimo periodo, CP_1 aveva realizzato altre operazioni volte a depauperarne il patrimonio.
[...]
Con sentenza n. 1700/2018, pubblicata il 17.02.2018, il Tribunale di Milano, rigettava la domanda di simulazione e accoglieva la domanda subordinata ex art. 2901 c.c..
In particolare, dopo aver ritenuto sussistente la prova del credito intimato, ha qualificato l'atto dispositivo oggetto di causa quale atto a titolo gratuito, non ritenendo fornita la prova che la somma corrisposta da in data antecedente al 2006 fosse effettivamente imputabile all'operazione economica CP_2 oggetto di causa. Ha, quindi, ritenuto sussistenti tutti i requisisti richiesti dalla normativa civilistica ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria di un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito: ossia l'eventus damni e la consapevolezza in capo al solo debitore del CP_1 pregiudizio che l'atto dispositivo in esame avrebbe arrecato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
Con sentenza n. 4562/2019 pubblicata il 15.11.2019, la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi sull'appello proposto da e confermava integralmente la pronuncia di prime cure. CP_1 CP_2
La Corte, dopo aver dato atto della necessità di verificare in concreto (e non in astratto alla luce della fattispecie negoziale adottata dalle parti) la natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, ha ritenuto che, stante l'assenza di prova del pagamento del corrispettivo, il trasferimento oggetto di causa fosse qualificabile quale un atto a titolo gratuito. Conseguentemente, ritenendo sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del solo debitore (e non anche del CP_1
pagina 5 di 12 terzo beneficiario) del pregiudizio in concreto arrecato alle ragioni del creditore, ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.
Con ricorso del 4/07/2020, e hanno adito la Suprema Corte di CP_1 CP_2
Cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la qualificazione della compravendita oggetto di revocatoria quale atto a titolo gratuito, e ribadendo, con il secondo e terzo motivo di ricorso, l'errata applicazione dei principi in ordine al riparto dell'onere della prova.
Come sopra già accennato, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 686/2024 depositata il
9.1.2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava con rinvio alla Corte d'Appello di Milano la sentenza impugnata, affermando il seguente principio di diritto: “Correttamente il ricorso argomenta le proprie censure in forza della distinzione tra azione di simulazione ed azione revocatoria, segnalando che la prima trova il suo fatto costitutivo nella divergenza voluta dalle parti tra la dichiarazione espressa nel negozio e la loro reale intenzione di non voler concludere alcun negozio ovvero di stipularne uno diverso, mente la seconda ha per oggetto il negozio così come espresso dalla dichiarazione, avendo come presupposto un atto negoziale realmente esistente per come rappresentato nell'atto. Ne discende che
l'azione revocatoria, come non comporta alcun accertamento sulla validità dell'atto impugnato, non consente di ravvisare divergenze tra la reale volontà delle parti e quanto dalle stesse dichiarato nell'atto, potendo tale situazione farsi emergere solo con l'azione contrattuale.
Appare quindi errata, perché esorbitante dai poteri di accertamento devoluti al giudice con la domanda di revocazione, la decisione impugnata che ha qualificato la compravendita come atto a titolo gratuito sulla base del rilievo che i contraenti non aveva dato prova del pagamento del prezzo, in contrasto con la dichiarazione negoziale che dava atto del suo avvenuto versamento”
Il presente giudizio di rinvio
Con il proprio ricorso in riassunzione, insiste in ordine alla fondatezza della propria domanda di CP_5 revocatoria sostenendo che, anche qualificando l'atto dispositivo in esame quale atto a titolo oneroso, sussistano tutti i requisiti richiesti dalla normativa civilistica ai fini del suo accoglimento focalizzandosi, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente risultante da CP_2 numerosi elementi, tra cui:
- il rapporto di parentela esistente tra venditore e acquirente, tale da far presumere la conoscenza di quest'ultima del consistente stato debitorio nel quale versava il fratello al momento della stipula;
- la singolare concatenazione temporale tra i vari eventi, per aver le parti formalizzato la vendita dell'immobile solamente due mesi dopo la notifica della prima cartella di pagamento (18.05.2011);
- le ambigue modalità di pagamento del prezzo di vendita, versato ben otto anni prima della stipula del contratto;
- la costituzione di un diritto di abitazione che ha consentito al contribuente di continuare a godere dell'immobile de quo anche a seguito dell'alienazione stessa;
pagina 6 di 12 - la sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato.
chiede invece, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, il rigetto della domanda CP_1 di revocatoria, sostenendo la mancanza di prova in ordine al fatto che la terza fosse a CP_2 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso la compravendita oggetto di revocatoria e ciò alla luce, tra le altre cose, del fatto che i debiti di non erano personali, ma CP_1 derivavano dall'essere egli socio della ” e che, dunque, non Controparte_6 essendo né socio né Amministratore della menzionata società, non poteva essere al corrente CP_2 dell'esposizione debitoria del fratello e conseguentemente del pregiudizio del creditore.
