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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. ssa Paola De Nisco Presidente rel.
Dr. Sergio Casarella Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1218/2018 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Orsini Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, C.F._2
Viale Treviri n. 222, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_1
- appellante-
CONTRO
(c.f. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore RO P.IVA_1
(c.f./p.i. ), a mezzo della mandataria in persona del legale P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore (c.f. .iva ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
Pesaro, via G. Bruno n. 21, presso lo studio dell'avv. MB NN (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio C.F._3
del 24/6/2013 rep. 64252, racc. 19357, il quale dichiara che le Persona_1
comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
- appellata-
con socio unico (c.f./p.i. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Pesaro, P.IVA_5
via G. Bruno n. 21, presso lo studio dell'avv. MB NN (c.f. ), C.F._3
che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Dott.
[...]
di Velletri del 12//2/2023 Rep. n. 79374 Racc. n. 29952, il quale dichiara che Persona_1
le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
-intervenuta-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 245 del 15-16/3/2017 e della sentenza definitiva n.
1169 del 21/12/2017 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: In via subordinata alla richiesta di integrazione istruttoria, il GN T_
, richiama la riserva di spiegare ricorso in Cassazione avverso la Sentenza non definitiva
[...]
nella parte in cui rigetta i propri motivi di appello e accoglie quelli di come CP_1
verbalizzato con le note del 04.03.2024 e nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove rassegnate da controparte, insiste nell'accoglimento delle domande
spiegate con il proprio atto di appello, comprese le istanze istruttorie, così come insiste nella
declaratoria di inammissibilità e di rigetto dell'avverso appello, come da conclusioni rassegnate
con la comparsa di costituzione, il tutto come di seguito riprodotto:
Sull'appello spiegato da GN : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel
merito, accogliere per tutti accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza non definitiva n. 245/2017, pubblicata
il 16.03.2017 del Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Francesca Sirianni, nel giudizio civile n. 2345/2013, instaurato a seguito di opposizione a
decreto ingiunti-vo decreto ingiuntivo n. 532/2013 e della successiva sentenza definitiva n.
1169/2017, pubblicata il 21.12.2017, emessa dal medesimo Tribunale di Ascoli Piceno, nella
persona del Giudice Istruttore dott.ssa Sirianni:
1) accertare tutti gli sforamenti dei tassi soglia computando la commissione di massimo scoperto
senza limitazioni temporali per tutta la durata del rapporto ed applicando la san-zione
dell'azzeramento degli interessi e degli oneri che hanno comportato lo sforamento ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 1815 II° co. c.c. e per l'effetto rideterminare il saldo di conto corrente;
2) accertare l'indeterminatezza del contratto di anticipi del 19.03.2007 per mancata indica-zione
del taso effettivo e per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente sostituendo agli interessi
applicati dalla quelli sostituivi previsti dall'art. 117 del TUB e per l'effetto rideterminare CP_4
il saldo di conto corrente;
3) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e comunque l'inefficacia e invalidità della
fideiussione omnibus del 01.03.2010 e della scrittura privata del 01.03.2010; in accoglimento
quindi di tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
in accoglimento della presente opposizione e per quanto esposto: in via preliminare - revocare e/o sospendere, anche ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto;
nel merito
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o privo di effetti
giuridici il decreto ingiuntivo opposto (e cioè il decreto ingiuntivo n. 532/13, RG 1741/13, Cron.
N. 6520 e rep. N. 779 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23 agosto 2013) e,
comunque, respingere ogni domanda ex adverso proposta per i morivi esposti in narrativa, per
mancanza di idonea prova e dimostrazione del credito da parte della Banca e/o per inesistenza
del credito;
il tutto, ove occorra, previo accertamento, con sentenza piena di accertamento,
ovvero incidenter tantum, per i motivi esposti, dell'annullamento e/o revoca del riconoscimento
contenuto nella scrittura del 1 marzo 2010, ove ritenuto sussistente;
- ove non si ritenesse che
incomba alla Banca la prova del proprio credito, accertare – per quanto esposto in narrativa del
presente atto e, in particolare, ai paragrafi III, IV, V, VI e VII – che l'effettivo saldo dei conti
correnti in questione non espone alcun debito dell'Ascoli nei confronti della Banca e
conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o
privo di effetti giuri-dici il decreto ingiuntivo opposto (e cioè il decreto ingiuntivo n. 532/13, R.G.
