Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2333.
(( (Programma e sottoscrizione delle azioni). )) ((La societa' puo' essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.))
(( (Programma e sottoscrizione delle azioni). )) ((La societa' puo' essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.))
Commentari • 33
- 1. liquidazionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 244.4639
[…] Art. 737 e ss. c.p.c. ante Riforma; Art. 2333 c.c.; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. […]
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Giurisprudenza • 190
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/07/2023, n. 1549Provvedimento: […] Il Tribunale ha affermato che un siffatto accordo non era stato provato e che comunque sarebbe stato nullo ex art. 2333 c3 cc come sostituito dal DL 223/06 convertito in L.248/06. […] Osserva la Corte che il motivo di gravame è inconferente: se il patto di quota lite concluso verbalmente dopo la modifica dell'art. 2333 cc sarebbe stato, come è pacifico, nullo per difetto di forma, esso, se concluso prima, sarebbe stato ugualmente nullo. Il terzo comma dell'art. 2233 cc, nel testo anteriore alla modifica ex art. 2 DL 223/06, stabiliva infatti che in ogni caso, ed indipendentemente dalla pagina 3 di 6 forma dell'accordo,Leggi di più...
>. - nullità accordo verbale·
- giuramento decisorio·
- patto di quota lite·
- art. 2233 c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- responsabilità professionale·
- chiamata in garanzia·
- onere della prova·
- forma scritta ad substantiam