A sua volta il curatore dell'eredità giacente di sottolinea la mancanza di prova della scientia CP_2 damni in capo alla terza acquirente, non essendo indice sufficiente per considerare verosimile la conoscenza reciproca delle situazioni debitorie la mera parentela. Inoltre, afferma come sia assolutamente legittimo acquistare un diritto reale minore pagando un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario per l'acquisto della piena proprietà di cui, peraltro, non è mai stata contestata la congruità e parimenti, chiede, quindi, il rigetto della domanda di CP_5
OPINIONE DELLA CORTE
I. Occorre preliminarmente precisare come, in sede di giudizio di rinvio, è preclusa alle parti la possibilità di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è pertanto consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n.
5381/2011).
Conseguentemente, questa Corte è chiamata a valutare unicamente la fondatezza della domanda di revocatoria svolta da alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, CP_5 avendo l'azione ex art. 2901 c.c. come presupposto un atto negoziale realmente esistente per come rappresentato, sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ravvisare divergenze tra la reale volontà delle parti e quanto dalle stesse dichiarato nell'atto e, dunque, la possibilità di qualificare la compravendita oggetto di causa quale atto a titolo gratuito.
La Corte è, dunque, tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso, ossia: l'esistenza di un credito;
la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, nonché, dell'elemento soggettivo sia in capo al debitore che in capo al terzo acquirente. pagina 7 di 12 Nessuna considerazione deve essere invece fatta in ordine alla fondatezza della domanda di simulazione svolta in via principale in primo grado di giudizio in quanto, non avendo le parti impugnato la decisione di rigetto adottata dal Tribunale, questa risulta ormai coperta dal giudicato.
II. Ciò premesso, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, può pacificamente affermarsi che l'atto dispositivo oggetto di causa sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito vantato da la cui sussistenza, oltre a non essere stata oggetto di impugnazione, risulta ben dimostrata dai 14 CP_5 estratti di ruolo2 depositati da unitamente al prospetto riepilogativo contenente i dati identificativi CP_5 delle cartelle di pagamento (cfr. docc. 14, 18 nonché docc. 15-16-17 fasc. . CP_5
Il credito per la cui tutela ha agito in revocatoria è stato infatti maturato nel periodo intercorrente tra CP_5 il 2007 e il 2012, ossia ben prima del rogito dell'atto di compravendita oggetto di causa, che risulta datato
15.11.2011.
Né, ai fini della qualifica dell'atto dispositivo quale atto anteriore al sorgere del credito, può valorizzarsi il fatto che il versamento del prezzo pattuito sia avvenuto nel 2003, ossia otto anni prima la stipula del contratto. L'atto di compravendita immobiliare richiede infatti la forma scritta ai fini della sua validità e, conseguentemente, non essendo stato prodotto in atti alcun contratto preliminare o altrimenti alcuna scrittura privata attraverso cui le parti si davano reciprocamente atto dell'impegno assunto, la stessa deve ritenersi conclusa solamente alla data del rogito.
III. Conseguentemente, accertata la posteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria esperita è rappresentato, sia per il debitore che per il terzo acquirente, non dalla partecipatio fraudis come erroneamente sostenuto dal Curatore dell'eredità giacente, bensì, dalla generica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non invece nella specifica volontà di preordinare l'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, tale requisito soggettivo, la cui prova, sia per il debitore che per il terzo (le cui posizioni si accumunano sotto tale aspetto) “può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. n. 16221/2019), si ritiene pienamente integrato.
III.I Ora, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, basti in tale sede osservare che la previsione di arrecare un danno, anche solo potenziale, alle ragioni creditorie (cfr. sul punto Cass., n.
13343/2015) ben emerge dal fatto che lo pienamente a conoscenza della sua esposizione CP_1 debitoria (essendogli stata notificata in data 18.05.201 la prima cartella di pagamento), nel medesimo arco temporale ha provveduto, da un lato, a spogliarsi della proprietà dell'immobile in cui risiedeva a fronte di 2 che costituisce titolo esecutivo ex art. 49 d.p.r. 602/1973 pagina 8 di 12 un prezzo pagato otto anni prima e, dall'altro, a costituire un fondo patrimoniale in cui far confluire i suoi restanti beni, depauperando così interamente il proprio patrimonio.
III.II Si ritiene, altresì, integrato l'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. in capo alla terza acquirente come dimostrato da diversi elementi presuntivi che, congiuntamente valutati, fanno ben CP_2 emergere la generica consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso l'atto dispositivo compiuto, “non essendo invece necessaria la prova della collusione tra terzo e debitore” (Cass.
n.1897/2023).
Va in primo luogo osservato che, tra dette presunzioni, assume un particolare rilievo “la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359/2009).
Non può quindi ignorarsi lo stretto vincolo parentale che lega i soggetti che hanno posto in essere la compravendita oggetto di revocatoria. Emerge infatti dalla documentazione e dalle allegazioni delle stesse parti che, oltre a far parte della medesima famiglia nucleare d'origine (essendo fratelli) e a risiedere nello stesso comune (elemento valorizzato da numerosa giurisprudenza, tra cui si riporta Cass. n. 16221/2019), tra i fratelli sussisteva un intenso rapporto di fiducia e un legame particolarmente stretto da rendere CP_2
“estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”. Ciò si desume in particolare dal fatto che aveva versato il prezzo per l'acquisto della nuda proprietà CP_2 di un immobile in cui il fratello già risiedeva - e avrebbe continuato a risiedere - ben 8 anni prima della stipula formale dell'atto di compravendita, e ciò senza che tale accordo fosse stato in alcun modo formalizzato o altrimenti cristallizzato in una scrittura privata, ossia senza che fosse stata prodotta alcuna documentazione che tutelasse e la sua posizione creditoria.