1741/13, Cron. N. 6520 e rep. N. 779 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23 agosto
2013) e, comunque, respingere ogni domanda ex adverso.
Per quanto riguarda il Sig. salve le conclusioni sopra rassegnate, si conclude T_
ulteriormente come segue, salvo gravame:
-in ogni caso, anche nella ipotesi denegata in cui fosse riconosciuto un credito della Banca nei
confronti dell'Ascoli, comunque, per quanto esposto in narrativa, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo
opposto nei suoi confronti e, comunque, respingere ogni domanda ex adverso proposta per i
motivi esposti in narrativa, ovvero contenere la condanna del Sig. nei limiti della T_
garanzia fideiussoria che risultasse prestata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. - Si ribadiscono le istanze istruttorie formulate al precedente paragrafo VII;
con ogni riserva
istruttoria. Con riserva di proporre in separato giudizio ogni domanda di risarcimento danno o
di restituzione di importi anche relativa, collegata, o in qualsiasi modo connessa, con la
fattispecie relativa al presente giudizio, ivi compreso per il relativo saldo attivo che risultasse
dal ricalcolo del conto oggetto del presente giudizio”.
Con condanna alle spese, anche di TU, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di
avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, se ritenuto da Codesta Ill.ma Corte potrà essere disposta integrazione
alla TU tecnico contabile che prenda in considerazione la prima TU disposta nel giudizio di
primo grado che ricalcolava il saldo finale in € 254.163,46 (senza prescrizione) e con riduzione
a zero dei trimestri in usura, a cui andranno ulteriormente sot-tratte le indebite somme applicate
per anatocismo per tutto il periodo, con ulteriore ricalcolo, per l'affidamento del conto anticipi
del 19.03.2007 dei tassi sostituivi BOT ex art. 117 del TUB.
Nel caso invece di rinnovo della TU dovranno comunque tenersi fermi i principi di cui alla
Sentenza di primo grado per ciò che concerne: 1) ricalcolo degli interessi ultralegali ai tassi
sostituivi BOT dall'inizio del rapporto e fino al contratto del 11.03.2010 o fino alla chiusura del
rapporto; eliminazione di ogni spesa, c.m.s., altre commissioni e c.d. gioco va-luta non pattuiti;
eliminazione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto e aggiungere la
verifica dell'usura, così come effettuata nella prima TU del giudizio di primo grado,
computando la c.m.s. per tutta la durata del rapporto e gli altri oneri collegati con l'erogazione
del credito, escluse solo imposte e tasse, con azzeramento di interessi ed oneri in caso di
sforamento e sostituire ai tassi applicati in ragione del contratto di anticipi del 19.03.2007 i tassi
sostituivi BOT ex art. 117 del TUB, rideterminando quindi il saldo finale.
Sull'appello proposto dall' RO
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- in via preliminare accertare la pendenza presso Codesta Illustrissima Corte D'Appello di Ancona, di altro procedimento di appello - avverso le medesime Sentenze oggetto
dell'impugnativa da parte della - spiegato dal GN e RO Parte_1
notificato al procuratore della in data 20.06.2018, pendente con il n. 1218/2018 RO
R.G. e prima udienza fissata il medesimo giorno del presente giudizio, al 12.01.2021 (Giudice
Relatore dott. Pastore Ugo) e conseguentemente disporre, ai sensi de-gli articoli 335 e 350 c.p.c.,
la riunione delle due impugnazioni ai sensi degli articoli 335 e 350 II° co. c.p.c.
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello della
e quindi accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato delle parti RO
delle Sentenze impugnate dalla e non oggetto di gravame da parte del GN RO
, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
Parte_1
- nel merito rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello spiegato dalla CP_1
avverso la sentenza non definitiva n. 245/2017, pubblicata il 16.03.2017, del Tribunale di
[...]
Ascoli Piceno, nonché avverso la successiva sentenza definitiva n. 1169/2017, pubblicata il
21.12.2017, emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Istruttore dott.ssa
Sirianni, a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2345/2013,
poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via incidentale subordinata alla declaratoria di inammissibilità dell'appello di CP_1
accertare e dichiarare la nullità delle commissioni per utilizzi oltre la disponibilità del
[...]
fido, riducendo conseguentemente il saldo dall'addebito di tali commissioni, così come
individuate dal TU del primo grado.
