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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra TOLDO e Parte_1
VI DA ST
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena TAGLIANI e Maria Controparte_1
SC SPECIALE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)il minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale di Lastebasse;
c)il minore, salvo diverso accordo, permarrà presso il padre una settimana dal lunedì
alla domenica e presso la madre una settimana dal lunedì alla domenica, in via alternata;
d) , salvo diverso accordo, trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali Per_1
con il padre e metà delle vacanze natalizie e pasquali con la madre;
durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre e due con la madre;
Per_1
e)la casa familiare, sita in Lastebasse via Roma 14, viene assegnata alla ricorrente;
i coniugi si impegnano a pagare al 50% le future rate di riscatto dell'immobile dovute all' ; CP_2
f)il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 300, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
27 di ogni mese;
g)le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in data 27.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in il 22.6.2002, che dall'unione erano Controparte_1 CP_3
nati tre figli, di cui solo l'ultimo ancora minorenne, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 7.5.2025 si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 23.5.2025, fissata a soli fini conciliativi, i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
All'udienza del 21.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. i coniugi raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina, secondo modalità paritarie, dei turni di responsabilità genitoriale.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
3 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore.
La casa familiare va assegnata a presso la quale il figlio Parte_1
manterrà la residenza anagrafica. Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in il 22.6.2002, con atto trascritto al n. 2, parte
[...] CP_3
II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra TOLDO e Parte_1
VI DA ST
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena TAGLIANI e Maria Controparte_1
SC SPECIALE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)il minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale di Lastebasse;
c)il minore, salvo diverso accordo, permarrà presso il padre una settimana dal lunedì
alla domenica e presso la madre una settimana dal lunedì alla domenica, in via alternata;
d) , salvo diverso accordo, trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali Per_1
con il padre e metà delle vacanze natalizie e pasquali con la madre;
durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre e due con la madre;
Per_1
e)la casa familiare, sita in Lastebasse via Roma 14, viene assegnata alla ricorrente;
i coniugi si impegnano a pagare al 50% le future rate di riscatto dell'immobile dovute all' ; CP_2
f)il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 300, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
27 di ogni mese;
g)le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in data 27.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in il 22.6.2002, che dall'unione erano Controparte_1 CP_3
nati tre figli, di cui solo l'ultimo ancora minorenne, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 7.5.2025 si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 23.5.2025, fissata a soli fini conciliativi, i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
All'udienza del 21.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. i coniugi raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina, secondo modalità paritarie, dei turni di responsabilità genitoriale.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
3 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore.
La casa familiare va assegnata a presso la quale il figlio Parte_1
manterrà la residenza anagrafica. Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in il 22.6.2002, con atto trascritto al n. 2, parte
[...] CP_3
II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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