A tal fine, non rilevano le argomentazioni di e della Curatela dell'eredità giacente di CP_1 in ordine al fatto che, derivando i debiti di dall'essere egli socio della società CP_2 CP_1 di persone e non essendo né socio né Controparte_6 CP_2 amministratore di tale società, la stessa non poteva essere al corrente dell'esposizione debitoria del fratello.
In merito, la giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nel ritenere che, ai fini della revoca di un atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. n. 28423/2021).
Conseguentemente, appare irrilevante il fatto che in quanto estranea alla menzionata CP_2 società, non fosse a conoscenza dei debiti da questa contratti. Ciò che rileva è esclusivamente il fatto che la stessa potesse essere a conoscenza del fatto che la stipula dell'atto dispositivo in esame - con cui il fratello, pagina 9 di 12 socio di una società di persone, si spogliava della proprietà dell'immobile in cui abitava (mantenendovi purtuttavia il diritto di abitazione) a fronte di un prezzo già ricevuto ben otto anni prima - diminuisse la garanzia patrimoniale generica di CP_1
Ferma restando la pregnante rilevanza presuntiva del rapporto di parentela sussistente tra e CP_2
e ferma restando la preclusione per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla sola azione CP_1 revocatoria di qualificare la compravendita come atto a titolo gratuito, non possono in ogni caso passare inosservate le diverse anomalie che hanno caratterizzato la conclusione dell'atto dispositivo in esame e che fanno dunque presumere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla terza CP_2
Secondo la prospettazione delle parti, il 25.07.2003 avrebbe versato la somma di €75.000 per CP_2
l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in cui già risiedeva e avrebbe continuato a risiedere il fratello.
Come sopra già accennato, tale acquisto non sarebbe, tuttavia, stato formalizzato o altrimenti documentato in nessuna maniera (non essendo stata prodotta in atti alcuna scrittura privata o alcun preliminare volto a dare atto del reciproco impegno assunto dalle parti), e ciò sino al 15.11.2011, ossia ben otto anni dopo il versamento del prezzo pattuito, ma solamente due mesi dopo la notifica a della prima CP_1 cartella di pagamento (avvenuta in data 18.05.2011).
A ciò si aggiunga che, secondo gli stessi calcoli effettuati da il valore della nuda proprietà CP_1 nel 2003 era pari a € 46.500,00, ossia un importo ben inferiore a quello corrisposto di € 75.00,00 e, nonostante tale divergenza di prezzo, i fratelli non hanno provveduto a formalizzare l'accordo assunto attraverso alcun tipo di scrittura.
Ad opinione della Corte, dunque, tutti gli elementi sopra esposti, congiuntamente valutati, rendono inverosimile la circostanza che il terzo non potesse conoscere del fatto che, attraverso l'atto dispositivo in esame (contratto di vendita del 2011), il fratello debitore contribuisse a diminuire la sua garanzia patrimoniale generica.
III. Da ultimo, con riferimento al requisito oggettivo dell'eventus damni, fermo restando che il capo della sentenza di primo grado che ne accertava la sussistenza non è stato oggetto di impugnazione, è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza, lo stesso può ritenersi integrato ogni qual volta l'atto dispositivo oggetto di revocatoria abbia avuto l'effetto di pregiudicare o, comunque, di ostacolare le ragioni del proprio creditore, anche determinando una “maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr. Cass. n.
31654/2019).
Nel caso di specie, anche alla luce di tutte le osservazioni sopra svolte, si osserva che tale pregiudizio ben sussiste, essendosi il debitore spogliato sia della proprietà dell'immobile in cui risiedeva, e CP_1 per il quale aveva ricevuto il prezzo pattuito ben 8 anni prima, sia del suo patrimonio residuo, fatto confluire in un fondo patrimoniale costituito nel medesimo periodo, con evidenti ricadute sulla possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di soddisfare il proprio credito. A ciò si aggiunga che lo stesso non ha in pagina 10 di 12 alcun modo fornito in atti la prova (il cui onere grava sul debitore) in ordine alla capienza residua del patrimonio onde soddisfare le ragioni creditorie.
Risultando dunque integrati tutti gli elementi richiesti ex art. 2901 c.c. ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria deve, dunque, accogliersi la relativa domanda formulata da CP_5
V. Quanto alle spese di lite, queste vanno poste per tutti i gradi di giudizio a carico di e CP_1 della Curatela dell'eredità giacente di in quanto parti soccombenti e si liquidano per i CP_2 precedenti primo e secondo grado nei medesimi importi da ritenersi congrui e per il giudizio di legittimità e di rinvio secondo i parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche, in relazione al valore di causa, determinato sulla base del credito per il quale si agisce (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014), applicando i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n 686/2024 della
Corte di Cassazione depositata in data 9.01.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti sulle domande ed eccezioni proposte così provvede:
1) accoglie la domanda di e, Parte_1 pertanto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del contratto di compravendita con riserva di diritto di abitazione stipulato tra e in data 15.7.2011 con atto CP_1 CP_2 notarile (Notaio ) repertorio 95605, raccolta 12470, registrato il 20.7.2011 serie IT Persona_1 numero 23418, sottonumero 0, avente ad oggetto il seguente immobile (meglio descritto sub doc. 11 fascicolo : appartamento ad uso abitazione sito in Milano (MI), Via Padova n. 204 posto al piano CP_5 quinto, composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano di solaio al piano sottotetto, censito al
Catasto Fabbricati: foglio 204 (duecentoquattro), particella 1 (uno), subalterno 27 (ventisette), zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, Vani 4,5, Rendita catastale euro 604,25 (seicentoquattro virgola venticinque), Via Padova n.204, piano 5/6. Coerenze da nord in senso orario: (i) dell'appartamento: Via
Padova; Via G. B. de la Salle;
cortile comune e appartamento sub. 31 o già sub. 31; pianerottolo d'accesso e appartamento sub. 29 o già sub. 29; (ii) del solaio: solaio di terzi;
via G. B. de la Salle;
proprietà di terzi;
corridoio comune d'accesso.