- accogliere l'appello spiegato dal GN per tutte le ragioni ivi dedotte e da Parte_1
intendersi nel presente atto richiamate e trascritte e inerenti il giudizio n. 1218/2018 R.G. da
riunirsi con il presente n. 1227/2018 R.G.
In via istruttoria, si insiste nelle richieste spiegate dal GN con il proprio Parte_1
appello, ossia con la TU con i quesiti indicati nel ridetto atto di appello, nonché con l'ulteriore
decurtazione delle commissioni per utilizzi oltre la disponibilità del fido.”. Per l'appellata: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, valutata
l'ammissibilità del presente atto, in riforma delle sentenze impugnate n. 245/2017 (parziale) e
1169/2017 (definitiva) del Tribunale di Ascoli Piceno emesse nelle date 16/3/2017-21/12/2017
nelle more del giudizio RG 2345/2013 Trib. Ascoli Piceno per i motivi dedotti nel presente atto:
in via preliminare istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c. disporre l'assunzione dei
seguenti mezzi istruttori già dedotti nel corso del giudizio di primo grado e tuttavia disattesi dal
Giudice: provvedere al rinnovo di TU;
in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché
infondate in fatto ed in diritto, in ogni caso confermare il DI opposto respingendo l'istanza ex
art. 649 c.p.c. per mancanza dei necessari presupposti applicativi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, - contrariis reiectis, - valutata
l'ammissibilità dell'appello proposto (giudizio riunito n. 1227/2018) in riforma delle sentenze
impugnate n. 245/2017 (parziale) e n. 1169/2017 (definitiva) del Tribunale di Ascoli Piceno
emesse nelle date 16/3/2017-21/12/2017 nell'ambito del giudizio RG 2345/2013 Trib. Ascoli
Piceno per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi:
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate
perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
532/2013 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e/o condannare al pagamento, Parte_1
in favore della cessionaria della somma di Euro 1.767.628,28 oltre Controparte_3
interessi al tasso legale dal 20.8.2013 al saldo effettivo, spese e competenze della procedura
monitoria così come liquidate nel detto decreto ingiuntivo, o di quella maggiore o minore somma
che apparirà di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' quale debitrice principale, e , quale fideiussore Controparte_5 Parte_1 hanno proposto opposizione al DI n. 532/2013 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per il pagamento della complessiva somma di € 1.767.628,28, quale saldo passivo del contratto di c/c n. 500009833 (così rinumerato l'originario conto n. 59650) e dei contratti di apertura di credito su di esso appoggiati, eccependo, per quanto qui interessa, l'inesistenza di un valido rapporto di apertura di credito per la mancata pattuizione di una valida clausola di previsione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, di spese, commissioni e valute, per l'applicazione di interessi usurari,
per la mancanza di un valido riconoscimento del debito, essendo rimasta priva di effetti per la mancata erogazione dei finanziamenti ivi previsti la scrittura del 1/3/2010 prodotta a sostegno
Con del d essendo comunque la stessa frutto di un consenso carpito al con violenza o T_
errore di fatto, nonché la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione prestata dal
T_
Con sentenza parziale n. 245/2017 il Tribunale di Ascoli Piceno:
ha dichiarato l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti della Controparte_5
a seguito della dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio in
[...]
applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 21565/2008;
ha dichiarato la piena validità della scrittura privata di riconoscimento del debito, non risultando provato “e per vero neppure allegato con riferimento a specifici elementi di fatto” che essa fosse frutto di un consenso carpito al con violenza ed errore di fatto;
T_
quanto al contratto di conto corrente del 1998 n. 59560: ha dichiarato la nullità della clausola di previsione della CMS, perché indicata nella sola percentuale, di previsione della capitalizzazione trimestrale perché distingue tra conti creditori e debitori, ha rilevato che il contratto non contiene alcuna pattuizione in ordine alle decorrenze delle valute e alle spese e agli oneri accessori;
ha escluso la riferibilità al conto in questione dei contratti di conto anticipi del 16/2/2006 (doc.
10 nel fascicolo della e del 19/3/2007 (doc. 12 ibidem), non risultando ivi specificato il CP_4
conto di appoggio;
ha dichiarato invece la validità delle pattuizioni contenute nel contratto di anticipo crediti in data 19/3/2007 (doc. 11 ibidem) in punto di tasso di interesse passivo, CMS, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ius variandi;
ha dichiarato altresì la validità delle medesime pattuizioni contenute nel contratto di c/c n.
500009833 del 11/3/2010, anche per quanto riguarda le spese;
ha accertato la mancanza di una valida pattuizione scritta in relazione al conto anticipi n. 182397
(poi rinumerato 5000017338) estinto nel 2010 con addebito sul conto corrente n. 500009833;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla perché “non validamente formulata” CP_4
e perché non configurabile prima della chiusura del conto corrente dedotto in giudizio;
ha rigettato l'eccezione di invalidità della fideiussione risultando il relativo contratto sottoscritto dal anche specificamente in relazione alle clausole vessatorie e contenendo la stessa T_
l'indicazione dell'ammontare massimo garantito;
ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dalla fideiussione in quanto svolta tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Con sentenza definitiva n. 1169/2017 il Tribunale di Ascoli Piceno, sulla scorta della disposta
TU (la quale era chiamata ad applicare i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12965/2016) ha accertato la non usurarietà del tasso di interesse originariamente pattuito e l'usura sopravvenuta in relazione a 8 trimestri in relazione ai quali ha ritenuto di dover procedere alla riduzione del tasso nei limiti della soglia;
ha quindi accertato un saldo a credito della Banca opposta pari ad € 343.494,34, oltre interessi legali;
ha pertanto revocato il DI opposto ed ha condannato il l pagamento in favore della T_ [...]
del predetto importo. CP_1
ha proposto appello avverso le predette sentenze, articolando i seguenti motivi: Parte_1
1) erroneità delle decisioni per erronea applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio, non avendo la prodotto l'originario contratto di conto corrente CP_4
acceso in data antecedente al 28/9/1998 (il primo estratto conto reca un saldo negativo alla data del 30/6/1998) e l'estratto conto scalare relativo al III° trimestre 1998; 2) erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso dalla base di calcolo per la verifica dell'usura la CMS dall'inizio del rapporto e fino al 31/12/2009; 3) erroneità della decisione nella parte in cui, a fronte della accertata usurarietà degli interessi in relazione ai trimestri individuati dal TU, non ha proceduto all'integrale esclusione degli interessi in applicazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c.,
dipendendo la stessa da variazioni unilaterali in peius della 4) erroneità della decisione CP_4
per non avere il primo giudice accertato l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di affidamento del 19/3/2007 per la mancata indicazione del TAE;
5) erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di nullità, annullabilità per violenza e/o errore ed inefficacia della fideiussione e della contestuale scrittura privata del 1/3/2010, anche per la mancata produzione dell'originaria fideiussione dell'11/9/1998; 6) erroneità del capo di sentenza che a posto a suo carico la percentuale di spese non compensate, essendo risultata la CP_4
maggiormente soccombente.
Con separato atto, poi riunito, la a sua volta ha proposto appello avverso entrambe RO
le sentenze sopra riportate, articolando i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza non definitiva laddove ha ritenuto l'invalidità della pattuizione relativa al tasso di interesse passivo contenuta nel contratto del 28/9/1998 e non ha tenuto conto dei contratti di affidamento in data
16/2/2006 e 19/3/2007; b) erroneità della sentenza non definita laddove ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo al 30/6/2000,
essendosi essa banca uniformata alle prescrizioni della circolare CICR 9/2/2000 della Banca
d'Italia; c) erroneità della medesima decisione nella parte in cui ha escluso la validità della CMS,
atteso che la stessa era stata oggetto di specifica e valida pattuizione scritta;
d) erroneità del capo della stessa sentenza di rigetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata;
e)
erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha accertato l'usurarietà –sia pur sopravvenuta- degli interessi applicati per erroneità della consulenza tecnica posta base della decisione ed erroneità della disposta riduzione del tasso passivo applicato. Con sentenza non definitiva n. 284/2024 questa Corte:
ha rigettato l'eccezione sollevata dall'appellante di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca. L'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale proprio del riconoscimento del debito, determinava un'inversione dell'onere della prova con conseguente onere di parte opponente fornire la prova della inesistenza o della invalidità anche parziale del credito azionato, producendo la documentazione che si assume mancante e, in particolare, il contratto di conto corrente in data antecedente giugno 1998;