2) condanna e la Curatela dell'eredità giacente di in solido tra CP_1 CP_2 loro a rifondere a , le spese di lite Parte_1 Parte_1 che si liquidano: -quanto al primo grado in complessivi €21.424,00 per compensi professionali, quanto al grado di appello in complessivi € 22.917,00 per compensi professionali;
-quanto al giudizio di cassazione in complessivi €18.206,00 per compensi professionali e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 24.064,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
pagina 11 di 12 3) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, 18 giugno 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Anna Mantovani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al numero di ruolo generale sopra riportato riunite, promosse
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di Via Freguglia n. 1 in Milano P.IVA_2
APPELLANTE/APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Schino CP_1 C.F._1
(C.F. ) e Vincenzo Conforti (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla via Pirandello n. 8,
APPELLATO/APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
(C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bossi (CF ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pier Lombardo n. 7
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
(CF ) E (C.F. CP_3 C.F._6 CP_4
C.F._7
APPELLATI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di il contratto di compravendita con riserva di diritto di abitazione stipulato Parte_1 tra e in data 15.7.2011 con atto notarile (Notaio repertorio 95605, CP_1 CP_2 Persona_1 raccolta 12470, registrato il 20.7.2011 serie IT numero 23418, sottonumero 0, avente ad oggetto il seguente immobile
(meglio descritto sub doc. 11): appartamento ad uso abitazione sito in Milano (MI), Via Padova n. 204 posto al piano quinto, composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano di solaio al piano sottotetto, censito al Catasto Fabbricati: foglio
204 (duecentoquattro), particella 1 (uno), subalterno 27 (ventisette), zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, Vani 4,5,
Rendita catastale euro 604,25 (seicentoquattro virgola venticinque), Via Padova n.204, piano 5/6. Coerenze da nord in senso orario: (i) dell'appartamento: Via Padova;
Via G. B. de la Salle;
cortile comune e appartamento sub. 31 o già sub.
31; pianerottolo d'accesso e appartamento sub. 29 o già sub. 29; (ii) del solaio: solaio di terzi;
via G. B. de la Salle;
proprietà di terzi;
corridoio comune d'accesso. Con vittoria di spese e onorari della presente causa e di tutte le fasi del procedimento”
Conclusioni per CP_1
“Gli Avvocati si riportano a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta e che, ad ogni buon conto, di seguito si trascrivono:
A)- rigettare la domanda di revocatoria perché infondata;
B)- ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Milano di cui alla nota di trascrizione all' Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare Parte_1 di Milano 1, Registro Generale n. 76540, Registro Particolare n. 51764, Presentazione n. 2 del 23.11.2016, in favore di
TA NO SP (c.f. contro (c.f. ) e (c.f. P.IVA_3 CP_1 C.F._1 CP_2
); C.F._4
C)- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e dell'odierno procedimento di rinvio, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Vittorio Schino e Vincenzo Conforti, anticipatari nei vari gradi, ferma restando quanto ai precedenti gradi di merito la quantificazione delle stesse operata nelle rispettive sedi.
GIUDIZIO R.G. N. 1080/2024
Gli Avvocati si riportano a quelle rassegnate con l'atto di rinnovazione dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. datato 15.04.2024 e che, ad ogni buon conto, di seguito si trascrivono:
A)- rigettare la domanda di revocatoria perché infondata;
pagina 2 di 12 B)- ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Milano il
29.06.2016;
C)- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e dell'odierno procedimento di rinvio, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Vittorio Schino e Vincenzo Conforti, anticipatari nei vari gradi, ferma restando quanto ai gradi precedenti la quantificazione delle stesse operata nelle rispettive sedi”
Conclusioni per Parte_2
“affinché la Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa deduzione, eccezione, istanza o richiesta, voglia, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1700/2018 del 7/12/2018 nel giudizio R.G. n. 38668/2016, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare la domanda di revocatoria dell'atto 15/07/2011 n. 95605/12470 Rep. a rogito dott. Persona_1
Notaio in Milano per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto:
Ordinare la cancellazione della trascrizione 24/11/2016 nn. 133492/84610 in essere presso la Conservatoria di Milano
1. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale, indicando come testimone la sig.ra
(Bussero, v.le Europa n. 21/B), sulle seguenti circostanze: Testimone_1
a)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
b)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>
15.07.2011, con il quale il sig. ha venduto alla sorella la nuda proprietà dell'appartamento in CP_1 CP_2
Milano alla via Padova n. 204, piano quinto, riservandosene il diritto di abitazione, era già stato pagato dalla sig.ra il 25.07.2003 con un assegno circolare >>; CP_2
c)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
d)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>; CP_2
e)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>>;
f)- <<se vero che sin dal il sig. abita nell in milano alla via padova n. quinto cp_1 piano>
pagina 3 di 12 convenuta depositato come documento sub 8) unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, cpc, che la S.V. mostra al teste>>
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi professionali ex DM 55 / 2014, spese generali del 15% ex art. 2 del DM citato, oltre C.P.A. ed IVA. “
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., , Parte_1 [...]