ha ritenuto irrilevante la mancata produzione dell'unico estratto conto mancante, trattandosi di omissione del tutto irrilevante alla luce della avvenuta produzione di tutti gli estratti conto analitici (ed in particolare quello relativo al periodo mancante) da cui ricavare tutti gli elementi necessari per procedere alla ricostruzione dell'estratto conto scalare;
ha accolto la censura proposta dalla al capo di sentenza che ha escluso la RO
riferibilità al conto corrente dedotto in giudizio dei contratti in data 16/2/2006 (doc. 10 in allegato alla seconda memoria ex art., 183 c.p.c.) e 19/3/2007 (doc. 12 ibidem) per non essere stato indicato il numero del conto di appoggio. Quanto, invece, al contratto di apertura di credito del
1/7/2005 (cfr. doc. senza numero ibidem) e al conto anticipi n. 182397, poi rinumerato
5000017338 (acceso il 28/1/2003 ed estinto in data 8/2/2010, in relazione al quale sono stati prodotti i soli estratti conto), non avendo la Banca proposto appello avverso i capi di sentenza
(mediante adesione alla TU quanto al primo) che hanno dichiarato l'invalidità degli stessi, ogni accertamento risultava ormai precluso per l'intervenuto giudicato interno. Il rapporto dedotto in giudizio doveva essere rideterminato partendo dal saldo banca risultante dal primo estratto conto acquisito in giudizio, applicando tutte le condizioni applicate dalla banca ivi compresi gli interessi passivi fino al contratto in data 28/9/1998, ma con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
per il periodo successivo alla sottoscrizione del predetto contratto del 28/9/1998 (e fino alla conclusione dei successivi contratti del 16/2/2006 e del 19/3/2007 e poi del 1/3/2010): ha rilevato che il contratto non si limitava ad indicare la misura del tasso mediante rinvio a quello previsto
“per eccezionale transitorio scoperto di conto al top rate di volta in volta vigente”, ma indicava puntualmente il tasso convenuto nella misura del 9%. La pattuizione risultava quindi valida in quanto specificamente indicata la percentuale convenuta;
ha ritenuto non applicabile alcuna capitalizzazione fino al 16/2/2006, data in cui la relativa clausola risulta puntualmente convenuta per iscritto a condizioni di reciprocità;
ha confermato l'accertamento di nullità per indeterminatezza della clausola relativa alle CMS,
compiuto dal primo giudice, con riferimento al contratto del 28/9/1998, in quanto la clausola in parola si limitava a prevedere la sola percentuale, senza ulteriori specificazioni in ordine al criterio di calcolo;
ha, invece, affermato la validità della clausola in esame contenuta nei contratti del 16/2/2006 e del 19/3/2007 (oltre al contratto 11/3/2010 già affermata dal primo giudice senza che sul punto sia stato proposto appello), atteso che la stessa era specificata non solo con riferimento alla sua percentuale, ma anche con indicazione del criterio di calcolo per la sua applicazione in concreto;
ha rigettato l'eccezione di nullità del tasso di interesse passivo convenuto nel contratto di affidamento del 19/3/2007 per la mancata indicazione del tasso effettivo, in quanto la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto in esame, come anche degli ulteriori dedotti in giudizio, non integra un vizio tale da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117,
comma 7, lett. a), T.U.B.;
in tema di usura ha rigettato l'eccezione dell'appellante mentre ha accolto il motivo di appello con il quale la ha contestato la riduzione della misura degli interessi entro il limite del CP_4
tasso soglia per i periodi in cui è stata accertata l'usura sopravvenuta;
ha accolto il quarto motivo di appello, con il quale ha censurato il capo della sentenza CP_1
non definitiva che ha rigettato l'eccezione di prescrizione perché non validamente formulata e perché il conto sarebbe risultato ancora aperto, poiché l'eccezione de qua era ammissibile e correttamente formulata dalla banca;
da ultimo, ha rigetto il motivo di appello con il quale il ha reiterato l'eccezione di nullità, T_
annullabilità ed inefficacia della fideiussione sottoscritta in data 2/3/2010, unitamente al riconoscimento del debito e quello con cui ha lamentato l'erroneità della condanna al rimborso delle spese di lite in favore della al netto della operata compensazione nella misura di ½. CP_4
Con separata ordinanza il Collegio ha quindi disposto procedersi al rinnovo della TU contabile e nominato all'uopo TU il dott. al fine di accertare il saldo finale dei rapporti Persona_2
dedotti in giudizio in applicazione dei principi esposti e quindi:
tenendo conto del saldo iniziale contenuto nel primo estratto conto acquisito in giudizio;
del tasso di interesse e di tutti gli ulteriori oneri e spese e valute applicati dalla fino al CP_4
28/9/1998, con la sola esclusione dell'anatocismo;
dal 28/9/1998 e fino al 16/2/2006 al tasso degli interessi passivi previsti nel contratto in data
28/9/1998, con esclusione dell'anatocismo, della CMS, di spese diverse da tasse, imposte e bolli e con applicazione della valuta corrispondente al giorno in cui la banca ha rispettivamente perso o acquistato la disponibilità del denaro;
dal 16/2/2006 all'applicazione dell'anatocismo, del tasso di interesse passivo, della CMS e delle altre commissioni, oneri e spese e valute previsti tempo per tempo nei contratti del 16/2/2006,
19/3/2007 e 3/11/2010;
tenendo conto della eccepita prescrizione delle rimesse da applicarsi sul saldo rideterminato (cfr.