(in qualità di creditrice, già TA NO SP e d'ora in avanti, per semplicità Parte_1 espositiva, solamente ) riassumeva nei confronti di (debitore), della Curatela CP_5 CP_1 dell'eredità giacente di (ossia della sorella deceduta in data 21.8.20221) e di il CP_2 CP_3 presente giudizio rubricato al N.R.G. 1001/2024, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sez. seconda civile n. 686/2024 depositata in data 9.1.2024 che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da e dichiarati assorbiti i rimanenti due, aveva cassato la sentenza della CP_1 CP_2
Corte d'Appello di Milano n. 4562/2019 pubblicata il 15.11.2019 in relazione al motivo accolto e rinviato alla medesima sezione della Corte, comunque in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Anche in seguito alla medesima sentenza della Corte di Cassazione, proponeva atto di CP_1 citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. nei confronti di della Curatela dell'eredità giacente di CP_5
di e , instaurando il procedimento rubricato RG n. CP_2 CP_3 CP_4
1080/2024 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituivano con separate comparse di risposta la Curatela dell'eredità giacente di (in data CP_2
31.07.2024) e (in data 31.07.2024), chiedendo il rigetto di tutte le domande della CP_1 controparte, con vittoria di spese.
In data 21.11.2024, la Corte, dopo aver dichiarato la contumacia di e di CP_3 CP_4 riuniva alla presente causa il procedimento rubricato RG n. 1080/2024 e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza cartolare del 20/02/2025 che veniva poi rinviata alla successiva udienza del
20.03.2025. Verificata la regolarità della precisazione delle conclusioni la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. All'esito la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.06.2025
Quanto ai precedenti gradi di giudizio, si espongono le seguenti circostanze:
-Giudizio di primo grado 1 Dopo aver depositato istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente di che veniva nominato dal Tribunale di Milano CP_2 con decreto del 27.3.2024 pagina 4 di 12 TA NO SP conveniva in giudizio e la di lui sorella chiedendo al CP_1 CP_2
Tribunale di Milano di accertare la simulazione del contratto di compravendita tra questi stipulato o, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di vantare nei confronti di (quale socio illimitatamente responsabile della Ricci CP_1
Trasporti S.N.C.) un credito pari a € 1.593.391,77 in ragione del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative al periodo 2007-2012;
- che, in data 18.05.2011, notificava al debitore la prima cartella di pagamento;
CP_1
- che, in data 15.11.2011, alienava alla sorella la nuda proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile in cui abitava a Milano (riservandosi il diritto di abitazione vitalizio), per la somma complessiva di € 75.000,00 che, secondo quanto dichiarato dalle parti in sede di stipula, era già stata versata in data antecedente al 4.07.2006;
Sosteneva, dunque, che non essendovi prova del pagamento del prezzo, l'atto dispositivo del 15.11.2011 rappresentava una vendita simulata, e che, in ogni caso, ledendo detta operazione la garanzia patrimoniale generica del proprio debitore, sussistevano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria, e ciò anche alla luce del fatto che, nel medesimo periodo, CP_1 aveva realizzato altre operazioni volte a depauperarne il patrimonio.
[...]
Con sentenza n. 1700/2018, pubblicata il 17.02.2018, il Tribunale di Milano, rigettava la domanda di simulazione e accoglieva la domanda subordinata ex art. 2901 c.c..
In particolare, dopo aver ritenuto sussistente la prova del credito intimato, ha qualificato l'atto dispositivo oggetto di causa quale atto a titolo gratuito, non ritenendo fornita la prova che la somma corrisposta da in data antecedente al 2006 fosse effettivamente imputabile all'operazione economica CP_2 oggetto di causa. Ha, quindi, ritenuto sussistenti tutti i requisisti richiesti dalla normativa civilistica ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria di un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito: ossia l'eventus damni e la consapevolezza in capo al solo debitore del CP_1 pregiudizio che l'atto dispositivo in esame avrebbe arrecato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
Con sentenza n. 4562/2019 pubblicata il 15.11.2019, la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi sull'appello proposto da e confermava integralmente la pronuncia di prime cure. CP_1 CP_2
La Corte, dopo aver dato atto della necessità di verificare in concreto (e non in astratto alla luce della fattispecie negoziale adottata dalle parti) la natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, ha ritenuto che, stante l'assenza di prova del pagamento del corrispettivo, il trasferimento oggetto di causa fosse qualificabile quale un atto a titolo gratuito. Conseguentemente, ritenendo sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del solo debitore (e non anche del CP_1
pagina 5 di 12 terzo beneficiario) del pregiudizio in concreto arrecato alle ragioni del creditore, ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.
Con ricorso del 4/07/2020, e hanno adito la Suprema Corte di CP_1 CP_2
Cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la qualificazione della compravendita oggetto di revocatoria quale atto a titolo gratuito, e ribadendo, con il secondo e terzo motivo di ricorso, l'errata applicazione dei principi in ordine al riparto dell'onere della prova.
Come sopra già accennato, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 686/2024 depositata il
9.1.2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava con rinvio alla Corte d'Appello di Milano la sentenza impugnata, affermando il seguente principio di diritto: “Correttamente il ricorso argomenta le proprie censure in forza della distinzione tra azione di simulazione ed azione revocatoria, segnalando che la prima trova il suo fatto costitutivo nella divergenza voluta dalle parti tra la dichiarazione espressa nel negozio e la loro reale intenzione di non voler concludere alcun negozio ovvero di stipularne uno diverso, mente la seconda ha per oggetto il negozio così come espresso dalla dichiarazione, avendo come presupposto un atto negoziale realmente esistente per come rappresentato nell'atto. Ne discende che
l'azione revocatoria, come non comporta alcun accertamento sulla validità dell'atto impugnato, non consente di ravvisare divergenze tra la reale volontà delle parti e quanto dalle stesse dichiarato nell'atto, potendo tale situazione farsi emergere solo con l'azione contrattuale.
Appare quindi errata, perché esorbitante dai poteri di accertamento devoluti al giudice con la domanda di revocazione, la decisione impugnata che ha qualificato la compravendita come atto a titolo gratuito sulla base del rilievo che i contraenti non aveva dato prova del pagamento del prezzo, in contrasto con la dichiarazione negoziale che dava atto del suo avvenuto versamento”
Il presente giudizio di rinvio
Con il proprio ricorso in riassunzione, insiste in ordine alla fondatezza della propria domanda di CP_5 revocatoria sostenendo che, anche qualificando l'atto dispositivo in esame quale atto a titolo oneroso, sussistano tutti i requisiti richiesti dalla normativa civilistica ai fini del suo accoglimento focalizzandosi, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente risultante da CP_2 numerosi elementi, tra cui:
- il rapporto di parentela esistente tra venditore e acquirente, tale da far presumere la conoscenza di quest'ultima del consistente stato debitorio nel quale versava il fratello al momento della stipula;
- la singolare concatenazione temporale tra i vari eventi, per aver le parti formalizzato la vendita dell'immobile solamente due mesi dopo la notifica della prima cartella di pagamento (18.05.2011);
- le ambigue modalità di pagamento del prezzo di vendita, versato ben otto anni prima della stipula del contratto;
- la costituzione di un diritto di abitazione che ha consentito al contribuente di continuare a godere dell'immobile de quo anche a seguito dell'alienazione stessa;
pagina 6 di 12 - la sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato.
chiede invece, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, il rigetto della domanda CP_1 di revocatoria, sostenendo la mancanza di prova in ordine al fatto che la terza fosse a CP_2 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso la compravendita oggetto di revocatoria e ciò alla luce, tra le altre cose, del fatto che i debiti di non erano personali, ma CP_1 derivavano dall'essere egli socio della ” e che, dunque, non Controparte_6 essendo né socio né Amministratore della menzionata società, non poteva essere al corrente CP_2 dell'esposizione debitoria del fratello e conseguentemente del pregiudizio del creditore.
A sua volta il curatore dell'eredità giacente di sottolinea la mancanza di prova della scientia CP_2 damni in capo alla terza acquirente, non essendo indice sufficiente per considerare verosimile la conoscenza reciproca delle situazioni debitorie la mera parentela. Inoltre, afferma come sia assolutamente legittimo acquistare un diritto reale minore pagando un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario per l'acquisto della piena proprietà di cui, peraltro, non è mai stata contestata la congruità e parimenti, chiede, quindi, il rigetto della domanda di CP_5
OPINIONE DELLA CORTE
I. Occorre preliminarmente precisare come, in sede di giudizio di rinvio, è preclusa alle parti la possibilità di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è pertanto consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n.
5381/2011).
Conseguentemente, questa Corte è chiamata a valutare unicamente la fondatezza della domanda di revocatoria svolta da alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, CP_5 avendo l'azione ex art. 2901 c.c. come presupposto un atto negoziale realmente esistente per come rappresentato, sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ravvisare divergenze tra la reale volontà delle parti e quanto dalle stesse dichiarato nell'atto e, dunque, la possibilità di qualificare la compravendita oggetto di causa quale atto a titolo gratuito.
La Corte è, dunque, tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso, ossia: l'esistenza di un credito;
la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, nonché, dell'elemento soggettivo sia in capo al debitore che in capo al terzo acquirente. pagina 7 di 12 Nessuna considerazione deve essere invece fatta in ordine alla fondatezza della domanda di simulazione svolta in via principale in primo grado di giudizio in quanto, non avendo le parti impugnato la decisione di rigetto adottata dal Tribunale, questa risulta ormai coperta dal giudicato.