Cass. ord. n. 9141 del 19/05/2020; n. 7721 del 16/3/2023).
All'esito del deposito della relazione di TU la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Considerato che le questioni di diritto sono state definite da questa Corte nei termini sopra sinteticamente riportati con la sentenza non definitiva, occorre in questa sede esaminare i rilievi svolti dalle parti circa l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente d'ufficio.
In via preliminare non meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della , poiché, sostiene l'appellante si tratta di Controparte_3 T_
intervento volontario ex art. 268 c.p.c., a norma del quale il terzo interventore non può compiere gli atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte.
Inoltre, non avrebbe potuto spiegare una domanda, finalizzata ad ottenere il pagamento di CP_3
somme in proprio favore, in quanto domanda nuova.
L'assunto è errato.
CP_ La è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. e quindi quale successore a titolo CP_3
particolare della RO
L'art. 111 c.p.c. prevede al comma 1 che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".
Il comma 2 dispone, poi, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso".
Il comma 3 quindi, prevede che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".
L'intervento di cui all'art. 111 c.p.c., ovviamente, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass.,
sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333).
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione,
tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., sez. un., 3
novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass.,
sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo
1999, n. 2200).
Sul punto la Suprema Corte di recente ha, poi, chiarito che: “Va anche evidenziato che, qualora
il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore,
anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di
successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del
convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla
mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato
una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del
debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre
1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza
dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento
diretto; adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice
ha la facoltà ("può") di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore
del cessionario” (Cass. civ. sez. I, 19/04/2023, n.10442).
Si tratta di intervento che determina unicamente una sostituzione nel lato attivo del rapporto processuale, per effetto di un atto tra vivi a titolo particolare.
Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, dando soltanto luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, senza incorrere in alcuna preclusione.
Sempre in via preliminare va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'intervento della s.r.l. formulata dal ome eccezione di difetto di legittimazione Controparte_3 T_
attiva e processuale. Deduce l'appellante che nella specie l'interveniente non avrebbe dato prova della cessione in suo favore dei rapporti dedotti in giudizio.
Risultano allegati alla comparsa di intervento ex art 111 cpc i seguenti documenti:
1) estratto Gazzetta Ufficiale cessione crediti da a RO Controparte_3
2) procura conferita da a Controparte_3 CP_7
3) estratto visura camerale mutamento di denominazione sociale da a CP_7 CP_2
[...]
5) attestazione 23/07/2024 della cedente a mezzo del procuratore Dott.ssa RO
recante cessione dello specifico credito a Per_3 Controparte_3
6) procura rilasciata a favore della Dott.ssa ; Per_3
7) estratto del contratto di cessione 14.7.2017 concluso tra e RO Controparte_3
certificato dal Notaio Dott. di Velletri.
[...] Persona_1
A detta del la documentazione prodotta non sarebbe sufficiente a provare l'inclusione T_
del credito per cui è causa tra quelli ceduti a , in quanto avrebbe effettuato almeno CP_3 CP_1
3 cessioni in favore di vari cessionari e le gazzette ufficiali presenterebbero tutte analoghi criteri descrittivi.