II. Ciò premesso, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, può pacificamente affermarsi che l'atto dispositivo oggetto di causa sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito vantato da la cui sussistenza, oltre a non essere stata oggetto di impugnazione, risulta ben dimostrata dai 14 CP_5 estratti di ruolo2 depositati da unitamente al prospetto riepilogativo contenente i dati identificativi CP_5 delle cartelle di pagamento (cfr. docc. 14, 18 nonché docc. 15-16-17 fasc. . CP_5
Il credito per la cui tutela ha agito in revocatoria è stato infatti maturato nel periodo intercorrente tra CP_5 il 2007 e il 2012, ossia ben prima del rogito dell'atto di compravendita oggetto di causa, che risulta datato
15.11.2011.
Né, ai fini della qualifica dell'atto dispositivo quale atto anteriore al sorgere del credito, può valorizzarsi il fatto che il versamento del prezzo pattuito sia avvenuto nel 2003, ossia otto anni prima la stipula del contratto. L'atto di compravendita immobiliare richiede infatti la forma scritta ai fini della sua validità e, conseguentemente, non essendo stato prodotto in atti alcun contratto preliminare o altrimenti alcuna scrittura privata attraverso cui le parti si davano reciprocamente atto dell'impegno assunto, la stessa deve ritenersi conclusa solamente alla data del rogito.
III. Conseguentemente, accertata la posteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria esperita è rappresentato, sia per il debitore che per il terzo acquirente, non dalla partecipatio fraudis come erroneamente sostenuto dal Curatore dell'eredità giacente, bensì, dalla generica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non invece nella specifica volontà di preordinare l'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, tale requisito soggettivo, la cui prova, sia per il debitore che per il terzo (le cui posizioni si accumunano sotto tale aspetto) “può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. n. 16221/2019), si ritiene pienamente integrato.
III.I Ora, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, basti in tale sede osservare che la previsione di arrecare un danno, anche solo potenziale, alle ragioni creditorie (cfr. sul punto Cass., n.
13343/2015) ben emerge dal fatto che lo pienamente a conoscenza della sua esposizione CP_1 debitoria (essendogli stata notificata in data 18.05.201 la prima cartella di pagamento), nel medesimo arco temporale ha provveduto, da un lato, a spogliarsi della proprietà dell'immobile in cui risiedeva a fronte di 2 che costituisce titolo esecutivo ex art. 49 d.p.r. 602/1973 pagina 8 di 12 un prezzo pagato otto anni prima e, dall'altro, a costituire un fondo patrimoniale in cui far confluire i suoi restanti beni, depauperando così interamente il proprio patrimonio.
III.II Si ritiene, altresì, integrato l'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. in capo alla terza acquirente come dimostrato da diversi elementi presuntivi che, congiuntamente valutati, fanno ben CP_2 emergere la generica consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso l'atto dispositivo compiuto, “non essendo invece necessaria la prova della collusione tra terzo e debitore” (Cass.
n.1897/2023).
Va in primo luogo osservato che, tra dette presunzioni, assume un particolare rilievo “la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359/2009).
Non può quindi ignorarsi lo stretto vincolo parentale che lega i soggetti che hanno posto in essere la compravendita oggetto di revocatoria. Emerge infatti dalla documentazione e dalle allegazioni delle stesse parti che, oltre a far parte della medesima famiglia nucleare d'origine (essendo fratelli) e a risiedere nello stesso comune (elemento valorizzato da numerosa giurisprudenza, tra cui si riporta Cass. n. 16221/2019), tra i fratelli sussisteva un intenso rapporto di fiducia e un legame particolarmente stretto da rendere CP_2
“estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”. Ciò si desume in particolare dal fatto che aveva versato il prezzo per l'acquisto della nuda proprietà CP_2 di un immobile in cui il fratello già risiedeva - e avrebbe continuato a risiedere - ben 8 anni prima della stipula formale dell'atto di compravendita, e ciò senza che tale accordo fosse stato in alcun modo formalizzato o altrimenti cristallizzato in una scrittura privata, ossia senza che fosse stata prodotta alcuna documentazione che tutelasse e la sua posizione creditoria.
A tal fine, non rilevano le argomentazioni di e della Curatela dell'eredità giacente di CP_1 in ordine al fatto che, derivando i debiti di dall'essere egli socio della società CP_2 CP_1 di persone e non essendo né socio né Controparte_6 CP_2 amministratore di tale società, la stessa non poteva essere al corrente dell'esposizione debitoria del fratello.
In merito, la giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nel ritenere che, ai fini della revoca di un atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. n. 28423/2021).
Conseguentemente, appare irrilevante il fatto che in quanto estranea alla menzionata CP_2 società, non fosse a conoscenza dei debiti da questa contratti. Ciò che rileva è esclusivamente il fatto che la stessa potesse essere a conoscenza del fatto che la stipula dell'atto dispositivo in esame - con cui il fratello, pagina 9 di 12 socio di una società di persone, si spogliava della proprietà dell'immobile in cui abitava (mantenendovi purtuttavia il diritto di abitazione) a fronte di un prezzo già ricevuto ben otto anni prima - diminuisse la garanzia patrimoniale generica di CP_1
Ferma restando la pregnante rilevanza presuntiva del rapporto di parentela sussistente tra e CP_2
e ferma restando la preclusione per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla sola azione CP_1 revocatoria di qualificare la compravendita come atto a titolo gratuito, non possono in ogni caso passare inosservate le diverse anomalie che hanno caratterizzato la conclusione dell'atto dispositivo in esame e che fanno dunque presumere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla terza CP_2
Secondo la prospettazione delle parti, il 25.07.2003 avrebbe versato la somma di €75.000 per CP_2
l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in cui già risiedeva e avrebbe continuato a risiedere il fratello.
Come sopra già accennato, tale acquisto non sarebbe, tuttavia, stato formalizzato o altrimenti documentato in nessuna maniera (non essendo stata prodotta in atti alcuna scrittura privata o alcun preliminare volto a dare atto del reciproco impegno assunto dalle parti), e ciò sino al 15.11.2011, ossia ben otto anni dopo il versamento del prezzo pattuito, ma solamente due mesi dopo la notifica a della prima CP_1 cartella di pagamento (avvenuta in data 18.05.2011).
A ciò si aggiunga che, secondo gli stessi calcoli effettuati da il valore della nuda proprietà CP_1 nel 2003 era pari a € 46.500,00, ossia un importo ben inferiore a quello corrisposto di € 75.00,00 e, nonostante tale divergenza di prezzo, i fratelli non hanno provveduto a formalizzare l'accordo assunto attraverso alcun tipo di scrittura.
Ad opinione della Corte, dunque, tutti gli elementi sopra esposti, congiuntamente valutati, rendono inverosimile la circostanza che il terzo non potesse conoscere del fatto che, attraverso l'atto dispositivo in esame (contratto di vendita del 2011), il fratello debitore contribuisse a diminuire la sua garanzia patrimoniale generica.
III. Da ultimo, con riferimento al requisito oggettivo dell'eventus damni, fermo restando che il capo della sentenza di primo grado che ne accertava la sussistenza non è stato oggetto di impugnazione, è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza, lo stesso può ritenersi integrato ogni qual volta l'atto dispositivo oggetto di revocatoria abbia avuto l'effetto di pregiudicare o, comunque, di ostacolare le ragioni del proprio creditore, anche determinando una “maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr. Cass. n.
31654/2019).
Nel caso di specie, anche alla luce di tutte le osservazioni sopra svolte, si osserva che tale pregiudizio ben sussiste, essendosi il debitore spogliato sia della proprietà dell'immobile in cui risiedeva, e CP_1 per il quale aveva ricevuto il prezzo pattuito ben 8 anni prima, sia del suo patrimonio residuo, fatto confluire in un fondo patrimoniale costituito nel medesimo periodo, con evidenti ricadute sulla possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di soddisfare il proprio credito. A ciò si aggiunga che lo stesso non ha in pagina 10 di 12 alcun modo fornito in atti la prova (il cui onere grava sul debitore) in ordine alla capienza residua del patrimonio onde soddisfare le ragioni creditorie.
Risultando dunque integrati tutti gli elementi richiesti ex art. 2901 c.c. ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria deve, dunque, accogliersi la relativa domanda formulata da CP_5
V. Quanto alle spese di lite, queste vanno poste per tutti i gradi di giudizio a carico di e CP_1 della Curatela dell'eredità giacente di in quanto parti soccombenti e si liquidano per i CP_2 precedenti primo e secondo grado nei medesimi importi da ritenersi congrui e per il giudizio di legittimità e di rinvio secondo i parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche, in relazione al valore di causa, determinato sulla base del credito per il quale si agisce (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014), applicando i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n 686/2024 della
Corte di Cassazione depositata in data 9.01.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti sulle domande ed eccezioni proposte così provvede:
1) accoglie la domanda di e, Parte_1 pertanto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del contratto di compravendita con riserva di diritto di abitazione stipulato tra e in data 15.7.2011 con atto CP_1 CP_2 notarile (Notaio ) repertorio 95605, raccolta 12470, registrato il 20.7.2011 serie IT Persona_1 numero 23418, sottonumero 0, avente ad oggetto il seguente immobile (meglio descritto sub doc. 11 fascicolo : appartamento ad uso abitazione sito in Milano (MI), Via Padova n. 204 posto al piano CP_5 quinto, composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano di solaio al piano sottotetto, censito al
Catasto Fabbricati: foglio 204 (duecentoquattro), particella 1 (uno), subalterno 27 (ventisette), zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, Vani 4,5, Rendita catastale euro 604,25 (seicentoquattro virgola venticinque), Via Padova n.204, piano 5/6. Coerenze da nord in senso orario: (i) dell'appartamento: Via
Padova; Via G. B. de la Salle;
cortile comune e appartamento sub. 31 o già sub. 31; pianerottolo d'accesso e appartamento sub. 29 o già sub. 29; (ii) del solaio: solaio di terzi;
via G. B. de la Salle;
proprietà di terzi;
corridoio comune d'accesso.
2) condanna e la Curatela dell'eredità giacente di in solido tra CP_1 CP_2 loro a rifondere a , le spese di lite Parte_1 Parte_1 che si liquidano: -quanto al primo grado in complessivi €21.424,00 per compensi professionali, quanto al grado di appello in complessivi € 22.917,00 per compensi professionali;
-quanto al giudizio di cassazione in complessivi €18.206,00 per compensi professionali e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 24.064,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
pagina 11 di 12 3) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, 18 giugno 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Anna Mantovani
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