L'assunto non è condivisibile atteso che nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB,
pubblicato nella GU n. 93 del 8/8/2017, l'oggetto della cessione risulta non solo specificato in
“tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da RO
finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel
periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati
indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che
ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito
internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno
disponibili fino ad estinzione del relativo credito ceduto. L'Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385), è stato quindi corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del provvedimento dell'Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali”.
Effettuando al link indicato nell'avviso la ricerca dell'identificativo “Codice CE.RI:
131285901”, effettivamente risulta esservi incluso il credito per cui è causa.
I crediti oggetto di cessione pertanto non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali. oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
La cessionaria a maggior riprova della cessione in favore di 1 del credito controverso ha CP_3
depositato: dichiarazione della cedente di cessione ed estratto notarile conforme del contratto di cessione di crediti, concluso tra l'intervenuta in data 14 luglio 2017, a firma RO
Notaio Persona_1
La cessione risulta pertanto adeguatamente provata
Da ultimo priva di rilievo è l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della CP_2
nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, con conseguente impossibilità ad agire in giudizio per la stessa.
Nella Gazzetta ufficiale n. 93 del 8/8/2017 sopra richiamata si può rilevare, infatti, che: “ CP_7
è stata incaricata dal di svolgere, in relazione ai crediti oggetto
[...] Controparte_3
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al
prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della
Legge 130. La medesima e' stata inoltre incaricata quale special servicer di porre CP_7 in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della
cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie”.
Sul punto è intervenuta in maniera definitiva la Suprema Corte, chiarendo che: “Il conferimento
dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui
all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da
invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza
civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e
finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei
poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali,
con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso
piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243).
Passando, poi, alle contestazioni sollevate in ordine alle risultanze della TU è da ritenersi,
innanzitutto, infondata la doglianza relativa tasso di interesse debitore indicato nel contratto del
28/09/1998.
Sostiene parte appellante che, poiché il contratto del 28/09/1998 non indica il tasso di interesse da applicare entro ed oltre i limiti di affidamento, il TU, attenendosi alle istruzioni poste nel quesito, avrebbe dovuto applicare il tasso definito nel contratto solo agli scoperti di conto transitori ed eccezionali e non ai saldi entro i limiti di affidamento ed oltre i limiti di affidamento.
Vi è da premettere che questa Corte si è già espressa sul punto nella propria sentenza definitiva,
stabilendo che “il contratto non si limita ad indicare la misura del tasso mediante rinvio a quello
previsto “per eccezionale transitorio scoperto di conto al top rate di volta in volta vigente”, ma
indica puntualmente il tasso convenuto nella misura del 9%. La pattuizione risulta quindi valida
in quanto specificamente indicata la percentuale convenuta. Di tale misura dovrà pertanto
tenersi conto nella determinazione del saldo finale dei rapporti in esame”.
Fatta questa necessaria premessa, è opportuno far riferimento anche a quanto chiarito sul punto dal nominato consulente d'ufficio, il quale stabilisce testualmente: “Orbene, analizzando gli
estratti conto e, in particolare, i prospetti di calcolo e di liquidazione delle competenze, sono
emersi, nel corso del tempo, applicazioni di tassi diversi da parte dell' . E così, volendo CP_8
assumere, ad esempio, il primo estratto conto versato in atti (IV trimestre 1998), si nota
l'applicazione di interessi creditori del 3,250% (sino al 26.10.1998), del 2.250% (sino al
3.12.1998) e del 1,750% (sino al 31.12.1998).
Quanto agli interessi debitori, risultano praticati diversi tassi, segnatamente sullo scoperto
(13,750%), sullo sconfinamento (11,750%) e sugli affidamenti (7,750% prima linea fino a
200.000.000 Lire e 9,750% seconda linea da 200.000.001 a 220.000.000 Lire). Orbene, come si
può notare, i predetti tassi non corrispondono affatto a quelli convenuti nel contratto del
28.9.1998; in taluni casi, infatti, la ha applicato tassi più favorevoli rispetto a quelli CP_4
pattuiti (es. tassi creditori e tasso debitore entro fido 200.000.000 Lire) nel mentre, in altra
circostanza, l' ha applicato tassi più sfavorevoli rispetto a quelli contrattualizzati (es. CP_8
seconda linea di fido da 200.000.000 a 220.000.000 Lire).
Tenuto conto del quesito peritale, che prescrive di ricalcolare gli interessi al tasso convenuto nel
contratto del 28.9.19989, si ritiene di poter ragionevolmente ricostruire il rapporto assumendo
i tassi di interesse tempo per tempo contrattualmente pattuiti ovvero così come modificati dalla
banca in senso favorevole per il cliente;
guardando al trimestre in esame, infatti, sarebbe
oggettivamente non coerente applicare, in sede di rigenerazione del rapporto, il tasso creditore
dello 0,50% (previsto nel contratto) allorquando l'Istituto di credito ha poi effettivamente
applicato e riconosciuto alla società correntista tassi più favorevoli (segnatamente del 3,250%,
2,250% e 1,750).
Pertanto, sino alle nuove pattuizioni ripassate tra le parti, i tassi convenuti nel contratto del
28.9.1998 costituiscono tassi minimi per il calcolo degli interessi attivi (tassi creditori) e tassi
massimi per il calcolo degli interessi passivi (tassi debitori)”.
I conteggi, sono, dunque, stati elaborati dal TU tenendo conto, ove presenti, dei tassi più favorevoli al correntista e, dove superiori a quanto pattuito, riducendoli alla percentuale contrattualmente prevista, pari al 9%.
Non può poi trovare accoglimento la questione sollevata in relazione alla commissione per disponibilità degli utilizzi oltre fido, la quale andrebbe esclusa dal ricalcolo del saldo in quanto nulla per indeterminatezza, perché coperta da quanto già deciso da questa Corte territoriale nella sentenza non definitiva.
Parimenti è infondata l'eccezione del per cui, nell'imputazione del pagamento agli T_
interessi nei versamenti in conto corrente bancario, il TU si sarebbe discostato da quanto disposto dalla Cassazione con decisione n. 3858/21, per cui nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 c.c., comma 2, c.c., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento. Con la conseguenza che, non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.
Sostiene, quindi, l'appellante che il richiamato principio dovrà essere utilizzato anche rispetto al pagamento delle competenze del conto anticipi che sono state girocontate sul conto ordinario,
qualora l'annotazione di tali competenze avvenga all'interno del limite del fido e sulla base di tale ragionamento, la rimessa dovrà essere considerata come ripristinatoria della provvista.
Sul punto è intervenuta anche di recente la Corte di Cassazione, chiarendo che: “è onere della
parte attrice allegare e provare l'erroneità dell'applicazione del criterio di imputazione di cui
all'art. 1194 c.c., comma 2, trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza, invero,
costituisce fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo (condictio indebiti) proposta in giudizio e deve essere pertanto essere allegata e dimostrata per l'appunto dall'attore”
(si veda Cass. Civ., Sez. I, 20 giugno 2022, n. 19812).
L'appellante al contrario nulla prova né dimostra, ma si limita a sollevare in maniera del tutto generica l'eccezione in esame, sicché la stessa va rigettata.
In conclusione, all'esito del giudizio il saldo del rapporto di c/c n. 500009833, in ragione del supplemento di TU espletato in questa sede e dei criteri adottati dal consulente tecnico d'ufficio,
che appaiono immuni dalle critiche e censure sollevate, va indicato in € 1.130.340,02 a debito del T_
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, devono quindi essere poste integralmente a carico del e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi T_
indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Le spese di lite tra l'appellante e la terza intervenuta devono invece essere integralmente compensate.
Per il medesimo principio, le spese di TU del presente grado devono essere poste integralmente a carico del e vengono liquidate come da separato decreto. T_
Stante la soccombenza dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. T_
1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 245 del 15-16/3/2017 e la sentenza definitiva n. 1169 del 21/12/2017
pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
- in parziale riforma della sopra richiama sentenza definitiva condanna il al pagamento T_
in favore di con socio unico della somma di € 1.130.340,02 Controparte_3
quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 500009833 oltre interessi al tasso legale dal 20/8/2013
al saldo effettivo;
- condanna il al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, T_ RO complessivamente liquidate € 34.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p.;
- pone a carico del le spese di TU del presente grado, liquidate come da separato T_
provvedimento;
- dichiara tenuto al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 07/01/2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Paola De Nisco